PROPOSTA DI LEGGE N. 337

presentata dai Consiglieri regionali
SCANO - BERRIA - CUGINI - GHIRRA - DETTORI Ivana - ZUCCA - BUSONERA - CHERCHI - CUCCA - DIANA - FALCONI - FOIS Paolo - MARROCU - OBINO - SANNA Salvatore - USAI Pietro il 19 maggio 1997

Modifica delle norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna

 


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il Consiglio regionale della Sardegna ha saputo esprimere, negli ultimi anni, un ruolo di soggetto rilevante della innovazione nel campo della modellistica istituzionale, anche nell'ampio contesto nazionale.
Pur con i limiti di norme statutarie rigide e obiettivamente obsolete, infatti, le ipotesi emerse in materia nella nostra Regione hanno saputo fornire strade capaci di dare risposte parziali, ma significative alle diffuse esigenze di stabilità nel Governo e di partecipazione più diretta degli elettori alle relative scelte.
Le norme che prevedono una indicazione diretta del corpo elettorale, cioè, sul programma di governo, le coalizioni politiche, i candidati all'incarico di Presidente della Giunta regionale, hanno di fatto conferito un volto nuovo alla stessa "costituzione materiale" della Regione. E non è privo di significato che ipotesi analoghe si siano in seguito affermate anche nel dibattito sulle riforme istituzionali a livello nazionale.
Ciò nondimeno risulta necessario e urgente riprendere il processo riformatore, di cui è punto essenziale la tematica elettorale, per andare con determinazione e in tempo utile in relazione alle prossime elezioni regionali nella direzione della Regione del bipolarismo e dell'alternanza. Il primo passo è costituito dalla limitazione a due liste nel secondo turno elettorale. Infatti l'ipotesi di indurre il confronto elettorale finale sulle alternative possibili rispetto alle liste regionali articolandole in tre direzioni non si è dimostrata utile ed efficace.
Pertanto si propone, con la presente proposta, di ammettere a tale confronto soltanto due liste, e quindi le due connesse coalizioni, più votate al primo turno elettorale.
Questa scelta avrebbe il vantaggio evidente di porre gli elettori di fronte ad un'alternativa del tutto chiara, capace di ridurre, perciò, ulteriormente i margini di manovra postelettorali e di garantire in modo più compiuto la stabilità delle formule e delle strutture di governo. Dall'approvazione immediata di questa proposta discenderebbe una spinta potente verso la realizzazione della Regione bipolare e governante.

 

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

1. Al secondo turno di votazione per l'attribuzione dei sedici seggi di Consigliere regionale, da ripartire fra le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale, e per la connessa indicazione del documento programmatico, della coalizione politica con cui si intende attuarlo e del relativo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sono ammesse - fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, concernente "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna" - anziché le prime tre, soltanto le prime due liste più votate al primo turno.

2. Pertanto nel testo degli articoli 1, 77 bis e 79 ter della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modificazioni, così come sostituiti dagli articoli 2, 37 e 40 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, la parola "tre", contenuta al quartultimo rigo dell'articolo 1, all'ottavo rigo della lettera a) dell'articolo 77 bis e al primo rigo della lettera a) dell'articolo 79 ter, è sostituita con la parola "due".