PROPOSTA DI LEGGE N. 251

presentata dai Consiglieri regionali
BERTOLOTTI - FLORIS - RANDACCIO - PIRAS - BONESU - LODDO il 18 giugno 1996

Norme atte a favorire la ricomposizione fondiaria


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La politica agricola comunitaria dei prezzi e dei mercati, l'internazionalizzazione dei mercati a seguito della conclusione degli accordi GATT (oggi W.T.O), la veloce adesione dei Paesi dell'Est europeo alla U.E., sono alcuni degli eventi che ci impongono di affrontare i temi della politica agroalimentare in una dimensione diversa dal passato.
Tali vicende creeranno, nel prossimo futuro, condizioni di concorrenzialità sempre più accentuate.
La globalizzazione dei mercati, in particolare, porterà ad un incremento considerevole degli investimenti all'estero delle imprese multinazionali, aumentando il divario con quelle agricolture, come la nostra, caratterizzate da iniziative aziendali frammentate, e per le quali avranno minore efficacia le politiche Comunitarie volte a creare condizioni di competitività artificiale a difesa delle aziende operanti in Europa.
I livelli produttivi di ciascuna azienda e di ciascuna area, saranno sempre più dipendenti dai livelli di efficienza economica raggiungibili e dalla capacità di adeguarsi alle mutazioni dei mercati in un determinato arco di tempo.
E' pertanto ipotizzabile la conseguente caduta dei redditi agricoli, fino ad oggi strettamente dipendenti dai livelli di produzione aziendale.
In una situazione internazionale come quella che si va delineando alle soglie del 2000, è difficile pensare che produzioni, competitività e presenza nei mercati dei prodotti agricoli italiani, possano trovare condizioni di favore e consentire esportazioni se non in termini di quantità entro limiti ben precisi, mentre esisteranno spazi veramente importanti sul piano della qualità.

LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA
L'inizio degli anni ottanta ha registrato, in tutti i Paesi occidentali, un aumento della produzione agricola, peraltro non accompagnato da un'analoga crescita dei consumi. Tale andamento, unito alla turbativa creata dalle variazioni del cambio del dollaro ha causato un nuovo esodo dalle campagne ed un incremento di reddito inferiore agli altri settori produttivi.
La Comunità Europea ha cercato di fronteggiare tale situazione riducendo e controllando la spesa agricola comunitaria operando con una politica di contenimento della quantità e dell'estensione in tutti i settori e introducendo il principio della corresponsabilità finanziaria dei produttori.
Su tale linea nel 1988 si perviene al varo dei cosiddetti stabilizzatori agricoli, cioè misure che attraverso riduzioni di prezzo, o tasse di corresponsabilità, consentono il contenimento entro limiti prefissati della spesa relativa alla gestione dei mercati.
Accanto agli stabilizzatori agricoli, la Comunità Europea ha attuato nuove disposizioni quali il ritiro dei terreni agricoli dalla produzione (reg. CEE 1096/88) estensivizzazione e la riconversione della produzione.
Le prospettive della Politica Agricola Comunitaria, ci inducono a supporre che si assisterà ad una lenta ma inesorabile caduta del sostegno alle aziende agricole.
In tale situazione solo aziende produttivamente sane, economicamente valide e autonomamente attrezzate, potranno sperare di stare ancora sul mercato.
Si calcola che l'agricoltura europea, a seguito di tali mutati scenari della P.A.C., potrebbe subire una caduta della produzione del 11,6%, con conseguente calo dell'occupazione del 13,5%, del reddito procapite del 20,2% e delle esportazioni verso paesi terzi del 60,9%.
Per effetto di tali riduzioni, la stessa industria alimentare e delle bevande subirebbe cali nella produzione (-15,9%), nella occupazione (-15,3%), nelle esportazioni (-83,8).
Ciò vuol dire che nel medio-lungo periodo, le agricolture più deboli saranno irreversibilmente scalzate dal mercato sotto la spinta di una maggiore competizione sui mercati intracomunitari ed internazionali, mentre le agricolture più forti miglioreranno le loro posizioni e allo stesso tempo saranno in grado di competere sui mercati internazionali .
Potrà continuare ad operare chi è forte tecnologicamente e strutturalmente mentre chi non avrà queste caratteristiche sarà costretto all'abbandono.

L'ALLARGAMENTO AGRICOLO AI PAESI DELL'EST
Tra alcuni anni i Paesi dell'Europa centroorientale (Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia e Lituania), già associati all'Unione Europea, ne diventeranno membri a pieno titolo.
Con 110 milioni di abitanti e una superficie di 1,1 milioni di chilometri quadrati, tali Paesi rappresenteranno il 29% della popolazione dell'Unione Europea e il 33% della sua superficie.
Dal punto di vista agricolo le percentuali salgono al 44% del totale delle aree agricole e al 55% di quelle arabili. Ciò vorrà dire che in media un europeo dell'Est dispone del doppio di terre arabili di uno dell'Ovest, avendo però nel contempo un potere di acquisto pari ad appena una terzo della media comunitaria, e in Romania e Bulgaria addirittura un quinto.
Tutto ciò renderà pertanto più debole la agricoltura dei Paesi Europei Occidentali che si troveranno a fare i conti con volumi di importazioni provenienti dai Paesi Europei Orientali, maggiori di quelli relativi alle asportazioni e si calcola occorreranno almeno 20 anni e notevoli livelli di interventi finanziari della comunità, per consentire un riequilibrio delle condizioni di concorrenza e di interscambio commerciale con tali Paesi.

L'AGRICOLTURA IN ITALIA
L'agricoltura italiana soffre di scarsa integrazione nel sistema economico e di una strutturale fragilità.
L'edizione 1994 del "Quaderno verde", tradizionale rapporto dell'agricoltura italiana della Coldiretti, evidenzia un calo di tutte le principali voci del mercato agroalimentare.
Produzione (-2%), occupazione (-3,8%), superficie coltivata (-450.00 Ha.), valore aggiunto nel periodo 1985-1994 (-4%), disavanzo commerciale nel 1994 (- 17.090 miliardi), sono tutti indicatori economici di notevole preoccupazione.
Per ridare slancio al settore, il dibattito maturato negli ultimi anni evidenzia la necessità di intervenire sui seguenti punti:
a) una politica fiscale e previdenziale che favorisca l'ammodernamento;

b) la valorizzazione delle esportazioni;

c) la trasformazione delle cooperative in S.p.A.;

d) la privatizzazione degli Istituti di ricerca per accrescere il valore aggiunto delle produzioni agricole meglio collegate con l'industria di trasformazione agroalimentare;

e) l'adeguamento delle dimensioni e delle strutture aziendali per tenere il ritmo dello sviluppo.

L'AGRICOLTURA SARDA
La situazione che l'agricoltura sta vivendo in Sardegna è stata, da tempo, messa in evidenza dal drammatico disagio manifestato in tantissime occasioni dagli operatori.
Aziende messe all'asta o che vanno verso il fallimento, attrezzature produttive pignorate, 1.400 miliardi di indebitamento (circa il 70% della produzione lorda vendibile), sono le cifre del disagio degli operatori agricoli.
Caratterizzata da una tradizionale debolezza legata principalmente a caratteristiche morfologiche e a fattori climatici, ma soprattutto a limitazioni strutturali quali la scarsa irrigazione, il limitato sviluppo della rete viaria interna, l'insufficiente diffusione della rete elettrica che ne condizionano pesantemente l'attività, l'agricoltura sarda stenta ad adeguarsi alle esigenze del processo di integrazione in atto.
Una serie di annate negative, lo stato siccitoso prolungatosi per troppo tempo e in assenza di adeguate misure di salvaguardia, ha appesantito in misura forse irreparabile il bilancio delle aziende.
Solo alcuni limitati esempi di aziende valide anche dal punto di vista economico sembrano, almeno parzialmente, in grado di salvarsi dal dissesto globale. Sono eccezioni che peraltro finiscono per confermare, se ve ne fosse la necessità, il grave e pesante dramma degli operatori sardi.
Accanto ad una agricoltura professionalmente avanzata ed economicamente redditiva di imprese agricole situate normalmente su aziende di buone dimensioni e soprattutto costituite in un'unica unità fondiaria, proiettate sul mercato, opereranno tante altre i cui limiti dimensionali e produttivi non consentono prospettive credibili e sembrano restare nel settore per assoluta mancanza di alternative.
Una tale situazione rende necessario attivare, a livello regionale, una politica strutturale che, salvaguardando i redditi, abbia una valenza programmatoria di lungo respiro e di portata non congiunturale.
L'agricoltura sarda necessita di una vigorosa cura ricostituente che non esaurisca i propri benefici effetti al primo "malanno stagionale" o al ripetersi di qualche annata siccitosa, ma consenta la diffusione di un modello di impresa capace di sfondare sui ricchi mercati dei Paesi a valuta forte, attraverso il raggiungimento di livelli di produzione specializzata, selezionata, standardizzata nella qualità e nella regolarità delle forniture.
Una coerente politica di sostegno e di sviluppo dell'agricoltura, non può che tendere a restituire autonoma capacità competitiva al settore consentendo così di garantire futuro e reddito agli operatori e far uscire il settore dallo stato di assistenzialismo cui è costretto a causa di politiche miopi e prive di prospettiva. Un assistenzialismo peraltro non sorretto dalla necessaria e dovuta entità dei finanziamenti regionali, le cui dotazioni di bilancio per il settore si sono progressivamente limitate, se è vero che dagli 839 miliardi di stanziamenti previsti nel 1992, si è passati ai 637 del 93 per scendere poi a 496 nel 1994.
La assenza di politiche regionali di più ampio respiro, accompagnate da tale disimpegno finanziario regionale nel settore e dai conosciuti fatti climatici, ha praticamente strozzato le aziende.
E' necessario e indifferibile, pertanto, attivare una serie di provvedimenti necessari a individuare una strada di uscita da questa situazione di stallo, indirizzando tutte le attenzioni possibili, data la drammaticità del momento, tese ad affrontare concretamente la situazione.
Con la presente proposta di legge ci proponiamo di coordinare alcune possibilità offerte dal legislatore nazionale e da regolamenti comunitari, recependoli e dandone attuazione nel territorio della Sardegna, per avviare una nuovo corso di intervento nella politica agricola regionale.
In particolare:
- attuazione delle norme di riordino fondiario, a partire dalla Legge Serpieri (Legge 13.02.1933, n. 215) e successive modificazioni e integrazioni;

- attuazione della normativa europea in materia di incentivazione all'abbandono delle aziende agricole da parte di soggetti conduttori ultra cinquantacinquenni (Reg. CEE n. 1096/88);

- attuazione della normativa per l'incentivazione dell'impegno in agricoltura in favore di soggetti giovani.

Nell'attuare le dette normative si è proceduto a determinare una compensazione, prevista anche in leggi di altre regioni italiane, a favore degli imprenditori agricoli che fossero determinati a permanere o ad iniziare nella attività agricola, mentre per coloro i quali dovessero ritenere opportuno abbandonare l'attività viene prevista la possibilità di cessione di terreni e aziende ad un apposito "monte terreni" che verrebbe utilizzato per le compensazioni fondiarie e per la creazione di nuove unità valide agli effetti economicoagricoli.
La compensazione prevista, all'assolvimento della condizione "sine qua non" della delega all'Ente di Sviluppo Agricolo in Sardegna - ERSAT - a procedere alle operazioni di riordino di ciascuna azienda agraria, è stata determinata sulla base dell'indebitamento medio per operazioni di credito agrario di esercizio esistente oggi in Sardegna.
Questa operazione, complessa per la sua attuazione per quanto riguarda il riordino, ma semplice per il meccanismo di compensazione e di accesso alle provvidenze comunitarie, avrebbe la conseguenza pratica di:
- consentire agli ultracinquantacinquenni la possibilità del prepensionamento;

- procedere al riordino fondiario attraverso una specifica delega all'Ente di Sviluppo in Sardegna - ERSAT - con conseguente abbattimento dell'indebitamento per operazioni di credito agrario di esercizio;

- consentire ai giovani che vogliano occuparsi in agricoltura, la possibilità di idonee incentivazioni così come previste dalla vigente normativa europea.

La approvazione e attuazione della presente proposta di legge regionale potrà dare alcune concrete possibilità di ristrutturazione del comparto agricolo con un adeguamento delle strutture aziendali alle mutate condizioni economiche che vanno delineandosi in campo internazionale, con conseguenti concrete possibilità di lavoro in agricoltura e operando un salto generazionale che, se accompagnato dalle necessarie azioni formative, non potrà che essere positivo nella logica del necessario ammodernamento del settore.

TESTO DEL PROPONENTE 

   

TITOLO I
Ricomposizione fondiaria

Art. 1

1. Allo scopo di:
a) razionalizzare e migliorare le strutture aziendali ed agrarie, infrastrutture e per il superamento della precaria situazione economica in agricoltura derivante dalla frammentazione della proprietà agricola;

b) facilitare la cessazione delle attività agricole, mediante l'applicazione dell'Istituto del prepensionamento, per gli operatori agricoli a titolo principale anziani;

c) incoraggiare e favorire l'inserimento e la permanenza dei giovani nelle attività agricole;

si procede, sull'intero territorio regionale, alla ricomposizione fondiaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle vigenti normative comunitarie, statali e nella presente legge. 

   

Art. 2

l. Fatti salvi piani di ricomposizione in corso di attuazione in Sardegna, l'ERSAT, Ente Regionale di Sviluppo e di Assistenza Tecnica in Sardegna, è delegato alle funzioni relative alla predisposizione ed alla realizzazione dei piani di riordinamento della proprietà fondiaria in Sardegna.

2. L'ERSAT promuoverà, ai fini della presente legge, le necessarie intese con i Comuni interessati e con i Consorzi di Bonifica laddove esistenti.

3. I piani di riordino, di norma a valenza comunale, di cui al comma l, dovranno essere coerenti a quanto previsto nell'articolo 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948. 

   

Art. 3

1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al punto a) dell'articolo 1, l'ERSAT si attiverà sulla base di una richiesta del Comune, o del Consorzio di Bonifica o dell'imprenditore agricolo interessato. All'accoglimento della richiesta del singolo imprenditore agricolo, questa dovrà essere integrata da specifica delega incondizionata alla effettuazione di tutti gli interventi necessari allo svolgimento delle operazioni di riordino fondiario che verranno previste nel piano comunale di riordino fondiario.

2. Nel caso in cui il piano comunale di riordino fondiario non sia operativo entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'imprenditore agricolo, si darà luogo agli interventi necessari alla predisposizione di un piano aziendale di riordino.

3. Onde consentire il più razionale utilizzo delle opere di distribuzione idrica esistenti o in fase di realizzazione, avranno la precedenza i piani di riordino predisposti per le zone irrigue. 

   

Art. 4

1. L'ERSAT predispone il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie.

2. Nel piano suddetto sono, inoltre, indicati:
a) la superficie e l'elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;

b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordino e per favorire l'insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;

c) la previsione di eventuali opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate qualora si rendessero necessarie;

d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune che si rendessero necessarie per la riunione di fondi e la migliore utilizzazione di essi con la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti. 

   

Art. 5

1. Il piano preliminare è depositato nella segreteria dei Comuni interessati per almeno quaranta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali.

2. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette all'ERSAT.

3. L'ERSAT trasmette il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale.

4. L'Assessore, su conforme deliberazione della Giunta regionale, autorizza l'ERSAT alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo contestualmente sui reclami, o indicando le modifiche da apportare al piano preliminare, che viene restituito all'ERSAT per la rielaborazione e per la eventuale nuova pubblicazione.

5. L'ERSAT provvede, sulla base del comma precedente, al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica. 

   

Art. 6

1. Per dare concreta attuazione alle previsioni del piano di ricomposizione, così come previsto nei precedenti articoli della presente legge, si procederà:
a) ovunque possibile con le necessarie permute o compravendite fra proprietari interessati anche prevedendo, se necessarie, le opportune compensazioni;

b) alla acquisizione di superfici relative ad aziende agricole i cui proprietari intendano cessare definitivamente l'attività agricola;

c) alla espropriazione di appezzamenti di terreno che dovessero risultare interclusi nelle unità poderali risultanti dalla conclusione delle operazioni

2. I terreni acquisiti e di cui alle lettere b) e c) restano nella disponibilità dell'ERSAT per il tempo strettamente necessario alla attuazione dei piani di riordino per consentire, attraverso la loro cessione, la costituzione e l'integrazione delle nuove unità poderali.

3. Le unità poderali, ricomposte ai sensi della presente legge in relazione all'intervento finanziario della Regione di cui all'articolo seguente, sono gravate dall'obbligo di indivisibilità per un trentennio dalla data di conclusione delle operazioni di riordino.

4. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano trascorsi trenta anni dalla conclusione delle operazioni di riordino, alienano senza giusta causa, i terreni oggetto del beneficio. 

   

Art. 7

1. Agli imprenditori proprietari dei terreni ricompresi nel piano di riordino, approvato secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e che abbiano rilasciato la delega di cui all'articolo 3 della presente legge, viene concesso altresì un contributo incentivante, pari al 50% del valore dei terreni così come determinato nelle apposite tabelle dell'Ufficio Tecnico Erariale adottate ai sensi della Legge 32 ottobre 1978, n. 865, dell'anno di riferimento.

2. Il contributo previsto al precedente comma dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, per l'abbattimento di eventuali debiti contratti con Istituti o enti finanziatori, finalizzati alla conduzione aziendale e/o mutui di miglioramento fondiario ed il cui ammortamento sia ancora in corso.

3. Tutte le agevolazioni contributive e creditizie previste dalla vigente legislazione per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario dovranno essere concesse, in via prioritaria, alle aziende agricole ricomposte ai sensi della presente legge.  

   

TITOLO Il
Incoraggiamento alla cessazione
dalla attività agricola

Art. 8

1. Per favorire il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso una adeguata mobilità dei terreni e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità dei terreni non più coltivati, è istituita, in applicazione del Regolamento Comunitario n. 2079/92 una indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola, che viene corrisposta, in conformità alle disposizioni contenute nel presente titolo, ai soggetti indicati nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995, a condizione che i terreni siano:
a) ceduti in proprietà ad altri imprenditori agricoli che comunque realizzino, con l'inserimento nei piani di riordino, una maggiore produttività aziendale;

b) posti a disposizione dell'ERSAT, con la prevista delega, mediante vendita con destinazione ai fini della presente legge. 

   

TITOLO III
Interventi per la conservazione
delle unità produttive

Art. 9

1. In esecuzione del Regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991, ed al fine di favorire l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura viene concesso, agli imprenditori agricoli a titolo principale, un contributo in conto capitale nella misura del 30% sugli oneri, ivi comprese le spese accessorie, relativi alla liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, nel caso di successione ereditaria. La predetta misura è aggiuntiva all'eventuale ottenimento delle provvidenze di cui alla Legge 26 maggio 1965, n. 590, e sue successive integrazioni, o di leggi regionali vigenti.

2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire la formale rinuncia dei coeredi nonché impegnarsi a mantenere inalterato l'assetto fondiario dell'azienda.

3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano trascorsi trenta anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta causa, le quote oggetto del beneficio. 

   

Art. 10
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per il 1996 e nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1997-1998, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Cap. 32603 (N.I.)

Proventi dalla cessione onerosa delle partecipazioni azionarie dell'ERSAT

Rif. spesa cap. 06056

Cap. (N.I.)

p. m.

Azione comunitaria per cessazione di attività agricole (Reg. CEE 2079-92).

p. m.
Cap. (N.I.)
Contributi comunitari per favorire l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura e per la liquidazione delle quote spettanti ai coeredi in caso di successione ereditaria

p. m.

SPESA

In aumento:

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Cap. 0656 (N.I.)
Fondo per gli interventi regionali per il riordino fondiario

rif. entrata cap. 32603
p. m.

Cap. (N.I.)
Contributi per cessazione di attività agricola

rif. entrata cap.
p.m.

Cap. (N.I.)
Contributi per favorire l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura e per la liquidazione delle quote spettanti ai coeredi in caso di successione ereditaria

rif. entrata cap.
p. m.