PROPOSTA DI LEGGE N. 352/A

presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Salvatore - LIPPI - MACCIOTTA - MURGIA - BONESU - BUSONERA - CUGINI - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA - PITTALIS il 18 settembre 1997

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38
(Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali)
modificata con legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" costituisce un'ulteriore fase del processo di riforma dell'attività amministrativa e dell'organizzazione della pubblica amministrazione di cui parte rilevante è la nuova disciplina dettata in materia di controlli. Essi vengono in gran parte eliminati al fine di riconoscere agli enti locali quella posizione di piena autonomia che dovrà trovare il proprio fondamento primo nella revisione della Costituzione in fase di elaborazione.
L'attribuzione alla Regione della competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali preclude l'applicazione immediata delle nuove norme statali in materia di controlli rendendo necessaria una modifica della disciplina regionale onde adeguarla ai nuovi principi di riforma.

Nell'attesa di una riforma più complessiva del regime dei controlli che attui pienamente le nuove competenze regionali anche in materia di controllo sugli organi, la presente proposta di legge ha lo scopo di snellire le procedure di controllo e ridurre l'area degli atti da sottoporre a controllo in modo da parificare la posizione degli enti locali della Sardegna a quella ad essi riconosciuta nelle altre regioni.

La disciplina proposta si discosta da quella nazionale in due soli elementi:

a) il mantenimento del controllo di legittimità sui piani urbanistici comunali e provinciali;
b) il mantenimento in capo all'organo di controllo regionale della nomina dei commissari ad acta nei casi previsti di controllo eventuale, attivabile da parte di una minoranza di consiglieri comunali o provinciali, e nei casi di mancata adozione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali, anziché attribuirle rispettivamente ai difensori civici locali e al difensore civico regionale.

Quanto alla prima differenziazione essa risponde alla necessità di assicurare uniformità di indirizzo alla pianificazione urbanistica quale settore portante delle politiche regionali, d'altra parte la qualificazione tecnico professionale dei componenti l'organismo di controllo assieme alle altre garanzie previste dalla recente disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella legge 142 del 1990 di riforma delle autonomie locali, assicurano la terzietà dell'organo di controllo e l'imparzialità delle funzioni svolte.

Tali ultime considerazioni hanno indotto i proponenti a mantenere in capo all'organo regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo tramite la nomina dei commissari ad acta, ritenendo peraltro poco opportuno che tali funzioni di amministrazione attiva siano attribuite ad organi deputati alla tutela dei cittadini nei confronti dell'amministrazione pubblica, tantopiù che la stessa legge statale, più volte citata, (articolo 17, commi 44 e 91), continua ad attribuire lo stesso potere, nei casi più rilevanti (mancata adozione delle richieste di modificazioni al rendiconto della gestione o di annulla-mento della relativa delibera di adozione e mancata adozione, entro il 18 novembre 1977, dei regolamenti comunali e provinciali in materia di termini, responsabile del procedimento e diritto di accesso ai documenti), ai comitati di controllo.

In considerazione della drastica riduzione degli atti da sottoporre a controllo si ritiene necessaria l'abolizione dei comitati circoscrizionali concentrando sul Comitato regionale l'intera attività di controllo.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente e relatore, LIPPI, Vicepresidente, MACCIOTTA, Segretario, MURGIA, Segretario, BONESU, BUSONERA, CUGINI, FLORIS, MANUNZA, MARTEDDU, MASALA, PITTALIS, pervenuta il 16 dicembre 1997

La Prima Commissione ha approvato a maggioranza la presente proposta di legge nella seduta del 4 dicembre 1997.
Prima dell'approvazione, la Commissione ha svolto la discussione generale congiunta della medesima proposta di legge e del disegno di legge n. 354, che reca un'organica riforma dei controlli sugli atti, prevedendo anche lo snellimento degli apparati di controllo, e disciplina altresì il controllo sugli organi ed altri aspetti dell'ordinamento degli enti locali.
In esito a tale discussione la Commissione, pur considerando necessario ed urgente approfondire le tematiche contenute nel disegno di legge n. 354, ha ritenuto - stante l'estrema urgenza del recepimento delle misure di semplificazione dei controlli sugli atti introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 - di doversi limitare nell'immediato ad intervenire soltanto sulla riduzione degli atti da sottoporre a controllo.
Anche rispetto al testo iniziale della proposta di legge n. 352, che seguiva in toto la legge n. 127, sono state introdotte delle significative modifiche negli articoli 1 e 2:

a) sono stati inseriti fra gli atti da sottoporre obbligatoriamente a controllo i piani urbanistici;
b) si è deciso di mantenere in capo ai comitati la facoltà di annullare gli atti sottoponibili a controllo ad iniziativa delle minoranze, comprendendo fra questi anche gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici;
c) si è meglio precisato, rispetto alla dizione non del tutto perspicua della legge n. 127, che la limitazione del controllo ai soli aspetti di competenza, forma e procedura riguarda soltanto la conformità dell'atto alle norme statutarie e regolamentari dell'ente, parendo evidente che il controllo di legittimità, avente la sua radice nell'articolo 130 della Costituzione, non può escludere la valutazione della conformità dell'atto alle norme sostanziali sovraordinate.

Sono stati infine soppressi i restanti articoli del testo del proponente ed è stata inserita la norma sull'urgenza.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

    Titolo: Riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali)

Capo I
Riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali

Art. 1
Modifiche all'articolo 29

1. L'articolo 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 è sostituito dal presente:
"Art. 29 - "Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i conti consultivi, i piani urbanistici di cui al titolo III e agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)

2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendano di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

3. Sono inoltre soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni della giunta e del consiglio, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti presenti richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

4. Le richieste di sottoposizione a controllo ai sensi del comma 3 devono essere presentate al segretario dell'ente, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine cinque giorni dalla data di deposito della richiesta". 

 

Art. 1
Atti soggetti al controllo

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, è sostituito dal seguente:
"1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).".

2. Nel comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994, dopo le parole "degli organi esecutivi" sono inserite le parole "ed assembleari". Nel medesimo comma le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 24

1. L'articolo 24 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, è sostituito dal presente:

"Art. 24 - Principi generali sul controllo di legittimità.

1. Il comitato esercita il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali indicati nel comma 2 dell'articolo 1, secondo i criteri, i limiti, le modalità e i termini precisati nei successivi articoli.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il comitato di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

4. Il decreto di annullamento deve indicare espressamente le parti dell'atto che si ritengono illegittime e le norme giuridiche che si assumono violate.

5. Il controllo sulle deliberazioni relative al terzo comma dell'articolo 29 si esplica con il rinvio all'ente, ove siano ritenute illegittime, entro quindici giorni dalla richiesta, con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati. Qualora l'ente non ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

6. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo".  

 

Art. 2
Principi sul controllo

1. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 38 del 1994 sono aggiunte al termine le parole: ", per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura.".

2. Nel comma 5 del medesimo articolo sono abrogate le parole ", anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento".

3. Dopo il comma 5 del medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.".  

   

Art. 2 bis
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Art. 3
Modifiche all'articolo 26

1. Il primo comma dell'articolo 26 è così modificato:
le parole "statuto o regolamento" sono soppresse.

 

Art. 3

 

(soppresso)

Art .4
Modifiche agli articoli 34 e 37

1. Gli articoli 34 e 37 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 sono così modificati:
le parole "ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29" sono sostituite dalle parole "ai sensi del comma 3 dell'articolo 29".

 

Art. 4

 

(soppresso)

Art. 5
Modifiche all'articolo 1

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1994, n. 38, è sostituito dal seguente:
"4. Per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (Controlli sugli enti locali), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della presente legge." 

 

Art. 5

 

(soppresso)

Art. 6
Modifiche all'articolo 3

1. L'articolo 3 della legge 13 dicembre 1994, n. 38, è così sostituito:
"1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti indicati nell'articolo 29, deliberati dagli enti di cui all'articolo 1.

 

Art. 6

 

(soppresso)

Capo II
Norme finali e transitorie

Art. 7
Abrogazione di norme

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 è abrogato.

 

Art. 7

 

(soppresso)

Art. 8
Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le norme previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e dall'articolo 30 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4. Nel medesimo termine la Giunta regionale presenta al Consiglio un disegno di legge sulla armonizzazione delle norme sul controllo degli atti degli enti locali nella piena attuazione del federalismo interno, prevedendo eventuali sezioni specializzate nell'ambito del comitato regionale di controllo ed una nuova organizzazione degli uffici fino a tale momento impegnati nella segreteria dei Comitati circoscrizionali.

 

Art. 8

 

(soppresso)