PROPOSTA DI LEGGE N. 229
presentata dai Consiglieri regionali BIGGIO - BOERO - CADONI - CARLONI - FRAU - LIORI - LOCCI - MASALA - SANNA NIVOLI - USAI Edoardo - BIANCAREDDU - NIZZI il 7 maggio 1996
Interventi per la promozione di attività socio-culturali in favore dei giovani e istituzione della Commissione regionale per la condizione e i problemi giovanili
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge prevede una serie di interventi a favore dei giovani e, in particolare, tiene conto:
1) del forte sviluppo che hanno avuto in questi ultimi anni, le politiche giovanili a livello di autonomie locali;
2) dell'esigenza di avere un coordinamento con le vigenti normative comunitarie (Programma Gioventù per l'Europa 3° Fase, Leonardo e Socrate, ecc.);
3) la possibilità che, in tempi brevi, lo Stato italiano si doti di una specifica normativa che regolamenti le politiche, come del resto avviene negli altri Paesi europei, per i giovani.L'attuale carenza di una specifica legislazione nazionale e regionale ha contribuito a creare una situazione di profondo disagio nell'intero mondo giovanile.
La Regione infatti si è sinora dotata di leggi di settore, sui problemi dell'occupazione giovanile e sulle problematiche del recupero e delle emarginazioni che però non affrontano globalmente il problema. Manca perciò un quadro organico di riferimento che rende difficoltoso anche il lavoro degli amministratori, sia per motivi finanziari, sia per ragioni più generali di indirizzo.
La proposta di legge si prefigge proprio lo scopo di regolamentare e coordinare tutti gli interventi a favore del mondo giovanile stabilendo anche regole e modalità per l'erogazione dei contributi e prevedendo al riguardo l'obbligo, per le associazioni beneficiarie, di una relazione preventiva e consuntiva delle proprie attività.
Viene previsto che le domande di intervento o contributi vengono preliminarmente istruite, prima della decisione da parte della Giunta regionale, dalla Commissione regionale per la condizione e i problemi giovanili, che viene appositamente istituita.
La proposta determina i criteri che esaltano l'autonomia delle associazioni e sollecitano forme di sinergia e collaborazione sui grandi obiettivi con l'Amministrazione regionale.
In tal modo vengono create le condizioni per uno sviluppo dei compiti che la Regione deve svolgere nei confronti delle problematiche giovanili e in particolare per :
- fornire supporti tecnici ed informativi utili ai giovani per il loro inserimento sociale e professionale;
- attivare efficaci forme di assistenza tecnica per l'imprenditoria giovanile, anche attraverso iniziative sperimentali;
- la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle fasce più deboli e marginali del tessuto giovanile.La Regione deve diventare centro motore e di promozione per la soluzione delle problematiche del mondo giovanile e specifica gli interventi verso le nuove generazioni.
TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
FINALITÀ' E OBIETTIVI DELLA LEGGEArt. 1
Finalità1. La Regione, nel quadro regionale, nazionale e internazionale delle problematiche a tutela del mondo giovanile, promuove e sostiene interventi volti a favorire l'istruzione, la formazione professionale, il superamento dei fenomeni di emarginazione, lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive dei giovani.
Art. 2
Obiettivi1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
promuove lo scambio di idee ed esperienze tra i giovani;
favorisce la conoscenza delle diverse realtà di vita e delle caratteristiche dei servizi e delle problematiche socio-culturali ad essa connesse;
favorisce l'integrazione e gli scambi culturali tra le diverse realtà giovanili;
favorisce la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale;
sostiene le associazioni e gli organismi che svolgono attività, senza scopo di lucro, volte a favorire un maggiore scambio di informazioni tra domanda e offerta di lavoro, nonché a sostenere i giovani nella creazione di iniziative economiche, incentivate da leggi nazionali o regionali e finalizzate al sostegno dell'occupazione giovanile;
fornire i supporti tecnici ed informativi utili ai giovani per il loro inserimento sociale e professionale.Art. 3
Attività1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, sono previste le seguenti attività:
scambi socio-culturali giovanili tra le associazioni a livello interregionale ed internazionale, attraverso:
l'organizzazione e la partecipazione a seminari di studio e di lavoro, mostre, manifestazioni culturali sulle problematiche giovanili;
visite guidate a servizi e strutture destinate ai giovani.
predisposizione di studi, ricerche e documentazione, in riferimento al mondo del lavoro e dell'occupazione giovanile;
favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso:
orientamento professionale e informazione sulle possibili attività lavorative;
azione informativa e di sostegno per l'attuazione di specifici provvedimenti regionali e nazionali, con particolare riferimento ai problemi della prima occupazione, della sanità e della cultura.Art. 4
Contributi1. Al fine di promuovere le attività di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi, nella misura massima del 60 per cento, di cui 40 per cento all'atto della ammissione della domanda ed il rimanente 20 per cento all'atto dell'approvazione del rendiconto, anche ad integrazione, fino al raggiungimento della stessa percentuale, di altri interventi regionali, statali o comunitari.
Art. 5
Associazioni1. La Regione finanzia le attività di cui all'articolo 3, mediante l'erogazione di contributi alle associazioni ed organismi costituiti da almeno due anni con sede sociale ed operativa in Sardegna, che propongono programmi di attività socio-culturali per i giovani ed attività volte a favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Art. 6
Procedure1. Le associazioni che intendono usufruire del contributo devono farne richiesta alla Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno.
All'istanza deve unirsi il programma dettagliato dell'attività ed il relativo preventivo di spesa, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la condizione ed i problemi giovanili istituita all'articolo 7, approva i programmi più significativi sul piano socio-culturale e determina l'ammontare del contributo da erogare alle singole associazioni ed organismi.
TITOLO II
COMMISSIONE REGIONALEArt. 7
Istituzione della Commissione regionale per la condizione e i problemi giovanili1. Al fine di consentire una consultazione permanente con le associazioni e gli organismi maggiormente rappresentativi dei giovani, sulle molteplici tematiche inerenti gli stessi , è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Commissione regionale per la condizione e i problemi giovanili.
2. La Commissione esercita un ruolo di proposta per la rimozione degli ostacoli che limitano l'espressione della cultura dei giovani nella Regione ed è l'organo di consulenza della Giunta regionale sui problemi giovanili.
Art. 8
Composizione della Commissione1. La Commissione di cui all'articolo 7, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
da otto membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei vari campi, previa ampia consultazione dei movimenti organizzati dai giovani, nonché delle associazioni economiche e sociali interessate e tenuto conto di ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra.2. La Commissione può essere integrata di volta in volta, su richiesta dei suoi componenti, dagli Assessori regionali o delegati e dai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti o delegati per le materie oggetto delle singole sedute.
3. La Commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il Presidente e due Vicepresidenti.
4. La Commissione dura in carica cinque anni e decade comunque al termine della legislatura del Consiglio regionale.
Art. 9
Autonomia della Commissione1. La Commissione opera in autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, può instaurare rapporti di collaborazione con organismi esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. La Commissione per lo svolgimento delle proprie attività si dota di un apposito regolamento interno che deve essere approvato entro novanta giorni dalla sua prima costituzione.
Art. 10
Compiti della Commissione1. La Commissione formula alla Giunta regionale proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità della presente legge.
In particolare, al fine di affermare la piena dignità dei giovani, dando anche formale comunicazione alla Giunta regionale:
presenta proposte di adeguamento, di revisione o di adozione di atti legislativi e amministrativi;
predispone progetti tesi ad espandere l'accesso dei giovani al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale;
svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione giovanile in Sardegna;
predispone la relazione annuale sulla condizione giovanile, che la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale;
promuove, di intesa con movimenti e associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;
sviluppa rapporti con eventuali commissioni nazionali e internazionali, che si propongono lo stesso oggetto;
propone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e la promozione di un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti.2. La Giunta regionale consulta preventivamente la Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.
Art. 11
Segreteria della Commissione1. La Commissione, per il suo funzionamento si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale indicati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 12
Gettoni di presenza1. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza e le altre indennità e rimborsi nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.
Art. 13
Attività programmatoria1. La Commissione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta ed agli Assessori componenti in materia di occupazione, dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIEArt. 14
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in 600.000.000 per il 1996 e 700.000.000 e 800.000.000 rispettivamente per gli anni 1997 e 1998 e gravano sul bilancio 1996 e su quello pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.
2. Nel bilancio della Regione per il 1996 e nel bilancio pluriennale 1996-1998 sono apportate le seguenti modifiche :
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Cap. 01067/01 -
Contributi alle Associazioni e Organismi che propongono programmi di attività socioculturale a favore dei giovani e iniziative per l'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro (art. 4 e successivi della presente legge)
1996 lire 500.000.000
1997 lire 600.000.000
1998 lire 700.000.000Cap. 01067/02 -
Spese per il funzionamento della Commissione regionale per le condizioni e problemi giovanili (art. 7 e successivi della presente legge)
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.0003. Alle relative spese si fa fronte con l'utilizzo del corrispondente stanziamento già iscritto nel bilancio al capitolo 01067 che con la presente legge viene soppresso.
Art. 15
Abrogazione di norme1. E' abrogato l'articolo 87 della Legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 .
Art. 16
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.