PROPOSTA DI LEGGE N. 319/A

presentata dai Consiglieri regionali
FERRARI - LOCCI - BONESU - DIANA - FOIS Pietro- LORENZONI - NIZZI - SANNA Salvatore - USAI Pietro - SECCI il 7 marzo 1997

Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata all'applicazione dei principi innovatori sulla gestione del servizio idrico integrato, introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge 5 gennaio 1994, n.36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e più comunemente denominata come "Legge Galli".
La disciplina normativa proposta contiene tutti gli aspetti più rilevanti che tale Legge n. 36 del 1994 attribuisce alla competenza legislativa regionale, in primo luogo l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali. A tale proposito viene previsto un unico ambito territoriale ottimale regionale che, perlomeno nella fase di avvio di tale delicato processo di modifica di tale importante settore, può comportare numerosi vantaggi applicativi per l'utenza, soprattutto sul versante tariffario.
In sintesi si può affermare che con tale proposta di legge si pongono le prime basi per un differente modo di intendere e considerare il problema della gestione delle risorse idriche, finalmente più efficiente, efficace ed economico.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

FERRARI, Presidente e relatore - LOCCI, Vice Presidente - BONESU, Segretario - GRANARA, Segretario - DIANA - FOIS Pietro - LORENZONI - MANUNZA - MARRAS - NIZZI - SANNA Salvatore - USAI Pietro,pervenuta il 14 aprile 1997

La Quarta commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta dell'11 aprile 1997, la proposta di legge n. 319/A, disciplinante "l'Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36".
Tale approvazione, avvenuta a maggioranza con l'astensione dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, consente alla Regione Sarda di mettersi al passo con la vigente normativa nazionale e comunitaria nel disciplinare l'importante settore dell'uso civile delle risorse idriche, ponendo altresì le basi per metterne in moto un processo di gestione economica ed efficiente.
La Commissione, nella ferma intenzione di emanare una normativa effettivamente capace di fornire risposte concrete ai numerosi problemi e difficoltà gestionali attualmente esistenti, ha ritenuto opportuno, in primo luogo, prevedere un unico ambito territoriale ottimale regionale. Tale scelta, politicamente assai rilevante, è scaturita da un'attenta analisi della situazione esistente in Sardegna e da un'attenta valutazione dei pro e contro che le varie ipotesi sul tappeto avrebbero comportato. Da tale valutazione è scaturita la scelta dell'ambito unico che, se da un lato pone problemi di tipo organizzativo dell'Autorità d'ambito, dall'altro consente di fornire adeguate soluzioni vantaggiose per l'effettiva erogazione del servizio, per il realizzarsi di rilevanti economie di scala e, soprattutto, per consentire l'applicazione di una tariffa unica regionale secondo reali criteri solidaristici.
La previsione di una tariffa tendenzialmente unica rappresenta un'altra scelta di indubbio rilievo, soprattutto in considerazione della particolare dislocazione delle risorse idriche nell'Isola.
Per quanto attiene alla scelta delle forme di gestione del servizio idrico, la proposta ne prevede l'affidamento in due forme: quella della concessione a terzi e quella mediante la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato.
Sotto il profilo organizzativo, la proposta esitata disciplina puntualmente il consorzio obbligatorio tra Comuni e Province, cercando da un lato di prevedere le forme di assistenza da parte della Regione e dall'altro di stimolare le potenzialità di autodeterminazione da parte degli enti locali.
Per quanto concerne i delicati profili attinenti alla sorte del personale degli attuali enti gestori e dell'E.S.A.F., la Commissione, dopo aver chiesto il parere di competenza della Prima Commissione permanente - integralmente accolto nel testo proposto - ha esitato, agli articoli 13 e 15, una normativa che, in attesa del completo riordino della struttura amministrativa regionale, assicuri il mantenimento di tutte le garanzie esistenti, nella ferma convinzione che dovranno individuarsi le misure perché non vadano perse le professionalità nel tempo acquisite.
La Commissione, nella consapevolezza che la normativa proposta non sia del tutto esaustiva delle questioni esistenti, non affrontandosi la delicata e centrale questione del governo dei grandi invasi ad uso multisettoriale, ritiene che la proposta di legge n. 319/A costituisca un importante e decisivo momento perché possa, anche in Sardegna, iniziare il processo di una gestione dei servizi idrici effettivamente economica, qualitativamente superiore e in grado di soddisfare le esigenze anche dei Comuni di più piccola dimensione.
Per tali ragioni, la Commissione ne auspica un approfondito esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.


La Commissione finanze, nella seduta del 9 aprile 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.


La Prima Commissione, nella seduta del 10 aprile 1997, ha espresso all'unanimità il proprio parere.

TESTO DEI PROPONENTI

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art.1
Finalità

1. La Regione, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", disciplina con la presente legge l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e depurazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. In particolare la presente legge disciplina:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;
c) le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata ad un unico gestore per ambito , salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", disciplina con la presente legge l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad usi esclusivamente civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. In particolare la presente legge prevede:
la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata ad un unico gestore per ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

.  

Art. 1 bis
Funzioni regionali

1. La Regione, mediante i propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, esercita le funzioni di programmazione, di pianificazione e di indirizzo alle quali l'Autorità d'ambito si attiene nello svolgimento dell'attività di sua competenza. La Regione esercita altresì le funzioni di controllo di cui all'articolo 16 della presente legge.

Art. 2
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale.

2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna. 

 

Art. 2
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

 

(identico)

Art. 3
Modifica degli ambiti territoriali ottimali

1. Il numero degli ambiti territoriali ottimali e la relativa delimitazione possono essere modificati, anche su istanza degli enti locali interessati, per:
a) rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;
b) assicurare un completo adeguamento dell'attività delle Autorità d'ambito alle scelte della programmazione e pianificazione regionale;
c) facilitare e migliorare la cooperazione tra Comuni e Province.

2. Le modifiche territoriali sono approvate, su proposta della Giunta regionale sentiti gli enti locali interessati e le Autorità d'ambito, dal Consiglio Regionale con legge.

3. Tale legge di modifica detta le necessarie disposizioni per consentire il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali. 

 

Art. 3
Modifica degli ambiti territoriali ottimali

 

(identico)

Art. 4
Costituzione dell'Autorità d'ambito

1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale organizzano, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. A tal fine, i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono, con le modalità di cui all'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'ambito.

3. Tale consorzio si intende costituito quando lo statuto che regola il suo funzionamento è approvato, a maggioranza assoluta, dai Consigli provinciali e comunali degli enti locali rientranti nell'ambito.

4. Ai fini di una tempestiva approvazione dello statuto dell'Autorità d'ambito, da parte di tutti gli enti locali in esso ricadenti, le Province assumono le iniziative necessarie ed esercitano le funzioni di coordinamento.

5. La Provincia capofila provvede:
a) a predisporre la proposta di statuto dell'Autorità d'ambito, sulla base dello schema-tipo predisposto entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori pubblici, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 6 della presente legge;
b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte dei Consigli degli enti locali ricadenti nell'ambito;
c) a richiedere, in caso di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali;
d) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Autorità d'ambito;
e) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.

6. Gli oneri finanziari necessari per adempiere ai compiti di ente capofila sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito.

 

Art. 4
Costituzione dell'Autorità d'ambito

1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale organizzano, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. A tal fine, i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'ambito.

   

Art. 4 bis
Procedura di costituzione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, uno schema di statuto dell'Autorità d'ambito.

2. Tale schema è inviato alle Province e ai Comuni affinché questi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, possano formulare eventuali osservazioni modificative o integrative.

3. La Giunta regionale provvede:
a predisporre la proposta definitiva di statuto dell'Autorità d'ambito;
a stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte dei Consigli degli enti locali ricadenti nell'ambito;
a richiedere, in caso di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali;
a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Autorità d'ambito.

4. Lo Statuto predisposto dalla Giunta regionale è adottato qualora sia approvato dagli enti locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente. Qualora, invece, gli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente approvino, nei termini di cui alla lettera b) del comma 3, uno statuto di contenuto differente da quello proposto dalla Giunta regionale, questo diviene a tutti gli effetti lo statuto dell'Autorità d'ambito. Nel computo delle maggioranze si utilizzano i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, computando per intero la popolazione dei comuni e per un decimo quella delle province.

5. Gli oneri finanziari relativi alla procedura per la costituzione dell'Autorità d'ambito sono sostenuti dalla Regione. 

Art. 5
Intervento sostitutivo regionale

1. Qualora l'ente provinciale individuato come capofila non provveda ad eseguire tempestivamente le funzioni attribuitegli dalla presente legge, alla costituzione dell'Autorità d'ambito provvede in via sostitutiva la Regione, con la nomina, previa diffida ad adempiere, di un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario approva lo statuto dell'ambito, adotta tutti gli atti necessari finalizzati alla costituzione ed insediamento degli organi dell'Autorità d'ambito.

3. Il commissario cessa le sue funzioni all'atto della nomina dell'organo rappresentativo dell'Autorità d'ambito. 

 

Art. 5
Intervento sostitutivo regionale

 

(soppresso)

 

Art. 6
Ordinamento dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. Il suo ordinamento è disciplinato dallo statuto che deve necessariamente contenere:
a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi consortili;
b) la previsione delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni;
c) le modalità di partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi, del piano economico-finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, dell'affidamento della gestione e della tariffa da applicare;
d) le modalità di informazione e di consultazione degli utenti da parte dell'Autorità d'ambito, sulla sua attività.

2. E' comunque necessaria la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea consortile per:
a) l'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni;
b) l'approvazione del bilancio e del rendiconto;
c) la scelta del gestore unico e la individuazione delle gestioni da salvaguardare e il riconoscimento delle concessioni esistenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, comma quarto e dell'articolo 10, comma terzo della Legge n. 36 del 1994;
d) l'approvazione del piano degli interventi dell'ente gestore;
e) la determinazione della tariffa unica di ambito

3. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto il quorum richiesto, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del consorzio. In caso di mancato ulteriore raggiungimento di tale quorum, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

4. L'Autorità d'ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito da:
a) da un fondo di dotazione stanziato dalla Regione con la prima legge finanziaria approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge;
b) da un fondo di dotazione costituito dalle sottoscrizioni di ciascun comune ricadente nell'ambito, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al consorzio;
c) da beni immobili, mobili acquistati, permutati dall'Autorità d'ambito o ad essa donati;
d) da ogni diritto devoluto all'Autorità d'ambito o da essa acquisito;
e) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi;
f) dalle proprietà e dai capitali dell'Autorità d'ambito.

5. Le quote di rappresentatività degli enti locali costituenti il consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, al fine dell'attribuzione del fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative assembleari, sono determinate:
a) per il sessanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;
b) per il trenta per cento in rapporto al territorio comunale;
c) il restante dieci per cento è assegnato alle province. 

 

Art. 6
Competenze dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio.

2. Tali funzioni riguardano in particolare:
la scelta della forma di gestione, mediante l'affidamento tra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;
l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
l'organizzazione delle attività finalizzate alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
l'approvazione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nella convenzione tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico-finanziario e del modello gestionale e operativo, articolati su base pluriennale;
l'approvazione e l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario;
la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della Legge n. 36 del 1994.

3. L'Autorità d'ambito esercita l'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.

4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'Autorità d'ambito il più completo esercizio dell'attività di controllo.  

Art. 7
Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:
a) l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province il cui territorio ricade nell'ambito considerato;
b) il Comitato;
c) il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci e dai Presidenti delle Province o da loro delegati. Essa approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Autorità, così come previste e sulla base delle quote di rappresentatività di cui all'articolo 6, come eventualmente integrato da disposizioni statutarie. L'Assemblea procede inoltre:
a) alla nomina e revoca del Presidente del Comitato;
b) alla ratifica della scelta del direttore effettuata dal Comitato.

3. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito ed è competente:
a) all'adozione di tutti gli atti non espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o al Presidente;
b) alla predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;
c) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) al compimento degli atti preparatori necessari per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
e) al controllo sull'erogazione del servizio.

4. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente, cui compete anche la rappresentanza legale dell'Autorità d'ambito;
b) tre componenti eletti, con votazione separata, tra i rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
c) tre componenti eletti, con votazione separata, tra i rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
d) dai componenti designati in Assemblea dalle Province e dai comuni capoluogo di provincia.

5. Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

6. Il Comitato di ogni Autorità d'ambito è dotato di un ufficio di direzione, coordinato da un direttore, scelto dal Comitato tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici integrati, e la cui nomina dev'essere ratificata dall'Assemblea. Il direttore coadiuva il Comitato nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e risponde del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

7. Il numero e le mansioni dei componenti dell'ufficio di direzione sono stabiliti nello statuto consortile.

8. La copertura dei posti previsti per l'ufficio di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 51, comma 5 della Legge n. 142 del 1990. 

 

Art. 7
Ordinamento dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. Il suo ordinamento è disciplinato dallo statuto che deve necessariamente contenere:
le attribuzioni e il funzionamento degli organi consortili;
la previsione delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni;
le modalità di partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi, del piano economico-finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, dell'affidamento della gestione e della tariffa da applicare;
le modalità di informazione e di consultazione degli utenti da parte dell'Autorità d'ambito, sulla sua attività;
le modalità di definizione delle controversie tra i soggetti gestori e gli utenti del servizio idrico integrato in forme conciliative, transattive o arbitrali.

2. L'Autorità d'ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito:
da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:
trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al consorzio;
trasferimenti deliberati dalla Regione;
da beni immobili, mobili acquistati, permutati dall'Autorità d'ambito o ad essa donati;
da ogni diritto devoluto all'Autorità d'ambito o da essa acquisito;
da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi;
dalle proprietà e dai capitali dell'Autorità d'ambito.

3. Le quote di rappresentatività degli enti locali costituenti il consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:
per il settanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;
per il venti per cento in rapporto al territorio comunale;
il restante dieci per cento è assegnato alle province in relazione alla loro popolazione. 

Art. 8
Competenze dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio.

2. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) la scelta della forma di gestione, mediante l'affidamento tra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c), e) della Legge n. 142 del 1990;
b) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
c) l'organizzazione delle attività finalizzate alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
d) l'approvazione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione nella convenzione tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico-finanziario e del modello gestionale e operativo, articolati su base pluriennale;
e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario;
f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della Legge n. 36 del 1994.

3. L'Autorità d'ambito esercita l'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici, tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.

4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'Autorità d'ambito il più completo esercizio dell'attività di controllo.

 

Art. 8
Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:
l'Assemblea;
il Comitato esecutivo;
il Presidente;
il Collegio dei revisori dei conti.

   

Art. 8 bis
Assemblea

1. L'Assemblea approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Autorità d'ambito.

2. L'Assemblea in particolare:
approva le modificazioni allo statuto, il regolamento interno disciplinante il suo funzionamento e gli altri regolamenti del consorzio;
approva il bilancio e il rendiconto;
approva le direttive generali di programmazione dell'attività dell'ambito, in applicazione delle scelte di programmazione regionale;
procede alla scelta del gestore unico e alla individuazione delle gestioni da salvaguardare e al riconoscimento delle concessioni esistenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo10, comma 3 della Legge n. 36 del 1994;
approva il piano degli interventi dell'ente gestore;
provvede alla determinazione della tariffa unica di ambito;
provvede alla nomina e revoca del Presidente e del Comitato esecutivo;
provvede all'elezione, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo, scelti tra componenti dell'Assemblea. Possono, altresì, essere eletti componenti del Comitato anche soggetti esterni all'Assemblea, dotati di professionalità specifica.

3. Fanno parte dell'Assemblea:
un rappresentante designato da ciascuna Provincia;
trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, con voto proporzionale alle quote assegnate.

4. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda della diversa consistenza demografica. Tali sezioni sono così articolate:
prima sezione: ricomprende i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;
seconda sezione: ricomprende i comuni con popolazione da cinquemilauno abitanti fino a trentamila abitanti;
terza sezione: ricomprende i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

5. I componenti dell'Assemblea da eleggere sono suddivisi tra le tre sezioni in proporzione al totale delle quote assegnate ai comuni rientranti nelle singole sezioni.

6. Salvo differenti disposizioni contenute nello statuto o nel proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito si applicano le norme disciplinanti l'attività dei consigli comunali.

7. I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni. 

   

Art. 8 ter
Comitato esecutivo

1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito ed è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi programmatici della sua attività. E', in particolare, competente:
all'adozione di tutti gli atti non espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o al Presidente;
alla predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;
all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
al compimento degli atti preparatori necessari per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
al controllo sull'erogazione del servizio.

2. Il Comitato è composto da:
il Presidente, cui compete anche la rappresentanza legale dell'Autorità d'ambito;
otto componenti eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia.

3. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica per cinque anni.

4. L'Assemblea valuta, ai fini della revoca del Comitato esecutivo, il mancato raggiungimento dei prefissati obbiettivi programmatici e le relative responsabilità.

5. Il Comitato dell'Autorità d'ambito è dotato di un ufficio di direzione, coordinato da un direttore, scelto tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici. Il direttore coadiuva il Comitato nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e risponde del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

6. Il numero e le mansioni dei componenti dell'ufficio di direzione sono stabiliti nello statuto consortile.

7. La copertura dei posti di direttore e di componente dell'ufficio di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico a tempo determinato. 

   

Art. 8 quater
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità d'ambito è eletto dall'Assemblea secondo le norme previste dallo statuto o, in mancanza, secondo le norme che si applicano nei comuni.

Art. 9
Trasferimenti di funzioni

1. Gli enti locali consorziati, con l'atto di approvazione dello statuto costitutivo dell'Autorità d'ambito, trasferiscono alla stessa tutte le funzioni amministrative attinenti i servizi idrici. 

 

Art. 9
Trasferimenti di funzioni

1. L'atto di approvazione dello statuto costitutivo dell'Autorità d'ambito trasferisce alla stessa tutte le funzioni amministrative attinenti i servizi idrici esercitate dagli enti locali. 

Art. 10
Rapporti tra le Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994, i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione, stipulata sulla base di una convenzione tipo e relativo disciplinare approvati dalla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della definizione di tale convenzione le Autorità d'ambito procedono agli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3 della Legge n. 36 del 1994 sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dalla Regione entro il termine di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina inoltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa e determina il corrispettivo da assicurare al soggetto gestore del servizio.

4. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi idrici, di proprietà degli enti locali consorziati o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

5. In applicazione dell'articolo 10, comma 1 della Legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1. 

 

Art. 10
Rapporti tra le Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994, i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione. Essa è stipulata sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvati, su proposta dell'Autorità d'ambito formulata entro tre mesi dalla nomina del suo Presidente, dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della definizione di tale convenzione l'Autorità d'ambito procede agli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994 sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina inoltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa e determina il corrispettivo da assicurare al soggetto gestore del servizio.

4. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi idrici, di proprietà degli enti locali consorziati ancorché affidati in dotazione o in esercizio a terzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

5. In applicazione dell'articolo10, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1. 

Art. 11
Modalità di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti

1. Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato di norma ad un unico soggetto, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a) della presente legge.

2. In applicazione dell'articolo 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994, possono essere salvaguardati gli organismi di gestione esistenti che:
a) gestiscano il servizio idrico in via diretta, mediante propria struttura finalizzata allo svolgimento delle principali attività connesse al servizio;
b) operino secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, valutati su standard di analisi costi-benefici;
c) abbiano la capacità di rispettare i livelli minimi dei servizi stabili nella convenzione di gestione con il gestore unico.

3. Qualora vengano ammesse gestioni da salvaguardare, l'Autorità d'ambito individua il soggetto titolare della funzione di coordinamento del servizio e adotta ogni misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

4. Nel caso di riconoscimento di concessioni esistenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Legge n. 36 del 1994, lo statuto del consorzio dell'ambito può prevedere, per il comune concedente, l'esclusione del diritto di voto in seno all'Assemblea consortile. 

 

Art. 11
Modalità di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti

1. L'Autorità d'ambito affida la gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), della presente legge.

2. In applicazione dell'articolo 9, comma 4, della Legge n. 36 del 1994, l'Autorità d'ambito può deliberare la salvaguardia, per un periodo non superiore a tre anni, degli organismi di gestione esistenti che:
gestiscano il servizio idrico in via diretta, mediante propria struttura finalizzata allo svolgimento delle principali attività connesse al servizio;
operino secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, valutati su standard di analisi costi-benefici;
abbiano la capacità di rispettare i livelli minimi dei servizi stabiliti nella convenzione di gestione con il gestore unico.

3. Qualora vengano ammesse gestioni da salvaguardare, l'Autorità d'ambito individua il soggetto titolare della funzione di coordinamento del servizio e adotta ogni misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori. 

Art. 12
Tariffa d'ambito

1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 36 del 1994, è unica per ogni ambito e costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev'essere posto a carico dell'utenza. 

 

Art. 12
Tariffa d'ambito

1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 36 del 1994, è unica.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev'essere posto a carico dell'utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 bis della presente legge, la copertura degli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall'Unione Europea.

3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l'Autorità d'ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe. 

Art. 13
Personale

1. La Regione, con apposita legge da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente, provvede a disciplinare forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge n. 36 del 1994. 

 

Art. 13
Personale

1. La Regione, con apposita legge da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, provvede a disciplinare forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, detto personale, qualora adibito in misura esclusiva o prevalente al servizio idrico, è trasferito, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, ai subentranti soggetti gestori, ad esclusione del personale posto alle dipendenze dell'Autorità d'ambito per lo svolgimento delle funzioni ad essa spettanti.

Art. 14
Effetti della costituzione dell'Autorità d'ambito

1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione dell'atto costitutivo dell'Autorità d'ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorità la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato e alla stipula della convenzione di cui all'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994.

2. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti. 

 

Art. 14
Effetti della costituzione dell'Autorità d'ambito

1. I beni di proprietà degli enti consorziati attinenti al servizio idrico integrato sono concessi, per legge e senza termine, in comodato gratuito all'Autorità d'ambito. Non è consentito, senza il parere favorevole dell'Autorità d'ambito, il mutamento di destinazione dei beni finalizzati ad assicurare il servizio idrico integrato. Gli eventuali oneri fiscali ricadenti su tali beni sono posti a carico dell'Autorità d'ambito.

2. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali interessati ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

Art. 15
Modifica della natura giuridica dell'E.S.A.F.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una proposta di disciplina normativa di modifica della natura giuridica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature e la presenta all'esame del Consiglio regionale.

2. Tale proposta dovrà dettare norme che prevedano la trasformazione dell'E.S.A.F. in un soggetto quale previsto dall'articolo 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 142 del 1990, così come integrato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Tale proposta, nel salvaguardare l'esperienza gestionale maturata dall'E.S.A.F. e soprattutto la sua capillare presenza nel territorio isolano, sarà finalizzata a consentire a tale nuovo soggetto giuridico la possibilità di assumere la gestione del servizio idrico integrato degli ambiti ottimali secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della presente legge. 

 

Art. 15
Gestioni dell'E.S.A.F.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), della presente legge, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature può continuare ed assumere la gestione dei servizi idrici integrati, purché la gestione non si estenda oltre il 31 dicembre 1998.

Art. 16
Funzioni regionali

1. La Regione, mediante i propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, esercita funzioni di programmazione, di pianificazione e di indirizzo alle quali le Autorità d'ambito si attengono nello svolgimento dell'attività di loro competenza.

2. La Regione esercita, inoltre, funzioni di controllo avente riguardo alla verifica:
a) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;

b) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.

3. Al fine di esercitare un obbiettivo controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, la Regione fissa gli standard comuni a tutte le Autorità d'ambito.

4. Tale attività di controllo viene anche esercitata dalla Regione mediante ispezioni e verifiche, eventualmente anche su richiesta, ai sensi dell'articolo 21 Legge n. 36 del 1994, del Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche.

 

Art. 16
Funzioni regionali di controllo

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:
dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;
della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.

2. Al fine di esercitare un obbiettivo controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, la Regione fissa standard comuni di riferimento.

3. Tale attività di controllo viene esercitata anche mediante ispezioni e verifiche, eventualmente su richiesta, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 36 del 1994, del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

4. L'Assemblea dell'Autorità d'ambito è sciolta, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:
per gravi o persistenti violazioni di legge;
quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consorzio.

5. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni dell'Assemblea fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le votazioni per la ricostituzione dell'Assemblea.  

   

Art 16 bis
Norma transitoria

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riordino complessivo del governo delle risorse idriche, la gestione delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo continua ad essere esercitata, fino all'incile dell'utenza per uso idropotabile, dai soggetti attualmente titolari, fatta salva l'ordinaria scadenza delle attuali concessioni. 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Al fine di avviare l'organizzazione dell'attività delle Autorità d'ambito, è istituito nella legge di bilancio per l'anno 1998 il capitolo di spesa denominato: "Sostegno finanziario alle Autorità d'ambito per la prima organizzazione dei loro uffici", con una dotazione per memoria in termini di competenza. Agli eventuali stanziamenti per gli anni successivi, si farà fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci.  

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate per l'anno 1997 in lire 100.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - ASSESSORATO BILANCIO

Cap. 03016 -
Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 9 e art. 34, comma 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 10)
1997 lire 100.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento:

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI

Cap. 04017/02 (N.I.) (2.1.1.5.2.2.11.33) (01.06)
Spese per la procedura di costituzione dell'Autorità d'ambito (art. 4 bis, comma 5, della presente legge)
1997 lire 100.000.000

Cap. 04017/03 -
Contributo all'Autorità d'ambito per le spese di funzionamento (art. 7, comma 2, lett. a), della presente legge)
P.M.

3. Alla determinazione dei trasferimenti all'Autorità d'ambito, previsti dall'articolo 7, comma 2, lett. a), (cap. 04017/03), si provvede con la legge finanziaria.