PROPOSTA DI LEGGE N. 203

presentata dal Consigliere regionale BALLETTO il 14 febbraio 1996

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, concernente:
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel corso della discussione dei documenti relativi alla manovra economica della Regione per gli anni 1996-1998, molti consiglieri regionali hanno ripreso l'ormai annoso discorso sulla natura giuridica e sulla stessa utilità della legge finanziaria. Sono state, in particolare, espresse serie perplessità sulla possibilità che la stessa legge, caratterizzata da articolati contenenti una miriade di interventi non legati da una comune logica programmatoria, possa in qualche modo incidere sulla pesantissima crisi economica della Sardegna.

La legge finanziaria, in effetti, nonostante le modifiche apportate con la legge regionale 3 novembre 1995, n. 18, è diventata la scorciatoia più rapida per rivedere annualmente la legislazione in vigore e per prevedere nuovi e sempre maggiori impegni, soprattutto finanziari, della Regione.

Tale sistema sicuramente è una delle cause del ricorso all'indebitamento, che ha raggiunto ormai livelli preoccupanti e che purtroppo, così come scritto in un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale "solo formalmente è destinato a spese per investimenti".

E' necessario sottolineare che l'attuale "struttura" della legge finanziaria ha anche stravolto le competenze delle Commissioni consiliari di merito che, di fatto, vengono espropriate di provvedimenti che meriterebbero una approfondita istruttoria da parte delle stesse che istituzionalmente, anche per la specifica preparazione dei commissari, sono preposte all'esame delle varie materie e dei relativi settori di intervento.

Al riguardo è anche opportuno precisare che l'esame sulle proposte di nuovi interventi e di modifica della legislazione vigente, contenuti nel disegno di legge finanziaria, non può essere svolto dalle stesse Commissioni di merito in sede di espressione del parere sui documenti contabili in quanto la natura della competenza, in tale fase, è sensibilmente diversa.

Capita pertanto che nuovi provvedimenti e modifiche di leggi, anche di notevole importanza, vengano approvate senza l'indispensabile approfondita istruttoria preliminare e soprattutto, molto spesso, senza la sempre opportuna ponderazione che solo la Commissione di merito, con le specifiche conoscenze sulle materie, è in grado di garantire.

La Commissione bilancio, infatti, nonostante l'innegabile impegno, non è in condizioni di valutare e approfondire con la dovuta competenza le più disparate problematiche, anche a causa dei limitati tempi per l'esame previsti dal Regolamento per la sessione di bilancio.

La legge finanziaria è diventata una sorta di "documento libero" nel quale proprio perché non esistono limiti vengono proposti interventi di qualsiasi genere che molto spesso niente hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo della Sardegna.

Tale "prassi" ha contribuito a dilatare progressivamente negli anni la spesa regionale, purtroppo, senza ripercussioni positive e significative sul sistema economico regionale.

A quanto sopra detto si deve aggiungere che molto spesso la qualità delle norme inserite nella legge finanziaria, anche per l'esiguità dei tempi a disposizione e la complessità delle materie, non è particolarmente elevata; capita perciò molto spesso che gli interventi, una volta approvati, trovino difficoltà di attuazione.

Le leggi finanziare, inoltre, a causa dei limiti sopra enunciati, hanno prodotto una tale stratificazione della legislazione regionale che è oggi estremamente difficile risalire al testo vigente.

Tale confusione di fatto taglia fuori dalla fruizione quei larghi strati di cittadini che non sono in condizioni di interpretare le miriadi di leggi e naturalmente di utilizzarle.

Si corre perciò il grosso rischio che le leggi regionali, che dovrebbero assicurare, in generale, lo sviluppo dell'economia e, in particolare, il miglioramento delle prospettive e della vita dei singoli cittadini, nella sostanza possano invece essere utilizzate solo da una esigua élite di persone che possono invece permettersi il lusso di pagare esperti, capaci di ricostruire le leggi regionali e di navigare in mezzo alle tante norme tra di loro non coordinate.

La proposta di legge perciò si prefigge il duplice fine di eliminare gli aspetti negativi assunti nel tempo delle leggi finanziarie e contemporaneamente riportare l'iter legislativo nei giusti ambiti ridando alle Commissioni consiliari di merito il ruolo che lo Statuto e il Regolamento consiliare loro attribuiscono.

Con il provvedimento viene in particolare previsto che la legge finanziaria possa contenere interventi e piani organici, di largo respiro economico, finalizzati esclusivamente agli investimenti e alla tutela e promozione dell'occupazione.

Non viene tuttavia esclusa anche la possibilità di apportare modifiche alla legislazione vigente a condizione, però, che l'adeguamento, la sospensione o la soppressione delle leggi sia finalizzato ad un recupero di risorse finanziarie da destinare, insieme agli aumenti del gettito delle imposte e all'eventuale contrazione dei mutui, ad investimenti o alla tutela dell'occupazione o ai fondi per i nuovi oneri legislativi.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1

1. L'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 -

1. Al fine di adeguare i bilanci annuale e pluriennale agli obiettivi della politica economica contenuti nel Piano generale di sviluppo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, un disegno di legge finanziaria con il quale possono essere finanziati interventi e piani organici per investimenti o per la tutela e la promozione dell'occupazione.

2. Con la legge finanziaria non possono essere incrementati gli stanziamenti delle leggi di spesa e possono essere apportate comunque modifiche alla legislazione vigente purché finalizzate al recupero delle risorse finanziarie delle leggi sospese o soppresse; le somme in tal modo recuperate, unitamente agli incrementi delle entrate e alle risorse derivanti dalla contrazione di mutui, sono destinate agli interventi di cui al comma 1 e al finanziamento dei fondi speciali di cui al successivo articolo 30.".