PROPOSTA DI LEGGE N. 361/A

presentata dai Consiglieri regionali
BUSONERA - LADU - LOMBARDO - AMADU - BALIA - CUCCA - DETTORI Ivana - GIAGU - LIORI - MACCIOTTA - MARRACINI - NIZZI - SANNA NIVOLI - MONTIS il 9 ottobre 1997

Interventi in favore dei soggetti affetti dalla sindrome di Alzheimer.
Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 "Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie" già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di integrare l'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, recante "Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie" estendendo la possibilità di erogare gratuitamente ai soggetti affetti dalla sindrome di Alzheimer che rispondano a determinati requisiti di reddito, i farmaci necessari alla terapia loro prescritta.
L'opportunità di prevedere l'esenzione dalla spesa farmaceutica per la sindrome di Alzheimer è conseguente al fatto che questa malattia, che ha un andamento cronico e progressivo con una drammatica evoluzione verso una sintomatologia psichiatrica, necessita, soprattutto in alcune fasi della malattia, di farmaci, tutti ricompresi nella fascia C del prontuario terapeutico nazionale. E' notorio che, a fronte di una relativa modesta risposta alla terapia farmacologica, questi pazienti necessitano invece di una serie di trattamenti collaterali, assistenza domiciliare, terapia riabilitativa, fisica e logopedica, etc., per le quali è indispensabile, oltre all'intervento previsto dalle ASL, anche il concorso finanziario delle famiglie con un aggravio delle spese nel loro bilancio.
Ci sembra opportuno quindi offrire un concreto aiuto ai sofferenti di sindrome di Alzheimer e alle loro famiglie prevedendo l'esonero totale dalla spesa farmaceutica anche in relazione a particolari condizioni economiche.
A tal fine, è necessario far fronte alla maggior spesa, integrando i fondi previsti dal comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 39 del 1991 con un ulteriore stanziamento di lire 500.000.000.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA -IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
LADU, Presidente - LOMBARDO, Vice Presidente - BUSONERA, Segretario e relatore - AMADU, Segretario - BALIA - CUCCA - DETTORI Ivana - GIAGU - LIORI - MACCIOTTA - MARRACINI - NIZZI - SANNA NIVOLI - Pervenuta il 30 ottobre 1997

La Settima Commissione ha approvato la proposta di legge all'unanimità nella seduta del 30 ottobre 1997, acquisito il parere della Commissione bilancio.


La Commissione bilancio, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Eliseo Secci.

TESTO DEL PROPONENTE 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie" è inserito il seguente:
"2 bis. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a lire 16.000.000, incrementato fino a lire 22.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.".

 

Art. 1

 

identico
 

Art. 2

1. Al comma 3, lett. d), dell'articolo 17 della legge regionale n. 39 del 1991, così come modificato dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34, dopo la parola "patologie" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 2 e 2 bis".

 

Art. 2

identico
 

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo - valutati in lire 500.000.000 annue - le Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133/02).

 

Art. 3

identico