PROPOSTA DI LEGGE N. 320/A
presentata dai Consiglieri regionali
FOIS Paolo - PIRASTU - MARTEDDU - OPPIA - BOERO - CADONI - CHERCHI - FANTOLA - FLORIS - GHIRRA - PIRAS - BONESU - DEMONTIS il 7 marzo 1997Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, concernente:
"Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge i componenti della Seconda Commissione propongono un'integrazione alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 al fine di consentire l'effettiva operatività dell'Ufficio regionale di informazione e collegamento con sede a Bruxelles.
L'Ufficio finora ha funzionato per alcune settimane poiché al personale regionale in servizio viene corrisposto esclusivamente il trattamento di missione all'estero che è del tutto insufficiente per far fronte all'elevato costo della vita nella capitale del Belgio.
Con l'articolo 2 bis si istituisce un'indennità speciale di servizio all'estero da riconoscere al personale regionale assegnato all'Ufficio di Bruxelles. Tale indennità non ha natura retributiva, ma si configura quale rimborso forfetario delle spese per la permanenza presso la sede di servizio all'estero. La determinazione della misura di questo rimborso, che avrà come riferimento l'indennità prevista per il personale statale del Ministero competente in materia di affari esteri, in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, avverrà con atto di Giunta, nelle more della entrata a regime del nuovo sistema di contrattazione previsto dalle norme di attuazione della Legge 421/92.
Infine, per supportare la realizzazione delle attività e degli obiettivi previsti dalla legge 12/96, all'articolo 3 bis si prevede la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne, stipulando apposite convenzioni.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
FOIS Paolo, Presidente e relatore; PIRASTU, Vice Presidente; MARTEDDU, Segretario; OPPIA; Segretario; BOERO; CADONI; CHERCHI; FANTOLA; FLORIS; GHIRRA; PIRAS pervenuta il 22 aprile 1997La Seconda Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 15 aprile 1997, il testo della proposta di legge 320: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 concernente "Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles".
La Commissione è consapevole che la presenza di un ufficio di collegamento regionale a Bruxelles è sempre più necessaria sia per esigenze istituzionali sia per molteplici ragioni di opportunità. Infatti, l'articolazione del processo legislativo comunitario, a partire dall'approvazione del trattato di Maastricht, si è ulteriormente diversificata coinvolgendo direttamente istituzioni come il Parlamento Europeo (vedi la codecisione legislativa con il Consiglio) e organi quali il Comitato delle regioni. Tale articolazione sarà ulteriormente rafforzata ed ampliata a seguito delle future decisioni della Conferenza Intergovernativa aperta a Torino nel 1996. Di conseguenza per le regioni aumenteranno le esigenze di comprensione e di aggiornamento continuo del processo di decisione comunitario.
La Regione Sardegna, che è stata la prima regione ad istituire con legge il proprio ufficio di collegamento, intende risolvere con la proposta in esame le difficoltà riscontrate nell'attuazione della Legge 12/96 per quanto attiene al trattamento economico del personale.
Rispetto al testo predisposto dai componenti della Commissione figurano alcune integrazioni riguardanti i rapporti della regione con le strutture della Rappresentanza permanente italiana a seguito dell'approvazione della legge comunitaria del 1995 (Legge 52/96) che, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 58, stabilisce che possono far parte del contingente di esperti impiegati presso la Rappresentanza anche funzionari regionali collocati fuori ruolo e a spese delle Amministrazioni regionali.
In tal senso il Ministero degli Affari Esteri, in accordo con la Conferenza dei Presidenti, ha proposto che di tale contingente facessero parte quattro esperti regionali (tra cui un rappresentante della Sardegna); i relativi rapporti sono stati definiti nel protocollo d'intesa tra Governo e Regioni firmato nel novembre del 1996.
La Commissione, preso atto degli accordi, ha ritenuto che convenga autorizzare l'Amministrazione regionale a sostenere le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in servizio presso la rappresentanza permanente presso l'Unione Europea.
La Commissione Finanze, nella seduta del 9 aprile 1997, ha espresso il proprio parere sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente Secci.
TESTO DEI PROPONENTI
TESTO DELLA COMMISSIONE
. TITOLO: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un Ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede in Bruxelles) e norme per il personale regionale in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo regionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso la struttura di cui all'articolo 1 è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.
2 ter. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni, dell'ausilio di un massimo di 3 esperti in materie rientranti nel campo di applicazione della legge medesima"
Art. 1
1. L'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, è sostituito dal seguente:
"1. Il contingente organico dell'Ufficio di cui all'articolo 1 è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del suo Presidente, sentito l'Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non potrà superare le cinque unità lavorative, di cui almeno una appartenente a qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 1, è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso le sedi consolari.
3. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell'ausilio di un massimo di tre esperti in materie attinenti l'attività dell'Unione Europea."
Art. 1 bis
1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea.
2. Al predetto personale, oltre al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, sono corrisposte le indennità di servizio all'estero e le altre competenze come determinate dal Ministero degli Affari Esteri.
Art. 1 ter
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 sono rivalutati in lire 1.750.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 1.550.000.000 per gli anni successivi (cap. 03059).
Art. 2
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutare in lire 200.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 200.000.000
1998 lire 200.000.000
1999 lire 200.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria.IN AUMENTO
Cap. 02016-02 (1.1.1.2.1.1.01.01) (01.02)
Indennità speciale al personale dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Ufficio di collegamento con sede a Bruxelles (art. 2 bis, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 integrato dall'articolo 1 della presente legge)
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.000Cap. 02105-01 (2.1.1.4.2.1.01.01) (01.03)
Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi di consulenza in materia di politiche comunitarie (art. 4, comma 2 ter della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 integrato dall'articolo 1 della presente legge)
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 2
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per il 1997 ed in lire 450.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03059-00 - Concorso della Regione nell'attuazione di programmi di iniziativa della CEE (art. 34, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 20, della legge finanziaria)
1997 lire 250.000.000
1998 lire 450.000.000
1999 lire 450.000.000IN AUMENTO
Cap. 02054-01 (N.I.) (1.1.1.2.1.1.01.01) (01.02)
Indennità speciale al personale dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Ufficio di collegamento con sede a Bruxelles (art. 2 bis, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 integrato dall'articolo 1 della presente legge) e spese per il personale collocato fuori ruolo ed inviato ai sensi del terzo comma dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in servizio alla rappresentanza permanente presso l'Unione Europea (art. 1 bis della presente legge)
1997 lire 200.000.000
1998 lire 350.000.000
1999 lire 350.000.000Cap. 02105-01 (N.I.) (2.1.1.4.2.1.01.01) (01.03)
Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi di consulenza in materia di politiche comunitarie (art. 1 bis della presente legge)
1997 lire 50.000.000
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.0003. Alle spese previste per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio
4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.