PROPOSTA DI LEGGE N. 164/A

presentata dai Consiglieri regionali FOIS Paolo- PITTALIS - PETRINI - CADONI - BOERO - CHERCHI - BALLERO - GHIRRA - LIPPI - LORENZONI - PIRAS - RANDACCIO - AMADU - CONCAS - DEMONTIS il 30 novembre 1995

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 concernente:
"Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è stata elaborata sulla base dell'invito rivolto dal Consiglio alla Seconda Commissione con ordine del giorno del 27 ottobre scorso e diretto all'introduzione di eventuali opportune modifiche alla legge regionale n. 4 del 1989 "Istituzione del difensore civico", con particolare riguardo al regime dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità.

Dopo aver concordemente rilevato che, nel complesso, le altre disposizioni della legge in questione non fanno apparire, allo stato, la necessità di una loro revisione, i proponenti hanno preso in particolare considerazione gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge stessa, mirando da un lato - ad allargare la cerchia dei cittadini suscettibili di essere designati alla carica di difensore civico, ed avendo cura, d'altro lato, di assicurare, con la richiesta di una maggioranza particolarmente elevata (che dovrà essere, in ogni casi, quella dei due terzi dei consiglieri) la scelta di una personalità in grado di offrire la massima garanzia in fatto di prestigio di indipendenza e di obiettività.

Viene inoltre esclusa la possibilità di riconferma alla scadenza del mandato quinquennale e previsto che, qualora il difensore civico intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali ed amministrative, lo stesso sia obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

FOIS Paolo, Presidente e relatore; PITTALIS, Vice Presidente; PETRINI, Segretario; CADONI, Segretario; BOERO; CHERCHI; BALLERO; GHIRRA; LIPPI; LORENZONI; PIRAS; RANDACCIO pervenuta il 25 gennaio 1996

Con un ordine del giorno approvato nella seduta del 27 ottobre 1995, il Consiglio regionale invitava la Seconda Commissione ad affrontare la questione di un eventuale revisione della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (istitutiva del difensore civico), con particolare riguardo al regime dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità.

Sulla base di detto ordine del giorno, una proposta di modifica della suindicata legge regionale veniva presentata, in data 30 novembre 1995, dai Consiglieri Paolo Fois, Pittalis, Petrini, Cadoni, Boero, Cherchi, Ballero, Ghirra, Lippi, Lorenzoni, Piras, Randaccio, Amadu, Concas, Demontis.

Nel corso dei mesi di dicembre 1995 e di gennaio 1996 la Seconda Commissione procedeva ad un esame della proposta di legge n. 164. Rispetto a detta proposta, le modifiche più rilevanti approvate all'unanimità nella seduta del 18 gennaio 1996 attengono alla reintroduzione delle cause di ineleggibilità, alla fissazione dei termini circa la nomina del difensore civico, alla formulazione di nuove regole riguardo alla sua durata in carica.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Designazione e nomina del difensore civico)

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri designati alla Regione.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

4. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei Comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di prima fascia in materia giuridica, magistrati, anche a riposo, di grado non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello o avvocati che abbiano svolto per quindici anni la professione."

 

Art. 1

1. L'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Designazione del difensore civico)

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

4. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei Comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo in materie giuridiche, magistrati, anche a riposo, di grado non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello o avvocati, iscritti all'albo, che abbiano svolto almeno dieci anni la professione."

   

Art. 1 bis

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 . (Ineleggibilità)

1. Non possono essere designati alla carica di difensore civico:

a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessore di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti, del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna e degli organi di controllo sugli atti degli enti locali;
c) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore;

2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.

3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna."

Art. 2

1. L'articolo 13 della legge n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Incompatibilità)

1. L'incarico del difensore civico è incompatibile:

a) con la carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore di comunità montana, presidente e assessore provinciale, assessore e consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;
b) con la qualità di membro delle sezioni regionali della Corte dei Conti e degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali;
c) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche; di amministratore di enti ed imprese a partecipazione pubblica; di titolare, amministratore o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da esse ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;
d) con l'appartenenza all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta o di un Assessore;
e) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa.

3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 e devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti."

 

Art. 2

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Incompatibilità e decadenza)

1. L'incarico del difensore civico è incompatibile:

a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche; di amministratore di enti ed imprese a partecipazione pubblica; di titolare, amministratore o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;
b) con l'incarico di amministratore di società di diritto privato;
c) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonchè di commercio o professione.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, cessazione dall'attività con sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza."

   

Art. 2 bis

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 1989 è inserito il seguente:

"Art. 13 ter . (Nomina del difensore civico)

1. Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.

2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13 bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al primo comma viene esteso a novanta giorni."

   

Art. 2 ter

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 . (Durata in carica)

1. Il difensore civico dura in carica per tutta la legislatura e non può essere confermato.

2. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli 13 e 13 bis ed il caso di revoca di cui al successivo articolo 15."

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto."

 

 Art. 3

(soppresso)

Art. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

"3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento."

 

Art. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1989 è sostituito dal seguente:

"3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento."