PROPOSTA DI LEGGE N. 233

presentata dal Consigliere regionale LIPPI il 10 maggio 1996

Iniziative a favore dei giovani e coordinamento delle attività in materia


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta risulta fondata sulla constatazione che ancora oggi in Sardegna, pur nella diffusa consapevolezza, anche politica, dell'esigenza di avviare iniziative di valorizzazione delle risorse umane e di modificazione, soprattutto nei giovani, degli atteggiamenti e dei valori culturali negativi rispetto all'innovazione ed alla imprenditorialità, risulta d'altra parte assente o inadeguata la risposta dell'Amministrazione regionale nel porre in essere operativamente gli interventi necessari. A tutto ciò conseguono le gravi carenze esistenti al livello di offerta pubblica e privata di occasioni aggregative, culturali, di formazione, orientamento, informazione e, in generale, di servizi per i giovani che costituiscono cause non ultime del persistere di situazioni di arretratezza e delle difficoltà che incontra l'avvio di un reale processo di sviluppo economico e sociale della nostra Isola.
Altre regioni italiane ed europee hanno da tempo colto la rilevanza delle politiche giovanili e da almeno un decennio la questione giovanile ha assunto connotati operativi con specifici interventi ai diversi livelli istituzionali. L'ipotesi di istituzione a livello nazionale di un apposito Ministero per le politiche giovanili, l'istituzione di Assessorati con delega specifica, la formazione di "Progetti Giovani", la creazione a livello locale di molti centri di informazione per la gioventù (sportelli informagiovani), lo stanziamento di fondi particolari ed interventi straordinari a favore dei giovani, danno il senso e la misura di quanto sia divenuta importante la questione giovanile.
Come detto, tuttavia, entro questo quadro generale di riferimento da cui emerge un grande fermento ed il susseguirsi di iniziative specifiche che colgono la rilevanza strategica degli interventi a favore dell'universo giovanile, la Regione sarda sconta un notevole ritardo. In questi anni, nonostante i proclami che hanno spesso accompagnato le dichiarazioni programmatiche delle Giunte che si sono succedute, nessuna iniziativa legislativa si è posta l'obiettivo di introdurre un disegno organico, un livello unico di competenza e coordinamento delle politiche giovanile. Queste ultime rimangono ancora oggi frammentate e ripartite, a seconda dei diversi aspetti che prospettano, fra i diversi Assessorati, con evidenti inefficienze e scarsa efficacia nel conseguimento dei risultati. Per la Regione sarda, a differenza di molte altre Regioni, non esiste alcuna delega specifica attributiva della competenza in materia di politiche giovanili e non sono stati emanati provvedimenti di alcun tipo relativi alla istituzione di organismi partecipativi delle organizzazioni giovanili alle attività regionali.

Con questa proposta di legge si intende intervenire per colmare ritardi e lacune del legislatore regionale.
In via preliminare è opportuno precisare che l'esigenza di un intervento dell'Amministrazione regionale in materia di politiche giovanili parte da due presupposti. In primo luogo si presuppone che la condizione giovanile sia espressione di interessi, domande, aspettative e bisogni specifici spesso non riconducibili e talvolta conflittuali rispetto a quelli di altre componenti della società. Decisivi per i giovani non sono soltanto gli interessi per loro più immediati: quanto si spende per l'istruzione, quale qualità offre il sistema educativo, come si garantisce il diritto allo studio, quante risorse vengono destinate all'assistenza, allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, quali misure straordinarie vengono varate per favorire l'occupazione, garantire opportunità culturali, sportive, ricreative e altre. E' evidente, tuttavia, come già questi interessi più immediati basterebbero a definire l'esistenza di uno spazio di "conflittualità" potenziale fra i giovani e il resto della società. Tuttavia la questione è ancora più articolata e complessa in quanto i giovani, per definizione, non possono che ricercare una loro definizione non solo nel loro presente, ma anche e soprattutto nel loro futuro. E in questo senso che si ripropone il problema del "confronto-scontro" con l'insieme delle politiche di sviluppo di un Paese o di una Regione. Solo a titolo esemplificativo si consideri il caso forse più emblematico del debito pubblico nazionale o degli indebitamenti che da diversi anni caratterizzano la manovra finanziaria dell'Amministrazione regionale: l'indebitamento è un chiaro esempio di come si possa decidere oggi qualcosa che riguarda il futuro di persone che oggi non intervengono nei processi decisionali.

In secondo luogo, proprio con riferimento alle politiche di sviluppo, si presuppone che gli interventi indirizzati verso le giovani generazioni in funzione di una crescita armonica della loro personalità e della diffusione fra gli stessi giovani di atteggiamenti positivi di apertura verso l'innovazione e l'imprenditorialità, costituiscano una delle precondizioni fondamentali per avviare il processo di sviluppo di un'area arretrata. La mancanza di condizioni favorevoli alla sviluppo si riferisce sia alla carenza di adeguate strutture destinate all'aggregazione ed alla crescita culturale e professionale dei giovani, sia alla carenza di enti e istituzioni che con operatori qualificati possano realizzare interventi nel mondo giovanile orientati al superamento delle logiche di tipo "assistenzialistico".
E' necessario inoltre sottolineare che le azioni rivolte alla creazione e sviluppo della imprenditorialità giovanile non possano essere realizzate né in modo episodico, né riproponendo acriticamente modelli tipici di contesti economici già sviluppati. E' questa una delle principali cause di insuccesso della legge regionale 28 e della legge nazionale 44 in molte provincie meridionali che fanno registrare un numero relativamente limitato di richieste di finanziamento (fra le quali le province di Oristano e Nuoro). Si rende quindi necessario definire interventi di tipo strutturale, mirati e originali, che possano cioè realmente incidere sulle situazioni di arretratezza. Un approccio originale, sistemico ed integrato, quindi, entro il quale le azioni di promozione della cultura d'impresa devono concorrere a dinamicizzare il territorio andando ad incidere sui valori del capitale umano, ancora oggi caratterizzato in larga misura da una cultura di tipo assistenziale e da un atteggiamento generalizzato di avversione al rischio e alla imprenditorialità. Un grosso limite della legge regionale sull'imprenditorialità giovanile è quello di ritenere che i destinatari della stessa legge (i giovani) siano già portatori di un atteggiamento positivo, sia pure generale, verso la creazione d'impresa. Questa impostazione non coglie la vera essenza del problema che è proprio quella di intervenire sulla creazione e generalizzazione di quell'atteggiamento positivo verso l'imprenditorialità che al contrario si dà per scontato e che invece non esiste nelle giovani generazioni o peggio ancora contrasta con i valori culturali dominanti. Favorire la creazione di una cultura dell'impresa e diffonderla nel territorio fra i giovani è un obiettivo ben diverso dalla "sensibilizzazione" all'imprenditorialità. Ecco perché un obiettivo di questo tipo impone azioni di tipo strutturale che non possono ovviamente esaurirsi nel puro e semplice trasferimento di informazione sulla esistenza e sul corretto uso delle agevolazioni a favore dei "giovani imprenditori".

Se si accettano i presupposti enunciati che evidenziano come le scelte di politica economica e sociale, soprattutto quelle a lungo termine, determinano le conseguenze future di chi oggi vive la condizione giovanile, si può facilmente convenire tanto sull'importanza delle politiche giovanili quale variabile strategica dello sviluppo, quanto sull'esigenza di evitare che gli interessi giovanili possano essere marginalizzati dai meccanismi di formazione delle decisioni politiche proprio perché la rappresentanza dei giovani nelle istituzioni è resa ardua dalla loro stessa condizione che per definizione risulta effimera e transitoria.
Esiste quindi la duplice esigenza per il legislatore regionale di intervenire sull'universo giovanile affinché da un lato possano porsi le basi per realizzare le precondizioni dello sviluppo con la diffusione nel contesto socioeconomico di atteggiamenti favorevoli generalizzati verso l'innovazione e l'imprenditorialità e, dall'altro lato possano essere individuati gli strumenti per consentire ad una quota rilevante di cittadini giovani, che partecipa e soprattutto si prepara a partecipare in modo significativo ai processi socioeconomici e politici, di essere coinvolta nei meccanismi della rappresentanza istituzionale.

Con la presente proposta di legge (le cui disposizioni generali vengono descritte nel titolo I dell'articolato di seguito riportato), facendo anche riferimento ad esperienze già avviate in altre regioni italiane ed europee, ci si propone il raggiungimento di due obiettivi.
In primo luogo, si vogliono creare le condizioni affinché le istituzioni regionali possano essere in grado di rappresentare i potenziali interessi giovanili e di coordinare i loro interventi in materia con particolare riferimento alle azioni rivolte a contrastare il fenomeno della disoccupazione ed agli interventi per favorire i processi di creazione e di sviluppo della imprenditorialità giovanile (titolo II).
In secondo luogo, si intende favorire il potenziamento delle capacità di autorappresentanza giovanile nelle istituzioni (titolo III).
Con riferimento al titolo II della proposta si prevede, con la creazione di uno specifico Dipartimento interassessoriale, l'introduzione di una fondamentale "funzione" di coordinamento che faccia della politica giovanile regionale qualcosa di realmente concertato. Purtroppo fino ad oggi nelle politiche di intervento dell'amministrazione regionale hanno sempre prevalso le misure settoriali senza mai dare la dovuta considerazione alle complesse forme di interrelazione che caratterizzano quel particolare "groviglio" che è la questione giovanile. Si consideri solo il caso, forse il più emblematico e rilevante, della disoccupazione giovanile. La possibilità di intervenire con successo sul fenomeno della disoccupazione comporta azioni sul piano dell'orientamento scolastico e professionale, sul piano formativo, sul piano delle politiche del lavoro e della imprenditorialità, sul piano delle politiche di sviluppo, con tutto quello che questo comporta in termini di conseguenze sulla definizione degli indirizzi della programmazione regionale e sulle collegate politiche di bilancio. Sono quindi necessarie azioni concertate a livello orizzontale e verticale che possano essere realizzate in modo coerente da un dipartimento interassessoriale, senza competenze gestionali, ma dotato di un fondo e di uno staff adeguato. Il dipartimento inoltre per l'assolvimento dei propri compiti potrà far riferimento ad uno specifico strumento tecnico di supporto che la presente proposta di legge individua nell'osservatorio permanente sulla condizione giovanile. Oltre che funzioni di supporto tecnicoscientifico al dipartimento, l'osservatorio dovrà assumere la funzione fondamentale di centro di raccolta e diffusione di informazioni a favore dei giovani in stretto collegamento con le strutture periferiche che già svolgono questo servizio (in particolare i centri informagiovani). Dovrà inoltre unire all'azione informativa anche quella di consulenza ed orientamento. La parte conclusiva del titolo II è rivolta al coordinamento delle iniziative avviate a livello locale ed alla razionalizzazione dei contributi previsti per le politiche giovanili sulla base degli indirizzi e dei criteri del Piano annuale degli interventi .
Con riferimento al titolo III, l'articolato proposto prevede la creazione di una Consulta regionale della gioventù intesa come "luogo" della rappresentanza giovanile all'interno delle istituzioni con la prerogativa di intervento diretto nelle procedure di formazione delle decisioni politiche: possibilità di esprimere pareri su tutte le decisioni a prevalente impatto sulla condizione giovanile; diritto di proporre provvedimenti con obbligo di risposta. A tal fine si è privilegiata una composizione quanto più possibile articolata della Consulta che prevede oltre alla presenza dei rappresentanti dell'associazionismo giovanile, la partecipazione dei rappresentanti degli studenti della scuola media superiore e dell'Università, dei rappresentanti dei giovani lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali e dei giovani imprenditori indicati dalle associazioni degli imprenditori, dalle centrali della cooperazione e dalle associazioni dell'artigianato; alla Consulta partecipa inoltre una rappresentanza dell'universo sempre più numeroso dei giovani in cerca di occupazione.

 TESTO DEL PROPONENTE

   

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione Sardegna, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, attua direttamente un'azione per i giovani della Sardegna favorendo a tal fine anche la realizzazione di iniziative degli enti locali e dell'associazionismo giovanile coordinandone gli interventi diretti e indiretti in modo da determinare una politica unitaria per:
a) analizzare e conoscere, con il concorso degli stessi giovani, le tematiche relative alla condizione giovanile;
b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;
c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani anche attraverso l'istituzione di consulte locali;
d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;
e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della UE;
g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
h) arginare il fenomeno dello spopolamento de comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile.

   

Art. 2
Adozione di misure comunitarie
in materia di politiche giovanili

1. La Regione Sardegna, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, adotta e indirizza i propri interventi in conformità ai principali atti internazionali e comunitari in materia e, in particolare, in conformità agli obiettivi definiti dalla "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata dal Consiglio d'Europa e dalla "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYCA). Nel contempo la Regione si impegna a promuovere l'adozione e l'attuazione di questi documenti da parte degli enti locali della Sardegna.

   

Art. 3
Politiche giovanili e programmazione regionale

1. Le finalità di cui agli articoli 1 e 2 rappresentano indirizzi generali per la programmazione regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33. 

   

 TITOLO II
COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE GIOVANILI

Art. 4
Istituzione del Dipartimento
per le politiche giovanili

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 è istituito, nel rispetto della normativa vigente, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento per le politiche giovanili, organo interassessoriale di coordinamento tra i vari settori dell'Amministrazione regionale direttamente interessati alle politiche giovanili.

2. Il Dipartimento per le politiche giovanili è organizzato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da funzionari degli Assessorati della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; del turismo, artigianato e commercio; dell'industria; del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; dell'igiene, sanità e assistenza sociale. L'organico del Dipartimento potrà essere integrato da esperti esterni. Alle attività del Dipartimento partecipa di diritto il Presidente della Consulta regionale della gioventù di cui all'articolo 8.

3. I compiti principali del Dipartimento per le politiche giovanili sono rivolti a:
a) esercitare un'azione di supporto nei confronti dei singoli Assessorati regionali volti a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e a conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;

b) promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative a tutti gli aspetti della condizione giovanile;

c) valutare l'impatto sulla condizione giovanile delle politiche dell'Amministrazione regionale nel suo complesso e dei singoli Assessorati;

d) predisporre schemi di disegni di legge e provvedimenti per innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità giovanile;

e) favorire l'avvio e il coordinamento delle politiche giovanili a livello locale;

f) curare la diffusione attraverso tutti i mezzi di comunicazione della conoscenza delle normative regionali, nazionali e comunitarie a favore dei giovani.

   

Art. 5
Piano annuale degli interventi regionali
per i giovani

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale la proposta di Piano annuale degli interventi regionali per i giovani. Il Consiglio regionale acquisito il parere della Consulta giovanile regionale, di cui all'articolo 8, lo approva.

2. Il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti-obiettivo e i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa regionale in materia giovanile.

3. L'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani costituisce parte integrante delle attività del Dipartimento per le politiche giovanili di cui all'articolo 4.

   

Art. 6
Osservatorio permanente
sulla condizione giovanile

1. Per il perseguimento delle finalità del Dipartimento per le politiche giovanili di cui all'articolo 4 e in particolare per le attività di supporto tecnicoinformativo necessarie per l'elaborazione del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche giovanili provvede a formulare un progetto per la costituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile da sottoporre alla Giunta regionale.

2. Il progetto dell'Osservatorio è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. I compiti principali dell'Osservatorio sono:
a) studiare e analizzare i molteplici fenomeni connessi con l'universo giovanile con particolare riferimento alla situazione regionale;

b) realizzare e gestire una banca dati e i relativi servizi informativi sulla condizione e sulle politiche giovanili;

c) realizzare e gestire un servizio di orientamento scolastico e professionale;

d) verificare l'efficacia degli interventi dell'Amministrazione regionale e degli enti locali a favore dei giovani.

Per lo svolgimento di questi compiti l'Osservatorio ha accesso privilegiato a tutte le fonti informative di altre strutture di diretta o indiretta emanazione regionale.

4. L'Osservatorio redige annualmente un rapporto sulla condizione dei giovani della Sardegna che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e alla Consulta regionale della gioventù.

   

Art. 7
Contributi a progetti di associazioni e enti locali

1. La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dal Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 5, eroga contributi a sostegno di progetti riguardanti:
a) l'informazione, la consulenza e l'orientamento per i giovani;

b) la mobilità giovanile e in particolare gli scambi culturali fra Paesi dell'Unione Europea;

c) l'aggregazione, l'associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale e internazionale;

d) l'inserimento sociale e nelle attività produttive dei giovani;

e) la prevenzione della devianza e la rimozione delle varie forme del disagio giovanile.

2. Sono considerati preferenziali e prioritari i progetti predisposti dagli enti locali provinciali e comunali.

3. I contributi sono erogati per l'80 per cento in anticipazione all'avvio dei programmi e per la parte residua a saldo dopo presentazione di idonea documentazione che rendiconti il contributo già erogato e comprovi lo stato di avanzamento dei programmi in funzione degli obiettivi prefissati. 

   

TITOLO III
RAPPRESENTANZA DEI GIOVANI
NELLE ISTITUZIONI REGIONALI

Art. 8
Consulta regionale della gioventù

1. E' istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale, la Consulta regionale della gioventù con il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire la loro considerazione da parte delle istituzioni.

2. La Consulta è composta da:
a) sette rappresentanti, uno per ciascuna area di programma della Sardegna, indicati dalle rispettive Amministrazioni provinciali su proposta di enti, associazioni e altre organizzazioni espressione del mondo giovanile;

b) due rappresentanti indicati dalle due associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;

c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;

d) due rappresentanti dell'artigianato indicati fra giovani artigiani dalle principali associazioni regionali del settore;

e) tre giovani rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) due rappresentanti, eletti in rappresentanza degli studenti delle scuole medie superiori;

g) due rappresentanti, eletti in rappresentanza degli studenti delle Università della Sardegna;

h) due sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai 25 anni, disoccupati o in attesa di prima occupazione.

3. La Consulta si avvale della collaborazione di un comitato tecnicoscientifico la cui composizione e le cui caratteristiche operative vengono definite dal Consiglio regionale.

4. Le modalità di elezione dei rappresentanti di cui al comma 2 vengono definiti dal Consiglio regionale.

5. La Consulta si avvale dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, al fine dell'acquisizione delle informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni. 

   

Art. 9
Nomina e funzioni della
Consulta regionale della gioventù

1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della stessa e i suoi componenti non possono essere rieletti.

2. Entro trenta giorni dalla sua costituzione la Consulta elegge fra i suoi componenti, con modalità autonomamente definite dagli stessi, l'ufficio di Presidenza e adotta un proprio regolamento interno.

3. La Consulta regionale esercita funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale e degli altri organi dell'Amministrazione regionale sulle problematiche giovanili. In particolare sono compiti della Consulta:
a) proporre al Dipartimento di cui all'articolo 2 indagini e ricerche sulla condizione giovanile; sulle tematiche di propria competenza la Consulta ha il diritto di proporre provvedimenti al Dipartimento con obbligo di risposta scritta;

b) esprimere pareri in conformità ai programmi, ai progetti e alle leggi sulla politica di incentivazione giovanile con particolare riferimento al Piano annuale degli interventi per i giovani di cui all'articolo 5;

c) promuovere il sostegno alla cooperazione e all'associazionismo giovanile come strumenti fondamentali per l'inserimento delle giovani generazioni nelle attività produttive;

d) promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle amministrazioni locali. 

   

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10
Abrogazione di norme

1. L'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato. 

   

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 600.000.000 per l'anno1996, in lire 700.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 800.000.000 per l'anno 1998 e successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 il capitolo 01067 assume la seguente nuova denominazione: "Iniziative a favore dei giovani e coordinamento delle attività in materia".

3. Alla relativa spesa per gli anni 1996/1998 si fa fronte con gli stanziamenti già arrecati nel capitolo 01067.

4. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.