PROPOSTA DI LEGGE N. 363/b
presentata dai Consiglieri regionali
LA ROSA - TUNIS Gianfranco - AMADU - ARESU - BIGGIO - DEMONTIS - TUNIS Marco Fabrizio - VASSALLO il 23 ottobre 1997Misure urgenti e straordinarie per favorire l'occupazione
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il pacchetto Treu ha suscitato nella nostra Regione varie e diverse aspettative, ma anche riserve e contestazioni, in particolare perché indica parametri e finalità che non corrispondono, se non in piccola parte, alle specifiche esigenze di una Regione come la nostra. Resta fuori gran parte delle aziende operanti in Sardegna e sono interessati soltanto giovani inoccupati, cioè senza esperienza lavorativa precedente, in età compresa tra 21 e 32 anni e ciò vale sia per le borse di lavoro sia per i lavori di pubblica utilità.
La Regione sarda ha proprie specificità sia in ordine alla qualità e dimensione delle imprese che vi operano, sia in relazione alla situazione quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, con una forte presenza di disoccupati e inoccupati sopra i 32 anni e non oltre i 40. Sembra necessario da parte della Regione intervenire d'urgenza con propri mezzi per integrare in modo specifico i provvedimenti nazionali, assumendo misure estese a tutte le aziende, settori, attività non comprese sulla base delle disposizioni del D.L. 7 agosto 1997, n. 280, e ai disoccupati e inoccupati sopra i 32 anni.
Allo sesso modo, per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, si rende necessario adottare iniziative capaci di rispondere anche alle aspettative di chi ha superato i 32 anni e forse ancora di più, di quelli che hanno compiuto i 40 anni. Ciò può essere fatto applicando con apposite misure attuative le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, che sono rimaste fin qui totalmente inapplicate.
Per la nostra Regione si richiede quindi un grande impegno di promozione, progettazione e anche finanziario, a cominciare dai progetti dei lavori di pubblica utilità del pacchetto Treu e da quelli che sono previsti dalla presente legge.
In quanto alle risorse, sembrano per ora sufficienti quelle già destinate alle politiche attive del lavoro dalla legge finanziaria regionale 1997 che certamente non potranno che essere impiegate ormai a partire dal 1998. Si tratta, com'è noto, di circa 65 miliardi ai quali aggiungere almeno altrettanto nella finanziaria del 1998 e ai quali potrebbero anche aggiungersi risorse finanziate dal Fondo Nazionale per l'Occupazione. Le misure qui previste sono, come è evidente, limitate e straordinarie e si prevede in generale una loro efficacia per un triennio, ma sono altresì finalizzate a collegarsi e a sostenere un possibile e auspicabile avvio di ripresa economica, produttiva e occupazionale nella nostra Regione.
Esse pertanto potranno meglio rispondere alle finalità per cui sono assunte se saranno nel contempo attuate adeguate politiche di sviluppo con il pieno impiego delle risorse disponibili e con gli attesi provvedimenti di riforma per il funzionamento della Regione.
La presente proposta di legge si propone come contributo al confronto in atto sulle politiche attive del lavoro che vede impegnate in questa fase le parti sociali, le associazioni datoriali e la Giunta regionale. E' atteso un disegno di legge della Giunta regionale, come del resto già previsto dalla finanziaria regionale 1997, destinato ad individuare misure urgenti di politiche attive del lavoro.
La presente proposta vuole quindi inserirsi e collegarsi a questo confronto e impegno assumendo come sua ragione fondante le misure del cosiddetto pacchetto Treu da una parte e la necessità di assicurare altrettante misure capaci di coinvolgere in termini di equità e di specificità sia i datori di lavoro sia i disoccupati e inoccupati non interessati dalle disposizione del D.L. 280/97.
In particolare all'articolo 1 sono contenute le finalità; all'articolo 2 sono previste misure per un pacchetto di lavori socialmente utili finalizzati; all'articolo 3 sono indicati gli incentivi per le assunzioni e i requisiti per accedervi; all'articolo 4 si propongono misure specifiche per le società miste e le cooperative costituite al termine dell'impiego dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità; all'articolo 5, infine, è indicata la norma finanziaria.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - AMADU - BERTOLOTTI - BIGGIO - CHERCHI - LA ROSA, relatore - MURGIA - PIRAS - USAI Edoardo - USAI Pietro
Pervenuta l'11 dicembre 1998
La Sesta Commissione lavoro, nella seduta dell'11 dicembre 1998, ha approvato il provvedimento in esame facendo proprie le motivazioni in esso contenute e che, stante la particolare rilevanza per il settore del lavoro, richiedono una rapida quanto tempestiva approvazione da parte del Consiglio regionale.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di favorire l'occupazione di disoccupati e inoccupati che abbiano superato i 32 anni d'età, assume specifiche misure urgenti e straordinarie limitatamente ad un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui si avvia la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Tali misure riguardano i seguenti campi d'intervento:
a) lavori socialmente utili in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7;
b) incentivi specifici per l'assunzione di disoccupati e inoccupati che abbiano superato i 32 anni d'età.Art. 1
SOPPRESSO
Art. 2
Progetti per lavori socialmente utili1. La Regione autonoma della Sardegna in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1997 finanzia i progetti mirati per l'impiego di disoccupati e inoccupati con età superiore a 32 anni. I finanziamenti sono assicurati con priorità ai progetti che prevedono non meno del 50 per cento degli impieghi a favore di chi ha raggiunto o superato i 40 anni d'età.
2. I progetti sono destinati secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1997 a favorire l'impiego duraturo e devono rivolgersi prioritariamente:
a)alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio con particolare riguardo alle aree protette, ai parchi naturali e a tutte le aree individuate dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
b) ai servizi alla persona, soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
c) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
d) alle manutenzioni degli edifici pubblici, del verde pubblico e delle aree attrezzate;
e) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
f) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
g) alle operazioni di recupero e di bonifica delle aree industriali dismesse;
h) al recupero e risanamento dei centri urbani, dei quartieri periferici, delle zone rurali;
i) alla tutela degli assetti idrogeologici.3. I progetti sono presentati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la presentazione, ed eventuali modifiche, l'approvazione e l'attuazione dei progetti si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale.
4. La Regione autonoma della Sardegna assicura che l'insieme dei progetti di cui al comma 1, compresi i propri, deve realizzare nell'arco del triennio l'impiego di non meno di tremila tra disoccupati e inoccupati.
Art. 2
SOPPRESSO
Art. 3
Incentivi per le assunzioni e requisiti1. Allo scopo di favorire l'assunzione di disoccupati e inoccupati con età superiore ai 32 anni, è assegnato un contributo a favore dei datori di lavoro che non rientrano tra i settori e i parametri di cui al D.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, e che si impegnano a non effettuare licenziamenti nel triennio per il quale sono previsti gli incentivi, salvo per giusta causa o giustificati motivi.
2. Sono concessi i seguenti contributi:
a) lire 800.000 mensili per i primi dodici mesi per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato;
b) lire 500.000 mensili per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato per i successivi due anni, qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1991, n. 407 o eventuali condizioni di maggior favore vigenti.3. Qualora l'assunzione sia fatta a tempo parziale il contributo è dimezzato, fermo restando che, dal momento dell'eventuale passaggio al tempo pieno, sarà concesso l'intero contributo.
4. Qualora l'assunzione sia fatta a tempo determinato il contributo è dimezzato e concesso per un massimo di dodici mesi. Dal momento dell'eventuale trasformazione dell'assunzione a tempo indeterminato sono concessi i contributi come previsto dal comma 2.
5. Nel caso si proceda a licenziamento nel corso del periodo incentivato, sono revocati i benefici e il datore di lavoro deve rimborsare le somme già percepite.
6. I contributi sono altresì revocati nei casi di inadempienza dei datori di lavoro in ordine agli obblighi previdenziali e contrattuali.
7. Non sono ammessi ai benefici i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge abbiano proceduto a licenziamenti, salvo per giusta causa o giustificati motivi.
8. I benefici non si applicano nei riguardi del coniuge e dei figli del titolare dell'impresa.
9. I benefici di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con provvidenze di altre leggi regionali, previste per la medesima tipologia di intervento.
10. I contributi sono erogati dall'Assessorato regionale del lavoro, entro i limiti delle risorse disponibili, con priorità per i datori di lavoro che assumono disoccupati e/o inoccupati che hanno raggiunto o superato i 40 anni d'età.
11. La decorrenza e i termini di presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno di vigenza, nonché le modalità per l'erogazione dei contributi, sono determinati con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
SOPPRESSO
Art. 4
Incentivi per società miste e cooperative1. Alle cooperative costituite per favorire l'impiego di disoccupati e inoccupati al termine dei progetti dei lavori socialmente utili o di pubblica utilità sono concessi per ogni componente i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Alle società miste costituite per l'impiego di disoccupati e inoccupati al termine dei progetti dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità sono concessi per ogni lavoratore impiegato i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, previa concessione delle quote detenute dal soggetto pubblico a quello privato.
Art. 4
SOPPRESSO
Art. 5
Norma finanziaria1. Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi previsti per l'anno 1997, di cui alla presente legge, sono stanziate lire 64.900.000.000 di cui al cap. 03017 - tab. B della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8. Le dotazioni finanziarie necessarie per gli anni successivi sono determinate annualmente con la legge finanziaria e apposite variazioni di bilancio.
2. La ripartizione delle risorse per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 2, 3 e 4, è effettuata con decreto dell'Assessore regionale del lavoro previa delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
SOPPRESSO
Art. 6
Autorizzazione di spesa1. Sono autorizzati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, i seguenti ulteriori stanziamenti in conto dei sottoelencati capitoli di spesa nella misura accanto a ciascuno indicata:
cap. 10137 - Contributi a cooperative e società giovanili nel settore dei beni e servizi - art. 10, L.R. 28/1984
lire 17.000.000.000cap. 10143 - Concorso interessi su mutui a cooperative e società giovani - art. 10, L.R. 28/1984
lire 7.000.000.000cap. 10145 - Interventi dell'Agenzia regionale del lavoro - L.R. 33/1984
lire 30.000.000.000cap. 10146-01 - Concorso interessi per anticipazioni IVA - art. 10, L.R. 28/1984
lire 9.900.000.000cap. 11129 - Contributi agli enti locali per l'affidamento a cooperative e società giovanili nel settore dei beni ambientali e culturali - art. 10 bis, L.R. 28/1984
lire 1.000.000.000Art. 7
Conservazione a residui1. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.
2. Le somme stanziate in conto competenza, nonché quelle disponibili in conto residui, per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
3. L'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 può essere effettuata anche direttamente dall'Amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalità, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
4. Le somme stanziate nell'esercizio 1998 per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stanziate dalla presente legge, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Le somme stanziate nell'esercizio 1998 in conto del capitolo 08173 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 8
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 64.900.000.000 per l'anno 1998; agli stessi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
10 - LAVORO
Cap. 10137/01 -
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione del settore agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 17.000.000.000Cap. 10143 -
Concorso negli interessi sui muti concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e servizi (art. 10, primo comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 7.000.000.000Cap. 10145 -
Somme da versare al fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro (art. 46, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33 e art. 82, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
lire 30.000.000.000Cap. 10146/01 -
Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) e contributi per le spese effettivamente sostenute relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazione di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari da erogare a cooperative e società di cui all'articolo 1 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art., 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 9.900.000.00011 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11129 -
Contributi ai comuni, singoli od associati, alle province ed alle comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali (art. 10 bis, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47 e art. 26, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 1.000.000.000Art. 9
Urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.