PROPOSTA DI LEGGE N. 252/A

presentata dai Consiglieri regionali SCANO - SASSU - BERRIA - TUNIS Gianfranco - BALIA - DETTORI Bruno - BONESU il 18 giugno 1996

Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico)
e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, reca disposizioni per la proroga al 30 giugno 1996 dei termini previsti per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 24 del 1987.

Molti comuni, tuttavia, non hanno potuto impegnare totalmente i fondi indicati dall'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1996 per la tardiva comunicazione dei trasferimenti statali e regionali, con conseguenti ritardi nell'approvazione dei bilanci comunali, e per la necessità di adeguare i progetti in seguito a nuove normative, in particolar modo in materia di progettazione e di appalti.

Si rende, pertanto, necessario rideterminare la proroga dei termini al 31 dicembre 1996.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

pervenuta il 27 giugno 1996

La Commissione bilancio nella seduta di mercoledì 26 giugno 1996 ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 252 relativa alla proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) per i motivi già rappresentati nella relazione di presentazione della proposta di legge.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale (1991-1993) di opere pubbliche, di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, se non formalmente impegnati ancorché programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale provvede al loro recupero.

3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) per l'attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.

5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 30 gennaio 1997.

 

Art. 1

(identico)