PROPOSTA DI LEGGE N. 380

presentata dai Consiglieri regionali
VASSALLO - MONTIS - CONCAS- ARESU - LA ROSA il 12 dicembre 1997

Norme disciplinanti il trasferimento al Comune di Portotorres del complesso immobiliare ivi realizzato ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588, la regolarizzazione del titolo di possesso dell'immobile e la cessione in proprietà agli aventi titolo.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge introduce un'organica e compiuta disciplina di un complesso immobiliare di proprietà dell'Amministrazione regionale sito presso il Comune di Portotorres, al fine di consentirne un suo effettivo risanamento e porre le condizioni giuridiche necessarie per l'alienazione dei singoli alloggi agli aventi titolo, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Tale complesso immobiliare venne realizzato dalla Regione utilizzando i fondi stanziati dalla Legge 11 giugno 1962, n. 588 recante il "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna". Il primo programma operativo di tale legge, al settore di intervento" Infrastrutture e habitat", punti 2.12 e 2.13 stanziò un miliardo per il risanamento igienico e urbanistico di alcuni centri della Sardegna, tra cui Portotorres. In tale comune, infatti, a causa di un'alluvione fluviale, interi isolati fatiscenti vennero abbattuti e gli abitanti trasferiti in abitazioni realizzate dalla Regione con tali fondi.

Allo stato attuale, peraltro, tale complesso edilizio è in una situazione di sostanziale abbandono e il rapporto di assegnazione tra Regione e singoli destinatari è largamente irregolare.

La presente proposta di legge, preso atto dell'insostenibile situazione venutasi a creare soprattutto per il marcato disinteresse della Regione ad una qualsiasi gestione e amministrazione di tale patrimonio immobiliare, dispone:
a) il trasferimento in proprietà al Comune di Portotorres del complesso immobiliare in questione. Ciò in quanto la ventennale esperienza dimostra la totale impossibilità per la Regione di assicurare una qualunque gestione di tale patrimonio. Si propone, quindi un'integrazione alla L.R. n. 35 del 1995, sull'alienazione dei beni patrimoniali;
b) il comune, acquisita tale proprietà, deve attuare una complessa procedura finalizzata da un lato a richiedere e ottenere il pagamento di una somma a titolo di sanatoria, per il mancato pagamento dei canoni di assegnazione degli alloggi, dall'altro alla predisposizione di un piano di vendita degli alloggi ai soggetti considerati, sulla base delle norme previste, aventi titolo. Il comune dovrà, inoltre, elaborare un piano triennale di reinvestimento delle somme così riscosse;
c) sono comunque previste delle disposizioni a tutela delle fasce deboli della popolazione, particolarmente gli anziani e i portatori di handicap per i quali non scatta l'obbligo dell'acquisto dell'alloggio, potendo essi optare per il pagamento di un canone di locazione.

Nel rimandare alla puntuale lettura delle norme proposte per un'esaustiva analisi e comprensione delle complesse situazioni venutesi nel frattempo a creare, si sottolinea come la proposta di legge miri a conseguire una concreta ed efficace regolarizzazione di una molteplicità di posizioni largamente irregolari, il cui protrarsi per quasi un ventennio ha determinato una situazione difficilmente riconducibile ad un normale ambito di regolarità amministrativa. Ciò è ulteriormente aggravato, si ribadisce, dal completo disinteresse della Regione per tale patrimonio immobiliare.

In conclusione la disciplina proposta, di cui si auspica un rapido esame e approvazione da parte del Consiglio regionale, contiene gli adeguati ed efficaci strumenti capaci di assicurare una corretta e reale inversione di tendenza nella gestione di questa parte del patrimonio regionale.

 

TESTO DEL PROPONENTE 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 5 dicembre 1995 n. 35, concernente: "Alienazione dei beni patrimoniali", il trasferimento in proprietà al Comune di Porto Torres del complesso immobiliare regionale ivi realizzato dalla Regione con finanziamenti provenienti dalla Legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna", primo programma operativo, settore di intervento "Infrastrutture e habitat", punti 2.12 e 2.13.

2. La presente legge disciplina inoltre la regolarizzazione del titolo di possesso dei singoli appartamenti da parte degli attuali possessori e detta norme per la loro successiva vendita ovvero per la regolarizzazione del rapporto locativo ai soggetti individuati come aventi titolo.

3. Tale trasferimento è finalizzato al reperimento di adeguate risorse per il risanamento e il recupero del complesso immobiliare e del quartiere nel quale è inserito, nonché per il risanamento e completamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'intero territorio comunale.

   

Art. 2

Trasferimento al comune

1. La Regione trasferisce a favore del Comune di Porto Torres la proprietà del complesso immobiliare regionale ivi realizzato con i fondi provenienti dalla Legge 588/1962. Il comune diventa, a tutti gli effetti, proprietario dell'immobile al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio regionale, approva entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge una delibera contenente:
l'esatta individuazione del complesso immobiliare da trasferire, la sua ubicazione e i relativi dati catastali;
l'esatta individuazione dei singoli appartamenti costituenti il complesso, con l'indicazione dei dati catastali specifici, qualora disponibili;
l'individuazione dell'iter procedurale finalizzato all'effettiva cessione in proprietà degli immobili, con la nomina dell'ufficio e del funzionario responsabile del procedimento di attuazione;
l'indicazione del prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 35/1995.

3. In caso di mancata assunzione da parte della Giunta regionale della delibera di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, il Comune di Portotorres, in qualità di legittimo proprietario, procede in via sostitutiva.

   

Art. 3

Adempimenti del comune

1. Il Comune di Porto Torres, entro tre mesi dall'adozione della delibera della Giunta regionale ovvero alla scadenza del termine di cui al comma 3 del precedente articolo 2, provvede, con delibera di Giunta:
a comunicare ai detentori dei singoli appartamenti del complesso immobiliare l'ammontare della somma, così come determinata dalla presente legge, da versare alla tesoreria comunale a titolo di sanatoria per il mancato versamento del canone di locazione;
a dettare l'iter procedurale per la successiva alienazione, a favore dei detentori aventi titolo che abbiano versato la somma a titolo di sanatoria, dell'immobile occupato ovvero a comunicare ai detentori che, secondo le limitazioni stabilite dalla presente legge, non possono acquistare l'immobile, il canone di locazione che dovrà essere mensilmente versato, calcolato secondo le vigenti disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
all'elaborazione di un piano triennale di reinvestimento delle somme così riscosse, finalizzato al risanamento, ripristino del complesso immobiliare, degli alloggi e aree di edilizia residenziale pubblica dislocate nel territorio comunale, al reperimento di nuove aree per l'edificazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

   

Art. 4

Aventi titolo

1. Sono legittimati all'acquisto degli alloggi:
coloro che detengono continuativamente l'immobile da almeno cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge, e i loro familiari conviventi;
coloro che abbiano conseguito la detenzione dell'immobile senza aver commesso illecito civile o penale;
coloro che siano titolari di un reddito familiare complessivo non superiore al doppio previsto dalle vigenti norme per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Perdono tale legittimazione i detentori degli alloggi che non versano alla tesoreria comunale la somma stabilita a titolo di sanatoria, secondo l'ammontare, le modalità e i termini stabiliti.

3. In caso di acquisto dell'alloggio da parte dei familiari conviventi è comunque fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

   

Art. 5

Somma da corrispondere a titolo di sanatoria

1. I soggetti aventi titolo versano presso la tesoreria comunale, a titolo di sanatoria del mancato pagamento del canone di locazione degli immobili, una somma pari alla vigente rendita catastale dell'immobile.

2. Tale somma è ridotta di un terzo qualora ricorrano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
quando l'alloggio occupato risulti essere prima abitazione e il detentore non abbia altro alloggio adeguato nel territorio regionale;
quando il soggetto detentore è titolare di un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

3. I soggetti aventi titolo, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1 esprimono, con dichiarazione scritta redatta in carta libera, se intendono avvalersi della facoltà loro riconosciuta. In caso affermativo allegano copia del versamento, a favore del Comune di Porto Torres, della somma dovuta a titolo di sanatoria.

4. La giunta comunale può stabilire il pagamento rateale della somma dovuta a sanatoria, suddividendo la cifra complessiva in un massimo di quattro ratei.

5. In caso di mancato versamento della somma dovuta a titolo di sanatoria, il sindaco emette una diffida ad adempiere, fissando un termine perentorio trascorso il quale il soggetto detentore perde, automaticamente, la legittimazione di avente titolo ed è obbligato a lasciare libero l'alloggio. Il sindaco dichiara la revoca della legittimazione. Tale dichiarazione ha efficacia di titolo esecutivo.

   

Art. 6

Ulteriori adempimenti procedurali

1. Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di sanatoria, comunica agli aventi titolo la messa in vendita degli alloggi occupati.

2. Per la determinazione del prezzo di tali alloggi di edilizia economica e popolare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Il pagamento di tali alloggi può avvenire con le seguenti modalità:
pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al dieci per cento del prezzo di cessione;
pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

4. Sono a carico degli aventi titolo le spese notarili e di registrazione degli atti.

5. Sono obbligati all'acquisto dell'alloggio occupato gli aventi titolo che, direttamente o tramite un proprio familiare convivente o attraverso una società di cui detengano la maggioranza, siano proprietari di altro immobile adeguato adibito ad uso abitativo, situato nel territorio della Sardegna. In caso di mancato acquisto si applica la norma di cui all'articolo 5, comma 5.

6. In alternativa all'acquisto possono optare per il pagamento del canone di locazione, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica:
coloro che versino nelle situazioni di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge;
gli aventi titolo ultrasessantenni;
gli aventi titolo nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap.