PROPOSTA DI LEGGE N. 198/A
presentata dai Consiglieri regionali
FOIS Paolo - PITTALIS - PETRINI - CADONI - BOERO - CHERCHI - LIPPI - LORENZONI - PIRAS - RANDACCIO - AMADU - CONCAS - DEMONTIS il 6 febbraio 1996Interventi della Regione a sostegno della editoria locale e dell'informazione
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge relativa agli "interventi a sostegno della editoria locale e dell'informazione" è stata discussa ed elaborata, all'interno della Seconda Commissione, da consiglieri appartenenti ai diversi gruppi politici rappresentati nella Commissione stessa. I lavori preparatori si sono protratti per circa un anno, ed hanno visto la consultazione delle categorie interessate (editori, poligrafici e giornalisti), nonché l'audizione dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo. Si è altresì tenuto conto, oltreché della legislazione vigente, (L.R.. 24 ottobre 1952, n. 35, L.R. 20 giugno 1977, n. 23), di due disegni di legge dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione (presentati in data 21 giugno e 25 ottobre 1991) ed aventi per oggetto, rispettivamente, "interventi della Regione a favore delle attività editoriali" ed "interventi della Regione sarda a sostegno del pluralismo nell'informazione".
Sono tre, essenzialmente, gli obiettivi perseguiti con la proposta di legge in questione: l'adozione di un provvedimento legislativo globale, la trasparenza dei finanziamenti regionali, il pluralismo nell'informazione.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, si è riconosciuta l'opportunità di affrontare con un'unica legge, contrassegnata dagli stessi principi ispiratori, due settori, quello dell'editoria libraria e quello dei periodici e dell'informazione radio televisiva, fino ad oggi trattati, a livello regionale come materie a sé stanti. Quanto alle particolarità che tanto il primo quanto il secondo settore presentano, si è ritenuto sufficiente prenderle in considerazione nell'ambito della stessa legge cornice, all'interno dei diversi titoli della legge medesima. Con un distinto provvedimento legislativo dovrà invece essere disciplinata la materia del servizio stampa e informazione della Regione.
Si è parimenti convenuto di dedicare un apposito titolo della proposta alla pubblicità istituzionale (in sostanza, alla pubblicità rivolta a promuovere l'immagine e la attività della Regione e a informare e sensibilizzare: cittadini su atti e temi di particolare valore ed importanza), in considerazione del fatto che la legge regionale 7 aprile 1995, n. 4 (legge finanziaria 1995) si limitava, all'articolo 4, ad attribuire alla sola Presidenza della Giunta regionale la competenza in tema di "pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali nonché della stessa immagine della Regione".
Per quanto attiene all'obiettivo della trasparenza dei finanziamenti regionali, la proposta in esame intende uniformarvisi, prevedendo che gli interventi finanziari della Regione a favore dell'editoria e dell'informazione siano decisi sulla base di un programma annuale predisposto dalla Giunta, programma in merito al quale sono chiamate a pronunciarsi sia apposite Commissioni consultive formate da esperti del settore, sia lo stesso Consiglio regionale (v. in particolare gli articoli 11, 12, 24, 25 e 27 della proposta di legge). Di conseguenza, potranno essere finanziate soltanto le misure che rientrano nell'ambito di un programma articolato ed organico, alla cui definizione più soggetti siano stati posti in grado di dare il proprio contributo.
La proposta di legge si prefigge infine di favorire il pluralismo nell'informazione (art. 1, par. 3), in particolare attraverso una serie di interventi specificamente destinati all'editoria locale, alla stampa periodica regionale e locale, alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Conviene segnalare, a questo riguardo, la norma (art. 23, par. 1) che prevede interventi per la realizzazione di appositi corsi di formazione professionale per il personale tecnico del settore dell'editoria, della stampa periodica e dell'informazione locale.
La proposta in discorso è stata elaborata tenendo conto del fatto che le competenze della Regione in materia, allo stato attuale quanto mai limitate, non consentono l'introduzione di innovazioni profonde rispetto al tipo di interventi previsti con la pur remota produzione legislativa degli anni '50, in precedenza citata. Si è altresì dovuto prendere atto (si veda l'articolo 2, par. 1 della proposta di legge) dell'esistenza di una normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, ai sensi della quale compatibili con i principi del Trattato istitutivo della Comunità europea sono "gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune".
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
FOIS Paolo, Presidente; PIRASTU, Vice Presidente; MARTEDDU, Segretario; OPPIA; Segretario; BOERO; CADONI; CHERCHI; DEGORTES; FANTOLA; FLORIS; GHIRRA; relatore; LA ROSA; PIRAS pervenuta il 7 novembre 1997
Il testo di legge che si propone all'approvazione dell'aula è nato dall'esame congiunto delle proposte di legge n. 172 "Norme sullo sviluppo della comunicazione di massa, sul pluralismo delle fonti di informazione e sulla innovazione tecnologica delle imprese del settore", cui è succeduta, a seguito di una fase di elaborazione che si è protratta per oltre un anno durante la quale sono state consultate tutte le categorie interessate, la P.L. n. 198 "Interventi della Regione a sostegno della editoria locale e dell'informazione", elaborata all'interno della Seconda Commissione con la fattiva collaborazione dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dei suoi collaboratori.
La legge intende disciplinare, per la prima volta in modo organico, l'intervento della Regione nei diversi settori dell'editoria e dell'informazione locali, sinora regolati da norme frammentarie e non più adeguate alla realtà attuale, e della pubblicità istituzionale, in passato priva di qualsiasi regolamentazione, salvo per quanto attiene all'attribuzione della rispettiva competenza in capo alla Presidenza della Giunta (art. 4 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 4). Non si è invece ritenuto opportuno includere anche la disciplina del Servizio stampa e informazione della Regione che, incidendo direttamente sulle strutture burocratiche, necessita di una attenta progettazione da parte della Giunta nel quadro della riforma organica delle proprie strutture organizzative e dell'impiego regionale, già in fase di approvazione.
Per quanto attiene agli interventi a sostegno dell'editoria libraria, scopo della legge è di favorire lo sviluppo delle attività editoriali, il loro ammodernamento tecnologico e gli interscambi tra la cultura locale, quella nazionale ed internazionale, attraverso una serie molto diversificata di incentivi sia per l'acquisto di materie prime e servizi, che per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale e per la loro distribuzione al di fuori dell'Isola, nonché per la formazione e lo sviluppo di forme associative volte alla prestazione di servizi comuni alle imprese. Tali nuove misure si affiancano ai tradizionali interventi della Regione di pubblicazione diretta di opere di particolare valore e di acquisto di copie di opere editoriali.
La scelta degli interventi in un settore così delicato sarà effettuata avvalendosi della consulenza di un'apposita Commissione di esperti ed esplicitando in un programma annuale gli indirizzi e i criteri assunti, nonché i singoli interventi.
La stessa filosofia improntata a criteri di trasparenza, efficienza e flessibilità dell'azione amministrativa regionale ispira gli interventi a sostegno della stampa periodica locale con il fine di favorire le aziende editoriali che producono periodici prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna. Anche in questo caso la legge prevede una gamma molto flessibile e differenziata di strumenti di intervento la cui scelta andrà calibrata annualmente attraverso un programma definito avvalendosi della consultazione del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. E' inoltre prevista, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, l'istituzione di un registro delle testate periodiche regionali e locali che consentirà finalmente un censimento di tali attività facilitando nel contempo l'azione regionale.
Quanto agli interventi previsti a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali la qualificazione e l'ammodernamento del settore privato viene favorita attraverso misure quali incentivi per l'acquisto di servizi e tecnologie innovative, per la locazione di sedi e per l'installazione di ripetitori, per collegamenti con le agenzie di stampa e le banche dati e per la realizzazione di programmi finalizzati all'integrazione europea. Il pluralismo delle fonti di informazione e lo sviluppo dell'intero sistema dei mezzi di comunicazione e di massa quale fine che la legge si propone di perseguire, viene assicurato dal divieto di accedere agli incentivi previsti qualora l'emittente privata sia collegata a networks nazionali od internazionali oppure che i rispettivi titolari non rivestano, a livello locale, posizione dominante, secondo la disciplina dettata dalla normativa nazionale.
La legge prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con la concessionaria pubblica al fine di favorire l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali.
Viene inoltre incentivata la valorizzazione degli addetti ai vari settori nei quali la legge interviene, attraverso il finanziamento di appositi corsi di formazione professionale.
La legge inoltre definisce finalmente la nozione di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario distinguendola dalla promozione e tutela delle attività produttive. Anche in questo settore tutti gli interventi vengono ricondotti ad una logica unitaria attraverso lo strumento della programmazione annuale.
L'emanazione della nuova Legge 31 luglio 1997, n. 249, sulla istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, successivamente all'approvazione degli articoli, determina la necessità di alcune modifiche per raccordare la legge alla nuova disciplina nazionale, soprattutto in ordine alla regolamentazione del registro delle imprese radiotelevisive.
La Commissione bilancio, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente Secci.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale. Art. 1
Finalità1. Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, sociale, economica e scientifica della collettività isolana e allo scopo di favorire una sua sempre maggiore integrazione nelle comunità nazionali ed internazionali, la Regione autonoma della Sardegna promuove e valorizza nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali nei loro diversi aspetti.
2. Agli effetti della presente legge sono attività editoriali tutte quelle rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l'impressione e la forma.
3. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'amministrazione e del Consiglio regionale e la conoscenza degli atti, dei programmi (e delle decisioni) di rilevanza regionale da parte dei cittadini, la Regione altresì attua iniziative autonome nel campo della comunicazione; sostiene il pluralismo informativo; concorre, utilizzando i mezzi più idonei, alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico; incentiva, anche con apposite convenzioni, gli organi locali dell'informazione scritta e radiotelevisiva alla produzione di programmi attinenti la realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Sardegna.
Art. 1
Finalità1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.
2. La Regione promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti in Sardegna.
3. Nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale della collettività isolana, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali.
Capo I
Interventi a sostegno dell'editoria localeArt. 2
Destinatari1. Gli interventi previsti dal presente Capo I sono destinati alle iniziative editoriali finalizzate alla produzione di opere rivolte a far conoscere la realtà storica, economica e sociale, artistica, culturale e istituzionale della Sardegna.
Capo I
Interventi a sostegno della editoria librariaArt. 2
Destinatari1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi del presente Capo I sono destinati alla editoria libraria.
2. Agli effetti della presente legge rientrano nell'editoria libraria tutte le iniziative editoriali rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l'impressione e la forma.
Art. 3
Modalità e forme
degli interventi regionali1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 vengono perseguiti mediante i seguenti interventi:
erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21;
acquisto di copie di opere editoriali di particolare interesse;
acquisto di materie prime e di servizi per il potenziamento delle attività editoriali;
incentivazione della distribuzione capillare delle opere editoriali sull'intero territorio regionale e, in particolare, nelle zone prive di adeguate strutture distributive delle opere medesime o più sfavorite per ciò che concerne i mezzi di collegamento e di trasporto;
erogazione di particolari incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori dell'ambito della Sardegna delle opere editoriali edite in Sardegna;
erogazione di incentivi per la formazione di consorzi, di società consortili e di altre forme associative delle imprese editoriali;
pubblicazione diretta di opere di particolare valore, che non abbiano spazi di mercato.2. Gli interventi regionali di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili fra loro.
Art. 3
Modalità e forme
degli interventi regionali1. Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato ai sensi della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21;
b) acquisto di copie di opere editoriali;
c) acquisto di materie prime e di servizi;
d) incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;
e) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna;
f) promozione delle opere edite in Sardegna;
g) erogazione di incentivi ai consorzi e ad altre forme associative ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21;
h) concorso al pagamento dei diritti d'autore;
i) pubblicazione diretta di opere di particolare valore.Art. 4
Acquisto di opere editoriali1. L'intervento regionale per l'acquisto delle opere editoriali a scopo di sostegno non può essere superiore al (40 per cento) del costo globale di edizione di ciascuna opera, adeguatamente documentato e non può riguardare opere edite da più di tre anni. Le copie acquistate debbono essere distribuite nelle biblioteche pubbliche della Sardegna, nei circoli degli emigrati, nelle principali strutture culturali ed informative extra regionali.
2. L'entità dell'acquisto ad altri fini, che deve comunque rispettare il limite di cui al precedente comma, sarà di volta in volta quantificata dall'Assessorato che procede all'acquisto.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche se prodotte, entro limiti predeterminati, in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola, sempre entro limiti predeterminati nel programma annuale di intervento di cui all'articolo 12. E' compito dell'editore provvedere alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, per quelle acquistate a scopo di sostegno e dall'Assessorato acquirente in ogni altro caso.
4. Le sovvenzioni di cui al presente articolo non possono comunque eccedere la somma di lire 8.000.000 per opera e di 50.000 ECU per azienda tipografica nell'arco di tre anni, ai sensi della decisione 92/C 213/02 CE della Commissione del 20 maggio 1992.
Art. 4
Acquisto di copie di opere editoriali1. L'intervento regionale per l'acquisto, da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, di copie di opere a scopo di sostegno dell'attività editoriale non può essere superiore al 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, adeguatamente documentato, e non può riguardare opere edite da più di tre anni. Le copie acquistate sono di preferenza distribuite nelle biblioteche pubbliche della Sardegna, nei circoli degli emigrati e nelle principali strutture culturali ed informative, anche extra regionali.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche se prodotte in coedizione con case editrici non regionali ed anche se stampate al di fuori dell'Isola, entro limiti predeterminati nel programma annuale di intervento di cui all'articolo 15.
3. Su richiesta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1 e dell'Assessorato che procede all'acquisto in ogni altro caso, l'editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell'Assessorato che procede all'acquisto.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi agli editori che siano iscritti al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli.
Art. 5
Contributi all'acquisizione di materie prime e di servizi per il potenziamento delle attività editoriali1. Qualora un'opera editoriale sovvenzionata attraverso l'acquisto di copie ai sensi dell'articolo 4, sia stata stampata ed allestita in un'azienda tipografica con sede legale ed impianti in Sardegna, a favore di tale azienda può essere concesso un contributo alle spese, adeguatamente documentate, di acquisto delle materie prime e di servizi funzionali alla produzione della sopracitata opera.
2. I contributi di cui al presente articolo non possono comunque eccedere la somma di lire 8.000.000 per opera e di 50.00 ECU per azienda tipografica nell'arco di tre anni, ai sensi della decisione 92/C 213/02 CE della Commissione del 20 maggio 1992.
Art. 5
Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi1. Agli editori delle opere di cui agli articoli 4 e 12 è concesso un ulteriore contributo per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.
2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di lire 8.000.000 per opera.
Art. 6
Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio della Sardegna1. Nei Comuni che, per attestazione del Sindaco, risultano privi di librerie, la Regione concede contributi finanziari per l'abbattimento dei tassi di interesse nella misura stabilita nel programma annuale di cui all'articolo 12, alle edicole che realizzano strutture in grado di consentire la vendita e la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge.
2. Agli editori che si impegnano a distribuire a prezzi agevolati le proprie opere editoriali negli stessi Comuni, la Regione assicura un contributo finanziario, per le sole copie effettivamente vendute e documentate a rendiconto semestrale nei suddetti Comuni, non superiore al 30 per cento del costo di copertina.
3. Il mancato rispetto delle precedenti condizioni comporta la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo di rifondere i benefici ricevuti, maggiorati dagli interessi semplici calcolati al tasso legale.
Art. 6
Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale1. I contributi finanziari previsti dall'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 "Disciplina del settore commerciale" sono aumentati fino al limite massimo dell'80% delle spese ammissibili per l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni ed altri simili iniziative dirette a promuovere la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge nei Comuni dove, per attestazione del Sindaco, non sono operanti esercizi per la vendita di libri.
Art. 7
Interventi per la diffusione al di fuori
del territorio regionale
delle opere editoriali edite in Sardegna1. Al fine di potenziare la diffusione delle opere editoriali edite in Sardegna al di fuori del territorio regionale, la Regione sarda assegna annualmente, nelle forme consentite dalla legge, ad una o più imprese specializzate nel settore, la promozione, anche attraverso la realizzazione di compagnie pubblicitarie, e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola, le quali per le sole finalità del presente articolo vengono distribuite con un unico marchio editoriale.
2. La Regione, in collaborazione con altri soggetti cura altresì la realizzazione di mostre mercato delle opere editoriali di cui al comma 1 anche al di fuori del territorio regionale.
Art. 7
Interventi per la diffusione al di fuori
del territorio regionale
delle opere edite in Sardegna1. Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Sardegna al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle stesse opere, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola. Per le sole finalità del presente articolo dette opere vengono distribuite con un unico marchio di promozione.
Art. 8
Diritti di autore1. La Regione concorre al pagamento dei diritti d'autore, rimborsando alle case editrici il 50%, e fino ad un massimo di £. 5.000.000, delle somme da queste erogate agli autori, dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Art. 8
Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.
2. La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna.
Art. 9
Pubblicazione di opere di particolare valore1. L'Assessorato provvede direttamente alla pubblicazione di opere di particolare valore, che non abbiano spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 13.
2. La pubblicazione delle opere, di cui al precedente comma, verrà effettuata in regime di convenzione con aziende editrici aventi sede in Sardegna.
Art. 9
Servizi per la formazione e lo sviluppo
di forme associative1. L'Amministrazione regionale sostiene, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, la creazione e lo sviluppo di forme associative fra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.
Art. 10
Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo1. Le opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono soggette al deposito obbligatorio, in numero di due copie, presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale.
Art. 10
Diritti di autore1. La Regione concorre al pagamento dei diritti d'autore, relativi alla prima pubblicazione delle opere, rimborsando alle case editrici il 50% delle somme da queste erogate agli autori, fino ad un massimo di £. 3.000.000, dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Art. 11
Catalogo delle pubblicazioni che godono delle agevolazioni regionali1. Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle attività editoriali, tutti gli assessorati e gli enti dipendenti della Regione comunicano mensilmente all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l'indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.
2. E' compito dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione tenere l'elenco di cui al comma precedente a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia e pubblicarlo trimestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli acquisti regionali di copie di opere editoriali che hanno già usufruito di benefici della presente legge debbono essere specificamente motivati, indicando ragioni diverse da quella del sostegno all'editoria.
Art. 11
Massimale dell'ammontare dei contributi1. I contributi di cui agli articoli precedenti non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/06 CE della Commissione del 6 marzo 1996.
Art. 12
Programma annuale di intervento1. Alla attuazione degli interventi indicati dalla presente legge si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
relazione sullo stato delle attività editoriali nell'Isola;
indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.2. Il programma è predisposto dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 14 ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
2. Il programma è predisposto dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 14 ed è approvato dalla Giunta regionale per essere poi trasmesso al Consiglio regionale per la discussione e l'approvazione finale.
Art. 12
Pubblicazione di opere di particolare valore1. L'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione provvede direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 16.
2. L'edizione di dette opere può essere realizzata anche in coedizione con aziende editrici non aventi sede legale ed operativa in Sardegna ed in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
Art. 13
Commissione regionale per le attività editoriali1. Quale organo consultivo di supporto per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una commissione regionale per le attività editoriali. Tale Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 12 e, in particolare, sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, su propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore della Pubblica Istruzione.
Art. 13
Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè presso le biblioteche universitarie della Sardegna.
Art. 14
Composizione e nomina della Commissione1. La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore della Pubblica Istruzione o da un suo delegato ed è composta:
dal coordinatore generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione;
dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo assessorato;
da un componente designato dall'Associazione Editori sardi;
da un componente designato dall'Associazione delle piccole e medie industrie;
da un componente designato dalla Federazione regionale fra le associazioni industriali della Sardegna;
da un componente designato dall'Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi della Sardegna;
da un componente designato dalla Confederazione esercenti;
da tre esperti altamente qualificati nel campo della cultura, della scienza e dell'arte, scelti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
da un esperto nel campo dell'analisi di mercato, di pubblicità e di diffusione, scelto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.3. In mancanza di designazione da parte delle rispettive associazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, i componenti di cui alle leggere c), d), e), f) e g) vengono scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
4. La Commissione si riunisce, in via ordinaria almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore della Pubblica Istruzione ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
5. Ai componenti la Commissione competono, in quanto dovuti, le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
6. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un funzionario della VII o dell'VIII qualifica funzionale.
Art. 14
Prospetto degli interventi regionali1. Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle iniziative editoriali, tutti gli assessorati, gli enti dipendenti della Regione e le società a partecipazione maggioritaria della Regione comunicano ogni sei mesi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l'indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.
2. E' compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione redigere un prospetto degli interventi di cui al comma 1, tenerlo a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia, e pubblicarlo semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Capo II
Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e localeArt. 15
Destinatari1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producono periodici prevalentemente finalizzati all'informazione ed all'approfondimento della realtà sociale, economica e culturale della Regione Sardegna.
Art. 15
Programma annuale di intervento1. Alla attuazione degli interventi indicati dal presente capo si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) relazione sullo stato delle attività editoriali nell'Isola;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.2. Il programma, predisposto dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 16, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Art. 16
Priorità1. Nella destinazione degli interventi sarà data priorità:
alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, che abbiano tra i loro soci almeno due tra professionisti o pubblicisti, regolarmente iscritti all'ordine nazionale dei giornalisti, disoccupati al momento della presentazione dei progetti editoriali;
alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;
alle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati sardi all'estero e degli extracomunitari in Sardegna.2. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui al comma 1:
iscrizione al registro di cui all'articolo 17;
presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
l'utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40%;
una periodicità almeno bimestrale;
numero di pagine non inferiore a sedici.Art. 16
Commissione regionale per le attività editoriali1. Quale organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una commissione regionale per le attività editoriali. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 15 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.
Art. 17
Tipologia degli interventi1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione. A tal fine la Regione programma interventi per:
attivare con le banche linee di credito agevolato per le imprese editoriali che svolgano attività in Sardegna;
erogare contributi per acquisti di servizi e tecnologie anche informatiche;
erogare contributi per l'abbattimento dei costi di prestampa e stampa non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di copie non superiore alle tremila;
erogare contributi per l'acquisto di locali e per l'affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi;
predisporre programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole e nei posti di lavoro;
ridurre i costi e migliorare il servizio nel settore della distribuzione dei giornali erogando contributi non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di copie non superiore alle tremila e comunque non superiori alla spesa effettivamente sostenuta;
erogare contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell'informazione.Art. 17
Composizione e nomina della Commissione1. La Commissione di cui all'articolo 16 è nominata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e resta in carica per la durata della legislatura.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta:
a) dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo assessorato;
b) da un componente designato dalle associazioni degli editori sardi;
c) da tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell'arte designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.3. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore della pubblica istruzione ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato della pubblica istruzione.
Art. 18
Istituzione di un fondo di garanzia1. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g) dell'articolo 15 la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all'esercizio del Credito, un fondo destinato alla concessione:
di garanzie fidejussorie non superiori al 70% della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;
di contributi per l'abbattimento di cinque punti dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio che non superino i cento milioni per le imprese editrici di periodici settimanali e che non superino i cinquanta milioni per le imprese editrici di periodici ultrasettimanali.Capo II
Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e localeArt. 18
Destinatari1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producono periodici prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.
Art. 19
Deposito delle pubblicazioni1. I soggetti di cui all'articolo 15, comma, qualora ammessi ai contributi depositano presso le biblioteche della Giunta e del Consiglio regionale copia di quanto da essi pubblicato.
Art. 19
Priorità1. Nella destinazione degli interventi è data priorità:
a) alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;
b) alle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti;
c) alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati sardi all'estero, degli extracomunitari in Sardegna e da parte del mondo della scuola;
d) alle imprese editoriali regionali, con particolare attenzione a quelle che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione.Art. 20
Registro regionale della stampa periodica1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrati a norma di legge da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che abbiano avuto pubblicazione nell'ultimo anno dall'entrata in vigore della presente legge con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche.
I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.2. L'istanza d'iscrizione va presentata alla Presidenza della Giunta regionale dai legali rappresentanti delle imprese corredata di:
atto costitutivo;
certificato d'iscrizione alla Camera di commercio;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
certificato d'iscrizione della testata presso i tribunali della Sardegna;
dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa comprovante le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale: tiratura, diffusione, periodicità e modalità di distribuzione.Art. 20
Requisiti1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 21:
a) iscrizione al registro di cui all'articolo 23;
b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40%;
d) una periodicità almeno bimestrale;
e) numero di pagine non inferiore a sedici.Capo III
Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive localiArt. 21
Destinatari1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:
emittenti televisive private locali che abbiano in Sardegna sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito e producano trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna;
emittenti radiofoniche locali private con caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto a) che trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici.2. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui al comma 1:
iscrizione al registro di cui all'articolo 20;
presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
che le emittenti radiofoniche e/o televisive non siano collegate, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 229, a network nazionali od internazionali;
che i titolari delle emittenti non rivestano, a livello locale, posizione dominante nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, secondo i criteri dettati dall'articolo 15 della legge 223/1990.Art. 21
Tipologia degli interventi1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:
a) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993;
b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) contributi per l'abbattimento dei costi di prestampa e stampa non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di copie non superiore alle tremila;
d) contributi per l'acquisto di locali e per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi;
e) contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;
f) contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali attraverso la concessione di incentivi non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di tremila copie e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta;
g) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell'informazione.2. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g) la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all'esercizio del Credito, un fondo destinato alla concessione:
a) di garanzie fidejussorie non superiori al 70% della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;
b) di contributi per l'abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio in misura superiore di due punti rispetto alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi del settore industriale.3. Il programma annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 30.
Art. 22
Tipologia degli interventi1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione. A tal fine la Regione programma interventi per:
attivare con le banche linee di credito agevolato per le imprese editoriali che svolgano attività in Sardegna;
erogare contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
erogare contributi per la realizzazione di notiziari;
erogare contributi e mutui per l'acquisto di locali e per l'affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi;
erogare contributi per le spese di collegamento con le banche dati;
erogare contributi per programmi finalizzati all'integrazione europea.Art. 22
Deposito dei periodici
ammessi a contributo1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie della Sardegna.
Art. 23
Registro delle imprese radiotelevisive1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro delle imprese radiotelevisive che operano sul territorio regionale.
2. Sull'iscrizione al registro e sull'aggiornamento esprime parere il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
3. L'istanza d'iscrizione va presentata alla Presidenza della Giunta regionale dai legali rappresentanti dell'impresa corredata di:
atto costitutivo;
attestato di iscrizione nel registro delle imprese;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente, o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
dichiarazione autenticata comprovante le aree di copertura dell'emittente sul territorio regionale.Art. 23
Registro regionale della stampa periodica1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrati a norma di legge da almeno due anni e che siano state pubblicate nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.
2. L'istanza d'iscrizione va presentata all'Assessorato della pubblica istruzione dal legale rappresentante dell'impresa corredata di:
a) atto costitutivo per le società;
b) certificato d'iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
d) certificato d'iscrizione della testata presso il tribunale della Sardegna;
e) dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa comprovante le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale: tiratura, diffusione, periodicità e modalità di distribuzione.Art. 24
Formazione professionale1. La Regione Sardegna, nell'ambito del piano di formazione professionale adottato ai sensi della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, sentito il Comitato per l'informazione e la stampa periodica locale promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico del settore dell'editoria della stampa periodica e dell'informazione locale.
2. La Regione contribuisce al finanziamento di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento professionale e culturale dei giornalisti, che siano organizzati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dall'Associazione regionale dei giornalisti o da altri soggetti pubblici.
Capo III
Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive localiArt. 24
Destinatari1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:
a) emittenti televisive private locali che abbiano in Sardegna sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito e producano periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna;
b) emittenti radiofoniche locali private con caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera a) che trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici;
c) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, volta a specificare tipologie e modalità di detti interventi.Art. 25
Comitato regionale per l'informazione
e la stampa periodica1. Il Comitato regionale per l'informazione e la stampa periodica, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, è composto da:
un componente designato dalla Giunta regionale;
un componente designato dal Consiglio regionale;
il Presidente. o suo delegato, dell'ordine dei giornalisti;
il Presidente. o suo delegato, dell'associazione stampa;
il delegato dell'USPI per la Sardegna;
un componente designato dall'Associazione Sarda delle piccole e medie industrie d'intesa con la Federazione regionale fra le associazioni industriali della Sardegna;
un rappresentante del Comitato regionale per il servizi radiotelevisivo.2. Il Comitato regionale per l'informazione e la stampa periodica, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è da quest'ultimo presieduto e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
3. Il Comitato regionale per l'informazione e la stampa periodica, esprime parere sul programma annuale di cui all'articolo 23, sul piano annuale di cui all'articolo 25 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
Art. 25
Requisiti1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 26:
a) iscrizione al registro di cui all'articolo 27;
b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) che le emittenti radiofoniche e/o televisive non siano collegate, ai sensi dell'articolo 37 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, a network nazionali od internazionali;
d) che i titolari delle emittenti non rivestano, a livello locale, posizione dominante nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, secondo i criteri dettati dall'articolo 15 della Legge 6 agosto 1990, n. 223;
e) utilizzazione di più giornalisti anche se pubblicisti.Art. 26
Programma annuale di intervento1. All'attuazione degli interventi indicati dai Capi II e III si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
relazione sullo stato dell'informazione e della stampa periodica in Sardegna;
indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell'elaborazione del programma per il perseguimento dalle finalità previste dalla presente legge;
specificazione dei singoli interventi che si intendano finanziare nel corso dell'esercizio con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.2. Il programma è predisposto dal Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato regionale per l'informazione e la stampa periodica di cui all'articolo 22 ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.
3. Il programma è predisposto dal Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato regionale per l'informazione e la stampa periodica di cui all'articolo 22 ed è approvato dalla Giunta regionale per essere poi trasmesso al Consiglio regionale per la discussione e l'approvazione finale.
Art. 26
Tipologia degli interventi1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:
a) contributi in conto interessi, ai sensi della legge n. 21 del 1993, per le imprese radiotelevisive che svolgono attività in Sardegna;
b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) contributi per l'acquisto di locali, per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi e per l'installazione di ripetitori;
d) contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati;
e) contributi per programmi finalizzati all'integrazione europea.2. All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) si provvede con il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 21.
3. Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono disciplinati dal programma annuale di cui all'articolo 30.
Capo IV
Disciplina della comunicazione istituzionale a carattere pubblicitarioArt. 27
Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario1. Nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:
1) promuovere l'immagine e le attività della Regione;
2) far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;
3) sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
4) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.
3. Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l'acquisto di spazi pubblicitari, escluse quelle effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.
4. Per mezzi di comunicazione di massa si intendono la stampa quotidiana e periodica, compresa l'annuaristica, l'emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema e le affissioni.
Art. 27
Registro delle imprese radiotelevisive1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle imprese radiotelevisive che operano sul territorio regionale.
2. Sull'iscrizione al registro e sull'aggiornamento esprime parere il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo di cui alla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7.
3. L'istanza d'iscrizione va presentata all'Assessorato della pubblica istruzione dal legale rappresentante dell'impresa corredata di:
a) atto costitutivo per le società;
b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge n. 580 del 1993;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente, o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
d) dichiarazione autenticata comprovante le aree di copertura dell'emittente sul territorio regionale.Art. 28
Piano annuale per gli investimenti pubblicitari1. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per gli investimenti pubblicitari, comprensivo delle somme che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale, nell'ambito del programma di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
Detto piano indicherà i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate iscritte nel registro di cui agli articoli 17 e 20.
Esse sono in ogni caso destinate senza discriminazione e con criteri di equità, obiettività ed economicità.2. Sul piano annuale di riparto della spesa pubblicitaria è richiesto il parere preventivo del Comitato regionale per l'informazione e la stampa periodica e della competente Commissione Consiliare e, della sua attuazione, è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria mediante invio di un rendiconto analitico.
3. Almeno il 25% della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale, almeno il 25% è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche, almeno il 25% è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive.
4. Tutte le spese afferenti alla pubblicità istituzionale dell'Amministrazione regionale sono imputate al capitolo del bilancio regionale già istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale, dall'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
Art. 28
Formazione professionale1. La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale adottato ai sensi della vigente legislazione regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, di cui alla legge regionale n. 7 del 1994, che si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta di parere, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico del settore dell'editoria anche libraria, della stampa periodica e dell'informazione anche radiotelevisiva locale.
Art. 29
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 5.000.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
11- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11096 -
Spese per iniziative di informazione sull'attività della Regione (l.r. 7 maggio 1953, n. 11, art. 80, l.r. 30 aprile 1991, n. 13)
1996 lire 5.000.000.000
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 5.000.000.000In aumento
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, l.r. 11 giugno 1974, n. 15, l.r. 19 maggio 1983, n. 14, l.r. 27 aprile 1984, n. 13 e l.r. 22 giugno 1987, n. 27)
1996 lire 20.000.000
1997 lire 20.000.000
1998 lire 20.000.00011- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11198 - (N.I.)
Contributi in conto interessi alle imprese industriali per le finalità previste dalla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 (art. 3, lett. a) della presente legge)
1996 lire 800.000.000
1997 lire 800.000.000
1998 lire 800.000.000Cap. 11198-01 - (N.I.)
Spese per l'acquisto di opere editoriali di particolare interesse (art. 4 della presente legge)
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000Cap. 11198-02 - (N.I.)
Contributi alle aziende topografiche per l'acquisto di materie prime e servizi funzionali alla produzione di opere editoriali (art. 5 della presente legge)
1996 lire 350.000.000
1997 lire 350.000.000
1998 lire 350.000.000Cap. 11198-03 - (N.I.)
Contributi in conto interessi ai gestori di edicole per mutui contratti per il potenziamento delle strutture (art. 6, comma 1, della presente legge)
1996 lire 150.000.000
1997 lire 150.000.000
1998 lire 150.000.000Cap. 11198-04 - (N.I.)
Contributo agli editori per la distribuzione a prezzi agevolati (art. 6, comma 2 della presente legge)
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000Cap. 11198-05 - (N.I.)
Spese per le campagne pubblicitarie e commercializzazione di opere editoriali per la diffusione al di fuori del territorio nazionale (art. 7 della presente legge)
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000Cap. 11198-06 - (N.I.)
Contributi per il pagamento dei diritti d'autore alle case editrici (art. 8 della presente legge)
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000
1998 lire 200.000.000Cap. 11198-07 - (N.I.)
Spese per la pubblicazione di opere di particolare valore (art. 9 della presente legge)
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000Cap. 11198-08 - (N.I.)
Contributi in conto interessi per gli interventi previsti dall'articolo 15 della presente legge
1996 lire 1.150.000.000
1997 lire 1.150.000.000
1998 lire 1.150.000.000Cap. 11198-09 - (N.I.)
Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi previsti dall'articolo 15 della presente legge
1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000Cap. 11198-10 - (N.I.)
Contributi per le finalità previste dall'articolo 20 della presente legge
1996 lire 1.150.000.000
1997 lire 1.150.000.000
1998 lire 1.150.000.000Cap. 11198-11 - (N.I.)
Contributi alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per l'organizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento professionale (art. 12 della presente legge)
1996 lire 180.000.000
1997 lire 180.000.000
1998 lire 180.000.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 29
Parere del Comitato regionale
per il servizio radiotelevisivo1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, esprime il proprio parere sul programma annuale di cui all'articolo 30, sul piano annuale di cui all'articolo 32 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 32, comma 2, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tali atti.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i pareri si considerano positivi.
Art. 30
Programma annuale di intervento1. All'attuazione degli interventi indicati dai capi II e III si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) relazione sullo stato dell'informazione e della stampa periodica in Sardegna;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell'elaborazione del programma per il perseguimento dalle finalità previste dalla presente legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendano finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.2. Il programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per materia, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge di bilancio.
3. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento, esso si considera positivo.
Capo IV
Disciplina della comunicazione istituzionale a carattere pubblicitarioArt. 31
Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario1. Nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:
1) promuovere l'immagine e le attività della Regione;
2) far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;
3) sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
4) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.
3. Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l'acquisto di spazi pubblicitari, escluse le comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.
4. Per mezzi di comunicazione di massa si intendono la stampa quotidiana e periodica, compresa l'annuaristica, l'emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema, le affissioni ed altre pubblicazioni finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 32
Piano annuale per la comunicazione istituzionale1. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale, nell'ambito del programma di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. Il piano indicherà i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate iscritte nei registri di cui agli articoli 23 e 27 e nella scelta degli altri mezzi finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 31.
2. Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con le modalità di cui all'articolo 29, è deliberato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, per l'approvazione finale.
3. Almeno il 25% della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale; almeno il 25% è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche, almeno il 25% è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive.
4. Tutte le spese afferenti alla pubblicità istituzionale dell'Amministrazione regionale sono imputate al capitolo del bilancio regionale già istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale, dall'articolo 83 della legge n. 6 del 1995.
5. Dell'attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, mediante invio di un rendiconto analitico.
Art. 33
Promozione e tutela delle attività produttive1. Il programma degli interventi di promozione e tutela delle attività produttive di cui all'articolo 83 della Legge n. 6 del 1995 persegue, compatibilmente con le esigenze di mercato, le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Capo V
Norme finaliArt. 34
Abrogazione di norme1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35;
b) legge regionale 27 maggio 1953, n. 11;
c) legge regionale 20 giugno 1977, n. 23;
d) articolo 80, commi 1 e 5, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
e) articolo 78, comma 1 e articolo 55, comma 1 della legge regionale 1989, n. 18;
f) articolo 100 della legge regionale 28 febbraio 1992, n. 6
g) articolo 44, legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.Art. 35
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 4.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:IN DIMINUZIONE
03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 8 marzo 1993, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire -------
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
mediante riduzione della voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.11- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11090 -
Contributi e sussidi, sotto forma di acquisto di esemplari di opere già pubblicate, per favorire lo sviluppo di attività editoriali (artt. 1 e 2, lett. a), L.R. 24 ottobre 1952, n. 35)
1997 lire --------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000Cap. 11090-01 -
Spese per la partecipazione della Regione fiere annuali del libro (art. 78, 1° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria)
1997 lire -------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000IN AUMENTO
01 - STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Cap. 01090 (D.V.)
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 32 e 33 della presente legge)02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1997 lire -------
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.00007 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Cap. 07046 (D.V.)
Contributo agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre, ed esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (L.R. 21 giugno 1950, n. 16); contributi per la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali ad iniziative di promozione commerciali (art. 60, primo comma, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 e art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 6 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 350.000.000
1999 lire 350.000.000
11- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORTCap. 11098- (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Spese per l'acquisto di opere editoriali a scopo di sostegno (art. 4 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 800.000.000
1999 lire 800.000.000Cap. 11098-01 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Contributi per l'acquisto di materie prime e di servizi (art. 5 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 400.000.000
1999 lire 400.000.000Cap. 11098-02- (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Spese per le campagne pubblicitarie e commercializzazione di opere editoriali per la diffusione al di fuori del territorio regionale (art. 7 della presente legge); spese per la partecipazione e la realizzazione di fiere e mostre editoriali (art. 8, comma 1 della presente legge); spese per la promozione del libro edito in Sardegna (art. 8, comma 2 della presente legge
1997 lire -------
1998 lire 1.300.000.000
1999 lire 1.300.000.000Cap. 11098-03 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Contributi per il pagamento dei diritti d'autore alle case editrici (art. 10 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000Cap. 11098-04 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Spese per la pubblicazione di opere di particolare valore (art. 12 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000Cap. 11098-05 (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Contributi alle aziende editoriali per l'abbattimento dei costi di prestampa e stampa, e per il miglioramento dei servizi di distribuzione dei giornali (art. 21, lett. c) ed f) della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 130.000.000
1999 lire 130.000.000Cap. 11098-06 (N.I.) 2.1.2.4.3.4.06.06 (05.04)
Fondo per la concessione di garanzia fidejussoria e per la concessione di contributi in conto interessi per acquisto di servizi e tecnologie, per l'acquisto e la locazione di locali e per il sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate (art. 21, comma 2 e art. 26, comma 2 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11098-7 (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Contributi alle imprese radiotelevisive per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e banche dati e per la realizzazione di programmi finalizzati all'integrazione europea (art. 26, lett. d) ed e) della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.0002. Le spese relative agli interventi previsti dal comma 1, lett. a) dell'articolo 21 e dal comma 1, lett. a) dell'articolo 26 fanno carico alle disponibilità del capitolo 09042/03.
3. Agli oneri per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per il triennio 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 36
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.