PROPOSTA DI LEGGE N. 323/A

presentata dai Consiglieri regionali
FOIS Paolo - CADONI - CHERCHI - DIANA - FANTOLA - GHIRRA -
MARTEDDU - OPPIA - PIRAS - PIRASTU il 20 marzo 1997

Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari
e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea


RELAZIONE DEI PROPONENTI

1. Nel corso del 1995 e del 1996 si è registrato un sensibile aumento della produzione legislativa regionale avente ad oggetto, in vario senso, i rapporti con l'Unione Europea. In particolare, il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti legislativi: legge regionale 3 maggio 1995, n. 10 (Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999, e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea), parzialmente modificati dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 25 (Modifica della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, concernente: "Attuazione - nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999, e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea"); legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un Ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles); legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 (Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione interregionale).
Le leggi ora richiamate hanno sicuramente colmato gravi lacune all'interno di una legislazione regionale che, in precedenza, si era essenzialmente limitata a prevedere l'inserimento dei diversi programmi comunitari nelle leggi finanziarie e di bilancio.
Malgrado i significativi passi avanti compiuti, la nostra Regione resta tuttora priva, a differenza di altre Regioni (v. per la Toscana, la legge regionale 16 maggio 1994, n. 37, per la Liguria, la legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 e per il Veneto la legge regionale 25 settembre 1996, n. 30), di una legge che disciplini in modo completo ed organico le complesse questioni sollevate dalle relazioni con l'Unione Europea, definendo con chiarezza sia i ruoli della Regione in sede di formazione e di attuazione delle decisioni comunitarie, sia - più specificamente - i rapporti che a tale riguardo devono intercorrere tanto fra la Giunta e il Consiglio, quanto fra il sistema delle autonomie locali e la stessa Regione.
A ben guardare, la mancanza di una simile legge non può non influire negativamente sul potere contrattuale della Regione nei confronti degli organi comunitari: delicate vertenze tuttora aperte, quali quelle riguardanti le sovvenzioni della Comunità all'esportazione del pecorino romano, ovvero la questione del divieto di finanziamento regionale a favore del settore agricolo, avrebbero potuto essere meglio impostate se la linea della Regione fosse stata definita in tempi e con modalità tali da conferirle maggior forza nelle vertenze aperte con lo Stato e le autorità comunitarie.
2. L'esigenza di una legge che faccia propri gli obiettivi e i contenuti della proposta qui allegata nasce altresì dall'esistenza di una serie di leggi statali, approvate in epoca relativamente recente (possono menzionarsi sia la Legge 16 aprile 1987, n. 183, sia la Legge 9 marzo 1989, n. 86), alle quali il legislatore regionale non risulta si sia ancora conformato, integrandole per gli aspetti di sua competenza. Quando, ad esempio, la citata legge n. 183 stabilisce (art. 9, comma 2) che "le Camere, le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni in merito ai progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive della Comunità Europea", è di tutta evidenza che con legge regionale occorre precisare, tra l'altro, quali siano le competenze rispettive di Giunta e di Consiglio in merito alla formulazione di tali osservazioni.
3. La complessità delle questioni - tuttora aperte - che la presente proposta di legge intende regolare ha suggerito una suddivisione in tre titoli distinti: il titolo II ed il titolo III (dedicati, rispettivamente alla partecipazione regionale, ai processi decisionali comunitari ed all'attuazione, in ambito regionale, degli atti comunitari) sono preceduti da un titolo I, contenente norme di carattere generale che tendono a definire, oltre alle finalità della legge stessa, i principi ispiratori dei rapporti fra Giunta e Consiglio, specie per quanto attiene alla delicata questione degli aiuti pubblici ai settori produttivi.
Conviene infine sottolineare come, nell'ambito del titolo II e III, le procedure relative alla formazione e all'attuazione degli atti normativi comunitari in estrema sintesi (i regolamenti e le direttive) vengono definite separatamente da quelle relative alla formazione e all'attuazione dei programmi finanziati dall'Unione Europea.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

FOIS Paolo, Presidente e relatore - PIRASTU, Vice Presidente - MARTEDDU, Segretario - OPPIA, Segretario - BOERO - CADONI - CHERCHI - DEGORTES - FANTOLA - FLORIS - GHIRRA - LA ROSA - PIRAS pervenuta il 7 novembre 1997

La Seconda Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 21 ottobre u.s. la proposta di legge n. 323 concernente "Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea" elaborata all'interno della stessa Commissione.
Tale proposta è nata dalla consapevolezza che la nostra Regione restava priva, a differenza di altre regioni, di una legge che disciplinasse in modo completo e organico le complesse questioni sollevate dal processo di integrazione europea.
Il testo della legge che si propone all'approvazione dell'Aula definisce con chiarezza sia i ruoli della Regione in sede di formazione e di attuazione delle decisioni comunitarie, sia - più specificamente - i rapporti che a tale riguardo devono intercorrere tanto tra la Giunta e il Consiglio, quanto fra il sistema delle autonomie locali e la stessa Regione.
Infatti la Regione sarda, forte dell'autonomia speciale di cui gode nell'ordinamento italiano, deve essere in grado di svolgere pienamente il proprio ruolo, esplicando puntualmente le funzioni specifiche che ad essa competono in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, alla realizzazione di una effettiva coesione economica e sociale in ambito comunitario e, in generale, in funzione di una piena integrazione di esse sul consesso europeo.
Negli scorsi anni a livello nazionale c'era stato un attivismo legislativo (dalla Legge 183/87 alla Legge 86/89 passando per la Legge 400/88 ed altre leggi minori) in contrasto con l'inerzia precedente e che ha evidenziato la necessità di ricercare strumenti adeguati a far fronte ad una situazione che gli sviluppi continui del processo comunitario rendono sempre più difficilmente sostenibile. Esaurita la trasformazione interna si è posto il problema dell'adeguamento regionale e dell'applicazione in concreto della normativa. A questo proposito uno degli aspetti più innovativi della Legge 183/87 è rappresentato dall'articolo 9 che attribuisce alle Regioni la facoltà di inviare al Governo osservazioni sui progetti dei regolamenti e delle direttive delle Comunità europee, che il Governo è tenuto a comunicare alle Camere ed alle regioni stesse.
Allo stato attuale, non risulta che alcuna osservazione alle comunicazioni del Governo sia stata formulata da parte della Giunta regionale, che in ogni caso non ha, di regola, provveduto a trasmettere le comunicazioni stesse al Consiglio.
La presente legge, partendo dalla titolarità consiliare del potere legislativo, attribuisce all'Assemblea regionale il potere di esprimere tali osservazioni, sentite ove necessario le autonomie locali e le categorie interessate (art. 8).
In questo modo gli organi consiliari sono posti in grado di conoscere la normativa in corso di adozione a livello comunitario, di esprimere le loro valutazioni e di predisporre quindi il più opportuno e tempestivo adeguamento della legislazione e delle politiche della Regione.
La complessità delle questioni - tuttora aperte - che la presente proposta di legge intende regolare ha suggerito una suddivisione in tre titoli distinti: il titolo II ed il titolo III (dedicati, rispettivamente alla partecipazione regionale ai processi decisionali, comunitari ed all'attuazione, in ambito regionale, degli atti comunitari) sono preceduti da un titolo I, contenente norme di carattere generale che tendono a definire, oltre alle finalità della legge stessa, i principi ispiratori dei rapporti fra Giunta e Consiglio, specie per quanto attiene alla delicata questione degli aiuti pubblici ai settori produttivi.
Conviene infine sottolineare come, nell'ambito del titolo II e III, le procedure relative alla formazione e all'attuazione degli atti normativi comunitari (in estrema sintesi i regolamenti e le direttive) vengono definite separatamente da quelle relative alla formazione e all'attuazione dei programmi finanziati dall'Unione Europea.
La Commissione, al fine di favorire la crescita delle capacità progettuali della nostra Regione, ha previsto il coinvolgimento dell'ERSAT, del Consorzio 21 e della SFIRS per l'erogazione di servizi finalizzati alla partecipazione delle imprese sarde ai programmi finanziati dall'Unione Europea e in particolare a quelli che prevedono l'utilizzazione dei cosiddetti strumenti comunitari di finanza innovativa (seed-capital - capitale di rischio, ecc.).
La Commissione chiede all'Aula un ampio consenso su quest'iniziativa volta innanzitutto a rendere più efficienti e democratici i meccanismi di partecipazione al processo di formazione della normativa comunitaria, di attuazione della stessa e di piena realizzazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di coesione.

 

 TESTO DEI PROPONENTI

 

  TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La presente legge regola le modalità di partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari e di esecuzione degli atti dell'Unione europea.

2. In armonia con i principi ispiratori del Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, la presente legge si ispira al criterio secondo cui, anche nelle materie disciplinate da detto Trattato, le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini.

 

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

 

(identico)
 

Art. 2
Informazione sugli atti comunitari

1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione provvede anche attraverso la più ampia diffusione delle notizie riguardanti la formazione e l'esecuzione degli atti comunitari, specie di quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolino l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

2. Una più organica informazione dei cittadini è assicurata dall'istituzione di un idoneo servizio informatico, alla cui predisposizione la Giunta regionale provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Ufficio della Regione a Bruxelles, di cui alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.

 

Art. 2
Informazione sugli atti comunitari

1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione provvede anche attraverso la più ampia diffusione delle informazioni riguardanti l'adozione e l'esecuzione degli atti comunitari, specie di quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.

2. Una più organica informazione dei cittadini è assicurata dall'istituzione di un idoneo servizio informatico, alla cui predisposizione la Giunta regionale provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dell'Ufficio della Regione a Bruxelles, di cui alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 e in stretto coordinamento con gli sportelli e gli organismi già operanti nel settore. 

Art. 3
Sessione comunitaria

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta medesima allo scopo di definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari ed una corretta attuazione degli atti comunitari.

2. Le conclusioni raggiunte nel corso della sessione comunitarie della Giunta formano oggetto di immediato dibattito da parte del Consiglio regionale.

 

Art. 3
Sessione comunitaria

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta medesima allo scopo di definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari ed una corretta attuazione degli atti comunitari.

2. Gli orientamenti della Giunta regionale sono immediatamente portati a conoscenza del Consiglio regionale, che esercita, al riguardo, anche attraverso un voto, la propria funzione di indirizzo e di controllo.

Art. 4
Notifica delle proposte inerenti regimi di aiuti alle attività produttive

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 93, par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1 secondo le seguenti modalità:
a) le proposte di iniziative della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
b) le proposte di iniziative consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.

 

Art. 4
Notifica delle proposte inerenti regimi di aiuti alle attività produttive

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 93, par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1 secondo le seguenti modalità:
le proposte di iniziative della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
le proposte di iniziative consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare;
le leggi votate dal Consiglio in un testo che diverga da quello approvato dalla Commissione Europea devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Sardegna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE. 

Art. 5
Adeguamento della legislazione regionale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall'esistenza degli obblighi comunitari con particolare riferimento a quello discendente dagli articoli 92-93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

Art. 5
Adeguamento della legislazione regionale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall'esistenza degli obblighi comunitari con particolare riferimento agli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE REGIONALE
AI PROCESSI DECISIONALI COMUNITARI

Art. 6
Accordi con Stati terzi

1. Quando gli accordi comunitari con Stati terzi riguardino scambi di specifico interesse per la Sardegna, la Regione partecipa, con il Presidente della Giunta, all'elaborazione dei relativi progetti, in conformità all'articolo 52, 1° comma dello Statuto speciale.

2. Nel caso degli accordi comunitari con Stati terzi conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri, la partecipazione della Regione si concreta nella presenza del rappresentante regionale all'interno della delegazione dello Stato italiano.

3. Nel caso degli accordi comunitari con Stati terzi rientranti nella competenza esclusiva della Comunità, la partecipazione regionale si concreta nella presenza del rappresentante regionale all'interno dei Comitati consultivi composti dai diversi Stati membri, ove la consultazione di tali comitati sia stata prevista dal diritto comunitario. 

 

TITOLO II
PARTECIPAZIONE REGIONALE
AI PROCESSI DECISIONALI COMUNITARI

Art. 6

(soppresso)

Art. 7
Accordi internazionali e transfontalieri

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie, la Regione può concludere accordi internazionali e transfontalieri con altre autonomie territoriali europee e mediterranee, in vista anche delle finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 19.
Gli accordi in questione, sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto speciale, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

 

Art. 7

 

(identico)

Art. 8
Atti normativi comunitari

1. Le osservazioni sui progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive dell'Unione europea, di cui all'articolo 9 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, sono inviate al Governo dalla Giunta regionale, previo parere conforme del Consiglio regionale, sentiti ove necessario le autonomie locali e le categorie interessate.

2. Il Consiglio regionale esprime altresì il proprio parere in merito agli indirizzi generali relativi all'elaborazione degli atti comunitari riguardanti le competenze regionali, prima dello svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 9 marzo 1989, n. 86. 

 

Art. 8
Atti normativi comunitari

1. Le osservazioni sui progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive dell'Unione europea, di cui all'articolo 9 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, sono inviate al Governo dalla Giunta regionale, previo parere conforme del Consiglio regionale, che si deve esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale, sentite ove necessario le autonomie locali e le categorie interessate.

2. Il Consiglio regionale esprime altresì il proprio parere in merito agli indirizzi generali relativi all'elaborazione degli atti comunitari riguardanti le competenze regionali, prima dello svolgimento delle sessioni comunitarie della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 9 marzo 1989, n. 86.

Art. 9
Atti di programmazione

1. Nel perseguire l'obiettivo di una stretta cooperazione a livello comunitario nazionale, regionale e locale, in armonia con l'articolo 4 del regolamento (CE) 2081/93 della Commissione del 20 luglio 1993, con l'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, con l'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione partecipa attivamente, nelle diverse fasi, alla definizione del testo dei programmi finanziati dall'Unione europea.

2. Fin dalla fase preparatoria, il Consiglio regionale formula gli indirizzi cui deve ispirarsi l'azione della Giunta nella definizione degli obiettivi dei programmi comunitari, in vista della successiva concertazione sia con gli uffici della Commissione europea, sia con la Cabina di regia e il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 341.

3. In conformità alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, nonché della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25, i programmi comunitari, una volta concordati dalla Giunta con gli organi comunitari e statali, sono approvati dal Consiglio regionale. Secondo la stessa procedura sono approvate le modifiche dei programmi che richiedono l'assenso della Commissione europea, nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2082/93 della Commissione del 20 luglio 1993. 

 

Art. 9

 

(identico)

TITOLO III
ATTUAZIONE, NELL'AMBITO REGIONALE, DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 10
Attuazione legislativa
di atti normativi comunitari

1. Nel rispetto della normativa statale, e segnatamene dell'articolo 9, comma primo, della Legge 9 marzo 1989, n. 86, la Regione dà immediata attuazione con legge regionale alle direttive comunitarie e agli altri atti normativi dell'Unione europea che richiedono un intervento di natura legislativa.

2. Il Consiglio regionale è tempestivamente informato dalla Giunta della comunicazione del Governo di cui all'articolo 10, 1° comma, della Legge 16 aprile 1987, n. 183. Il disegno di legge che dà attuazione ai predetti atti normativi comunitari è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio almeno sei mesi prima della scadenza del termine di adeguamento eventualmente previsto nell'atto normativo comunitario. 

 

TITOLO III
ATTUAZIONE, NELL'AMBITO REGIONALE, DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 10

 

(identico)

Art. 11
Attuazione amministrativa
di atti normativi comunitari

1. Se la direttiva o altro atto normativo comunitario non riguarda materia più disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, la Regione dà attuazione ai predetti atti in via amministrativa valendosi anche delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane nel rispetto della normativa comunitaria e statale, e segnatamente dell'articolo 11 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti. 

 

 Art. 11
Attuazione amministrativa
di atti normativi comunitari

1. Se la direttiva o altro atto normativo comunitario non riguarda materia disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, la Regione dà attuazione ai predetti atti mediante regolamento o atto amministrativo ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I regolamenti sono predisposti tempestivamente dalla Giunta e trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione. Gli atti amministrativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine gli atti amministrativi sono approvati anche in mancanza dei pareri.

Art. 12
Attuazione amministrativa
di atti di programmazione

1. Dei provvedimenti amministrativi adottati per dare attuazione ai programmi finanziati dall'Unione europea, immediata comunicazione viene data dalla Giunta alle Commissioni consiliari competenti. 

 

Art. 12

 

(identico)
 

   

Art. 13
Erogazione di servizi alle imprese

1. In attuazione della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, modificata con legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio 21) è autorizzato ad erogare a favore di imprese singole ed associate, servizi finalizzati alla partecipazione di dette imprese a programmi finanziati dall'Unione europea.

2. All'erogazione di analoghi servizi a favore delle imprese singole e associate operanti nel settore agricolo è autorizzato l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), in attuazione dell'articolo 4 della Legge 19 gennaio 1984, n. 5. 

   

Art. 14
Utilizzazione di strumenti comunitari
di finanza innovativa

1. In attuazione dell'articolo 30 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" e al fine di assicurare un'ampia e proficua partecipazione delle imprese ai programmi comunitari, la SFIRS S.p.A. promuove, attraverso l'utilizzo di strumenti comunitari di finanza innovativa, la selezione di progetti e la creazione di nuove imprese.