PROPOSTA DI LEGGE N. 226
presentata dai Consiglieri regionali DETTORI Ivana - SASSU - SCANO - BALIA - MARTEDDU - BONESU - DETTORI Bruno il 26 aprile 1996..
Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso
ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Le origini della mutualità in Sardegna risalgono al 1700, ma solo dopo la seconda metà del 1800 vi fu reale espansione nell'intero territorio regionale.
Ciò fu dovuto, certamente, all'isolamento insulare della nostra regione che causò un'estraneità rispetto ai grandi movimenti di pensiero che in quel periodo vivacizzavano il dibattito in Europa.La prima associazione di Mutuo Soccorso in Sardegna fu costituita a Sassari nel 1851. In seguito, nel 1885, fu fondata a Cagliari la Società degli Operai; in quegli stessi anni nascevano la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oristano, la Mutuo Soccorso San Giovanni di Cagliari, la Società Operaia di Bosa, la Società di Mutuo Soccorso di Arbus e la Società di Mutuo Soccorso Industriale dei Minatori di Iglesias.
Con l'avvento della Ferrovia in Sardegna si fondò anche la Società di Mutuo Soccorso dei Macchinisti e Fuochisti e furono fondate le Società di Mutuo Soccorso Operaie di Ozieri, Tempio, Aggius, Musei, Carloforte, Buggerru, Porto Torres, Nebida e Sardara.
In quel periodo la mutualità sarda fu molto attiva in seno alla società isolana ed entrò a pieno titolo nel circuito nazionale ed europeo.
Le ragioni che portarono alla nascita delle Società di Mutuo Soccorso sono nuovamente attuali, vista la crisi strutturale che attraversa lo stato sociale e visto il venire meno della tutela dei più deboli.
Oggi si pone, anche, la necessità di salvaguardare il patrimonio storico, culturale, artistico e di favorire la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle Società di Mutuo Soccorso.I proponenti, per tali motivi, ritengono non più rinviabile, per la Regione Sardegna, l'adozione di una legge che abbia come finalità quella di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale e promuovere i valori storici, sociali e culturali delle società di Mutuo Soccorso.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del proprio Statuto Speciale in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società sarda; riconosce inoltre che queste possono operare nel campo della sanità secondo quanto dispone la Legge 421 del 23.10.1992, il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 ed il decreto legislativo n. 517 del 7.12.1993 e successive modificazioni.
2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società, che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività della società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinque anni. Dispone altresì interventi finanziari per le attività, le iniziative sociale ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
3. La Regione concede contributi per agevolare la realizzazione dei programmi per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
4. I programmi di cui al precedente comma 2 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS.
Art. 2
Presentazione delle domande
1. Per l'ottenimento dei contributi regionali le SMS di cui all'articolo 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno, corredata da un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima.
Art. 3
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente un piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.
2. Il contributo per ogni singola iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
3. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.
Art. 4
Controlli regionali e decadenza dei benefici
1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo di finanziamenti.
2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.
Art. 5
Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione
delle Società di Mutuo Soccorso1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove, sentita la commissione consiliare competente, l'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e censiva dei sodalizi esistenti ed operanti in Sardegna e di Società di Mutuo Soccorso costituite da sardi residenti al di fuori del territorio regionale, con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:
a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle della Sardegna;
b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà della SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle SMS;
e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS;
f) l'istituzione di un Comitato di coordinamento regionale fra le varie SMS quale strumento di rappresentanza nei rapporti istituzionali sul territorio con gli enti locali.Art. 6
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'articolo 2 devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997, 1998, 1999 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto indicati:
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Cap. 01071 -
(NI): Contributi alle SMS per la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, nonché per le attività, le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico documentario (Art. 1 della presente legge)
1997 lire 1.500.000.000
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000Cap. 010072 -
(NI): Contributo al centro per lo studio e la documentazione delle SMS per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 5 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.0003. Alla relativa spesa si fa fronte con quota parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli dei bilanci della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.