PROPOSTA DI LEGGE N. 322

ALLEGATI

TESTO DEI PROPONENTI 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

ALLEGATO A/1
REQUISTI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE

1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi di ogni singolo Comune;
b) almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dal Sindaco;
g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non dotate della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc 12 per persona. 

 

ALLEGATO A/1
REQUISTI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE

1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi di ogni singolo Comune;
b) almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dal Sindaco;
g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non dotate della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc 12 per persona. 

ALLEGATO A/2
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera;
b) almeno un wc e una doccia ogni dieci posti letto e un lavabo ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dal Sindaco;
g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Negli ostelli per la gioventù esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc 10 per persona.

3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto autorizzati.

4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne.
5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolare attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore. 

 

ALLEGATO A/2
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera;
b) almeno un wc e una doccia ogni dieci posti letto e un lavabo ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dal Sindaco;
g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Negli ostelli per la gioventù esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore ai 9 mq, una cubatura minima di mc 14 per persona.

3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc 14 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto autorizzati.

4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne.
5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolare attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore. 

ALLEGATO A/3
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI
AFFITTACAMERE

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:
a) almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi;
b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune. 

 

ALLEGATO A/3
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI
AFFITTACAMERE

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:
a) almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi;
b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune. 

ALLEGATO A/4
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva individuate nel precedente articolo 5 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.

2. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità della presente legge non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate. 

 

ALLEGATO A/4
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva individuate nel precedente articolo 5 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.

2. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità della presente legge non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.

ALLEGATO A/5
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLOGGI AGRITURISTICI

1. Gli alloggi agrituristici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione.

2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati dei servizi igienico-sanitari di wc con cacciata di acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. L'arredamento minimo dei locali destinati ad alloggi agrituristici deve essere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti.

4. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica debbono essere congruamente garantiti dai servizi esistenti ed ottenibili esclusivamente all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola. Deve comunque essere garantito il medesimo rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari di cui al comma 2.

5. Gli spazi aperti devono possedere i seguenti requisiti e devono essere dotati dei seguenti servizi:
- superficie delle piazzole non inferiore a mq 60 e sistemazione delle medesime a prova di acqua e polvere;
- impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità;
- raccolta dei rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 1itri.

6. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni.

** Per quanto attiene alle norme generali di disciplina dell'agriturismo in Sardegna, si rimanda alla citata legge regionale n. 32 del 1986. 

 

ALLEGATO A/5
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLOGGI TURISTICO-RURALI

1. Gli alloggi turistico-rurali devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione.

2. Gli alloggi turistico-rurali devono essere dotati dei servizi igienico-sanitari di wc con cacciata di acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. L'arredamento minimo dei locali destinati ad alloggi turistico-rurali deve essere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti.

4. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica debbono essere congruamente garantiti dai servizi esistenti ed ottenibili esclusivamente all'interno delle strutture edilizie turistico-rurali. Deve comunque essere garantito il medesimo rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari di cui al comma 2.

5. Gli spazi aperti devono possedere i seguenti requisiti e devono essere dotati dei seguenti servizi:
- superficie delle piazzole non inferiore a mq 60 e sistemazione delle medesime a prova di acqua e polvere;
- impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità;
- raccolta dei rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 1itri.

6. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni.

** Per quanto attiene alle norme generali di disciplina dell'agriturismo in Sardegna, si rimanda alla citata legge regionale n. 32 del 1986. 

ALLEGATO A/6
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RESIDENCE

1. Ferma restando l'applicazione delle leggi vigenti in materia, la gestione di residence può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

2. Le unità abitative di cui si compongono i residence devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione. L'utilizzo di residence secondo le modalità previste nella presente legge non comporta modifiche di destinazione d'uso dei medesimi a fini urbanistici.

3. In deroga alle norme vigenti nei residence la ricettività può essere incrementata purché sia garantito un minimo di mq 6 di superficie per ogni posto letto aggiunto al netto di ogni vano accessorio. 

 

ALLEGATO A/6
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RESIDENCE

1. Ferma restando l'applicazione delle leggi vigenti in materia, la gestione di residence può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

2. Le unità abitative di cui si compongono i residence devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione. L'utilizzo di residence secondo le modalità previste nella presente legge non comporta modifiche di destinazione d'uso dei medesimi a fini urbanistici.

3. In deroga alle norme vigenti nei residence la ricettività può essere incrementata purché sia garantito un minimo di mq 6 di superficie per ogni posto letto aggiunto al netto di ogni vano accessorio. 

ALLEGATO B

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone):

1 - CONSERVAZIONE

normale coeff. 1,00
mediocre coeff. 0,60

2 - UBICAZIONE

centro storico o centrale, coeff 1,30
semiperiferia, coeff. 1,20
zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona turistica o agricola coeff. 1,20
periferia, coeff. 1,00
agricola, coeff. 0,85

3 - LIVELLO

piano attico, coeff. 1,20
piani intermedi coeff. 1,00
piano terreno, coeff. 0,90
piano seminterrato, coeff. 0,80

4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO

A/1 coeff. 2,00
A/2 coeff. 1,25
A/3 coeff. 1,05
A/4 coeff. 0,80
A/5 coeff. 0,50
A/6 coeff. 0,70
A/7 coeff. 1,40

Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

Cat. 1° superiore o uguale a 1,82
Cat. 2° superiore o uguale a 1,00
Cat. 3° superiore o uguale a 0,384 

 

ALLEGATO B

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone):

1 - CONSERVAZIONE

normale coeff. 1,00
mediocre coff. 0,60

2 - UBICAZIONE

centro storico o centrale, coeff. 1,30
semiperiferia, coeff. 1,20

zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona turistica o agricola:
turistica coeff. 1,30
periferica, coeff. 1,00
agricola, coeff. 0,85

3 - LIVELLO
piano attico, coeff. 1,20
piani intermedi coeff. 1,00
piano terreno, coeff. 0,90
piano seminterrato, coeff. 0,80

4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
A/1 coeff. 2,00
A/2 coeff. 1,25
A/3 coeff. 1,05
A/4 coeff. 0,80
A/5 coeff. 0,50
A/6 coeff. 0,70
A/7 coeff. 1,40

Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

Cat. 1° superiore o uguale a 1,82
Cat. 2° superiore o uguale a 1,00
Cat. 3° superiore o uguale a 0,384 

ALLEGATO C
TABELLA DEI REQUISITI PER IL RESIDENCE

A) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

1 Componenti della struttura

1.1 Locale per il ricevimento dei clienti.
1.2 Ascensore per i clienti (per immobili a più di un piano fuori terra).
Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati dall'obbligo dell'ascensore nel caso di oggettivi impedimenti strutturali e qualora la realizzazione comporti la riduzione del numero di unità abitative al di sotto del limite minimo di impresa.
1.3 Riscaldamento in tutto l'esercizio.
L'obbligo del riscaldamento non vige per i residence ad apertura stagionale estiva.
1.4 Apparecchio telefonico comune a disposizione della clientela, in assenza di impianto in ogni unità abitativa.
1.5 Accessibilità per handicappati, nel rispetto della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
1.6 Posti auto, in parcheggio scoperto, pari al numero delle unità abitative. Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati da tale obbligo nel caso di oggettivi impedimenti.

2 Componenti di ogni unita abitativa

2.1 Locale-bagno
2.1.1 Attrezzature: lavabo, bidè, vasca da bagno o doccia, wc, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda.
2.1.2 Dotazioni: sgabello, cestino rifiuti, scopinetto, stendibiancheria e necessario per la pulizia dell'unità abitativa. Lo stendibiancheria può essere sostituito da apposito locale comune per gli ospiti.
2.1.3 Corredi: saponetta all'arrivo del cliente, carta igienica con riserva, sacchetti igienici e, per ogni posto letto utilizzato, asciugamani, salvietta per bidè, asciugatoio da bagno.

Spazi destinati alle funzioni di:

2.2 Cucina o angolo cottura.
2.2.1 Attrezzature: lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione forzata mobilio, frigorifero e portarifiuti.
2.2.2 Dotazioni: stoviglie per la preparazione e la consumazione dei pasti in rapporto ai posti-letto permanenti.
2.3 Pranzo
Dotazioni: tavolo o piano d'appoggio, seggiole e panche in numero pari ai posti-letto permanenti .
2.4 Soggiorno
Dotazioni: divano o divano-letto o poltrona.
2.5 Pernottamento.
2.5.1 Dotazioni: letto fisso, comodino o tavolino di servizio, lampade o applique, armadio dotato di almeno quattro appendiabiti per ogni posto-letto utilizzato e di adeguata cassettiera o ripiani.
Solo in caso di unità monolocali è consentita la dotazione di letto a scomparsa o divano-letto.
2.5.2 Corredi: lenzuola e federa per ogni posto-letto utilizzato.

3 Servizi

3.1 Segreteria (ricevimento, informazioni, centralino, portierato) 16/24 ore, per sette giorni la settimana.
Deve comunque essere sempre garantita la reperibilità del gestore o addetto anche fuori dal normale orario di segreteria-ricevimento.
3.2 Pulizia delle unità abitative (escluso il riassetto della cucina) una volta alla settimana.
3.3 Cambio biancheria da letto e da bagno una volta alla settimana.
3.4 Lingue estere correntemente parlate dal gestore o dal gestore: almeno una.

B) REQUISITI FUNGIBILI

4. Dotazioni della struttura

4.1 Aria condizionata in tutto l'esercizio 3
4.2 Ristorante 5
4.3 Bar 3
4.4 Sale convegni (almeno 50 posti) 2
4.4.1. Per ogni cinquanta posti in più
aggiungere punti 1
4.5 Altre sale per uso comune:
lettura, TV, ecc. (ognuna) 1
4.6 Sala giochi o spazi esterni
attrezzati per bambini 2

4.7 Impianti sportivo-ricreativi 5
4.7.1 Piscina coperta 5
4.7.2 Piscina scoperta 3
4.7.3 Campo da tennis (ognuno) 2
4.7.4 Altri impianti: minigolf, bocce, ecc.(ognuno) 1
4.8 Posti auto all'interno del complesso, in numero superiore al 50 %
delle unità abitative 5
4.8.1 in garage o box 3
4.8.2 in parcheggio coperto 1

5 Dotazioni delle unità abitative

5.1 Aria condizionata regolabile dal cliente 2
5.2 Almeno il 50 % delle unità con cucina in locale separato e distinto da ogni altro locale 3
5.3 Televisione
5.3.1 a colori 3
5.3.2 in bianco e nero 2
5.4 Radio e/o filodiffusione 1
5.5 Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta 3
5.5.1 Telefono nella camera con chiamata per centralino 1
5.6 Elettrodomestici ed accessori
5.6.1 Lavastoviglie, lavatrice (ognuno) 2
5.6.2 Ferro da stiro, altri elettrodomestici (ognuno) 1

6 Servizi

6.1 Segreteria e sorveglianza per ogni quattro ore oltre al minimo aggiungere punti 2
6.2 Servizio custodia valori 2

6.3 Pulizia delle unità abitative:
per ogni intervento oltre al minimo aggiungere punti 3

6.4 Biancheria: per ogni cambio oltre al minimo
6.4.1 da letto, aggiungere punti 3
6.4.2 da bagno, aggiungere punti 2

6.5 Lingue estere:
per ogni lingua correntemente parlata dal gestore o direttore o dal personale di segreteria, oltre al minimo, aggiungere punti 1

6.6 Organizzazione di servizi ricreativi per la clientela (animazione, corsi sportivi ecc.) aggiungere punti 5

Classificazione dei Residence

Cat. 3°: requisiti minimi obbligatori
Cat. 2°: requisiti minimi più 25 punti di requisiti fungibili
Cat. 1°: requisiti minimi più 40 punti di requisiti fungibili 

 

ALLEGATO C
TABELLA DEI REQUISITI PER I RESIDENCE

A) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

1 Componenti della struttura

1.1 Locale per il ricevimento dei clienti.
1.2 Ascensore per i clienti (per immobili a più di un piano fuori terra).
Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati dall'obbligo dell'ascensore nel caso di oggettivi impedimenti strutturali e qualora la realizzazione comporti la riduzione del numero di unità abitative al di sotto del limite minimo di impresa.
1.3 Riscaldamento in tutto l'esercizio nei mesi invernali.
L'obbligo del riscaldamento non vige per i residence ad apertura stagionale estiva.
1.4 Apparecchio telefonico comune a disposizione della clientela, in assenza di impianto in ogni unità abitativa.
1.5 Accessibilità per handicappati, nel rispetto della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
1.6 Posti auto, in parcheggio scoperto, pari al numero delle unità abitative. Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati da tale obbligo nel caso di oggettivi impedimenti.

2 Componenti di ogni unita abitativa

2.1 Locale-bagno
2.1.1 Attrezzature: lavabo, bidè, vasca da bagno o doccia, wc, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda.
2.1.2 Dotazioni: sgabello, cestino rifiuti, scopinetto, stendibiancheria e necessario per la pulizia dell'unità abitativa. Lo stendibiancheria può essere sostituito da apposito locale comune per gli ospiti.
2.1.3 Corredi: saponetta all'arrivo del cliente, carta igienica con riserva, sacchetti igienici e, per ogni posto letto utilizzato, asciugamani, salvietta per bidè, asciugatoio da bagno.

Spazi destinati alle funzioni di:

2.2 Cucina o angolo cottura.
2.2.1 Attrezzature: lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione forzata mobilio, frigorifero e portarifiuti.
2.2.2 Dotazioni: stoviglie per la preparazione e la consumazione dei pasti in rapporto ai posti-letto permanenti.
2.3 Pranzo
Dotazioni: tavolo o piano d'appoggio, seggiole e panche in numero pari ai posti-letto permanenti .
2.4 Soggiorno
Dotazioni: divano o divano-letto o poltrona.
2.5 Pernottamento.
2.5.1 Dotazioni: letto fisso, comodino o tavolino di servizio, lampade o applique, armadio dotato di almeno quattro appendiabiti per ogni posto-letto utilizzato e di adeguata cassettiera o ripiani.
Solo in caso di unità monolocali è consentita la dotazione di letto a scomparsa o divano-letto.
2.5.2 Corredi: lenzuola e federa per ogni posto-letto utilizzato.

3 Servizi

3.1 Segreteria (ricevimento, informazioni, centralino, portierato) 16/24 ore, per sette giorni la settimana.
Deve comunque essere sempre garantita la reperibilità del gestore o addetto anche fuori dal normale orario di segreteria-ricevimento.
3.2 Pulizia delle unità abitative (escluso il riassetto della cucina) una volta alla settimana.
3.3 Cambio biancheria da letto e da bagno una volta alla settimana.
3.4 Lingue estere correntemente parlate dal gestore: almeno una. 

B) REQUISITI FUNGIBILI

4. Dotazioni della struttura

4.1 Aria condizionata in tutto l'esercizio 3
4.2 Ristorante 5
4.3 Bar 3
4.4 Sale convegni (almeno 50 posti) 2
4.4.1. Per ogni cinquanta posti in più
aggiungere punti 1
4.5 Altre sale per uso comune:
lettura, TV, ecc. (ognuna) 1
4.6 Sala giochi o spazi esterni
attrezzati per bambini 2

4.7 Impianti sportivo-ricreativi 5
4.7.1 Piscina coperta 5
4.7.2 Piscina scoperta 3
4.7.3 Campo da tennis (ognuno) 2
4.7.4 Altri impianti: minigolf, bocce, ecc.(ognuno) 1

4.8 Posti auto all'interno del complesso, in numero superiore al 50 % delle unità abitative 5
4.8.1 in garage o box 3
4.8.2 in parcheggio coperto 1

5 Dotazioni delle unità abitative

5.1 Aria condizionata regolabile dal cliente 2
5.2 Almeno il 50 % delle unità con cucina in locale separato e distinto da ogni altro locale 3
5.3 Televisione
5.3.1 a colori 3
5.3.2 in bianco e nero 2

5.4 Radio e/o filodiffusione 1
5.5 Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta 3
5.5.1 Telefono nella camera con chiamata per centralino 1
5.6 Elettrodomestici ed accessori
5.6.1 Lavastoviglie, lavatrice (ognuno) 2
5.6.2 Ferro da stiro, altri
elettrodomestici (ognuno) 1

6 Servizi

6.1 Segreteria e sorveglianza per ogni quattro ore oltre al minimo aggiungere punti 2
6.2 Servizio custodia valori 2
6.3 Pulizia delle unità abitative:
per ogni intervento oltre al
minimo aggiungere punti 3

6.4 Biancheria: per ogni cambio oltre al minimo
6.4.1 da letto, aggiungere punti 3
6.4.2 da bagno, aggiungere punti 2

6.5 Lingue estere:
per ogni lingua correntemente
parlata dal gestore o direttore
o dal personale di segreteria, oltre al minimo, aggiungere punti 1

6.6 Organizzazione di servizi ricreativi per la clientela (animazione, corsi sportivi ecc.) aggiungere punti 5

Classificazione dei Residence

Cat. 3°: requisiti minimi obbligatori
Cat. 2°: requisiti minimi più 25 punti di requisiti fungibili
Cat. 1°: requisiti minimi più 40 punti di requisiti fungibili

ALLEGATO D
SEGNI DISTINTIVI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE

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ALLEGATO D
SEGNI DISTINTIVI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE

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ALLEGATO E
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL'ART. 1

E/1
CASE PER FERIE

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune.

2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale dura minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso. 

 

ALLEGATO E
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL'ART. 1

E/1
CASE PER FERIE

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso. 

E/2
OSTELLI PER LA GIOVENTU'

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per liso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.

 

E/2
OSTELLI PER LA GIOVENTU'

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.

E/3
AFFITTACAMERE

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. L'autorizzazione deve inoltre indicare:
a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell'attività. 

 

E/3
AFFITTACAMERE

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. L'autorizzazione deve inoltre indicare:
a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell'attività. 

E/4
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A V.)

1. Il Sindaco concede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di C.A.V. dietro presentazione, da parte dell'imprenditore, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante l'ubicazione, le caratteristiche e i posti-letto di ciascuna delle case o appartamenti di cui ha la disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, nonché di planimetria catastale delle unità destinate all'alloggio.

2. L'imprenditore è altresì obbligato a comunicare, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, le prestazioni di servizi che intende erogare.

3. Ogni variazione nel numero delle case o appartamenti utilizzati dall'imprenditore nell'esercizio della attività autorizzata deve essere comunicata e autorizzata secondo le modalità individuate al comma 2.

4. Il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.  

 

E/4
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A V.)

1. Il Sindaco concede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di C.A.V. dietro presentazione, da parte dell'imprenditore, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante l'ubicazione, le caratteristiche e i posti-letto di ciascuna delle case o appartamenti di cui ha la disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, nonché di planimetria catastale delle unità destinate all'alloggio.

2. L'imprenditore è altresì obbligato a comunicare, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, le prestazioni di servizi che intende erogare.

3. Ogni variazione nel numero delle case o appartamenti utilizzati dall'imprenditore nell'esercizio della attività autorizzata deve essere comunicata e autorizzata secondo le modalità individuate al comma 2.

4. Il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.

E/5
RESIDENCE

1 - L'apertura e la gestione di residence è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in cui è situata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2 - Nel provvedimento autorizzatorio sono individuate le strutture ricettive nell'ambito delle quali l'attività è consentita.  

 

E/5
RESIDENCE

1 - L'apertura e la gestione di residence è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in cui è situata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2 - Nel provvedimento autorizzatorio sono individuate le strutture ricettive nell'ambito delle quali l'attività è consentita.