PROPOSTA DI LEGGE N. 363/A
presentata dai Consiglieri regionali
LA ROSA - TUNIS Gianfranco - AMADU - ARESU - BIGGIO - DEMONTIS - TUNIS Marco Fabrizio - VASSALLO il 23 ottobre 1997Misure urgenti e straordinarie per favorire l'occupazione
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il pacchetto Treu ha suscitato nella nostra Regione varie e diverse aspettative, ma anche riserve e contestazioni, in particolare perché indica parametri e finalità che non corrispondono, se non in piccola parte, alle specifiche esigenze di una Regione come la nostra. Resta fuori gran parte delle aziende operanti in Sardegna e sono interessati soltanto giovani inoccupati, cioè senza esperienza lavorativa precedente, in età compresa tra 21 e 32 anni e ciò vale sia per le borse di lavoro sia per i lavori di pubblica utilità.
La Regione sarda ha proprie specificità sia in ordine alla qualità e dimensione delle imprese che vi operano, sia in relazione alla situazione quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, con una forte presenza di disoccupati e inoccupati sopra i 32 anni e non oltre i 40. Sembra necessario da parte della Regione intervenire d'urgenza con propri mezzi per integrare in modo specifico i provvedimenti nazionali, assumendo misure estese a tutte le aziende, settori, attività non comprese sulla base delle disposizioni del D.L. 7 agosto 1997, n. 280, e ai disoccupati e inoccupati sopra i 32 anni.
Allo sesso modo, per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, si rende necessario adottare iniziative capaci di rispondere anche alle aspettative di chi ha superato i 32 anni e forse ancora di più, di quelli che hanno compiuto i 40 anni. Ciò può essere fatto applicando con apposite misure attuative le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, che sono rimaste fin qui totalmente inapplicate.
Per la nostra Regione si richiede quindi un grande impegno di promozione, progettazione e anche finanziario, a cominciare dai progetti dei lavori di pubblica utilità del pacchetto Treu e da quelli che sono previsti dalla presente legge.
In quanto alle risorse, sembrano per ora sufficienti quelle già destinate alle politiche attive del lavoro dalla legge finanziaria regionale 1997 che certamente non potranno che essere impiegate ormai a partire dal 1998. Si tratta, com'è noto, di circa 65 miliardi ai quali aggiungere almeno altrettanto nella finanziaria del 1998 e ai quali potrebbero anche aggiungersi risorse finanziate dal Fondo Nazionale per l'Occupazione. Le misure qui previste sono, come è evidente, limitate e straordinarie e si prevede in generale una loro efficacia per un triennio, ma sono altresì finalizzate a collegarsi e a sostenere un possibile e auspicabile avvio di ripresa economica, produttiva e occupazionale nella nostra Regione.
Esse pertanto potranno meglio rispondere alle finalità per cui sono assunte se saranno nel contempo attuate adeguate politiche di sviluppo con il pieno impiego delle risorse disponibili e con gli attesi provvedimenti di riforma per il funzionamento della Regione.
La presente proposta di legge si propone come contributo al confronto in atto sulle politiche attive del lavoro che vede impegnate in questa fase le parti sociali, le associazioni datoriali e la Giunta regionale. E' atteso un disegno di legge della Giunta regionale, come del resto già previsto dalla finanziaria regionale 1997, destinato ad individuare misure urgenti di politiche attive del lavoro.
La presente proposta vuole quindi inserirsi e collegarsi a questo confronto e impegno assumendo come sua ragione fondante le misure del cosiddetto pacchetto Treu da una parte e la necessità di assicurare altrettante misure capaci di coinvolgere in termini di equità e di specificità sia i datori di lavoro sia i disoccupati e inoccupati non interessati dalle disposizione del D.L. 280/97.
In particolare all'articolo 1 sono contenute le finalità; all'articolo 2 sono previste misure per un pacchetto di lavori socialmente utili finalizzati; all'articolo 3 sono indicati gli incentivi per le assunzioni e i requisiti per accedervi; all'articolo 4 si propongono misure specifiche per le società miste e le cooperative costituite al termine dell'impiego dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità; all'articolo 5, infine, è indicata la norma finanziaria.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA, composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - AMADU - BERTOLOTTI - BIGGIO - CHERCHI - LA ROSA, Relatore - MURGIA - PIRAS - USAI Edoardo - USAI Pietro, pervenuta il 13 ottobre 1998
La commissione ha esaminato con particolare attenzione ed impegno le diverse proposte e precisamente la proposta di legge n. 363 del 23 ottobre 1997, il disegno di legge n. 387 del 29 dicembre 1997, la proposta di legge n. 417 del 30 aprile 1998 e la proposta di legge n. 428 del 16 giugno 1998 ed infine gli emendamenti della Giunta regionale al disegno di legge n. 387.
La Commissione è pervenuta ad una sintesi unitaria che accoglie significativamente gli indirizzi e gli obiettivi di tutte le proposte esaminate ed adotta nel testo, approvato con la convergenza di tutte le componenti consiliari, le misure che sono state considerate a tal fine le più idonee.
Con la presente proposta si vuole introdurre, in luogo degli incentivi in conto occupazione che non appaiono per diversi motivi più adeguati, un nuovo incentivo rapido e concreto che consiste nella concessione ai datori di lavoro di sgravi previdenziali ed assistenziali grazie ad una apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'INPS.
In questo modo le misure incentivanti avrebbero effettivo ed immediato riscontro nel conto economico dei datori di lavoro e non ne intaccherebbero la liquidità.
Qualora risultino vigenti incentivi statali di analoga natura, gli interventi regionali avranno luogo subito dopo la scadenza di quelli statali e si configurano quindi in termini di vero e proprio vantaggio competitivo per le Aziende che già operano in Sardegna e per quelle nuove che nasceranno.
La proposta basata quindi sulla sgravio contributivo ed assistenziale è in grado di ridurre in misura significativa il costo del lavoro e di correggere positivamente la situazione attuale di mancanza di competitività della nostra Regione per cercare di darle pari opportunità rispetto alle altre Regioni d'Italia;
Non è quindi un sistema di aiuti che viola gli accordi sulla concorrenza dell'Unione Europea ma al contrario un sistema che cerca di rimediare al persistente stato di debolezza del sistema economico della Sardegna.
Con ciò non si può ritenere che non debbano essere affrontati e risolti alla radice i nodi strutturali che condizionano lo sviluppo della nostra Regione, tuttavia le misure previste sono in grado di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria che opera nella nostra Regione, favorire la nascita di nuove attività, contribuire a far emergere il fenomeno del lavoro nero che appare alquanto diffuso, riequilibrare gli incentivi per l'occupazione tra le diverse condizioni dei soggetti disoccupati e inoccupati con apposite differenziazioni della misura e del periodo degli interventi.
L'introduzione di tali misure supera quindi gli interventi previsti dalla Legge 33/88 ma nel contempo si riafferma la volontà di corrispondere alle aspettative maturate da parte dei datori di lavoro e si incrementa pertanto il fondo per l'attuazione di interventi di cui alla legge medesima con 30 miliardi aggiuntivi per il 1998. Si tratta di una somma ancora inadeguata ma è certamente il massimo che si possa prevedere, al momento, sulla base delle risorse disponibili a finanziare la presente proposta di legge.
Misure specifiche riguardano il settore turistico per il quale si è inteso puntare a favorire sia l'allargamento della stagione turistica sia l'emersione del lavoro nero, sia la qualificazione dei servizi. Un'altra misura specifica è stata introdotta per sostenere l'assunzione di soggetti che abbiano superato i 35 anni d'età e che rappresentano una vera e propria situazione di emergenza nella nostra Regione.
Rispetto ai destinatari si configura l'intera gamma delle possibilità con apposite differenziazioni in dipendenza della oggettiva situazione delle diverse categorie di lavoratori, disoccupati ed inoccupati.
Riguardo ai datori di lavoro, questi sono ricompresi senza alcuna distinzione né di categoria, né di natura giuridica purché in possesso dei requisiti richiesti.
Un'altra misura particolare è stata destinata per garantire un sostegno alle aziende e ai lavoratori che vogliono impegnarsi in congedi formativi ed altresì a favore di disoccupati e inoccupati muniti di titolo d'istituto superiore che presentano un piano formativo collegato ad un progetto d'impresa da realizzare nella nostra Regione in cooperazione con attività gestite da emigrati sardi.
L'articolato della presente proposta si può sintetizzare come segue: all'art.1 si prevede il contributo per le assunzioni e i destinatari; l'articolo 2 individua i datori di lavoro e l'articolo 3 i requisiti dei medesimi; l'articolo 4 determina la misura dei contributi; gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente l'eventuale integrazione di contributi dello Stato e l'eventuale divieto di cumulo; gli articoli 7 e 8 determinano rispettivamente le modalità per l'autorizzazione e l'erogazione dello sgravio contributivo, l'articolo 9 sancisce le esclusioni, mentre l'articolo 10 disciplina i controlli e l'eventuale revoca dei contributi; all'articolo 11 si dispone l'abrogazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33; l'articolo 12 riguarda la concessione di incentivi per congedi e scambi formativi, l'articolo 13 prevede la stipula della convenzione con l'INPS e l'articolo 14 infine riguarda la norma finanziaria che prevede per l'anno 1998 una disponibilità complessiva di 59 miliardi e 100 milioni e rinvia per gli anni successivi alle leggi finanziarie.
La Commissione finanze, nella seduta del 1° ottobre 1998, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.
Nota: Il testo della Commissione è unificato con quello del DL 387, della PL 417 e della PL 428.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di favorire l'occupazione di disoccupati e inoccupati che abbiano superato i 32 anni d'età, assume specifiche misure urgenti e straordinarie limitatamente ad un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui si avvia la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Tali misure riguardano i seguenti campi d'intervento:
a) lavori socialmente utili in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7;
b) incentivi specifici per l'assunzione di disoccupati e inoccupati che abbiano superato i 32 anni d'età.Art. 1
Contributo per le assunzioni1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:
a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;
l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.
2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 27.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.
Art. 2
Progetti per lavori socialmente utili1. La Regione autonoma della Sardegna in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1997 finanzia i progetti mirati per l'impiego di disoccupati e inoccupati con età superiore a 32 anni. I finanziamenti sono assicurati con priorità ai progetti che prevedono non meno del 50 per cento degli impieghi a favore di chi ha raggiunto o superato i 40 anni d'età.
2. I progetti sono destinati secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1997 a favorire l'impiego duraturo e devono rivolgersi prioritariamente:
alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio con particolare riguardo alle aree protette, ai parchi naturali e a tutte le aree individuate dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
ai servizi alla persona, soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
alla valorizzazione del patrimonio culturale;
alle manutenzioni degli edifici pubblici, del verde pubblico e delle aree attrezzate;
alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
alle operazioni di recupero e di bonifica delle aree industriali dismesse;
al recupero e risanamento dei centri urbani, dei quartieri periferici, delle zone rurali;
alla tutela degli assetti idrogeologici.3. I progetti sono presentati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la presentazione, ed eventuali modifiche, l'approvazione e l'attuazione dei progetti si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale.
4. La Regione autonoma della Sardegna assicura che l'insieme dei progetti di cui al comma 1, compresi i propri, deve realizzare nell'arco del triennio l'impiego di non meno di tremila tra disoccupati e inoccupati.
Art. 2
Individuazione dei datori di lavoro1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.
2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.
3. I benefici, di cui alla presente legge, sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.
Art. 3
Incentivi per le assunzioni e requisiti1. Allo scopo di favorire l'assunzione di disoccupati e inoccupati con età superiore ai 32 anni, è assegnato un contributo a favore dei datori di lavoro che non rientrano tra i settori e i parametri di cui al D.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, e che si impegnano a non effettuare licenziamenti nel triennio per il quale sono previsti gli incentivi, salvo per giusta causa o giustificati motivi.
2. Sono concessi i seguenti contributi:
lire 800.000 mensili per i primi dodici mesi per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato;
lire 500.000 mensili per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato per i successivi due anni, qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1991, n. 407 o eventuali condizioni di maggior favore vigenti.3. Qualora l'assunzione sia fatta a tempo parziale il contributo è dimezzato, fermo restando che, dal momento dell'eventuale passaggio al tempo pieno, sarà concesso l'intero contributo.
4. Qualora l'assunzione sia fatta a tempo determinato il contributo è dimezzato e concesso per un massimo di dodici mesi. Dal momento dell'eventuale trasformazione dell'assunzione a tempo indeterminato sono concessi i contributi come previsto dal comma 2.
5. Nel caso si proceda a licenziamento nel corso del periodo incentivato, sono revocati i benefici e il datore di lavoro deve rimborsare le somme già percepite.
6. I contributi sono altresì revocati nei casi di inadempienza dei datori di lavoro in ordine agli obblighi previdenziali e contrattuali.
7. Non sono ammessi ai benefici i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge abbiano proceduto a licenziamenti, salvo per giusta causa o giustificati motivi.
8. I benefici non si applicano nei riguardi del coniuge e dei figli del titolare dell'impresa.
9. I benefici di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con provvidenze di altre leggi regionali, previste per la medesima tipologia di intervento.
10. I contributi sono erogati dall'Assessorato regionale del lavoro, entro i limiti delle risorse disponibili, con priorità per i datori di lavoro che assumono disoccupati e/o inoccupati che hanno raggiunto o superato i 40 anni d'età.
11. La decorrenza e i termini di presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno di vigenza, nonché le modalità per l'erogazione dei contributi, sono determinati con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Requisiti del datore di lavoro1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art. 4
Incentivi per società miste e cooperative1. Alle cooperative costituite per favorire l'impiego di disoccupati e inoccupati al termine dei progetti dei lavori socialmente utili o di pubblica utilità sono concessi per ogni componente i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Alle società miste costituite per l'impiego di disoccupati e inoccupati al termine dei progetti dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità sono concessi per ogni lavoratore impiegato i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, previa concessione delle quote detenute dal soggetto pubblico a quello privato.
Art. 4
Misura dei contributi1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, ovvero, in assenza di questi ultimi, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:
a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;
b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.
Art. 5
Norma finanziaria1. Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi previsti per l'anno 1997, di cui alla presente legge, sono stanziate lire 64.900.000.000 di cui al cap. 03017 - tab. B della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8. Le dotazioni finanziarie necessarie per gli anni successivi sono determinate annualmente con la legge finanziaria e apposite variazioni di bilancio.
2. La ripartizione delle risorse per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 2, 3 e 4, è effettuata con decreto dell'Assessore regionale del lavoro previa delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Integrazione del contributo dello Stato1. Gli incentivi di cui all'articolo 4 per i periodi dallo stesso non previsti ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista in parte la copertura statale.
Art. 6
Divieto di cumulo1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.
Art. 7
Autorizzazione allo sgravio contributivo1. Il datore di lavoro, per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1 deve produrre apposita istanza all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui all'articolo 4.
2. L'autorizzazione si intende concessa se non interviene provvedimento motivato di diniego entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'Assessorato di cui al comma 1; le domande sono istruite dall'Assessorato regionale del lavoro secondo l'ordine di presentazione.
Art. 8
Modalità di erogazione del contributo1. L'Assessore regionale del lavoro, previa apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto Istituto e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'Assessore regionale del lavoro comunica l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procede al conguaglio.
Art. 9
Esclusioni1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.
Art. 10
Controlli e revoca contributi1. L'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. L'Assessore regionale del lavoro autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 4, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente.
3. Non vengono ammessi al programma degli incentivi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.
4. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione Sardegna.
Art. 11
Abrogazione di norme1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988; le suddette disponibilità sono incrementate nell'anno 1998 di lire 30.000.000.000 (cap. 10145).
Art. 12
Incentivi per periodi formativi1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.
2. Il contributo è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.
3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a lire 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a lire 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese successivo alla data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000 ciascuno; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art. 13
Convenzione I.N.P.S.
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale)1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.
Art. 14
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 59.100.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36208 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non abbiano i requisiti previsti per usufruire degli incentivi medesimi (art. 10 della presente legge)1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.SPESA
10 - LAVORO
Cap. 10014 (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02)
Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa senza retribuzione, per corsi formativi (art. 12, comma 1, della presente legge)1998 lire 1.000.000.000
1999 lire P.M.
2000 P.M.Cap. 10015 (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02)
Fondo di rotazione per la concessione di prestiti volti alla formazione di laureati o diplomati (art. 12, comma 3, della presente legge)1998 lire 1.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10136/06 (Nuova istituzione)
2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02)
Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 13 della presente legge)1999 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10140 (Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09)
Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1 della presente legge)1998 lire 27.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.Cap. 10145 -
Somme da versare al Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro (art. 46, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, art. 82, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 11, comma 2, della presente legge)1998 lire 30.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.