PROPOSTA DI LEGGE N. 307/A
presentata dai Consiglieri regionali
FERRARI - SANNA Salvatore - BONESU - CUGINI - MACCIOTTA - BUSONERA - LA ROSA - MANUNZA l'11 dicembre 1996Nuovo termine di scadenza degli incarichi di coordinamento
delle strutture amministrative regionali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
All'inizio dell'attuale legislatura fu presentato dalla Giunta regionale il disegno di legge n. 12, diventato poi legge regionale 27 dicembre 1994, n. 40, volto a consentire di attribuire gli incarichi di coordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale pur nelle more della decisione del Consiglio di Stato sull'appello, presentato dalla Regione, avverso l'annullamento del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale (sentenza TAR Sardegna n. 314/1994).
Atteso il carattere straordinario e derogatorio delle procedure previste, la legge n. 40 del 1994 stabiliva che gli incarichi conferiti sulla sua base avessero durata non superiore ad un anno.
Approssimandosi tale scadenza senza che fosse ancora intervenuta la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, fu presentato un ulteriore disegno di legge, diventato poi legge regionale 2 febbraio 1996, n. 6, con il quale si stabiliva che i coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale in carica al 29 dicembre 1995, o nominati successivamente, restassero in carica fino alla data di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi della legge regionale di recepimento dei principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
Una volta divenuto definitivo, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 310/96, l'annullamento del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale, il Consiglio approvò il 1° agosto 1996 un nuovo disegno di legge che dettava le norme occorrenti per il rinnovo del concorso annullato. Contemporaneamente la Prima Commissione portò avanti l'esame dei progetti di legge n. 22 e 101, concernenti l'applicazione dei principi di riforma dell'ordinamento del personale regionale derivanti dalla legge n. 421 del 1993, giungendo prima della pausa estiva alla stesura pressoché definitiva di un testo unificato, che si contava di poter sottoporre all'Aula entro il mese di settembre.
Vi sarebbero state dunque le condizioni per rispettare in ogni caso la scadenza al 31 dicembre 1996 degli incarichi di coordinamento provvisoriamente conferiti ai sensi delle leggi regionali n. 40 del 1994 e n. 6 del 1996, o attribuendo i nuovi incarichi sulla base delle norme di attuazione della legge n. 421, o eventualmente sulla base ancora della vecchia normativa, ma utilizzando la nuova graduatoria del concorso per la dirigenza.
Sennonché la legge che avrebbe dovuto consentire il rinnovo del concorso per la dirigenza fu rinviata dal Governo e l'apertura a settembre della crisi di Giunta, solo ora risoltasi, impedì sia la tempestiva riapprovazione della legge rinviata, sia la conclusione dell'esame del provvedimento di attuazione della legge n. 421.
Questo complesso di sfavorevoli circostanze rende purtroppo inevitabile proporre un ulteriore intervento di proroga del termine di scadenza degli incarichi di coordinamento fissato dalla legge regionale 2 febbraio 1996, n. 6.
La proroga proposta si limita peraltro al tempo strettamente necessario sia per assicurare il ristabilimento di condizioni di normalità nell'assetto della qualifica dirigenziale, grazie al rinnovo del concorso annullato, sia per consentire di procedere alle nomine nel nuovo quadro normativo derivante dall'applicazione, anche al personale della Regione, dei principi di riforma del pubblico impiego dettati dalla legge n. 421.
Infine la clausola dell'urgenza si rende necessaria per evitare un'inopportuna soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni di direzione degli uffici regionali.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
FERRARI, Presidente - TUNIS Marco Fabrizio, Vice Presidente - SANNA Salvatore, Segretario - MASALA, Segretario - BIANCAREDDU - BONESU, relatore - BUSONERA - CUGINI - FLORIS - LA ROSA - MACCIOTTA - MANUNZA - MARTEDDU - MURGIA, pervenuta il 13 dicembre 1996La Prima Commissione permanente, nella seduta del 13 luglio 1998, ha approvato a maggioranza, senza modifiche, la presente proposta di legge, condividendo le motivazioni contenute nella relazione dei proponenti, e ne raccomanda la sollecita approvazione da parte dell'Aula.
Si fa presente infine che è stata appena riapprovata dal Consiglio, accogliendo i rilievi governativi, la legge regionale 1° agosto 1996, rinviata dal Governo il 29 agosto 1996, che disciplina il rinnovo del concorso per la dirigenza, e che vi è l'impegno di dare la massima priorità alla conclusione dell'iter del provvedimento di attuazione della legge n. 421, con il che si concretizzano le condizioni per il definitivo superamento dell'attuale stato di precarietà della dirigenza regionale.
TESTO DEI PROPONENTI
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Il termine ultimo di scadenza degli incarichi dei coordinatori generali, del personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e dei coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale, fissato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1996, n. 6, è posticipato al 30 giugno 1997.
Art. 1
(identico)
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 2
(identico)