PROPOSTA DI LEGGE N. 179

presentata dai Consiglieri regionali LA ROSA - AMADU - ARESU - BERTOLOTTI - DEMONTIS - FOIS Pietro - GIAGU - LOCCI - VASSALLO il 7 dicembre 1995

Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna.
Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita).
Disciplina della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di determinare un quadro di riferimento coordinato per sostenere l'impiego nei lavori socialmente utili e il reimpiego dei lavoratori interessati, dei giovani e dei disoccupati, sulla base della vigente legislazione nazionale ed in attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 23 giugno 1994 n. 402 (Piano di rinascita).

La recente normativa nazionale, recepita dalla Regione con urgenza pari all'emergenza, ha consentito, grazie all'impegno di tutti i soggetti coinvolti, di ottenere risultati contingenti particolarmente importanti assicurando in tal modo l'impiego nei lavori socialmente utili di tutti coloro che sono stati individuati quali fruitori, con priorità, dalla normativa.

Tale risultato, tuttavia, non permette di trascurare né la precarietà dell'impiego, né la crescente domanda tra i giovani e i disoccupati, né la situazione di circa diecimila lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Peraltro, se la prosecuzione della politica d'impiego nei lavori socialmente utili richiede un inquadramento meno precario e un impegno progettuale ancora più elevato, essa si giustifica pienamente, ivi compreso l'impegno finanziario della Regione, se inquadrata all'interno di scelte coordinate di reimpiego sia per la gestione dei pubblici servizi, vedasi società miste, sia per attività di servizi e/o produttive.

Un tale impegno a sostegno di politiche attive del lavoro e di reimpiego non può non attuare nella nostra Regione le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 che prevede insieme il reimpiego e l'impiego di giovani e di disoccupati e non può non individuare strumenti capaci di abbattere lo svantaggio competitivo quali gli interventi previsti dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15.

In particolare, la scelta che viene operata con la presente proposta di legge è di far diventare la necessaria politica per il reimpiego un veicolo trainante per l'impiego di giovani e disoccupati. A questo scopo sono previsti piani mirati ad iniziativa della Regione; l'attuazione delle disposizioni già citate della Legge 402/94; la disciplina della legge regionale n. 15/94; un fondo regionale per finanziare la costituzione di società miste per la gestione di pubblici servizi che occuperanno insieme lavoratori interessati al reimpiego e giovani e disoccupati.

La proposta di legge, proponendosi tra l'altro come norma quadro per i lavori socialmente utili, nel coordinare le disposizioni già esistenti, ribadisce alcuni punti di riferimento ma affida alla concertazione tra i diversi soggetti, promossa dall'Assessore regionale del lavoro, la determinazione, annualmente, di modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute.

Ciò consente di adeguare e verificare di anno in anno le modalità e i criteri di attuazione senza necessità di ricorrere a periodiche modifiche legislative sulla materia e di tendere alla parificazione dei trattamenti.

Ciò è ancora più rilevante in seguito alla previsione che i lavori socialmente utili dovranno essere prevalentemente orientati a favorire il reimpiego nelle società miste e nelle attività di servizi e/o produttive. Alle medesime finalità risponde la previsione di autorizzare la Regione a sostenere finanziariamente con le modalità e i criteri che saranno annualmente determinati, i progetti dei lavori socialmente utili per un periodo non superiore a 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi in presenza di particolari condizioni di crisi.

In definitiva, nella capacità di sostenere adeguatamente le politiche di reimpiego di cui ai titoli II e III della presente proposta di legge, risiede la possibilità di programmare una politica di impiego nei progetti dei lavori socialmente utili migliorando le condizioni di lavoro e la qualità dei progetti stessi e programmando corsi di formazione professionale finalizzati.

Se ciò non sapremo fare, saremo travolti dalla crescente domanda d'impiego nei lavori socialmente utili, impiegheremo risorse prevalentemente in modo assistenziale, avremo minori possibilità di programmare e sostenere una forte e indispensabile politica di reimpiego, trainante anche per l'impiego di giovani e disoccupati.

La previsione di un fondo regionale per la costituzione di società miste ed, eventualmente, per un aumento di capitale per la gestione di pubblici servizi ha lo scopo di sostenere un processo ormai non più rinviabile di gestione efficiente ed efficace dei servizi pubblici sulla via della loro privatizzazione, secondo la recente normativa nazionale.

Al titolo III, attraverso la previsione di una convenzione tra GEPI e Regione, si individua l'urgenza di definire gli obiettivi che devono essere perseguiti con il coinvolgimento della GEPI da affidare alla realizzazione dell'INSAR; si prevede inoltre che la Regione controlli l'efficacia delle iniziative proprie dell'INSAR e dell'impiego delle risorse.

Si dispone inoltre la disciplina della legge regionale n. 15/94 assicurandone gli interventi prioritariamente alle attività produttive che prevedono il reimpiego dei lavoratori interessati nella misura del 20 per cento o del 30 per cento rapportato all'organico a regime.

Allo scopo di assicurare la realizzazione delle attività produttive che saranno ammesse a fruirne, si prevede che la Regione dovrà rendere disponibili le risorse necessarie. Proprio l'entità delle risorse che si richiedono per le finalità della presente proposta di legge merita alcune considerazioni. La possibilità concreta che la presente proposta di legge rappresenta per le politiche attive del lavoro e per le politiche di reimpiego nel contesto della programmazione dello sviluppo della Regione mediante opere e servizi di pubblica utilità, piani mirati, corsi di formazione finalizzati, l'efficace gestione dei servizi pubblici, piani di sviluppo territoriali, attività produttive, merita un adeguato impegno finanziario.

Si tratta di risorse finalizzate ad aggredire, partendo da un pezzo importante, quello del reimpiego, la drammatica situazione occupazionale della nostra Regione. E' da sottolineare inoltre che le risorse per il sostegno ai progetti dei lavori socialmente utili rappresentano la logica estensione di quelle già impegnate nel corso del 1995; quelle relative al fondo di nuova istituzione per le società miste rappresentano una spesa una tantum che produce ricadute sia in termini di occupazione che di efficienza ed efficacia della spesa e dei servizi.

L'intervento a sostegno delle iniziative che devono essere realizzate dall'INSAR, sulla base della convenzione con la GEPI, richiama quello già previsto dal programma 94/98 di cui alla Legge 402/94. Un particolare riferimento merita il fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, secondo la disciplina della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, prevista dalla presente proposta di legge, in quanto lo sforzo finanziario possibile è collegato alle attività produttive che saranno ammesse ma per le quali va assicurato un impegno anche eccezionale da parte della Regione.

Le politiche per il lavoro e lo sviluppo rappresentano inevitabilmente l'obiettivo della politica regionale al quale potranno e dovranno concorrere tutte le forze politiche.

Le previsioni della presente proposta di legge si inseriscono per un pezzo significativo dentro le possibili scelte finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo. Per questo, i proponenti guardano ad un impegno certo e puntuale per la discussione e le modificazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente proposta di legge.

In relazione ai titoli e agli articoli, i contenuti essenziali sono i seguenti:

1) il titolo I tratta dei lavori socialmente utili e si compone di tre articoli che prevedono:

a) l'articolo 1 individua i soggetti che progettano e attuano i lavori socialmente utili e che sono beneficiari del sostegno finanziario della Regione, limita inoltre in 24 mesi la durata del sostegno finanziario da parte della Regione, prevede la possibilità di una proroga per particolari condizioni (comma 1);
b) stabilisce l'erogazione del sussidio integrativo da parte della Regione nel rispetto del principio della parità retributiva, in misura dell'impiego orario, le contribuzioni per la parte non retributiva, gli oneri relativi a INAIL e responsabilità civile per i progetti dell'Amministrazione regionale, il rimborso chilometrico (comma 2);
c) prevede la determinazione con cadenza annuale di modalità e criteri per l'attuazione dei progetti (comma 3);
d) dispone la progettazione di piani mirati per giovani e disoccupati di lunga durata (comma 4);
e) stabilisce i criteri minimi di controllo e vigilanza (comma 5);
f) individua le modalità di erogazione del sussidio integrativo regionale (comma 6);
g) dispone l'impegno finanziario necessario (comma 7).

2) L'articolo 2 prevede l'abrogazione di più disposizioni precedenti relative ai progetti dei lavori socialmente utili.
3) L'articolo 3 dispone la deroga per i progetti in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il titolo II sul fondo per la costituzione delle società miste si compone dell'articolo 4 costituito da dodici commi. Si individuano i soggetti operativi per le politiche di reimpiego nella GEPI e nell'INSAR sulla base dei compiti d'Istituto; si sostiene finanziariamente la realizzazione di società miste ai sensi della Legge 142/90 grazie alla istituzione di un fondo regionale per la copertura del capitale sociale di competenza pubblica; estende alla Regione ed agli enti e agli istituti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale lo strumento della società mista; (commi da 1 a 11). Il comma 12 dispone l'istituzione del fondo e l'impegno finanziario.

Il titolo III prevede l'iniziativa della Regione per proporre al Governo il trasferimento alla GEPI di tutte le azioni dell'INSAR S.p.A. e la stipula di una convenzione tra Regione e GEPI che definisca gli obiettivi della GEPI in Sardegna da realizzare tramite l'INSAR S.p.A. alla quale dovranno essere assegnati anche i cassintegrati già a carico della GEPI in Sardegna e tutti quelli che via via si troveranno nelle condizioni di essere avviati al reimpiego; prevede inoltre l'iniziativa della Regione per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita).

L'articolo 6 disciplina la legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, finalizzandone prioritariamente l'azione per quelle attività produttive che prevedono il reimpiego nella misura del 20 per cento o del 30 per cento, rapportato all'organico a regime.

L'articolo 7 richiama la necessità di assicurare le risorse per la realizzazione delle attività produttive di cui all'articolo 6.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

TITOLO I
LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Art. 1

1. L'Assessore regionale del lavoro, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad approvare e sostenere finanziariamente progetti dei lavori socialmente utili proposti dall'Amministrazione regionale, da enti ed aziende da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo, vigilanza e/o tutela, dagli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché dagli enti e/o aziende da essi dipendenti e/o comunque sottoposti al controllo, vigilanza e/o tutela, dalle Unità Sanitarie Locali, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, e volti all'impiego dei lavoratori destinatari degli interventi in materia di lavori socialmente utili ai sensi della vigente legislazione nazionale. E' altresì autorizzato ad approvare e sostenere finanziariamente, per ulteriori dodici mesi, sia la prosecuzione dei progetti, sia nuovi progetti, qualora ciò si renda necessario per particolari condizioni di crisi.

2. Ai lavoratori utilizzati ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni contenute in materia nella vigente legislazione nazionale. Restano a carico della Regione gli oneri occorrenti per assicurare:

a) ai lavoratori stessi, in dipendenza della partecipazione ai progetti e sulla base della effettiva presenza, un sussidio integrativo in misura non superiore alla differenza tra il trattamento previdenziale in godimento ed il salario e/o stipendio minimo riconosciuto dagli enti pubblici, attuatori dei progetti, per i propri dipendenti di pari mansione, come regolato dalle disposizioni vigenti;
b) contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l'acquisto di equipaggiamento e attrezzature personali, la corresponsione dei noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Tali contribuzioni non competono quando il soggetto attuatore sia o un ramo dell'Amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima;
c) gli oneri relativi alle spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, qualora si tratti di progetti dei lavori socialmente utili a diretta titolarità attuativa dell'Amministrazione regionale;
d) un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro, a favore dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili in luoghi che distano più di cinque chilometri dalla loro sede di residenza.

3 L'Assessore regionale del lavoro, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per l'impiego, determina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le modalità ed i criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 2, con particolare riguardo alla misura del sussidio integrativo regionale che dovrà essere modulata e graduata in funzione della qualità, dimensione, estensione territoriale dei progetti e della loro finalizzazione al reimpiego.

4 L'Assessore regionale del lavoro, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per l'impiego, predispone piani mirati di politiche attive del lavoro per promuovere l'inserimento professionale dei giovani e dei disoccupati ai sensi dell'articolo 15 della Legge 451/94, da proporre al Ministero del lavoro per la loro approvazione.

5. L'Assessore regionale del lavoro, d'intesa con gli Uffici provinciali e circoscrizionali del lavoro e gli Ispettorati provinciali del lavoro, provvederà a verificare almeno una volta all'anno, sulla scorta di apposite visite ispettive, l'andamento dei progetti ed i risultati dell'attività di utilità pubblica ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 della Legge 451/94.

6. L'Assessore regionale del lavoro, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei legali rappresentanti dei soggetti titolari dei progetti sulla base degli elementi forniti dai soggetti medesimi.

7. La spesa relativa alle finalità di cui al presente articolo da imputare al capitolo 10136/01 è determinata in lire 35.000.000.000 per il 1996, in lire 30.000.000.000 per il 1997 e in lire 25.000.000.000 per il 1998.

   

Art. 2

1. I commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono abrogati.

2. Gli articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è abrogata.

   

Art. 3

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, per i progetti in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni secondo le quali sono stati progettati.

   

TITOLO II
FONDO REGIONALE PER LE SOCIETA' MISTE

Art. 4

1. La Regione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR, ai sensi della vigente legislazione nazionale (Legge 95/95 e D.L. 416/95 e successive modificazioni, reiterazioni e conversione), è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste anche previa partecipazione ad appositi corsi di formazione finalizzata, i quali siano stati alle dipendenze di GEPI o Società non operative costituite dalla GEPI con sede legale in Sardegna e INSAR, per i quali resta a carico di dette Società il compito del reimpiego; siano o siano stati impiegati, o abbiano i requisiti per essere impiegati nella realizzazione dei progetti dei lavori socialmente utili secondo la vigente legislazione nazionale.

2. Allo scopo di sostenere le politiche di reimpiego dei lavoratori di cui al comma precedente, l'Assessorato del lavoro predispone appositi corsi di formazione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR S.p.A., per la loro riqualificazione professionale.

3. I Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali in conformità con la normativa nazionale vigente (L.95/95 - D.L. 416/95 e successive modificazioni, reiterazioni e conversione) sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI e con l'INSAR per la gestione dei servizi pubblici locali.

4. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, i Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali, compatibilmente con la normativa nazionale vigente, sono autorizzati, mediante appositi aumenti di capitale, a consentire l'ingresso della GEPI e dell'INSAR in società da essi partecipate, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.

5. La Regione è autorizzata altresì a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1 per l'espletamento di tutti quei servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali sussistono le condizioni ai sensi della vigente legislazione nazionale.

6. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o a tutela dell'Amministrazione regionale, con esclusione delle Unità Sanitarie Locali, per l'espletamento dei servizi pubblici di loro competenza sono autorizzati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1 e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, utilizzando a tal fine le somme stanziate nei propri bilanci anche attraverso appositi provvedimenti di variazione.

7. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì, a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 1, per la gestione dei servizi pubblici di loro competenza.

8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni detenute dalla GEPI e dall'INSAR nelle società di cui ai commi 3 e 4 sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.

9. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 3, 4 e 5, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri occorrenti per la partecipazione delle Amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società di cui al comma 1, nella misura dell'80 per cento, ferma restando ogni forma di partecipazione al capitale delle medesime prevista dalla vigente normativa.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione dei commi 5 e 6, con particolare riguardo alla disciplina dei seguenti aspetti:

a) principi cui debbano attenersi gli atti costitutivi delle società previste dal presente articolo al fine di garantire la nomina da parte degli enti pubblici di uno o più amministratori e sindaci;
b) entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e misura minima della partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale, anche al fine di assicurare il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea;
c) criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria avuto riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soci stessi;
d) natura e contenuti dei rapporti intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati.

11. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale saranno emanate altresì le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi affidati alle società.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, da imputare su apposito capitolo di nuova istituzione presso il bilancio dell'Assessorato del lavoro, di lire 15.000.000.000 per il 1996, di lire 20.000.000.000 per il 1997 e di lire 25.000.000.000 per il 1998.

   

TITOLO III
CONVENZIONE GEPI - REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 402/94. DISCIPLINA DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1994, N. 15

Art. 5

1. La Regione, al fine di promuovere iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 2 e per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di Rinascita), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Governo:

a) il trasferimento alla GEPI S.p.A. di tutte le azioni dell'INSAR S.p.A., ora detenute da altri soggetti;
b) la definizione degli obiettivi e l'entità delle risorse da destinare per l'attuazione delle politiche di impiego e di reimpiego da affidare alla GEPI S.p.A. per la loro realizzazione in Sardegna tramite l'INSAR S. p. A.;
c) la stipula di una convenzione con la GEPI S.p.A. che definisca complessivamente i rapporti Regione - GEPI e che affidi ad un organo di controllo Regione - GEPI, esterno al consiglio di amministrazione dell'INSAR, la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dell'utilizzo dei fondi;
d) l'attuazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 23 giugno 1994, n. 402 anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50 per cento per ciascuna iniziativa nonché in favore dei lavoratori in cerca di prima occupazione, mediante piani operativi territoriali da realizzare nelle diverse aree per il reimpiego, individuando iniziative nei settori maggiormente rilevanti dello sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale;
e) il passaggio all'INSAR S.p.A. per i compiti di impiego e di reimpiego secondo le previsioni della legge 402/94 e del D.L. 416/95 e successive modificazioni, reiterazioni, conversione, dei lavoratori cassintegrati già a carico della GEPI S.p.A. in Sardegna e di tutti quei lavoratori che, via, via si troveranno nelle condizioni di essere avviati al reimpiego;
f) la designazione dell'INSAR alla CEE quale soggetto privilegiato di partnership dell'organo di intermediazione regionale per la gestione delle sovvenzioni globali per lo sviluppo locale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000. di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, sulla base del programma d'intervento '94/'98 approvato dal Consiglio regionale in data 17 febbraio 1995.

   

Art. 6

1. Il comma 1 dell'articolo unico della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione assicura l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, all'intero territorio regionale prioritariamente alle attività produttive che prevedono la ricollocazione dei lavoratori interessati al reimpiego, di cui alla presente legge, nella misura minima del 20 per cento dell'organico a regime quando questo non supera le cento unità e del 30 per cento quando le supera. Tale condizione non si applica in mancanza di lavoratori interessati al reimpiego nell'ambito del territorio regionale.".

   

Art. 7

1. Il fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, relativo al capitolo 09045/15, dovrà assicurare con legge di bilancio e/o apposite variazioni di bilancio le risorse che si renderanno necessarie per la realizzazione delle attività produttive ammesse a fruirne.