PROPOSTA DI LEGGE N. 291

presentata dai Consiglieri regionali
FANTOLA - LIPPI - MARTEDDU - DETTORI Bruno - FLORIS - LODDO l'11 novembre 1996

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) e successive modificazioni


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'individuazione di un sistema elettorale, che dia al governo regionale autorevolezza, credibilità e stabilità, passa attraverso l'elezione diretta di un Presidente della Regione, l'introduzione del maggioritario per l'elezione dell'Assemblea consiliare e la riduzione del numero dei consiglieri regionali.
Queste riforme necessitano della modifica dello Statuto.
Su gran parte di esse il Consiglio, nella scorsa legislatura, si è già pronunciato favorevolmente, ma l'inerzia del Parlamento e, soprattutto, dei parlamentari sardi, ha fatto decadere quanto deciso dall'Assemblea regionale.
Le stesse proposte di modifica del sistema elettorale sono state presentate in questa legislatura e giacciono da anni in Commissione. L'iter di queste proposte va accelerato al massimo e su di esse bisogna puntare senza esitazione.
Le lungaggini e le resistenze in Consiglio e in Parlamento, tuttavia, possono determinare altri intoppi e altri trabocchetti lungo l'iter di approvazione tanto da far temere che nelle prossime elezioni si rivoti con l'attuale sciagurata legge.
Per scongiurare, comunque, questo pericolo è stata presentata la presente proposta di legge. Questa si basa su due elementi essenziali:
- la soppressione del ballottaggio a tre;
- l'aumento della quota dei consiglieri eletti nel collegio regionale (da 16 a 20);
- la variazione da 0,25 a 0,10 del quoziente per la ripartizione dei seggi tra le liste regionali.
L'obiettivo è di spingere, per quanto possibile, anche senza una modifica dello Statuto, verso una forte indicazione da parte del corpo elettorale del Presidente della Regione e verso un sistema bipolare che garantisca stabilità e autorevolezza al governo della Sardegna.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

1. Nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche, le parole "64 seggi" sono sostituite con le parole "60 seggi".

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1979 è soppresso.

3. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1979, è sostituito dal seguente:
"6. I seggi assegnati alla circoscrizione elettorale sono ripartiti fra le due liste più votate, in proporzione ai risultati da queste conseguiti in una ulteriore votazione, che si svolge la seconda domenica successiva.".

Art. 2

1. Nell'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 7 del 1979 le parole "16 seggi" sono sostituite dalle parole "20 seggi".

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1979 viene così modificato: le parole "quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica" vengono sostituite da "quale risulta dell'ultimo censimento generale".

Art. 4

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 77 bis della legge regionale n. 7 del 1979, le parole "loro antecedenti aumentati di 0,25" sono sostituite dalle parole "antecedenti aumentati di 0,10".

Art. 5

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 79 ter della legge regionale n. 7 del 1979, le parole "aumentati di 0,25" sono sostituite dalle parole "aumentati di 0,10".