PROPOSTA DI LEGGE N. 169
presentata dai Consiglieri regionali BERTOLOTTI - LA ROSA - TUNIS Gianfranco - LODDO - DEGORTES il 29 novembre 1995
Interventi a favore delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e di produzione e trasformazione del settore tessile
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La crisi della grande industria tessile di trasformazione primaria da derivati petrolchimici ha provocato notevoli riduzioni di personale e il ricorso alla cassa integrazione.
Diversi lavoratori espulsi dai processi produttivi della grande industria e consci delle proprie capacità di lavoro e dell'esperienza maturate nel settore, hanno ritenuto di attivarsi con iniziative imprenditoriali proprie, attraverso le creazione di cooperative, per continuare ad operare nel settore produttivo tessile, con fondi propri e senza alcun tipo di sovvenzione pubblica.
Il successivo periodo di assestamento del mercato ed il ricorso dovuto al credito ordinario ha posto tali iniziative in condizioni finanziarie difficili, nonostante l'attuale situazione dei mercati consenta risultati produttivi ed economici - al netto di tali oneri finanziari - positivi, aprendo prospettive di lavoro e di sviluppo positive e di sicura prospettiva futura, qualora a tale iniziativa fosse consentito di superare l'handicap finanziario.
Con la presente proposta di legge si intende appunto provvedere per l'iniziativa, giudicata economicamente valida, cioè con saldo positivo al netto degli oneri finanziari determinati da situazioni "storiche", un intervento che consenta di provvedere un assestamento di bilancio e quindi la prospettiva di rilancio economico e produttivo capace di garantire e sviluppare i livelli occupativi attualmente raggiunti.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Contributo straordinario alle cooperative1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare, a favore delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile economicamente valide, un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 1.500.000.000, nei limiti della vigente normativa comunitaria, per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 64 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1992, n.23 (cap.09045/01).
Art. 2
Iniziative economicamente valide1. Sono ritenute economicamente valide le iniziative produttive di cui al precedente art. 1, che presentino un saldo di bilancio attivo, al netto delle voci legate a interessi passivi per debiti strutturali e ammortamento oneri finanziari.
Art. 3
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 1.500.000.000 per l'anno 1995.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 -Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio -
Cap. 03009 -
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 23, L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e art. 9 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 1.500.000.000
In aumento:
09 - Assessorato dell'industria
Cap. 09045/01 -
Contributi straordinari a favore delle Cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile (art. 64, L.R. 30 maggio 1989, n.18, art. 48, L.R. 30 aprile 1991, n.13, art. 4, L.R. 29 dicembre 1992, n.23, L.R. 7 maggio 1993, n. 22 e art. 1 della presente legge).
1995 lire 1.500.000.000.
Art. 4
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.