PROPOSTA DI LEGGE N. 171
presentata dal Consigliere regionale BONESU il 30 novembre 1995
Provvedimenti per le società controllate dalla Regione e dagli enti regionali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Fra le forme di amministrazione indiretta della Regione hanno la preminenza, oltre agli enti, le società.
Anzi l'utilizzo di strumenti di diritto privato societario ha finito per rappresentare la principale e dominante forma di amministrazione regionale indiretta, tanto da essere largamente adottato dagli stessi enti regionali.
Se tale strumento consente agilità di gestione, ha però l'inconveniente di creare situazioni in cui le decisioni dell'Amministrazione regionale giungono agli organi societari senza la necessaria vincolatività per cui le società attuano una propria politica e non la politica regionale, con obiettivi e modalità di gestione che vengono decisi dagli amministratori sociali.A ciò ha cercato di porre parzialmente rimedio la legge regionale 11/95, ma comunque l'utilizzo dello strumento societario dovrebbe assumere carattere eccezionale, anche perché non dovrebbe rientrare fra i compiti della Regione gestire attività imprenditoriali.
Sennonché il problema assume caratteri di estrema ed urgente gravità. In una situazione di finanza regionale tendenzialmente deficitaria, e in cui si manifesta la necessità di contrarre anche le spese assolutamente utili, le società controllate dalla Regione e dagli enti regionali rappresentano vie di spesa assolutamente non controllate e sulla cui utilità è lecito manifestare seri dubbi.
Anche perché il presentare bilanci in pesante passivo sembra essere la caratteristica comune delle società controllate dalla Regione.Per il 1994 si va da una perdita di ventinove miliardi per la SIPAS ai sei miliardi per la INTEX, dal mezzo miliardo della SIGMA INVEST ai cinque miliardi della Nuova Mineraria Silius ai seicento milioni della MARFILI, che riesce a realizzare perdite pur avendo cessato ogni attività, ai cinque miliardi della CASAR, i due miliardi della ANGLONA, i cinque miliardi della ISZ e gli otto miliardi della VALRISO.
Ciò per tacere della galassia delle trentuno, se non sono ulteriormente aumentate, società controllate o partecipate dall'EMSA, che impegnano risorse finanziarie per varie decine di miliardi.
Il Consiglio regionale aveva, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 49 del 20 settembre 1995, impegnato la Giunta regionale a riferire al Consiglio circa la situazione delle partecipazioni societarie e gli indirizzi che la Giunta intendeva assumere.
A distanza di due mesi dalla scadenza del termine la Giunta non ha ancora provveduto ed anzi continua a gestire le partecipazioni senza un disegno strategico, aggravando la situazione di dissesto.
Si impongono quindi provvedimenti immediati, con la liquidazione delle società passive non risanabili nel breve periodo e con la dismissione di tutte le attività meglio gestibili da privati.La presente proposta di legge intende affrontare il problema riaffidando al Consiglio un potere di indirizzo.
TESTO DEL PROPONENTE |
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Art. 1 1. Le società, in qualunque forma costituite, in cui la Regione autonoma della Sardegna e i suoi enti strumentali detengano, anche congiuntamente, la maggioranza assoluta delle quote o azioni, qualora abbiano chiuso gli ultimi due esercizi in perdita, vanno sciolte e poste in liquidazione entro l'esercizio successivo. 2. Identici provvedimenti vanno assunti per le società in cui la maggioranza assoluta delle quote o azioni sia detenuta dalle società in cui, anche congiuntamente, la Regione, i suoi enti strumentali o società controllate dalla Regione o dagli enti medesimi, detengano la maggioranza assoluta delle quote o azioni. |
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Art. 2 1. Su proposta della Giunta regionale, motivata da ragioni economiche e sociali, il Consiglio regionale può sospendere, per uno o più esercizi, lo scioglimento di singole società. |
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Art. 3 1. Le reintegrazioni del capitale sociale per effetto di perdite di esercizio, nelle società di cui all'articolo 1, vanno previamente deliberate dal Consiglio regionale. 2. Per tali società non sono concedibili fideiussioni, o altre forme di garanzia, da parte della Regione e degli enti regionali, se non nei casi previsti dalla legge per la generalità delle imprese o autorizzati dal Consiglio regionale. |
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Art. 4 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, anche per gli enti regionali, presenta al Consiglio un programma di dismissione delle società non essenziali per l'economia della Sardegna o che possono essere utilmente cedute a privati. 2. Il programma deve contenere in allegato il quadro completo di tutte le partecipazioni della Regione e degli enti regionali. |
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Art. 5 1. La Giunta regionale comunica al Consiglio lo stato di attuazione della presente legge per quanto attiene alle partecipazioni dirette, o indirette, degli enti strumentali nella relazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 2. Per le partecipazioni dirette della Regione, o di società da essa direttamente controllate, la Giunta riferirà annualmente al Consiglio entro il mese di gennaio. |