PROPOSTA DI LEGGE N. 349

presentata dal Consigliere regionale
BONESU il 18 luglio 1997

Bandiera della Regione


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Visitando alcuni paesi, caso tipico gli Stati Uniti d'America per i quali disponiamo di abbondante iconografia cinematografica, colpisce l'uso abbondante di bandiere.
Numerosi cittadini espongono la bandiera sulle proprie abitazioni e uffici e la bandiera accompagna non solo cerimonie pubbliche, ma anche fatti lieti o tristi della vita familiare.
Forse nessun paese come l'Italia fa invece un uso così limitato della bandiera, limitato a poche occasioni ufficiali e al tifo sportivo.
Il fatto è certamente dovuto ad una profonda carenza nei cittadini del senso di appartenere ad una comunità.
Ma in Italia si assiste anche ad un altro fenomeno. Le bandiere delle comunità racchiuse nella Repubblica, se non sono formalmente vietate, sono comunque colpite da un ostracismo subdolo.
Nessuno pensa al Texas senza collegarlo alla sua bandiera della stella solitaria, ma ben pochi hanno presente la bandiera della Sicilia.
Quanto poi alla Sardegna abbiano recentemente visto in quale considerazione viene tenuta la sua bandiera, anche in occasioni ufficiali.
Ma il recente episodio avvenuto in occasione della inaugurazione dei Giochi della Gioventù ha portato ad un approfondimento della questione.
L'attuale legislazione non prevede la bandiera della Regione. La bandiera che la Regione utilizza non è che la riproduzione in foggia di bandiera del gonfalone regionale concesso con D.P.R. 5 luglio 1952.
Appare opportuno quindi che la Regione, quale ente esponenziale del popolo sardo, si doti di una bandiera e la utilizzi in primo luogo nei casi in cui l'attuale legislazione prevede l'esposizione del gonfalone.
Infatti appare impropria l'esposizione del gonfalone che, per sua natura, è in unico esemplare e va portato, non certo esposto e tanto meno innalzato sui pennoni.
Il dotarsi di una bandiera, d'altra parte, e non di un semplice gonfalone, evidenzia la volontà di essere comunità e non semplice ente territoriale.
La bandiera infatti, pur non essendo espressione di sovranità, è comunque affermazione di individualità comunitaria.
Quanto alla foggia della bandiera una tradizione certa di oltre cinque secoli indica quale bandiera della Sardegna quella crociata con i quattro mori bendati.
E' la bandiera che il "tercio" di Sardegna inalberò sull'ammiraglia cristiana nella battaglia di Lepanto ed è la bandiera usata dal Regno di Sardegna fino al 1848, quando fu sostituita dal tricolore italiano.
Discussa ne è l'origine, iberica, templare o autoctona, comunque connessa allo spirito crociato di difesa dei popoli cristiani dagli invasori islamici, ma è certo che da molti secoli identifica la Sardegna e il suo popolo nella sua unità e nella sua volontà di essere libero.
Essendo stato il Regno di Sardegna all'origine formale dello Stato italiano tale bandiera è stata recepita quale stemma del primo reggimento dell'Esercito italiano (Granatieri di Sardegna).
Può essere valutata l'opportunità di sostituirla con una bandiera di origine sicuramente sarda e cioè quella dell'albero deradicato di Arborea, con cui i sardi, tutti i sardi, combatterono per la propria indipendenza.
Sarebbe, in tal caso, non la ufficializzazione di una bandiera di uso corrente, per quanto non ufficiale, ma la riadozione, con forti motivazioni autonomistiche, di un vessillo forzatamente obliato sotto le dominazioni straniere.
La proposta vuole ufficializzare l'uso della bandiera tradizionale della Sardegna e dettare norme per un più diffuso uso da parte di enti pubblici e privati.
Finalità della proposta è il rafforzare, anche con l'uso del simbolo bandiera, il senso di appartenenza della comunità sarda, elemento sicuramente positivo al fine della maturazione di una coscienza civile, aliena da egoistici individualismi, e della collaborazione, su un piano di pari dignità, con comunità diverse o più vaste.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

  TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Bandiera della Sardegna

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna, campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata rivolta a sinistra.

   

Art. 2
Esposizione della bandiera
da parte di amministrazioni pubbliche

1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici pubblici della Regione, dei suoi enti strumentali, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna".

2. La bandiera è esposta su disposizione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 espongono la bandiera della Regione ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

   

Art. 3
Esposizione della bandiera da parte di privati

1. L'esposizione della bandiera da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forse decorose.

2. E' obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorra finanziariamente il bilancio della Regione o dei suoi enti strumentali.

   

Art. 4
Modalità di esposizione

1. Salve le norme che regolano l'esposizione della bandiera della Repubblica, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

2. Quanto la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

   

Art. 5
Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge comporta l'applicazione, a cura del Presidente della Giunta regionale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, a carico dei trasgressori.

   

Art. 6
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37.

   

Art. 7
Disposizioni transitorie

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, verrà approvato il modello ufficiale di bandiera.

2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire mediante l'utilizzo di bandiere comunque rispondenti alla descrizione di cui all'articolo 1.