PROPOSTA DI LEGGE N. 172/A
presentata dai Consiglieri regionali
MASALA - FRAU - CADONI - BIGGIO - BOERO - CARLONI - LIORI - LOCCI
SANNA NIVOLI - USAI Edoardo il 30 novembre 1995Norme sullo sviluppo della comunicazione di massa, sul pluralismo delle fonti di informazione e
sulla innovazione tecnologica delle imprese del settore
RELAZIONE DEI PROPONENTI
I rapporti della Regione con i settori dell'informazione sono stati sempre saltuari e comunque raramente volti alla informazione della collettività circa le funzioni della Regione medesima.
Con la legge che viene proposta si conta di sviluppare il sistema di comunicazione di massa nel territorio della Regione, il pluralismo delle fonti di informazione, il sostegno dell'innovazione tecnologica delle imprese del settore, gli interscambi tra il sistema locale e quelli nazionali e internazionali.
Aspetto importante che la proposta intende promuovere è l'informazione sui programmi, sulle attività, sui provvedimenti degli organi regionali e sul loro processo formativo, finalizzati alla partecipazione democratica dei cittadini.
Le finalità della proposta, precisate nell'articolo 1, vengono realizzate attraverso una serie di interventi indicati nell'art. 2 e in quelli successivi. Questa realizzazione passa attraverso la crescita delle imprese editoriali e segnatamente di quelle che intendono arricchire e approfondire le tematiche riguardanti la cultura e la storia della Sardegna.
Ai fini del pluralismo dell'informazione, la proposta favorisce le iniziative di qualificazione ed ammodernamento del settore, garantendo l'attivazione di linee di credito agevolato e promuovendo progetti mirati di formazione e di aggiornamento professionale, anche per individuare eventuali nuove figure professionali.
Con la stessa legge viene proposta la istituzione di una apposita commissione tecnica per l'informazione, con compiti consultivi, ma con poteri di indagine istruttoria e di valutazione sul conseguimento degli obiettivi indicati dalla proposta di legge.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
FOIS Paolo, Presidente; PIRASTU, Vice Presidente; MARTEDDU, Segretario; OPPIA; Segretario; BOERO; CADONI; CHERCHI; DEGORTES; FANTOLA; FLORIS; GHIRRA; relatore; LA ROSA; PIRAS pervenuta il 7 novembre 1997
Il testo di legge che si propone all'approvazione dell'aula è nato dall'esame congiunto delle proposte di legge n. 172 "Norme sullo sviluppo della comunicazione di massa, sul pluralismo delle fonti di informazione e sulla innovazione tecnologica delle imprese del settore", cui è succeduta, a seguito di una fase di elaborazione che si è protratta per oltre un anno durante la quale sono state consultate tutte le categorie interessate, la P.L. n. 198 "Interventi della Regione a sostegno della editoria locale e dell'informazione", elaborata all'interno della Seconda Commissione con la fattiva collaborazione dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dei suoi collaboratori.
La legge intende disciplinare, per la prima volta in modo organico, l'intervento della Regione nei diversi settori dell'editoria e dell'informazione locali, sinora regolati da norme frammentarie e non più adeguate alla realtà attuale, e della pubblicità istituzionale, in passato priva di qualsiasi regolamentazione, salvo per quanto attiene all'attribuzione della rispettiva competenza in capo alla Presidenza della Giunta (art. 4 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 4). Non si è invece ritenuto opportuno includere anche la disciplina del Servizio stampa e informazione della Regione che, incidendo direttamente sulle strutture burocratiche, necessita di una attenta progettazione da parte della Giunta nel quadro della riforma organica delle proprie strutture organizzative e dell'impiego regionale, già in fase di approvazione.
Per quanto attiene agli interventi a sostegno dell'editoria libraria, scopo della legge è di favorire lo sviluppo delle attività editoriali, il loro ammodernamento tecnologico e gli interscambi tra la cultura locale, quella nazionale ed internazionale, attraverso una serie molto diversificata di incentivi sia per l'acquisto di materie prime e servizi, che per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale e per la loro distribuzione al di fuori dell'Isola, nonché per la formazione e lo sviluppo di forme associative volte alla prestazione di servizi comuni alle imprese. Tali nuove misure si affiancano ai tradizionali interventi della Regione di pubblicazione diretta di opere di particolare valore e di acquisto di copie di opere editoriali.
La scelta degli interventi in un settore così delicato sarà effettuata avvalendosi della consulenza di un'apposita Commissione di esperti ed esplicitando in un programma annuale gli indirizzi e i criteri assunti, nonché i singoli interventi.
La stessa filosofia improntata a criteri di trasparenza, efficienza e flessibilità dell'azione amministrativa regionale ispira gli interventi a sostegno della stampa periodica locale con il fine di favorire le aziende editoriali che producono periodici prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna. Anche in questo caso la legge prevede una gamma molto flessibile e differenziata di strumenti di intervento la cui scelta andrà calibrata annualmente attraverso un programma definito avvalendosi della consultazione del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. E' inoltre prevista, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, l'istituzione di un registro delle testate periodiche regionali e locali che consentirà finalmente un censimento di tali attività facilitando nel contempo l'azione regionale.
Quanto agli interventi previsti a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali la qualificazione e l'ammodernamento del settore privato viene favorita attraverso misure quali incentivi per l'acquisto di servizi e tecnologie innovative, per la locazione di sedi e per l'installazione di ripetitori, per collegamenti con le agenzie di stampa e le banche dati e per la realizzazione di programmi finalizzati all'integrazione europea. Il pluralismo delle fonti di informazione e lo sviluppo dell'intero sistema dei mezzi di comunicazione e di massa quale fine che la legge si propone di perseguire, viene assicurato dal divieto di accedere agli incentivi previsti qualora l'emittente privata sia collegata a networks nazionali od internazionali oppure che i rispettivi titolari non rivestano, a livello locale, posizione dominante, secondo la disciplina dettata dalla normativa nazionale.
La legge prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con la concessionaria pubblica al fine di favorire l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali.
Viene inoltre incentivata la valorizzazione degli addetti ai vari settori nei quali la legge interviene, attraverso il finanziamento di appositi corsi di formazione professionale.
La legge inoltre definisce finalmente la nozione di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario distinguendola dalla promozione e tutela delle attività produttive. Anche in questo settore tutti gli interventi vengono ricondotti ad una logica unitaria attraverso lo strumento della programmazione annuale.
L'emanazione della nuova Legge 31 luglio 1997, n. 249, sulla istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, successivamente all'approvazione degli articoli, determina la necessità di alcune modifiche per raccordare la legge alla nuova disciplina nazionale, soprattutto in ordine alla regolamentazione del registro delle imprese radiotelevisive.
La Commissione bilancio, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente Secci.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale. Art. 1
1. La Regione sarda promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.
2. La Regione promuove inoltre l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti nella Regione.
3. Oggetto degli interventi previsti dalla presente legge sono la concessionaria pubblica del servizio radio-televisivo, i concessionari privati aventi sede legale nel territorio regionale e le imprese editoriali esercenti attività di informazione (quotidiani, periodici, agenzie di stampa) con sede legale in Sardegna.
Art. 1
Finalità1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.
2. La Regione promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti in Sardegna.
3. Nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale della collettività isolana, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali.
Art. 2
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione:
a) favorisce la crescita delle imprese editoriali regionali, con particolare attenzione a quelle che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione;
b) assicura il pieno sostegno alle imprese editoriali locali che intendano approfondire le tematiche riguardanti la cultura e la storia della Sardegna, le caratteristiche ed il funzionamento delle Istituzioni autonomistiche, le realtà socio-economiche e produttive dell'Isola, le problematiche relative all'inserimento della Regione nel contesto europeo;
c) svolge direttamente, e/o in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1 attività di informazione e di comunicazione istituzionale allo scopo di diffondere la conoscenza della Pubblica Amministrazione regionale, del sistema delle autonomie locali e delle relazioni fra le Istituzioni, nel loro complesso, ed i cittadini;
d) garantisce una efficace e completa penetrazione delle proprie campagne pubblicitarie istituzionali e promozionali attraverso una equa ripartizione delle risorse disponibili, così come previsto dalla normativa nazionale di settore ed avendo riguardo non solo agli spazi di mercato detenuti dalle imprese editoriali, alle vendite e/o all'audience dei mezzi di comunicazione, ma anche al radicamento territoriale delle imprese medesime ed alla qualità complessiva dei prodotti;
e) sostiene le attività informative di cui alla lettera b) presso le comunità organizzate dei sardi residenti all'estero, garantendo a queste ultime anche la possibilità di produrre e di diffondere sul territorio regionale, attraverso il sistema informativo locale, programmi riguardanti la vita e le attività delle predette comunità sarde all'estero.Capo I
Interventi a sostegno della editoria librariaArt. 2
Destinatari1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi del presente Capo I sono destinati alla editoria libraria.
2. Agli effetti della presente legge rientrano nell'editoria libraria tutte le iniziative editoriali rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l'impressione e la forma.
Art. 3
1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione ed ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione ed alla innovazione dei mezzi di produzione ed all'incremento dell'occupazione nell'ambito dell'osservanza dei Contratti Nazionali di Lavoro delle varie categorie professionali.
2. A tal fine la Regione individua e programma interventi per:
a) l'attivazione di linee di credito agevolato per gli editori che svolgono la loro attività in Sardegna, secondo le disposizioni di cui all'art. 1;
b) la concessione di contributi agli acquisti di carta, servizi, mezzi di produzione e tecnologie, anche informatiche;
c) progetti mirati di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori del settore e per nuove eventuali figure professionali;
d) la concessione di contributi sulla spesa per l'abbonamento ad agenzie di stampa nazionali e/o locali;
e) la concessione di contributi per l'acquisto di locali e l'affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi.3. A beneficio dei soggetti che attuino investimenti per le finalità previste dalla presente legge, la Regione provvede all'assistenza tecnica attraverso il sistema bancario convenzionato.
Art. 3
Modalità e forme
degli interventi regionali1. Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato ai sensi della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21;
b) acquisto di copie di opere editoriali;
c) acquisto di materie prime e di servizi;
d) incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;
e) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna;
f) promozione delle opere edite in Sardegna;
g) erogazione di incentivi ai consorzi e ad altre forme associative ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21;
h) concorso al pagamento dei diritti d'autore;
i) pubblicazione diretta di opere di particolare valore.Art. 4
1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locale.
2. La Regione, inoltre, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con l'Associazione regionale dei giornalisti, coordina una attività tendente all'organizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento professionale e culturale per giornalisti, nonché all'istituzione di un centro studi per la conoscenza dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie nel settore dell'informazione.
Art. 4
Acquisto di copie di opere editoriali1. L'intervento regionale per l'acquisto, da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, di copie di opere a scopo di sostegno dell'attività editoriale non può essere superiore al 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, adeguatamente documentato, e non può riguardare opere edite da più di tre anni. Le copie acquistate sono di preferenza distribuite nelle biblioteche pubbliche della Sardegna, nei circoli degli emigrati e nelle principali strutture culturali ed informative, anche extra regionali.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche se prodotte in coedizione con case editrici non regionali ed anche se stampate al di fuori dell'Isola, entro limiti predeterminati nel programma annuale di intervento di cui all'articolo 15.
3. Su richiesta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1 e dell'Assessorato che procede all'acquisto in ogni altro caso, l'editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell'Assessorato che procede all'acquisto.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi agli editori che siano iscritti al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli.
Art. 5
1. La Regione può stipulare convenzioni con la RAI, anche con la partecipazione di soggetti privati, per la produzione di programmi di interesse generale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi1. Agli editori delle opere di cui agli articoli 4 e 12 è concesso un ulteriore contributo per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.
2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di lire 8.000.000 per opera.
Art. 6
1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, una commissione tecnica per l'informazione composta da:
a) i responsabili degli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale;
b) un rappresentante del Comitato regionale per il servizio radio-televisivo;
c) il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti;
d) il presidente dell'associazione regionale dell'Associazione regionale della stampa;
e) tre esperti di informazione nominati dal Consiglio Regionale.2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione o da un suo delegato e si avvale, per il suo funzionamento, di personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
3. La Commissione:
a) esprime pareri sulla sussistenza delle caratteristiche dei soggetti richiedenti indicate dalla presente legge;
b) esprime il proprio parere consultivo sulla qualità dei progetti presentati;
c) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta, della Presidenza del Consiglio o della Commissione consiliare per l'informazione.4. La Commissione è nominata entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato regionale radiotelevisivo .
Art. 6
Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale1. I contributi finanziari previsti dall'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 "Disciplina del settore commerciale" sono aumentati fino al limite massimo dell'80% delle spese ammissibili per l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni ed altri simili iniziative dirette a promuovere la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge nei Comuni dove, per attestazione del Sindaco, non sono operanti esercizi per la vendita di libri.
Art. 7
1. I benefici previsti dalla presente legge vengono erogati con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, su delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.6.
2. L'Assessore alla pubblica istruzione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilisce con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 7
Interventi per la diffusione al di fuori
del territorio regionale
delle opere edite in Sardegna1. Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Sardegna al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle stesse opere, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell'Isola. Per le sole finalità del presente articolo dette opere vengono distribuite con un unico marchio di promozione.
Art. 8
l. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 13.300.000.000.
2 Nel bilancio della Regione per gli anni 1996- 1998 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30, L.R. 5 maggio 1983)
n.11):
1996 Lire 400.000.000
1997 Lire 6.500.000.000
1998 Lire 6.400.000.000mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENRALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amminstrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11.6. 1974, n.15, L.R. 19 5.1983, n. 14, L.R. 27.4.1984, n. 13, e L.R. 22.6.1987, n. 27)
1996 Lire 100.000.000
1997 Lire 600.000.000
1998 Lire 600.000.00011- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11103
(N.I.) - Contributo alle imprese editoriali regionali, che utilizzano tecnologia avanzata nel settore dell'informazione (lettera a) dell'art.2 e art. 3 della presente legge), che approfondiscano tematiche riguardanti la cultura e la storia della Sardegna, il funzionamento delle Istituzioni e le problematiche dello sviluppo ( lettera c), art.2 e art. 3 della presente legge)
1996 Lire -----------
1997 Lire 2.000.000.000
1998 Lire 2.000.000.000
Cap. 11103-01-
(N.I.) - Spese per la diffusione delle conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle autonomie locali e delle relazioni fra istituzioni, per l'attuazione di campagne pubblicitarie istituzionali e promozionali e per la diffusione delle attività informative presso le Comunità dei sardi residenti all'estero (lettera d) art.2 e art.3 della presente legge)
1996 Lire ----------
1997 Lire 1.500.000.000
1998 Lire 1.500.000.000Cap.11103-02 (n.1)
Spese per l'organizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento professionali e culturali per giornalisti e per il personale tecnico degli organi di informazione e per l'istituzione di un centro studi per la diffusione delle nuove tecnologie nel settore dell'informazione (artt.3 e 4 della presente legge)
1996 Lire 300.000.000
1997 Lire 1.700.000.000
1998 Lire 1.000.000.000Cap. 11103-03 (N.I.)
Spese per la stipula di convenzioni con la RAI per la produzione di programmi di interesse regionale (art 5).
1996 Lire -----------
1997 Lire 1.000.000.000
1998 Lire 1.000.000.000Art. 8
Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.
2. La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna.
Art.9
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9
Servizi per la formazione e lo sviluppo
di forme associative1. L'Amministrazione regionale sostiene, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, la creazione e lo sviluppo di forme associative fra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.
Art. 10
Diritti di autore1. La Regione concorre al pagamento dei diritti d'autore, relativi alla prima pubblicazione delle opere, rimborsando alle case editrici il 50% delle somme da queste erogate agli autori, fino ad un massimo di £. 3.000.000, dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Art. 11
Massimale dell'ammontare dei contributi1. I contributi di cui agli articoli precedenti non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/06 CE della Commissione del 6 marzo 1996.
Art. 12
Pubblicazione di opere di particolare valore1. L'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione provvede direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 16.
2. L'edizione di dette opere può essere realizzata anche in coedizione con aziende editrici non aventi sede legale ed operativa in Sardegna ed in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
Art. 13
Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè presso le biblioteche universitarie della Sardegna.
Art. 14
Prospetto degli interventi regionali1. Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle iniziative editoriali, tutti gli assessorati, gli enti dipendenti della Regione e le società a partecipazione maggioritaria della Regione comunicano ogni sei mesi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l'indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.
2. E' compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione redigere un prospetto degli interventi di cui al comma 1, tenerlo a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia, e pubblicarlo semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15
Programma annuale di intervento1. Alla attuazione degli interventi indicati dal presente capo si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) relazione sullo stato delle attività editoriali nell'Isola;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.2. Il programma, predisposto dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 16, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Art. 16
Commissione regionale per le attività editoriali1. Quale organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una commissione regionale per le attività editoriali. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 15 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.
Art. 17
Composizione e nomina della Commissione1. La Commissione di cui all'articolo 16 è nominata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e resta in carica per la durata della legislatura.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta:
a) dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo assessorato;
b) da un componente designato dalle associazioni degli editori sardi;
c) da tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell'arte designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.3. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore della pubblica istruzione ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato della pubblica istruzione.
Capo II
Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e localeArt. 18
Destinatari1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producono periodici prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.
Art. 19
Priorità1. Nella destinazione degli interventi è data priorità:
a) alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;
b) alle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti;
c) alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati sardi all'estero, degli extracomunitari in Sardegna e da parte del mondo della scuola;
d) alle imprese editoriali regionali, con particolare attenzione a quelle che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione.Art. 20
Requisiti1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 21:
a) iscrizione al registro di cui all'articolo 23;
b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40%;
d) una periodicità almeno bimestrale;
e) numero di pagine non inferiore a sedici.Art. 21
Tipologia degli interventi1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:
a) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993;
b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) contributi per l'abbattimento dei costi di prestampa e stampa non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di copie non superiore alle tremila;
d) contributi per l'acquisto di locali e per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi;
e) contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;
f) contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali attraverso la concessione di incentivi non superiori a 100 lire a copia per un numero massimo di tremila copie e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta;
g) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell'informazione.2. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g) la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all'esercizio del Credito, un fondo destinato alla concessione:
a) di garanzie fidejussorie non superiori al 70% della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;
b) di contributi per l'abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio in misura superiore di due punti rispetto alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi del settore industriale.3. Il programma annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 30.
Art. 22
Deposito dei periodici
ammessi a contributo1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie della Sardegna.
Art. 23
Registro regionale della stampa periodica1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrati a norma di legge da almeno due anni e che siano state pubblicate nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.
2. L'istanza d'iscrizione va presentata all'Assessorato della pubblica istruzione dal legale rappresentante dell'impresa corredata di:
a) atto costitutivo per le società;
b) certificato d'iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
d) certificato d'iscrizione della testata presso il tribunale della Sardegna;
e) dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa comprovante le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale: tiratura, diffusione, periodicità e modalità di distribuzione.Capo III
Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive localiArt. 24
Destinatari1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:
a) emittenti televisive private locali che abbiano in Sardegna sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito e producano periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna;
b) emittenti radiofoniche locali private con caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera a) che trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici;
c) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, volta a specificare tipologie e modalità di detti interventi.Art. 25
Requisiti1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 26:
a) iscrizione al registro di cui all'articolo 27;
b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) che le emittenti radiofoniche e/o televisive non siano collegate, ai sensi dell'articolo 37 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, a network nazionali od internazionali;
d) che i titolari delle emittenti non rivestano, a livello locale, posizione dominante nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, secondo i criteri dettati dall'articolo 15 della Legge 6 agosto 1990, n. 223;
e) utilizzazione di più giornalisti anche se pubblicisti.Art. 26
Tipologia degli interventi1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:
a) contributi in conto interessi, ai sensi della legge n. 21 del 1993, per le imprese radiotelevisive che svolgono attività in Sardegna;
b) contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) contributi per l'acquisto di locali, per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi e per l'installazione di ripetitori;
d) contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati;
e) contributi per programmi finalizzati all'integrazione europea.2. All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) si provvede con il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 21.
3. Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono disciplinati dal programma annuale di cui all'articolo 30.
Art. 27
Registro delle imprese radiotelevisive1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle imprese radiotelevisive che operano sul territorio regionale.
2. Sull'iscrizione al registro e sull'aggiornamento esprime parere il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo di cui alla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7.
3. L'istanza d'iscrizione va presentata all'Assessorato della pubblica istruzione dal legale rappresentante dell'impresa corredata di:
a) atto costitutivo per le società;
b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge n. 580 del 1993;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente, o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
d) dichiarazione autenticata comprovante le aree di copertura dell'emittente sul territorio regionale.Art. 28
Formazione professionale1. La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale adottato ai sensi della vigente legislazione regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, di cui alla legge regionale n. 7 del 1994, che si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta di parere, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico del settore dell'editoria anche libraria, della stampa periodica e dell'informazione anche radiotelevisiva locale.
Art. 29
Parere del Comitato regionale
per il servizio radiotelevisivo1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, esprime il proprio parere sul programma annuale di cui all'articolo 30, sul piano annuale di cui all'articolo 32 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 32, comma 2, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tali atti.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i pareri si considerano positivi.
Art. 30
Programma annuale di intervento1. All'attuazione degli interventi indicati dai capi II e III si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) relazione sullo stato dell'informazione e della stampa periodica in Sardegna;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell'elaborazione del programma per il perseguimento dalle finalità previste dalla presente legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendano finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.2. Il programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per materia, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge di bilancio.
3. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento, esso si considera positivo.
Capo IV
Disciplina della comunicazione istituzionale a carattere pubblicitarioArt. 31
Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario1. Nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:
1) promuovere l'immagine e le attività della Regione;
2) far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;
3) sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
4) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.
3. Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l'acquisto di spazi pubblicitari, escluse le comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.
4. Per mezzi di comunicazione di massa si intendono la stampa quotidiana e periodica, compresa l'annuaristica, l'emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema, le affissioni ed altre pubblicazioni finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 32
Piano annuale per la comunicazione istituzionale1. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale, nell'ambito del programma di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. Il piano indicherà i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate iscritte nei registri di cui agli articoli 23 e 27 e nella scelta degli altri mezzi finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 31.
2. Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con le modalità di cui all'articolo 29, è deliberato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, per l'approvazione finale.
3. Almeno il 25% della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale; almeno il 25% è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche, almeno il 25% è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive.
4. Tutte le spese afferenti alla pubblicità istituzionale dell'Amministrazione regionale sono imputate al capitolo del bilancio regionale già istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale, dall'articolo 83 della legge n. 6 del 1995.
5. Dell'attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, mediante invio di un rendiconto analitico.
Art. 33
Promozione e tutela delle attività produttive1. Il programma degli interventi di promozione e tutela delle attività produttive di cui all'articolo 83 della Legge n. 6 del 1995 persegue, compatibilmente con le esigenze di mercato, le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Capo V
Norme finaliArt. 34
Abrogazione di norme1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35;
b) legge regionale 27 maggio 1953, n. 11;
c) legge regionale 20 giugno 1977, n. 23;
d) articolo 80, commi 1 e 5, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
e) articolo 78, comma 1 e articolo 55, comma 1 della legge regionale 1989, n. 18;
f) articolo 100 della legge regionale 28 febbraio 1992, n. 6
g) articolo 44, legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.Art. 35
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 4.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1998.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:IN DIMINUZIONE
03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 8 marzo 1993, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire -------
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
mediante riduzione della voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.11- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11090 -
Contributi e sussidi, sotto forma di acquisto di esemplari di opere già pubblicate, per favorire lo sviluppo di attività editoriali (artt. 1 e 2, lett. a), L.R. 24 ottobre 1952, n. 35)
1997 lire --------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000Cap. 11090-01 -
Spese per la partecipazione della Regione fiere annuali del libro (art. 78, 1° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria)
1997 lire -------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000IN AUMENTO
01 - STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Cap. 01090 (D.V.)
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 32 e 33 della presente legge)02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1997 lire -------
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.00007 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Cap. 07046 (D.V.)
Contributo agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre, ed esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (L.R. 21 giugno 1950, n. 16); contributi per la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali ad iniziative di promozione commerciali (art. 60, primo comma, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 e art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 6 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 350.000.000
1999 lire 350.000.000
11- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORTCap. 11098- (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Spese per l'acquisto di opere editoriali a scopo di sostegno (art. 4 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 800.000.000
1999 lire 800.000.000Cap. 11098-01 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Contributi per l'acquisto di materie prime e di servizi (art. 5 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 400.000.000
1999 lire 400.000.000Cap. 11098-02- (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Spese per le campagne pubblicitarie e commercializzazione di opere editoriali per la diffusione al di fuori del territorio regionale (art. 7 della presente legge); spese per la partecipazione e la realizzazione di fiere e mostre editoriali (art. 8, comma 1 della presente legge); spese per la promozione del libro edito in Sardegna (art. 8, comma 2 della presente legge
1997 lire -------
1998 lire 1.300.000.000
1999 lire 1.300.000.000Cap. 11098-03 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Contributi per il pagamento dei diritti d'autore alle case editrici (art. 10 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000Cap. 11098-04 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Spese per la pubblicazione di opere di particolare valore (art. 12 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000Cap. 11098-05 (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Contributi alle aziende editoriali per l'abbattimento dei costi di prestampa e stampa, e per il miglioramento dei servizi di distribuzione dei giornali (art. 21, lett. c) ed f) della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 130.000.000
1999 lire 130.000.000Cap. 11098-06 (N.I.) 2.1.2.4.3.4.06.06 (05.04)
Fondo per la concessione di garanzia fidejussoria e per la concessione di contributi in conto interessi per acquisto di servizi e tecnologie, per l'acquisto e la locazione di locali e per il sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate (art. 21, comma 2 e art. 26, comma 2 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11098-7 (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Contributi alle imprese radiotelevisive per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e banche dati e per la realizzazione di programmi finalizzati all'integrazione europea (art. 26, lett. d) ed e) della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.0002. Le spese relative agli interventi previsti dal comma 1, lett. a) dell'articolo 21 e dal comma 1, lett. a) dell'articolo 26 fanno carico alle disponibilità del capitolo 09042/03.
3. Agli oneri per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per il triennio 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 36
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.