PROPOSTA DI LEGGE N. 365/A
presentata dal Consigliere regionale BONESU il 29 ottobre 1997
Interventi per l'Isola dell'Asinara
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'emanazione del decreto legge che proroga l'utilizzazione delle strutture carcerarie dell'isola dell'Asinara per soli due mesi crea la possibilità che entro breve tempo l'isola sia effettivamente trasformata in un parco.
L'Asinara rappresenta la situazione quasi ottimale per la creazione di un parco naturale. Infatti con la scomparsa delle strutture carcerarie non resta all'Asinara alcuna insediamento umano permanente, il che consente di mantenere l'isola col minimo e controllabile impatto antropico.
Conseguentemente, salvo che sia necessario il pernottamento di persone per esigenze di studio e di tutela, l'accesso all'isola può essere limitato esclusivamente ad escursione diurne, che il regolamento del parco potrebbe limitare a zone e percorsi obbligati.
Non devono essere create nell'isola strutture di tipo alberghiere e tanto meno residenziali. Il parco potrà creare sviluppo turistico, ma le strutture non possono, senza compromettere la naturalità dell'isola, sorgere sull'isola stessa, ma possono essere utilmente situate sui litorali prospicienti.E' pur vero che attualmente l'Asinara versa in stato di grave degrado e si avvia verso la desertificazione.
La presenza di discariche abusive e di scarichi non autorizzati, il ridursi progressivo del mantello di vegetazione evoluta, il dilagare di specie faunistiche distruttive degli equilibri biologici come i cinghiali, fra l'altro incrociati con suini domestici, l'assenza di qualsiasi intervento atto a spegnere gli incendi che si sono ripetutamente verificati negli ultimi anni, hanno portato ad una situazione in cui la natura non va solo tutelata, ma necessita di interventi, anche impegnativi, per ricreare gli equilibri ecologici compromessi dall'opera dell'uomo.
In questo quadro deve essere preminente, aldilà della forma giuridica di parco nazionale, l'azione della Regione.E' necessario che l'intervento regionale si possa giovare di un rafforzamento mirato del Corpo Forestale, col potenziamento dei mezzi navali e l'acquisizione di personale esperto dell'isola e disposto a lavorare in una situazione di obiettivo disagio.
La presente proposta di legge è tesa ad assicurare tali elementi con procedure snelle e rapide.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente - LIPPI, Vice Presidente - MACCIOTTA, Segretario - MURGIA, Segretario - BONESU, relatore - BUSONERA - CUGINI - FLORIS - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA - PITTALIS, pervenuta il 18 dicembre 1997
La Prima Commissione ha approvato all'unanimità la presente proposta di legge nella seduta del 23 gennaio 1998, mantenendo sostanzialmente invariato il testo del proponente.
Le modifiche introdotte riguardano:
- la previsione, nel comma 1 dell'articolo 1, che i concorsi siano attivati su proposta congiunta degli Assessori degli affari generali, personale e riforma della Regione e della difesa dell'ambiente;
- la soppressione del comma 8 del medesimo articolo, in quanto ordinariamente la materia è regolata dal bando del concorso;
- una migliore formulazione delle competenze relative all'attuazione dell'articolo 2;
- la modifica della norma finanziaria secondo quanto suggerito dalla Commissione bilancio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 1
Concorsi riservati1. L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione è autorizzato a bandire, previa delibera della Giunta regionale, concorsi riservati per sopperire alle esigenze del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale derivanti dalla istituzione del Parco Nazionale dell'Asinara.
2. I concorsi vanno banditi separatamente per sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e per guardia forestale e di vigilanza ambientale.
3. I posti messi a concorso non possono superare i posti vacanti nella pianta organica del ruolo unico regionale, rispettivamente per le qualifiche quarta e quinta, e devono essere determinati in relazione alle esigenze di tutela del Parco Nazionale dell'Asinara.
4. Al concorso riservato possono partecipare gli appartenenti ai corpi statali, civili o militari, di polizia dello Stato che siano stati impiegati, per almeno sei mesi, in servizi nell'isola dell'Asinara o nel mare prospiciente l'isola, con qualifica corrispondente a quella per cui è indetto il concorso.
5. I concorsi si svolgeranno per soli titoli, valutandosi i titoli di studio, l'anzianità di servizio nel corpo di polizia, la durata del servizio nell'isola dell'Asinara o nel mare prospiciente, il possesso di abilitazioni nautiche.
6. All'atto dell'inquadramento nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono attribuiti, in relazione all'anzianità di servizio nel corpo di provenienza, i gradi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Ai fini del trattamento economico stipendiale il servizio prestato presso i corpi di provenienza è considerato prestato nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
7. Il personale assunto tramite i concorsi riservati è adibito alla vigilanza terrestre o marittima del Parco Nazionale dell'Asinara e non può essere destinato ad altri servizi prima del compimento di sette anni dall'immissione nel Corpo.
8. L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede alla nomina delle commissioni di concorso, chiamando a farne parte tre funzionari regionali di nona qualifica. Funge da segretario un funzionario regionale di qualifica non inferiore alla settima.
Art. 1
Concorsi riservati1. L'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione è autorizzato a bandire, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del medesimo Assessore e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, concorsi riservati per sopperire alle esigenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale derivanti dalla istituzione del parco nazionale dell'Asinara.
2. I concorsi vanno banditi separatamente per i profili di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale.
3. I posti messi a concorso non possono superare i posti vacanti nella pianta organica del ruolo unico regionale, rispettivamente per le qualifiche quinta e quarta, e devono essere determinati in relazione alle esigenze di tutela del parco nazionale dell'Asinara.
4. Al concorso riservato possono partecipare gli appartenenti ai corpi civili o militari di polizia dello Stato che siano stati impiegati, per almeno sei mesi, in servizi nell'isola dell'Asinara o nel mare prospiciente l'isola, con qualifica corrispondente a quella per cui è indetto il concorso.
5. I concorsi si svolgeranno per soli titoli, valutandosi i titoli di studio, l'anzianità di servizio nel corpo di polizia, la durata del servizio nell'isola dell'Asinara o nel mare prospiciente, il possesso di abilitazioni nautiche.
6. All'atto dell'inquadramento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti, in relazione all'anzianità di servizio nel corpo di provenienza, i gradi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Ai fini del trattamento economico stipendiale il servizio prestato presso i corpi di provenienza è considerato prestato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
7. Il personale assunto tramite i concorsi riservati è adibito alla vigilanza terrestre o marittima del parco nazionale dell'Asinara e non può essere destinato ad altri servizi prima del compimento di sette anni dall'immissione nel Corpo.
Art. 2
Mezzi nautici1. L'Assessore della difesa dell'ambiente può acquisire, anche in parte, i mezzi nautici di proprietà del Corpo di Polizia Penitenziaria, attualmente dislocati nell'isola dell'Asinara.
2. Qualora l'acquisizione di tali mezzi risulti impossibile, o dispendiosa, l'Assessore deve utilizzare gli stanziamenti di cui all'articolo 3 per l'acquisizione di altri idonei mezzi nautici, o per la modifica di quelli già in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
Art. 2
Mezzi nautici1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, anche in parte, i mezzi nautici di proprietà del Corpo di polizia penitenziaria attualmente dislocati nell'isola dell'Asinara.
2. Qualora l'acquisizione di tali mezzi risulti impossibile o dispendiosa, gli stanziamenti di cui all'articolo 3 potranno essere utilizzati per l'acquisizione di altri idonei mezzi nautici o per la modifica di quelli già in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 3
Disposizioni finanziarie1. Alla spesa derivante dall'assunzione del personale vincitore di concorsi di cui all'articolo 1 si fa fronte con i fondi già stanziati in bilancio per stipendi al personale dell'Amministrazione regionale.
2. Le spese per l'espletamento dei concorsi fanno carico al capitolo 02097 del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999 relativamente all'anno 1998.
3. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 03146/00 -
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese, nonché la copertura di disavanzi(art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, comma 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)
1997 lire ------
1998 lire 1.500
1999 lire 1.500In aumento:
Cap. 05301/00 -
Spese per l'acquisto di mezzi di trasporti terrestri e marittimi e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti di istituto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)
1997 lire ------
1998 lire 1.500
1999 lire 1.500Art. 3
Norma finanziaria1. Alla spesa derivante dall'assunzione del personale vincitore di concorsi di cui all'articolo 1 si fa fronte con i fondi già stanziati in bilancio per stipendi al personale dell'Amministrazione regionale.
2. Le spese per l'espletamento dei concorsi fanno carico al capitolo 02097 del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999 relativamente all'anno 1998.
3. Alle spese di cui all'articolo 2 si fa fronte con la seguente variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999:
In diminuzione:
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della Legge finanziaria e art. 34, comma 2, della Legge di bilancio)
1997 lire ------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000mediante riduzione della voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
In aumento:
Cap. 05301/00 - (D.V.)
Spese per l'acquisto o la modifica di mezzi di trasporti terrestri e marittimi e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti di istituto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53 e art. 2 della presente legge)
1997 lire ------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000Art. 4
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 4
Urgenza
(identico)