PROPOSTA DI LEGGE N. 240

presentata dai Consiglieri regionali BERRIA - SCANO - GHIRRA - CUGINI - DETTORI Ivana - BUSONERA - CHERCHI - CUCCA - DIANA - FALCONI - FOIS Paolo - MARROCU - OBINO - SANNA Salvatore - SASSU - USAI Pietro - ZUCCA il 22 maggio 1996

Norme sulla condizione giovanile


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La crisi economica e sociale che investe la Sardegna è stato facile alibi delle istituzioni regionali per giustificare il fatto di aver marginalizzato la questione giovanile.

Rigettando l'idea che quella dei giovani sia una questione di secondo ordine, i proponenti con questa iniziativa si pongono due obiettivi: uno è quello di mettere al centro della discussione politica e istituzionale la questione giovanile, l'altro è di dare una risposta organica coordinata e complessiva del problema.

La condizione giovanile in Sardegna presenta le stesse caratteristiche che si riscontrano nel resto del Paese. Si è attenuata in maniera netta la differenza verticale fra giovani e adulti al punto tale da poter affermare che sono venute meno le ragioni di conflittualità generazionale così come le abbiamo conosciute in passato. Da una attenta analisi della società si coglie una sostanziale omogeneità di riferimenti valoriali, culturali, di aspettative (famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, ..). Sempre più i rapporti intergenerazionali assumono un carattere di tipo orizzontale. Forse stanno qui le ragioni che hanno fatto maturare l'idea che i giovani non sono una categoria sociale come nei decenni passati, ma è ancor più vero che non si può non tenere conto del fatto che comunque una condizione comune i giovani la vivono e soprattutto la vivranno: i disastri economici, politici, culturali degli anni '80.

Come non pensare ad una condizione comune per tutti coloro i quali saranno chiamati a misurarsi con un nuovo assetto dello stato sociale, che subiranno il processo di ristrutturazione del mercato del lavoro in forme difficilmente sindacalizzabili e tutelabili, che saranno chiamati ad affrontare la sfida dell'integrazione europea avendo svolto un percorso formativo scolastico e universitario non all'altezza di quello dei loro colleghi europei. Come non pensare ad una comune condizione per tutti quei giovani che non entreranno nel mondo del lavoro perché privi di qualifica e professionalità nell'era della " modernizzazione " .

La condizione comune, quindi, è il futuro. La Sardegna rischia di arrivarci impreparata, senza strumenti, se non affronta da subito la questione giovanile ponendola al centro del dibattito politico. Noi proponiamo questa chiave di lettura della proposta di legge.

Sullo specifico questa proposta di legge vuole creare le condizioni per promuovere e coordinare tutte le iniziative che si rivolgono all'universo giovani, compresi coloro che pur essendo residenti sono privi della cittadinanza italiana, così come è scritto nell'ultimo comma dell'articolo 1. L'aspetto che affronta l'articolo 2 è quello del coordinamento fra questa proposta di legge e le iniziative che vengono assunte a vario titolo dalla Regione a favore dei giovani.

L'articolo 3 affronta una questione preminente: la costituzione di una struttura che consenta a tutti di conoscere e analizzare il variegato pianeta giovani. L'Osservatorio regionale permanente sui giovani è, nell'intento dei proponenti, lo strumento che raccoglie e mette a disposizione di tutti le informazioni necessarie per lo studio delle iniziative e la stesura dei progetti che gli enti locali vogliono promuovere nel territorio.

Con gli articoli 4 e 5 si dà corpo all'esigenza di coordinamento di tutti gli atti regionali che si rivolgono ai giovani, affidando agli assessorati competenti in materia di politiche giovanili il compito di redigere il Piano triennale di programmazione e di coordinamento, e di aggiornarlo annualmente. Tutto il Piano dovrà esser costruito sulla base delle informazioni dell'osservatorio regionale e delle indicazioni e proposte degli enti locali che ugualmente non possono essere in contraddizione con la relazione annuale dell'Osservatorio .

Gli articoli 6 e 7 introducono un fatto politico importante: per la prima volta si riconosce il diritto dei giovani di partecipare alla formazione delle decisioni che li riguardano direttamente.

Gli articoli che seguono puntualizzano e consolidano il principio operativo della proposta di legge, che prende corpo con le disposizioni finanziarie indicate nell'articolo 11.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna garantisce sostegno agli enti locali che, direttamente od in collaborazione con associazioni, società e cooperative giovanili promuovono e realizzano politiche giovanili, progetti obiettivo e/o pilota che, al fine di prevenire il disagio e l'emarginazione giovanile, favoriscano il pieno sviluppo della personalità dei giovani.

2. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono ai giovani che non superino i 32 anni di età, residenti nel territorio regionale anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

   

Art 2
Azione di coordinamento

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione coordina ed uniforma agli indirizzi della presente legge tutti gli interventi delle leggi di settore che abbiano una ricaduta sulla condizione giovanile.

   

Art. 3
Osservatorio regionale permanente sui giovani

1. Con delibera della Giunta Regionale è istituito presso la presidenza della Giunta l'Osservatorio Regionale Permanente sui Giovani (O.R.P.G.)

2. E' composto da 7 membri di comprovata professionalità ed esperienza in materie statistiche e/o sociologiche, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. L'O.R.P.G. si dota al suo interno di un ufficio tecnico formato da quattro componenti scelti tra i funzionari regionali.

4. Compiti dell'O.R.P.G. sono:

a) studiare ed analizzare la condizione dei giovani in maniera disaggregata per territorio e fasce sociali riguardo alle seguenti tematiche:
1) Lavoro e formazione professionale;
2) Scuola ed università;
3) Tematiche sociali (tossicodipendenza, alcolismo ecc.;
4) Criminalità;
5) Rapporti con la famiglia;
6) Tempo libero;
b) indicare quali servizi e quali interventi rivolti al mondo giovanile sono attivati nei diversi Comuni della regione;
c) verificare l'efficacia degli interventi pubblici a favore dei giovani;
d) promuovere la realizzazione e la gestione da parte delle Provincie di servizi informativi e di banca dati sulla condizione giovanile da mettere a disposizione di chiunque voglia accedervi;
e) redigere una relazione annuale sulla condizione giovanile da trasmettere al Consiglio regionale, alla Giunta regionale al Dipartimento interassessoriale di cui all'articolo 4, alla Consulta giovanile, alla Provincia ed agli enti locali entro il 31 gennaio;
f) garantire gli apporti conoscitivi al Dipartimento interassessoriale di cui all'articolo 4 per la predisposizione del piano triennale di programma ed indirizzo sulle politiche giovanili.

5. L'O.R.P.G. per raggiungere i propri scopi si serve della collaborazione degli enti locali, degli uffici regionali e di collaborazioni esterne.

   

Art. 4
Dipartimento interassessoriale

1. Presso l'Assessorato del lavoro è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Dipartimento interassessoriale per le politiche giovanili,composto dagli Assessori della pubblica istruzione, del lavoro, della sanità, degli enti locali, della programmazione, o da loro delegati, e da sette membri scelti tra persone che abbiano maturato una specifica competenza accademica e/o professionale nei settori tematici di cui al punto a) dell'articolo 3.

2. Il Dipartimento si dota al proprio interno di un regolamento che ne disciplina il funzionamento, indica le funzioni e stabilisce criteri e modalità di nomina del coordinatore del Dipartimento.

   

Art. 5
Piano triennale di programmazione e di coordinamento

1. Il Dipartimento interassessoriale, entro il 30 giugno, programma, coordina e predispone il Piano triennale di interventi, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 3 e delle proposte formulate dagli enti locali entro il 31 marzo.

2. Il piano è verificato ed aggiornato entro il 20 settembre di ogni anno al fine di adeguarlo alle nuove esigenze e di ricostruirne l'ambito temporale.

   

Art. 6
Consulta giovanile

1. Con delibera del Consiglio regionale è istituita la Consulta giovanile che rimane in carica fino alla scadenza della legislatura.

2. La consulta è composta da 15 membri nominati dal Consiglio regionale e da due membri per ciascuna provincia nominati dai rispettivi Consigli provinciali. Requisito essenziale per la nomina è non aver compiuto il trentesimo anno di età.

3. I componenti la Consulta rappresentano l'intero territorio regionale, le diverse generazioni ed i diversi status sociali.

   

Art. 7
Funzioni della Consulta giovanile

1. La Consulta giovanile è l'organo consultivo del Dipartimento interassessoriale. Può presentare proposte e formulare giudizi, sia dietro richiesta sia autonomamente. Il suo parere deve essere comunque obbligatoriamente richiesto dal Dipartimento interassessoriale prima della presentazione del piano triennale.

2. Contro ogni atto del Dipartimento interassessoriale può, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, esercitare il diritto di veto. A tal fine gli atti del Dipartimento interassessoriale dovranno essere inviati alla Consulta che potrà esercitare il diritto di veto entro 10 giorni dalla data di ricezione. Scaduto tale termine senza che il potere di veto sia stato esercitato, gli atti acquistano piena efficacia.

3. La Consulta giovanile si dota di un regolamento interno che disciplini le modalità di elezione del Presidente e regolamenti il proprio funzionamento.

4. Si riunisce su convocazione del suo presidente ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.

   

Art. 8
Enti Locali

1. Gli enti locali, entro il 31 marzo di ogni anno e sulla base delle indicazioni fornite, ai sensi dell'articolo 3 lettera e), dall'Osservatorio Regionale, fanno pervenire al Dipartimento interassessoriale i progetti obiettivo e i progetti pilota con i quali intendono affrontare la questione giovanile.

   

Art. 9
Finanziamento dei progetti

1. Il Dipartimento interassessoriale, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano triennale di programmazione e di coordinamento, indica alla Giunta regionale quali progetti di cui all'articolo 8 siano sottoponibili a finanziamento.

   

Art. 10
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge finanzia i progetti di cui all'articolo 9, dando priorità a quelli da realizzarsi in collaborazione tra più comuni.

2. I contributi sono erogati nella misura del 70% all'avvio del progetto ed il restante previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione.

3. Nell'ambito del piano triennale vengono predisposti interventi specifici per la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei progetti obiettivo e pilota.

   

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 20.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO BILANCIO

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

1996 lire 30.000.000.000
1997 lire 30.000.000.000
1998 lire 30.000.000.000

 In aumento

10 - ASSESSORATO LAVORO

Capitolo 10146-03 -

Costituzione e funzionamento dell'osservatorio permanente sui giovani (art. 3 della presente legge)

1996 lire 150.000.000
1997 lire 150.000.000
1998 lire 150.000.000

Capitolo 10146-04 -

Spese per il funzionamento della consulta giovanile (art. 6 della presente legge)

1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000

Capitolo 10 146-05 -

Piano triennale degli interventi (art. 5 della presente legge)

1996 lire 29.750.000.000
1997 lire 29.750.000.000
1998 lire 29.750.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano succitati capitoli dei bilanci della Regione per gli anni 1996 - 1998 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.