PROPOSTA DI LEGGE N. 261
presentata dai Consiglieri regionali SASSU - BERRIA - SCANO - GHIRRA - CUGINI - DETTORI Ivana - BUSONERA - CHERCHI - CUCCA - DIANA - FALCONI - FOIS Paolo - MARROCU - OBINO - SANNA Salvatore - USAI Pietro - ZUCCA il 10 luglio 1996
Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità della Regione
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge introduce correttivi e integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1983 per consentire una più adeguata programmazione delle risorse regionali e una più efficace loro utilizzazione.
L'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1983 dispone la presentazione da parte della Giunta regionale dell'atto annuale di verifica e di programmazione contestualmente al bilancio annuale di previsione.
Tale verifica però si determina verso la conclusione dell'anno finanziario. L'articolo 1 prevede un ulteriore atto a metà esercizio quando, conoscendo l'articolazione dei programmi da parte dei vari assessorati e sulla base di condizioni mutate, è possibile modificare se necessario, i programmi stessi. Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si consente anche, oltre al rispetto dei tempi indicati dall'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 1983, di collegare l'assestamento di bilancio allo stato di attuazione degli atti di programmazione .
L'articolo 2 modifica, integrandolo, l'articolo 13 della stessa legge regionale n. 11 del 1983.
Con la lettera g) del comma 1), si prevede che la legge finanziaria contenga una tabella con indicati gli interventi, di carattere permanente, così come impone l'articolo 11 dello Statuto e l'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 1983, da finanziare con i proventi dei mutui e dei prestiti interni.
Con la lettera h) del comma 1 ) si prevede, inoltre, la determinazione in apposita tabella dei programmi dei singoli assessorati articolati per obiettivi specifici. E' possibile, in questo modo, giustificare la quantificazione dei vari capitoli di spesa del bilancio e del rifinanziamento delle leggi settoriali di spesa, consentendo cosi al Consiglio di determinare in modo più oggettivo gli obiettivi della programmazione.
La legge regionale n. 11 del 1983 dispone che la legge finanziaria non possa contenere nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie e alle persone giuridiche private, mentre consente il trasferimento di risorse alle società a prevalente partecipazione regionale.
In questi ultimi anni, tuttavia, la situazione finanziaria delle società controllate dalla Regione ha assunto un carattere di estrema gravità: i loro bilanci, infatti, presentano passività insostenibili.
Occorre pertanto che al Consiglio regionale nell'approvazione della legge finanziaria pervenga, come si propone al comma 3, lettera a), un motivato parere dalla Commissione competente e dalla Commissione programmazione.
Il comma 3 lettera c) non consente nuovi finanziamenti di leggi settoriali. Troppo spesso, infatti, la legge finanziaria è stata utilizzata come strumento per finanziare provvedimenti di settore, senza che la Commissione di merito sia stata messa in condizioni di esprimere un ponderato parere, o per finanziare spese che non hanno il carattere della generalità.
Con la lettera d) del comma 3 si ribadisce la disposizione, già prevista dall'articolo 11 dello Statuto, dell'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983, per cui non si possono finanziare con risorse derivate da mutui interventi che non siano esclusivamente destinati ad investimenti di carattere permanente.
Infine l'articolo 4 consente di integrare l'articolo 32 della legge regionale n. 11 del 1983, estendendo l'obbligo per la Giunta regionale di trasmettere tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori che prevedono spese o entrate o comunque modificazioni di atti contabili della Regione sarda, contestualmente all'invio alla ragioneria regionale, oltre che alla Presidenza del Consiglio anche ai singoli consiglieri.
Si favorisce in questo modo l'accesso agli atti da parte dei consiglieri e si consente, quindi, una più puntuale conoscenza dell'attuazione dei programmi da parte dei singoli Assessorati.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Atto di verifica1. L'articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 -
1. Entro il 30 di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il documento di verifica sullo stato di attuazione dei programmi al 15 giugno dello stesso anno.
2. Il Consiglio regionale, previo esame della Commissione bilancio e programmazione, verifica entro i successivi venti giorni la corrispondenza tra gli atti indicati dal documento di cui al comma 1 e quelli del bilancio e della programmazione.
3. L'atto di cui al comma 1 viene discusso dal Consiglio regionale contestualmente al disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio, ove ne risulti necessaria la presentazione.
4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'atto annuale di verifica e di adeguamento, che è l'atto di programmazione con il quale viene rappresentato e verificato lo stato di attuazione della programmazione regionale, l'attualità degli obiettivi previsti e degli strumenti impiegati e la corrispondenza tra atti di bilancio e programmazione pluriennale.
5. L'atto di cui al comma 4 viene discusso dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno finanziario 1997.".
Art. 2
Legge finanziaria1. L'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Legge finanziaria) -
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio, contestualmente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, un disegno di legge finanziaria avente per finalità:
a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento nell'ambito degli obiettivi generali o specifici della programmazione regionale;
b) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi specifici di intervento di autorizzazione di spesa disposte da leggi di spesa pluriennale della Regione, nell'ambito delle finalità generali e specifiche delle leggi regionali e statali di riferimento;
c) l'introduzione di modifiche procedurali e delle condizioni di intervento previste in leggi settoriali vigenti, nel rispetto della loro originaria finalità ed al fine del miglior conseguimento degli obiettivi prefissati;
d) la determinazione in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
e) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
f) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
g) la determinazione, in apposita tabella, degli investimenti di carattere permanente da finanziare con i proventi dei mutui e prestiti interni;
h) la determinazione, in apposita tabella, dei programmi in capo ai vari assessorati articolati per obiettivi specifici;
i) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 30 e le corrispondenti tabelle;
l) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33;
m) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria delle leggi vigenti.2. La legge finanziaria può contenere altresì:
il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;
il rifinanziamento di attività considerate nei programmi di intervento previsti dalle leggi di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto;
il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso della CEE.3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi la legge finanziaria non può contenere:
disposizioni che prevedano nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie e alle persone giuridiche private, ad eccezione delle società a prevalente partecipazione regionale, previo parere della Commissione competente e della Commissione programmazione e bilancio;
norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente;
disposizioni che prevedano spese per interventi settoriali non autorizzati da leggi specifiche;
disposizioni che prevedano modifiche di leggi settoriali vigenti, salvo i casi previsti dalla lettera c) del comma 1;
disposizioni che prevedano spese disposte sulla base di mutui e prestiti interni, non destinate ad investimenti in opere di carattere permanente.Art 3
Assestamento di bilancio1. L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art 22 - (Assestamento e variazioni di bilancio) -
1. Contestualmente al documento di verifica sullo stato di attuazione della spesa al 15 giugno, di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, ove risulti necessario, il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, oppure nel caso in cui il rendiconto non sia stato approvato da organi diversi dalla Giunta regionale, sulla base dei risultati di gestione dell'esercizio precedente, accertati dalla Giunta stessa.
2. Il Consiglio approva, previo esame della Commissione bilancio e programmazione e delle Commissioni di merito, il disegno di legge di assestamento entro i successivi venti giorni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno decorrenza dall'anno finanziario 1997.
4. Ulteriori disegni di legge di variazioni delle dotazioni di competenza possono essere presentati al Consiglio regionale entro il 31 ottobre, solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso Consiglio una proposta di esercizio provvisorio.".
Art. 4
Trasmissione atti1. L'articolo 32 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - (Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio) -
1. Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione subito dopo la loro registrazione alla Corte dei Conti. Parimenti si provvede per le eliminazioni di somme di cui all'articolo 31.
2. Sul Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, gli atti concernenti il bilancio pluriennale e le relative variazioni.
3. Tutti i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, che prevedono spese o entrate o comunque modificazioni di atti contabili della Regione sarda, contestualmente all'invio alla Ragioneria regionale, devono essere inviati, entro un mese, alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette, per conoscenza, alle competenti Commissioni del Consiglio regionale ed ai singoli consiglieri.".