PROPOSTA DI LEGGE N. 250/A

presentata dai Consiglieri regionali FOIS Pietro - BALLETTO - BERTOLOTTI - FALCONI - GIAGU - LA ROSA - LOCCI - OBINO TUNIS Gianfranco - USAI Edoardo il 14 giugno 1996

Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 concernente:
"Disciplina delle attività di cava" ed al Regolamento recante: "Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal Titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con l'articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 la Regione Sardegna ha istituito il "Fondo di ripristino ambientale" per le aree di cave dismesse.

A tale Fondo sono chiamati a concorrere, oltre la R.A.S., i titolari di autorizzazione o di concessione per la coltivazione di cave o di miniere con un contributo massimo dell'uno per cento annuo calcolato sul fatturato inerente le produzioni grezze dell'anno precedente.

Con successivo regolamento, approvato con D.P.G.R. n. 277 del 13 ottobre 1995, l'ammontare del contributo veniva stabilito in misura pari allo 0,5 per cento calcolato sul fatturato relativo alle produzioni grezze dell'anno precedente sulla base della dichiarazione I.V.A., da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Tale tassazione aveva come presupposto una grave situazione di degrado ambientale del territorio regionale causata da pregresse attività estrattive esercitate in modo incontrollato da altri soggetti per carenza legislativa nel settore estrattivo.

A fronte di tale presupposto, la Regione, con l'articolo 33 della L.R. 30/89, accolla il costo del recupero e della sistemazione di dette aree a quegli operatori che nulla hanno a che vedere con tali pregresse responsabilità, né d'altra parte esiste in nessun'altra regione italiana una norma in tal senso.

Vero è che ogni regione, compresa la nostra, obbliga ogni operatore che voglia richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività estrattiva a prestare idonea garanzia per le opere di riassetto ambientale, sotto forma di cauzione o di fideiussione (la nostra regione richiede una polizza bancaria o assicurativa).

Contrarietà all'esazione di una tale tassa è stata espressa dagli operatori del settore che, nel lamentare l'iniquità del fondamento su cui si fonda, sollecitano l'abolizione di un "balzello" che penalizza, in un momento di grave crisi, uno dei settori strategici dell'economia sarda. Opinione altresì condivisa dal "Comitato Regionale Cave e Miniere" interpellato in proposito.

Con la presente proposta di legge si dispone pertanto l'abolizione del citato articolo 33 e del conseguente articolo 2 del regolamento che ne dà esecuzione.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

pervenuta il 19 giugno 1996

La Commissione, facendo proprie le ragioni dei presentatori, ha approvato all'unanimità il provvedimento di modifica alla legge regionale 30/89, stralciando la parte relativa alla modifica del regolamento di essa attuativo e per la quale si procederà con apposito provvedimento

La Commissione sottolinea la necessità che il testo di legge sia approvato dall'Aula prima della scadenza del 30 giugno 1996, termine entro il quale si dovrebbe versare il contributo che la presente proposta di legge invece abroga.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Fondo di ripristino ambientale)

1. La Regione promuove il ripristino ambientale, ai sensi del precedente articolo 30, delle aree di cave cessate.

2. A tale scopo presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito un "Fondo di ripristino ambientale", finanziato dall'Amministrazione regionale e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) eliminazione sistematica delle discariche di cava, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente alla entrata in vigore della presente legge;
b) esecuzione di opere di risanamento dei suoli e delle cave cessate e di quelli liberati dalle discariche;
c) finanziamento di opere di miglioramento ambientale in aree, disponibili all'uso pubblico, ricadenti nei Comuni interessati dalle attività estrattive.".

 

Titolo: Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 concernente: "Disciplina delle attività di cava"

Art. 1

(identico)

Art. 2

1. L'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1989, è abrogato.

 

Art. 2

(identico)

Art. 3

1. Conseguentemente alle modifiche apportate con la presente legge, il riferimento all'articolo 33 contenuto nell'articolo 45 (cap. 35007 e cap. 35008) della legge regionale n. 30 del 1989, è abrogato.

 

Art. 3

(identico)

Art. 4

1. L'articolo 2 del Regolamento concernente "Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal titolo VI della legge regionale n. 30 del 1989", è abrogato.

 

Art. 4

(soppresso)