PROPOSTA DI LEGGE N. 178/A

presentata dai Consiglieri regionali FALCONI - SCANO - GHIRRA - CUGINI - BERRIA - DETTORI Ivana - BUSONERA - CHERCHI - CUCCA - DIANA - FOIS Paolo - MARROCU - OBINO - SANNA Salvatore - SASSU - USAI Pietro - ZUCCA il 7 dicembre 1995

Modifica della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernente:
"Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il Consiglio regionale, in attuazione della Legge n. 1102 del 1971 e con la approvazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, ha previsto la formazione di ben 25 Comunità Montane.

Un numero così elevato di enti montani era motivato, in particolare, dal fatto che in quella fase politica era diffusa la convinzione della necessità di attribuire il ruolo di ente intermedio alle Comunità montane ed Enti comprensoriali nel nuovo assetto delle autonomie locali.

La legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, aveva infatti posto le basi della nuova organizzazione istituzionale con il superamento dell'ente provincia a favore di enti di minore dimensione, più agili e più vicini alle realtà e ai bisogni locali.

Con l'approvazione della Legge n. 142 nel 1990 è stato definito il quadro istituzionale di riferimento con la attribuzione alla Provincia del ruolo di ente intermedio tra la Regione e gli enti locali. Alla Comunità Montana viene assegnato il ruolo di ente locale con compiti di promozione e valorizzazione delle zone montane.

Nonostante siano trascorsi quattro anni dalla data fissata dall'articolo 61 della legge n. 142 del 1990, la Regione Sarda non ha ancora provveduto alla approvazione delle norme di riordino delle Comunità montane.

Le proposte avanzate da tempo dall'UNCEM delegazione sarda e dall'Assessorato regionale degli enti locali, sono state accantonate in attesa della definizione degli indirizzi complessivi di riforma della Regione e del sistema delle autonomie locali.

L'attuazione della Legge n. 142 del 1990 comporterà certamente una ridefinizione delle funzioni e dei compiti della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni e il riordino delle Comunità Montane non può prescindere dalla articolazione delle nuove circoscrizioni provinciali e dell'area metropolitana di Cagliari, così come dovrà tener conto dei principi ispiratori costitutivi delle Unioni Comunali.

La riforma della Regione e del sistema delle autonomie per essere efficace, partendo da un quadro di riferimento coerente, dovrà, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, essere in grado di armonizzare al più alto livello possibile i ruoli, le funzioni e i compiti di governo dei nuovi soggetti istituzionali e strumentali.

Tuttavia dobbiamo avere la consapevolezza che la formulazione di una legge-quadro regionale di riforma richiederà un impegno considerevole sul piano politico e culturale e avrà certamente tempi di sviluppo relativamente lunghi.

Pertanto in attesa che maturino queste condizioni, è necessario ed urgente provvedere alla modifica di alcune norme che regolano il funzionamento delle Comunità Montane.

Le modifiche alla legge regionale n. 26 del 1975 contenute nella presente proposta riguardano essenzialmente:

1) l'elezione di un esecutivo sulla base degli indirizzi della Legge n. 142 del 1990;
2) la formazione di una giunta adeguata nella composizione e nel numero per il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali. L'attuale composizione della Giunta esecutiva non consente una gestione efficiente e in molte realtà si riscontrano difficoltà per assicurare il numero legale necessario per la regolarità delle sedute;
3) la riduzione da 262 a 125 dei componenti le giunte esecutive;
4) il contenimento della spesa di funzionamento dell'esecutivo valutato intorno al 50% per ciascun ente con un risparmio complessivo per tutte le Comunità Montane stimato in circa 2 miliardi;
5) la distinzione dei ruoli della maggioranza e della minoranza superando conflittualità e contraddizioni spesso presenti nelle gestioni consociative imposte dalla legge, che rallentano l'azione del governo dell'esecutivo;
6) l'abrogazione del punto 1) dell'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1975 che riserva al Consiglio regionale l'approvazione degli Statuti delle Comunità Montane.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

Sanna, Presidente, Lippi, Vicepresidente, Macciotta, Segretario, Murgia, Segretario, Bonesu, Busonera, Cugini, Degortes, Manunza, Marteddu, Masala, Pittalis pervenuta il 20 maggio 1997

Relatore: FALCONI

La Prima Commissione ha approvato a maggioranza la presente proposta di legge nella seduta del 15 maggio 1997, nominando relatore per l'Aula lo scrivente, nella sua qualità di primo firmatario della proposta, della quale sono stati confermati le finalità e l'impianto originario.

Tra le principali modifiche introdotte in Commissione si segnala l'adozione di un nuovo titolo, con il quale si è voluto sottolineare il carattere contingente e limitato del provvedimento, la cui approvazione lascia immutata la necessità di affrontare con urgenza il complessivo riordino delle comunità montane, partendo dai progetti di legge d'iniziativa di singoli consiglieri e della Giunta già in carico alla Prima Commissione.

Mentre la maggior parte delle altre modifiche è di carattere formale, si segnalano i rilevanti cambiamenti introdotti negli articoli 2 e 3. Si è ritenuto da un lato necessario definire immediatamente le norme occorrenti per poter procedere, nel breve lasso di tempo fissato dall'articolo 5, alla ricostituzione delle Giunte delle comunità montane. D'altro canto si è lasciata alle comunità montane la facoltà di adattare tali norme, anche successivamente, per via statutaria, in particolare per quanto riguarda il numero degli assessori e la maggioranza richiesta per la sfiducia. La Commissione ha infatti eliminato l'obbligo della maggioranza assoluta per l'approvazione della mozione di sfiducia, inizialmente previsto dal comma 4 dell'articolo 3, lasciando su questo e su altri aspetti libertà di scelta alle singole comunità.

Si segnala inoltre che, nell'articolo 5, è stata eliminata la prevista decadenza dei membri della Giunta, ma non del Presidente, in caso di mancato rispetto dei termini fissati dalla legge per il rinnovo delle attuali Giunte, riconducendo dunque tale evenienza al regime ordinario dei controlli sostitutivi sugli enti locali.

Sono state infine definite, con l'articolo 6 bis, le norme occorrenti per assicurare la transizione dal vecchio regime all'autonomia statutaria delle comunità montane introdotta dalla presente legge.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE

    Titolo: Norme urgenti sulle comunità montane

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 -

1. Le Comunità Montane adottano il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nel silenzio dello Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei Comuni con popolazione pari a quella della Comunità Montana.".

 

Art. 1
Gli statuti delle comunità montane

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 -

1. Le Comunità montane adottano il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo statuto, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge, detta i principi fondamentali per l'organizzazione della Comunità montana ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei Comuni con popolazione pari a quella della Comunità montana.".

Art. 2

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 -

1. La Giunta esecutiva è composta:

a) dal Presidente;
b) da quattro assessori, tra cui un vice presidente, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nei comuni facenti parte della Comunità Montana.

2. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.".

 

 Art. 2
Composizione e funzioni della Giunta

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 -

1. La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente, scelto fra i componenti del Consiglio;
b) da quattro assessori, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nei comuni facenti parte della Comunità montana.

2. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

3. Lo statuto può fissare un diverso numero degli assessori, purché non superiore al numero degli assessori spettanti ad un comune di popolazione pari a quella della Comunità.".

Art. 3

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 -

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, convoca il Consiglio e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo Statuto e dalle altre norme.

2. Il Consiglio elegge il Presidente nel proprio seno e la Giunta.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

7. Lo Statuto regola la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.".

 

Art. 3
Funzioni del presidente, nomina e cessazione del presidente e della Giunta

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 -

1. Il presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede la Giunta e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto e dalle altre norme.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della Comunità.

3. L'elezione del presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di presidente.

4. Il presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di dimissioni del presidente o della maggioranza degli assessori, oppure in caso di approvazione da parte del Consiglio, con votazione per appello nominale, di una mozione di sfiducia costruttiva.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente e di nuovi assessori.

6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

7. Lo statuto regola la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento e può anche diversamente disciplinare quanto previsto nei commi da 2 a 6 del presente articolo.".

Art. 4

1. Il punto 1) del comma 1, dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975 è abrogato.

 

 Art. 4

(soppresso)

Art. 5

1. Il rinnovo delle Giunte delle Comunità Montane dovrà avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trascorsi i quali i Vicepresidenti e gli Assessori decadono dalle loro funzioni.

 

Art. 5
Rinnovo delle Giunte in carica

1. Il rinnovo delle Giunte delle Comunità montane dovrà avvenire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19.

 

Art. 6
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19 (Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102)).

2. E' altresì abrogato il numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975.

   

Art. 6 bis
Efficacia degli attuali statuti

1. Le disposizioni degli statuti delle Comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto la presente legge, cessano di avere efficacia dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni degli statuti delle Comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con le nuove disposizioni statutarie approvate ai sensi dell'articolo 1, cessano di avere efficacia dal momento in cui queste ultime entrano in vigore.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dello Statuto Speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 7

(soppresso)