PROPOSTA DI LEGGE N. 162

presentata dai Consiglieri regionali BOERO - CARLONI - BIGGIO - USAI Edoardo - SANNA NIVOLI - LOCCI il 21 novembre 1995

Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria.
Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - turistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Si avverte da tempo la impellente necessità di adeguare la legislazione venatoria sarda oltre che agli indirizzi della Legge 157/92, e alle vigenti normative Comunitarie Europee, al mutare dei tempi, in modo da coniugare la normativa sulla caccia ed una irrinunciabile sinergia armonica e produttiva di tutte le componenti ambientali sarde, vale a dire i principali settori di attività economiche, quali l'agricoltura, il turismo, etc., ad essa strettamente connesse.

Il lavoro di iniziativa legislativa, lungo e laborioso per i forti interessi in gioco in una terra come quella sarda ricca di tradizioni e cultura, è stato prodotto in buona parte, in modo apprezzabile ed esauriente, dai componenti la V Commissione nella passata legislatura.

Pertanto se ne riporta come doveroso riconoscimento, in modo quasi integrale, la relazione dei proponenti di allora. Il "quasi integrale" sta a significare che nel frattempo sono intervenuti ulteriori fattori politici che comportano la variazione di alcuni aspetti della 157/92 che non tengono in debito conto l'art. 3 dello Statuto Speciale della nostra Regione Autonoma, la quale trae origine principale del suo essere dalle specificità della nostra Isola.

I proponenti la presente proposta di legge condividono in larga parte il testo licenziato dalla V Commissione nella passata legislatura. Le principali modifiche e/o interpretazioni, nonchè integrazioni, apportate a quel testo traggono la loro ragione dalla necessità di meglio qualificare l'organo deliberativo (il Comitato Regionale Faunistico) in senso scientifico e di dare ad esso una composizione più snella in grado di affrontare i compiti assegnati in modo ancora più competente ed in tempi adeguatamente rapidi e rispondenti alle necessità attuali. Una simile nuova impostazione di massima si estende ai Comitati Provinciali; si integrano inoltre gli organi di tutela con la creazione del Corpo Volontario di Pronto Intervento, Prevenzione e Vigilanza Ambientale le cui competenze specifiche supportano in modo compiuto e qualificato la molteplicità di impegni a carico del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il C.V.P.I.P.V.A. si avvale fra l'altro dell'opera prestata dai volontari provenienti dalle associazioni venatorie che già in passato hanno dato un contributo qualificato per la salvaguardia dell'ambiente e la prevenzione degli esecrabili fenomeni dell'abigeato, degli incendi e del bracconaggio.

LA COMPETENZA STATUTARIA E I VINCOLI NAZIONALI E COMUNITARI

La Legge 157/92 pone un limite fondamentale alla potestà legislativa regionale, in quanto regolamenta "aldilà degli indirizzi generali" l'attività venatoria condizionandola in dettagli che prevaricano la potestà statutaria della nostra Regione.

La presente legge intende rispettare ciò che a parere dei proponenti sono gli indirizzi di carattere generale altamente condivisibili contenuti nella citata 157/92 e nel contempo riacquisire tutti quegli aspetti unicamente attinenti al carattere eccezionale della nostra insularità, che sono origine primaria dell'art. 3 del nostro Statuto Regionale.

PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA REALTA' REGIONALE

Il testo proposto ha osservato tutti i principi citati, inquadrati però in una realtà regionale peculiare e totalmente diversa dal resto delle regioni italiane e d'Europa, che hanno però prevalso nella definizione di alcuni limiti (periodi di caccia, specie cacciabili, limiti dimensionali altezze recinzioni , etc.) non applicabili alla nostra Regione.

L'insularità, l'orografia, il clima, la piovosità, la flora, la fauna e tutti gli elementi socioculturali della Sardegna comportano misure diverse rispetto alla legge nazionale per osservare al meglio i principi fondamentali della legge quadro.

L'IMPORTANZA DELLA CACCIA NELLE REGIONI RURALI

I proponenti hanno svolto una attenta analisi sull'importanza della caccia per una regione rurale come la Sardegna.

Sono stati valutati tutti gli atteggiamenti, sia quelli favorevoli che quelli critici, fino alla richiesta di interdizione della caccia.

In realtà la minaccia sull'esistenza di numerose specie animali non viene dall'attività venatoria, ma dall'inquinamento atmosferico, dall'uso indiscriminato di pesticidi nell'agricoltura intensiva, dagli impianti industriali, dalla cementificazione, dalla eliminazione dei boschi e delle siepi.

I proponenti sono persuasi che la caccia praticata ai fini di conservazione, può assumere una funzione essenziale nella protezione dell'ambiente, mantenendo un buon equilibrio tra le specie ed impedendo la proliferazione eccessiva che le espone alla fame, alle malattie, producendo anche guasti alla vegetazione. Occorre, per questo, favorire una più adeguata formazione dei cacciatori e orientare la politiche agricole per consentire agli animali selvatici di vivere nelle zone agricole, procurando nel contempo agli agricoltori introiti complementari derivanti dall'attività venatoria. Occorre favorire il dialogo tra cacciatori, agricoltori, silvicoltori, escursionisti, ambientalisti, ottenibile da una cooperazione reciproca. Al posto delle velenose polemiche è necessario contribuire al massimo a far meglio comprendere all'opinione pubblica la funzione essenziale della caccia nella conservazione dell'ambiente naturale e nella ricerca dello sviluppo economico delle regioni rurali.

Una forte volontà politica e la partecipazione attiva di tutte le forze sociali, senza seguire "mode anticaccia", consentirà di riflettere e discernere sul problema ambientale che tutti sappiamo essere il vero problema, dal quale dipende per gran parte la salute dell'uomo e la sopravvivenza della fauna.

I CACCIATORI DIFENSORI DELLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DELL'AMBIENTE

Il presente testo di legge è comunque incentrato sulla massima responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati e tra questi, in primo luogo, i cacciatori che anzichè venire considerati "nemici" diventano i principali difensori della conservazione della fauna selvatica, degli habitat naturali e seminaturali. Per cui nulla è lasciato al caso, ma tutta l'attività di caccia è gestita con professionalità, supportata scientificamente e tecnicamente programmata in rapporto allo sviluppo delle varie specie.

LE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Il testo che si sottopone all'esame del Consiglio propone la costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro-silvo-faunistico-turistico-venatorio-ricreativo-sportivo-agonistico, definite "Aziende agrituristico-venatorie". Le aziende agrituristico-venatorie sono aziende agricole nel cui territorio è vietata la caccia cosiddetta ordinaria, ma nelle quali è praticabile la caccia a pagamento nei confronti di selvaggina immessa artificialmente.

L'istituzione di queste aziende permetterà un utilizzo in termini economici delle principali risorse della Sardegna costituite primariamente dall'ambiente e dal territorio. Risorse, queste, sostanzialmente ancora integre, se si escludono alcune aree come quelle interessate dai poli industriali, fortemente compromesse dal punto di vista della salubrità e del paesaggio.

Le nuove iniziative devono pertanto salvaguardare rigorosamente l'integrità dell'ambiente e del territorio, consentendo una utilizzazione "ecologica" in funzione di fattori di conservazione, di produzione agricola e di ricreazione.

Si avrà così una nuova occupazione senza dover sacrificare altre aree per grandi industrie di base.

LA NUOVA FRONTIERA DELL'OCCUPAZIONE VERDE

Pur senza costituire un'alternativa totale alla grande industria, le nuove iniziative nell'ambiente e nel territorio costituiscono la nuova frontiera dell' "occupazione verde" in Sardegna. D'altro canto, anche volendo, nella nostra Regione non è più possibile pensare ancora ad uno sviluppo basato sulla grande industria.

E' opportuno invece valorizzare le risorse disponibili creando la massima integrazione tra le realtà produttive locali.

Non a caso il turismo sta infatti assumendo un ruolo sempre più rilevante nell'economia regionale. Lo sviluppo turistico della Sardegna però si è realizzato negli ultimi vent'anni in modo completamente squilibrato. Si potrebbe dire che in Sardegna esiste esclusivamente un "orlo" turistico (la costa) alle spalle del quale persiste un contesto economico di cui il turismo è componente del tutto trascurabile.

Ed ecco che ad essere frettolosamente liquidati da un certo turismo in cerca di mare stereotipato e di comfort senza specificazioni sono i caratteri più vivi di una terra ricchissima di storia, di tradizioni e di aspetti etnici e culturali del tutto particolari.

Tuttavia in questi ultimi anni si è avvertita, sempre più forte, la necessità di una stretta integrazione fra agricoltura, turismo ed artigianato tesa alla composizione di un quadro socioeconomico nuovo ispirato alla concezione della integrazione intersettoriale.

Si tratta di cercare soluzioni nuove per problemi vecchi: emigrazione dei giovani, isolamento delle zone interne, ristagno delle tradizionali attività produttive. La legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo", consente già una integrazione intersettoriale, limitata però dal rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola.

Si colma così una lacuna legislativa nell'ordinamento regionale sardo relativamente a queste iniziative incentrate soprattutto sull'esercizio venatorio controllato ed a pagamento, con tutta una serie di attività collaterali.

Si ritiene che queste aziende contribuiranno a creare nuova occupazione stabile e ben remunerata trattandosi di attività veramente economica, già sperimentata in altri Paesi, con una domanda crescente e qualificata da disponibilità finanziaria. Sarà un modo molto ricercato per trascorrere il tempo libero consentendo l'utilizzo integrato dell'azienda stessa con il territorio circostante.

IL TERRITORIO REGIONALE IDEALE PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

L'attività venatoria controllata ed a pagamento non causerà alcuno sfruttamento delle risorse faunistiche naturali in quanto si limiterà a consumare la produzione dell'azienda. Il territorio regionale è ideale sotto tutti gli aspetti e la stessa limitata densità abitativa, in particolare nelle zone interne, favorisce al massimo lo sviluppo di tali aziende.

D'altra parte viene favorita di per se stessa l'attività venatoria, in quanto tali aziende alleggeriranno la pressione sia dei cacciatori interni sia di quelli autorizzati provenienti dal continente. Dato il probabile aumento del numero dei cacciatori e la conseguente inevitabile diminuzione di selvaggina, la costituzione delle aziende faunistico-venatorie finirà, in prospettiva, per essere la soluzione stabile e regolamentata per la caccia.

Altro beneficio economico verrà prodotto dall'incremento delle presenze degli appassionati provenienti dall'esterno, che consentirà un estendimento della stagione turistica con riflessi benefici nell'attività alberghiera e nei consumi dei prodotti locali alimentari ed artistico-artigianali.

Trattasi di un'occasione importante per contribuire a risolvere i problemi dello sviluppo e dell'occupazione utilizzando risorse locali costituite dall'ambiente e dal territorio.

Ad integrazione dell'importante ruolo costituito dalle aziende agrituristico-venatorie viene contemplata, nel presente testo di legge, la creazione di centri sportivi agonistico-venatori e tiro, meglio definiti come selvagginodromi. In detti centri si sviluppa l'attività di addestramento cani congiunta a tutte le discipline della cinofilia nell'aspetto agonistico, che vede tutt'oggi l'Italia primeggiare nei campionati Europei e Mondiali.

Seppur a dimensioni decisamente più ridotte delle aziende agrituristico-venatorie i selvagginodromi, oltre all'importante aspetto occupazionale diretto e nel loro indotto, rappresentano una costante valvola di sfogo per gli appassionati dell'attività venatoria sportiva contribuendo anch'essi ad una rilevante diminuzione della pressione venatoria sulla selvaggina stanziale su tutto il restante territorio in cui viene consentita la tradizionale attività della caccia.

Il testo, data la sua obiettiva complessità, è diviso in titoli.

TITOLO I
DISCIPLINA E DISPOSIZIONI GENERALI

Il titolo I disciplina i principi e le disposizioni generali ed è a sua volta suddiviso in capi.

CAPO I
RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il capo I recepisce in Sardegna le direttive comunitarie e attua le convenzioni internazionali in materia di protezione della fauna selvatica. In tale capo è presente l'importante affermazione che la fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata insieme al suo habitat naturale nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale e internazionale.

CAPO II
ORGANISMI DI TUTELA

Il capo II individua gli organi chiamati ad esercitare le funzioni di tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonchè di gestione dell'attività venatoria. Tali organi sono l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato Scientifico Regionale Faunistico di Tutela Ambientale, le Province, i Comitati Scientifici Provinciali Faunistici di Tutela Ambientale ed i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia; viene inoltre introdotto un nuovo organismo di tutela quale il Corpo Volontario di Pronto Intervento, Prevenzione e Vigilanza Ambientale. Relativamente al Comitato Scientifico Regionale Faunistico di Tutela Ambientale i proponenti hanno modificato il testo di legge presentato dalla Giunta regionale sia nella parte relativa alla composizione del Comitato che in quelle relative alla competenza di tale organo. I proponenti hanno infatti ridotto il numero dei componenti il Comitato, che appariva eccessivo anche in funzione della efficienza dell'organo stesso. Relativamente alla funzione del Comitato i proponenti non hanno condiviso la proposta della Giunta che attribuiva al Comitato solo funzioni tecnicoconsultive. Pertanto i proponenti hanno modificato la proposta della Giunta attribuendo al Comitato funzioni deliberative, consultive e propositive. Tra le principali funzioni deliberative attribuite al Comitato possono essere indicate la formazione del calendario venatorio e la determinazione del numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia in conseguenza di violazione di legge. I proponenti hanno anche modificato la composizione del Comitato Scientifico Provinciale Faunistico di Tutela Ambientale riducendo il numero dei componenti ed eliminando la presenza dei rappresentanti di enti o associazioni, ritenuti non indispensabili.

CAPO III
PIANIFICAZIONE FAUNISTICA VENATORIA

Il capo III disciplina la pianificazione faunistica venatoria regionale che viene attuata, nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-faunistico-ambientale, mediante l'adozione del "Piano faunistico venatorio regionale". Il piano faunistico venatorio regionale viene adottato, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale prevedeva che il piano venisse adottato con deliberazione del Consiglio regionale. I proponenti hanno invece ritenuto che il piano venisse formulato dal Comitato Scientifico Regionale Faunistico di Tutela Ambientale e approvato dalla Commissione competente.

Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Questi vengono adottati dalle Province sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria sulla base dello schema di piano provinciale redatto nei termini già espressi. Il piano faunistico-venatorio regionale è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonchè al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Nell'ambito dello stesso capo vengono disciplinate l'istituzione e la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento, dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, delle zone di addestramento cani, dei centri di attività agonistica venatoria, delle aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie.

Relativamente alle aziende faunistico-venatorie si può osservare che il testo predisposto dai proponenti limita la possibilità di istituire tali aziende alle associazioni fra cacciatori regolarmente riconosciute e con strutture stabili ed associati in tutte le Province che adottino uno statuto tipo contemplante le specifiche disposizioni contenute nella presente proposta di legge. Un'altra importante innovazione contenuta nel testo è l'obbligo per i titolari delle aziende faunistico-venatorie di garantire la vigilanza venatoria del territorio dell'azienda o mediante l'assunzione di guardie giurate o mediante una convenzione con le compagnie barracellari. I proponenti hanno ritenuto che tale obbligo, oltre ad essere necessario per la tutela della fauna selvatica, potrà contribuire ad alleviare, sia pure in una piccola parte, la grave disoccupazione esistente in Sardegna.

Per quanto riguarda l'istituzione delle aziende agrituristico-venatorie e in particolare per quel che riguarda la potenzialità di sviluppo economico che esse offrono, si rimanda a quanto affermato precedentemente; limitandosi ad aggiungere che queste aziende devono essere considerate imprese agricole a tutti gli effetti e che pertanto è stato individuato nell'Assessorato dell'agricoltura l'organo competente ad autorizzarne l'istituzione, sia pure con il concerto del Comitato Scientifico Regionale Faunistico di Tutela Ambientale.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Il titolo II disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

CAPO I
ESERCIZIO VENATORIO

Il capo I contiene le norme relative alla definizione di esercizio venatorio, ai mezzi utilizzabili per l'attività venatoria ed i requisiti soggettivi necessari per tale attività. In particolare è previsto che l'esercizio dell'attività venatoria sia subordinato al possesso di una autorizzazione regionale, che si ottiene previo superamento di un esame che dovrebbe garantire il possesso nel cacciatore delle indispensabili conoscenze faunistiche-ambientali e di maneggio delle armi e della relativa legislazione. L'esame dovrà essere sostenuto di fronte ad una Commissione provinciale composta da sei esperti nelle materie oggetto dell'esame. La validità dell'autorizzazzione regionale è subordinata al pagamento di una tassa di concessione regionale che sostituisce il contributo annuale richiesto per le spese di ripopolamento.

CAPO II
SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Il capo II individua le specie cacciabili ed i periodi massimi all'interno dei quali il calendario venatorio, basandosi sulle situazioni oggettive annuali, determinerà il periodo effettivo di caccia. L'indicazione dei periodi di caccia, che si discosta in alcuni punti da quella contenuta nel D.L. 384, non ha rispettato le disposizioni contenute nella legge quadro sulla caccia, peraltro già disattesa dal disegno di legge della Giunta, in quanto i proponenti hanno ritenuto che l'indicazione contenuta nella legge quadro non costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento o una norma di grande riforma economico sociale che possa limitare la potestà esclusiva in materia di caccia. Tuttavia i proponenti sono consapevoli che il Governo possa eccepire la costituzionalità di tale norma, ma ritiene che la Regione debba far valere con forza le proprie competenze.

CAPO III
L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA CACCIA PROGRAMMATA

Il capo III disciplina l'organizzazione della gestione della caccia programmata. In pratica questo capo costituisce uno dei punti fondamentali dell'intera legge. Nell'ambito di tale gestione programmata il territorio faunistico-venatorio della Sardegna viene suddiviso in ambiti territoriali di caccia nel quale viene svolta l'attività venatoria programmata che deve tenere conto della situazione faunistica del territorio ricompreso nell'ambito territoriale di caccia.

L'individuazione del numero degli ambiti di caccia e la loro estensione ha diviso profondamente le stesse associazioni dei cacciatori. Alla fine i proponenti hanno stabilito di dare dimensione provinciale a detti ambiti, con la possibilità che il Comitato Scientifico Regionale Faunistico di Tutela Ambientale indichi, sulla base di obiettive omogeneità nonchè continuità orografiche venatorie, sconfinamenti non strettamente attinenti al perimetro provinciale, entro e non oltre il 10% dell'estensione del territorio provinciale, per essere definitivamente approvato dalla Commissione regionale competente. Fanno eccezione, per la loro particolare condizione di insularità, le Isole di San Pietro, Sant'Antioco e La Maddalena che sono da considerarsi ciascuna un ambito territoriale.

Gli ambiti territoriali di caccia, e la contestuale previsione delle possibilità di esercitare la caccia solo in un determinato territorio, sono lo strumento che permetterà l'instaurazione di uno stretto legame tra il territorio e il cacciatore.

I proponenti, pur condividendo in linea di massima la necessità di uno stretto legame tra cacciatori e una determinata porzione del territorio, hanno mitigato questo principio, non condiviso da molti, prevedendo la possibilità di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale.

Gli ambiti territoriali di caccia sono gestiti da un Comitato direttivo, persona giuridica di diritto privato, ed i suoi componenti (rappresentanti degli agricoltori, delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e delle Province territorialmente competenti) sono scelti tra i cittadini residenti in un comune del Comprensorio faunistico omogeneo. Questo al fine di garantire un legame tra il territorio e l'organo di gestione di base dell'attività venatoria.

CAPO IV
PROTEZIONE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE

Il capo IV comprende le norme che disciplinano la protezione delle attività agricole e zootecniche; le norme contenute in questo capo prevedono anche la concessione di un contributo a favore dei proprietari o conduttori dei terreni agricoli che vengono utilizzati a scopo venatorio e la disciplina del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dall'attività venatoria.

TITOLO III
DIVIETI SANZIONI VIGILANZA

Il titolo III contiene le norme relative ai divieti, alle sanzioni ed alla vigilanza venatoria.

TITOLO IV

Il titolo IV disciplina le norme che regolano le tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia.

TITOLO V

Il titolo V contiene le norme relative alla possibilità per l'Assessorato di stipulare convenzioni con esperti, istituti di ricerca ed altri soggetti per la realizzazione del piano faunistico-venatorio regionale; al riconoscimento delle Associazioni venatorie; all'aggiornamento professionale del personale delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi, previsti dalla legge, che abbiano compiti di gestione e tutela della fauna selvatica. Il testo del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale prevedeva anche l'istituzione di un nuovo servizio, diviso in numerosi settori, nell'ambito delle strutture amministrative dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, per l'espletamento dei compiti affidati dalla legge all'Amministrazione regionale. I proponenti, pur condividendo la necessità di un rafforzamento delle strutture amministrative dell'Assessorato, hanno ritenuto di sopprimere tale previsione, rimandando la ristrutturazione del servizio ad un organico intervento normativo che tenga conto delle esigenze complessive dell'Assessorato e dell'Amministrazione regionale in generale.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Il titolo VI contiene le norme finali, ivi compresa l'abrogazione della legge regionale n. 32 del 1978, quelle transitorie e la parte finanziaria. In tale titolo i proponenti hanno previsto una norma che prevede che l'Ufficio regionale della fauna selvatica continui ad esercitare i propri compiti in materia di studio e ricerca.

In conclusione, i proponenti ritengono che il testo licenziato può essere considerato un buon testo che contempera le esigenze dei cacciatori, degli agricoltori, degli ambientalisti, ma soprattutto dell'ambiente.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. La Regione Autonoma della Sardegna, con la presente legge, adegua la propria legislazione in materia di protezione e sull'esercizio della caccia ai principi stabiliti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3, lett. i), del proprio Statuto Speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e in virtù delle competenze trasferite dall'articolo 58 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

   

CAPO I
Tutela della fauna selvatica e degli ambienti

Art. 2
Attuazione della normativa nazionale e comunitaria.

1. Le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ad attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503 e successive modifiche.

   

Art. 3
Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale dell'attuale e futura comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purchè non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agroforestali.

   

Art. 4
Oasi permanente di protezione. Attuazione Direttive CEE

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente articolo 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotipi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanisticoterritoriale e di sviluppo economico, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al comma 1.

   

Art. 5
Specie tutelate

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.

2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonchè alle specie e sottospecie endemiche.

3. E' vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.

4. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

5. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.

   

Art. 6
Cattura e abbattimento autorizzati

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, può autorizzare, per fini di studio e di ricerca scientifica, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, per la cattura di esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione.

2. Per le stesse finalità di cui al precedente comma, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale, può accordare in ogni tempo e stabilendone le modalità, agli stessi soggetti di cui al comma 1, permessi di catturare o prendere uova, nidi o piccoli nati.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può, altresì, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare la cattura con reti e altri mezzi vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, anche di specie proibite, a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione.

4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, può consentire la cattura a mezzo di reti o di altri mezzi vietati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura. La selvaggina catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare.

6. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.

7. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

8. Qualora si renda necessario, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente adotta appositi piani di abbattimento, avvalendosi della collaborazione del personale addetto alla sorveglianza in materia di caccia, dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti, questi ultimi, di licenza e di autorizzazione regionale per l'esercizio venatorio e dei cacciatori appositamente designati dalle associazioni venatorie rappresentate nel C.S.R.F. di T.A..

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, il competente Servizio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministro competente, alla Commissione della Comunità Europea, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409.

   

CAPO II
Organi preposti alla tutela, alla conservazione, al miglioramento del patrimonio faunistico e alla gestione dell'esercizio venatorio.

Art. 7
Organi di tutela.

1. Alla tutela, alla conservazione e al miglioramento del patrimonio faunistico e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:

a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) il Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale;
c) le Province, Assessorato competente;
d) i Comitati scientifici provinciali faunistici e di tutela ambientale;
e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.);
f) il Corpo volontario di pronto intervento, prevenzione e vigilanza ambientale.

   

Art. 8
Compiti dell'Assessorato dell'ambiente.

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale.

   

Art. 9
Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale - Composizione.

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale, quale organo tecnico, deliberativo e consultivo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura competente in materia;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, scelto fra esperti in servizio presso l'Istituto zooprofilattico e sperimentale della Sardegna;
d) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste designati dalla competente Commissione Permanente del Consiglio regionale;
e) un rappresentante designato dall'Unione delle Province sarde esperto in materia faunistica;
f) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
g) due rappresentanti delle Associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna di cui un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali;
h) cinque esperti in materia venatoria rappresentanti delle maggiori organizzazioni professionali agricole, di cui almeno uno in rappresentanza degli allevatori di selvaggina autoctona, designati dalla competente Commissione Permanente del Consiglio regionale, su conforme proposta delle citate Organizzazioni e Associazioni.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; restano in carica per la legislatura in corso.

5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dai presenti.

6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

   

Art. 10
Compiti del Comitato

1. Il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale delibera:

a) sulla formazione del calendario venatorio;
b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge;
d) sulla determinazione del numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente, dandone comunicazione alle Autorità competenti.
e) sul Piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
f) sull'istituzione e variazione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento e di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie;
g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 25, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

2. Il Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale formula proposte:

a) sulla vigilanza venatoria;
b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

3. Il Comitato scientifico regionale faunistico e di tutela ambientale svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

4. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico previsto dalla L.R. 27/1987.

   

Art. 11
Compiti delle Province

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati scientifici provinciali faunistici e di tutela ambientale.

3. Le Province, in particolare, provvedono:

a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonchè i piani di immissione;
c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;
f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla selvaggina;
i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di selvaggina nel territorio di competenza;
l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;
m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;
o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge;
p) ad attuare tutti gli interventi disposti dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con apposite direttive.

   

Art. 12
Comitati scientifici provinciali faunistici e di tutela ambientale

1. I Comitati scientifici provinciali faunistici e di tutela ambientale di cui all'articolo 11 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria e alla tutela e allo sviluppo della selvaggina.

2. In particolare:

a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;
b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonchè di zone pubbliche e private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

   

Art. 13
Composizione del Comitato scientifico provinciale faunistico e di tutela ambientale

1. Il Comitato scientifico provinciale faunistico e di tutela ambientale è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;
c) da un rappresentante delle Associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;
d) da tre esperti in materia venatoria rappresentanti delle maggiori organizzazioni professionali agricole designati dalla competente Commissione Permanente del Consiglio regionale, su conforme proposta delle citate organizzazioni e associazioni;
e) da due esperti in materia di fauna selvatica designati dalle associazioni di allevatori di selvaggina autoctona.

   

Art. 14
Istituzione del Comitato scientifico provinciale faunistico e di tutela ambientale

1. Il Comitato scientifico provinciale faunistico e di tutela ambientale è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.

2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

4. I componenti il Comitato restano in carica per la durata della legislatura regionale.

5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

   

Art. 15
Compiti dei Comitati direttivi A.T.C.

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno di comprensori faunistici omogenei.

2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione della risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, integrati da iniziative di conservazione, rapportate alla prevedibile mortalità delle specie selvatiche di interesse gestionale derivante da attività antropiche e alla valutazione della capacità portante del territorio in ordine ai prelievi venatori da programmare.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.

   

Art. 16
Composizione, natura giuridica ed istituzione dei Comitati direttivi A.T.C.

1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. ha personalità giuridica di diritto privato con compiti di interesse pubblico.

2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:

a) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
b) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio regionale;
c) due rappresentanti delle Associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio regionale;
d) due rappresentanti designati dalle Province competenti per territorio.

3. Il Comitato è istituito dalla Provincia competente per territorio ed i suoi componenti sono scelti fra i cittadini residenti in un Comune del comprensorio faunistico omogeneo.

4. Il Comitato dura in carica tre anni.

5. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.

   

Art. 17
Funzionamento del Comitato

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.

   

Art. 18
Creazione del Corpo volontario di pronto intervento, prevenzione e vigilanza ambientale.

1. Quale organo straordinario di tutela viene istituito il Corpo volontario di pronto intervento, prevenzione e vigilanza ambientale.

2. Compiti del C.V.P.I.P.V.A. sono:

a) vigilanza sul territorio;
b) intervento di segnalazione rapida agli organismi competenti, per ogni fenomeno naturale o causato di degrado, disastro, depredazione, inquinamento ambientale;
c) pronto intervento con mezzi di prima operatività, in contemporaneità ai compiti previsti alla lettera b) forniti in comodato dall'Assessorato alla difesa dell'ambiente;
d) indagini sulle cause e motivazioni che possono indurre, a danni e delitti ambientali, e/o sugli eventi di tale natura già accaduti, da fornire costantemente ai vari Corpi forestali e di polizia, come primario fatto collaborativo di chi opera seppur volontaristicamente sul territorio;
e) tutto il lavoro del C.V.P.I.P.V.A. quando attiene strettamente ai compiti affidati istituzionalmente al Corpo di vigilanza ambientale della Forestale deve avvenire in coordinamento e comunicazione presso il competente comando territoriale del Corpo Forestale e/o il Comando della caserma dei Carabinieri territorialmente competente;
f) i compiti di cui alla lettera d) possono essere svolti autonomamente, le risultanze devono essere riferite ai Corpi di Polizia Ambientale e dello Stato citati.

3. Possono far parte del C.V.P.I.P.V.A. i componenti appositamente designati dalle associazioni venatorie e ambientaliste, maggiormente rappresentative, stabilmente organizzate in ogni Provincia della Sardegna.

4. I componenti del C.V.P.I.P.V.A. devono corrispondere ai requisiti richiesti per poter far parte dei vari organi di Polizia dello Stato Italiano.

5. Ai componenti il C.V.P.I.P.V.A. non è previsto nessun compenso in qualità di remunerazione di occupazione stabile, solo un rimborso spese di missione operativa ed eventuali premi meritori stabiliti nelle more delle possibilità di bilancio degli Assessorati della difesa dell'ambiente, turismo e agricoltura, su indicazione dei componenti la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Sardegna.

   

CAPO III
Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 19
Piano faunistico-venatorio regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del Piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare, attraverso il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonchè al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale provvede, entro il 1° giugno 1996, all'adozione del piano faunistico-venatorio regionale.

4. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

5. Il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria, anche previa consultazione dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

6. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

7. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 6, trascorso il termine previsto, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

8. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte dalle Province, elabora la proposta di piano faunistico-venatorio.

9. Il piano regionale faunistico è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

   

Art. 20
Contenuto del piano faunistico

1. La pianificazione faunistico-venatoria, articolata per piani provinciali, dovrà contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei, in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
b) l'individuazione, salve le esigenze di dimensionamento di cui all'articolo 22, comma 3, e tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la selvaggina stanziale e migratoria, nonchè dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:
1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento;
4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;
5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;
6) delle zone permanenti destinate all'attività agonistica e all'addestramento dei cani esclusivamente su selvaggina allevata;
7) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
8) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie;
c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia, nonchè delle presenze di cacciatori provenienti da altre regioni;
d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.;
e) la composizione degli organi direttivi degli A.T.C. in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16;
f) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 94, relativamente a :
1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;
g) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera f) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;
h) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi e ricerche, programmi e convegni di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica secondo quanto stabilito dal piano stesso.

   

Art. 21
Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 10% e superiore al 30% del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, suddiviso nelle Province, estrapolando da tale calcolo il territorio sottoposto ai vincoli demaniali militari.

2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati Istat, nonchè il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi, e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri sportivi agonistico-venatori e tiro, e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, deve essere contenuta nella percentuale del 25% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, così suddiviso: 10% aziende faunistico-venatorie, 10% aziende agrituristico-venatorie, 3% centri sportivi agonistico-venatori, 2% centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

   

Art. 22
Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradiamento naturale.

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono ricadere in aree comunali, intercomunali ed interprovinciali.

4. Le oasi permanenti devono essere dotate di adeguata e permanente sorveglianza, nonchè presidio tecnico scientifico e gestionale, sulla cui composizione delibera il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

5. I selvatici che risultassero in esubero nelle oasi permanenti devono essere catturati ed immessi là dove è prioritario il ripopolamento.

6. Le oasi permanenti non possono avere una estensione superiore ai 5000 ettari, mentre possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei Parchi.

   

Art. 23
Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

2. Esse hanno durata da tre a sei anni e vengono riaperte alla caccia, per porzioni di territorio, contemporaneamente su tutto il territorio in modo da evitare la concentrazione del prelievo.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale.

4. Le zone temporanee di ripopolamento devono essere dotate di adeguata e permanente sorveglianza, nonchè presidio tecnico scientifico e gestionale, sulla cui composizione delibera il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

   

Art. 24
Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo indennizzo di cui alla presente legge.

3. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui al comma 3 dell'articolo 23, è disposta con decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, su proposta del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

4. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su conforme proposta del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche e la necessità di una organica rotazione territoriale diversificata.

   

Art. 25
Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

   

Art. 26
Gestione delle oasi

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente, avvalendosi degli uffici periferici forestali per i terreni amministrati dagli stessi uffici, o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche e dalle associazioni venatorie riconosciute, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Gli organi di gestione di cui al comma precedente operano sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

3. Le oasi permanenti di protezione e di cattura espressamente indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale, o delegate dall'Amministrazione regionale, e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche e dalle associazioni venatorie riconosciute, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

   

Art. 27
Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, sono destinati all'esercizio della caccia programmata, purchè non vietata da altre norme di legge.

   

Art. 28
Centri privati di riproduzione

1. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, sono autorizzati dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, su delibera del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, previa domanda, per consentire l'allevamento, allo stato naturale oppure in cattività, di specie cacciabili esclusivamente autoctone a scopo di ripopolamento o alimentare e di specie esotiche a scopo amatoriale. Le autorizzazioni indicano le specie in allevamento, i controlli sanitari e la delimitazione dei confini nonchè le forme di cattura; hanno durata decennale e possono essere rinnovate. Sono revocate quando la gestione ed il funzionamento non sono corrispondenti alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione oppure l'allevamento non è funzionante per almeno due anni.

2. La riproduzione di specie cacciabili autoctone esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa è considerata attività agricola a tutti gli effetti. Può essere svolta a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale prima della acquisizione dei riproduttori o dei giovani in crescita, previa adeguata documentazione della regolare provenienza. Nei terreni dell'azienda destinati all'attività di riproduzione è vietato l'esercizio della caccia. E' consentito il prelievo selettivo di capi di ungulati delle specie cacciabili a norma dell'articolo 48.

3. L'abbattimento e la cattura, per esigenze tecniche, di specie selvatiche diverse, anche se cacciabili, devono essere autorizzati dal Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

4. La detenzione e la produzione di specie di fauna selvatica di cui non è prevista o è vietata l'immissione a norma dell'articolo 68 sono consentite esclusivamente in cattività previa autorizzazione del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale. Le vendite devono avvenire per finalità alimentari, amatoriali o per immissioni consentite in altre regioni.

5. La produzione di specie cacciabili di fauna selvatica a scopo alimentare è permessa esclusivamente in recinti o ambiti controllati. Gli esemplari allevati non possono essere liberati od immessi in campo aperto.

   

Art. 29
Aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e aziende sportive agonistico-venatorie e tiro

1. Il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza finalità di lucro, di aziende agrituristico-venatorie e di aziende sportive agonistico-venatorie e tiro, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge e nel piano faunistico regionale.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione di aziende venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere il consenso dei proprietari o dei conduttori, la Regione, attraverso il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, può disporne l'inclusione coattiva stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non puo' superare il 10% della superficie dei fondi rustici aderenti.

5. Le vigenti autogestite, contemplate nella L.R. n. 32 del 1978, gestite in modo consono e corretto, presa cognizione dei nuovi obblighi con deliberato del loro direttivo, possono, dietro regolare richiesta e su delibera del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, trasformarsi in aziende faunistico-venatorie; dandosi per acquisita e valida la documentazione originaria, salvo richiesta di modifica.

   

Art. 30
Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, previa delibera del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

2. I titolari e/o i soci di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla fauna stanziale al di fuori della stessa azienda.

3. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Tale vigilanza può essere effettuata mediante la regolare assunzione di una guardia giurata ogni 800 ettari, da destinare esclusivamente al controllo venatorio del territorio dell'azienda.

   

Art. 31
Istituzione delle aziende agrituristico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agrituristico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

   

Art. 32
Aziende agrituristico-venatorie a carattere dimostrativo

1. Per favorire la diffusione delle aziende agrituristico-venatorie è consentita l'istituzione, con finalità dimostrative, di aziende agroturistico-venatorie, ubicate su idonei terreni del Monte pascoli, dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e di altre terre pubbliche, in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonchè espletare corsi di formazione professionale.

2. La gestione delle aziende istituite sui terreni del Monte pascoli e sulle altre terre pubbliche è affidata alle associazioni venatorie, alle cooperative o società giovanili assegnatarie dei terreni interessati.

3. La gestione delle aziende istituite su terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è affidata alla stessa Azienda regionale o data in concessione ad associazioni venatorie, a cooperative o società giovanili.

   

Art. 33
Attività esercitabile nelle aziende agrituristico-venatorie

1. Nelle aziende agrituristico-venatorie possono, indicativamente, essere intraprese le seguenti attività:

a) allevamento faunistico di specie autoctone;
b) attività venatoria, ivi comprese la guida e il controllo venatorio;
c) attività di guida turistica;
d) attività collegate al soggiorno e ristorazione degli addetti e dei visitatori;
e) apicoltura;
f) acquacoltura;
g) pesca sportiva;
h) turismo equestre;
i) attività forestali e di prevenzione incendi;
l) allevamento e addestramento cani;
attività artigianali collegate in particolare all'agricoltura e all'allevamento (insaccati, trofei, coltelli, oggetti artistici locali, erboristeria, ecc.);
m) turismo archeologico, naturalistico ed etnografico;
o) tiro.

   

Art. 34
Allevamento nelle aziende agrituristico-venatorie

1. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito l'allevamento, per l'attività venatoria interna, di soggetti da ripopolamento, delle specie stanziali sarde nonchè per la produzione di carni alternative di altre specie. Alle aziende agrituristico-venatorie si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 28.

   

Art. 35
Attività venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agrituristico-venatorie è vietata la caccia, ma è consentita l'attività venatoria, controllata ed a pagamento, nell'intero arco dell'anno e senza limitazioni, se non quelle derivanti dal regolamento interno dell'azienda. Nel caso di esercizio di tale attività le aziende devono essere delimitate da idonee chiudende perimetrali, e segnalate con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "azienda agrituristico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati".

2. L'attività venatoria è esercitata esclusivamente sulle specie allevate o immesse, è consentita la caccia nei modi e tempi del calendario venatorio esclusivamente ai residenti.

3. In deroga alla disposizione contenuta nel comma 2, nell'ambito delle aziende agrituristico-venatorie i cacciatori muniti di autorizzazione regionale possono esercitare l'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.

4. La caccia alla volpe è consentita senza limitazione.

   

Art. 36
Ambiti territoriali delle aziende agrituristico-venatorie

1. Le aziende agrituristico-venatorie non possono avere ciascuna una superficie inferiore ai 300 ettari e non possono estendersi, complessivamente, su una superficie superiore ai 1500 ettari.

   

Art. 37
Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agroturistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile anche per uso di caccia, secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento interno aziendale.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito delle aziende agrituristico-venatorie non è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, salvo durante l'attività esercitata sulla migratoria.

   

Art. 38
Vigilanza sanitaria

1. L'allevamento faunistico, in quanto attività zootecnica, è sottoposto a vigilanza e assistenza veterinaria, a cura della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Le aziende agrituristico-venatorie possono avvalersi dell'assistenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

3. I capi allevati, abbattuti o venduti, dovranno essere muniti di contrassegno prima che vengano portati fuori dall'azienda.

4. I capi destinati al ripopolamento dovranno essere muniti di certificato sanitario veterinario, analogamente a quelli destinati alla macellazione, che potranno essere abbattuti o commercializzati, secondo le norme vigenti.

   

Art. 39
Provvidenze a favore delle aziende agrituristico-venatorie

1. Per la realizzazione delle strutture aziendali e delle opere di trasformazione agraria e fondiaria connesse con le attività indicate alle lettere a), e), f) ed i) dell'articolo 33 possono essere concessi contributi in conto capitale e mutui integrativi nella misura prevista dall'ordinamento regionale per la realizzazione delle strutture aziendali agrarie e delle opere di trasformazione agraria e fondiaria.

2. Le iniziative di cui alle lettere b), c), d), g), h), l), m), n), ed o) del precedente articolo 33 godono delle provvidenze di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo", fermo restando che i contributi in conto capitale, di cui all'articolo 7 della legge medesima, sono corrisposti nella misura del 50% della spesa ammessa.

3. Le aziende agrituristico-venatorie godono anche delle provvidenze previste dal vigente ordinamento regionale per il settore agricolo in materia di credito di conduzione e di acquisto di scorte vive e morte nonchè di tutte le altre provvidenze concedibili nelle analoghe fattispecie.

4. Ai soggetti indicati dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione" e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le più favorevoli disposizioni in essa previste.

   

Art. 40
Tasse di concessione

1. L'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie sono soggetti alle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 65 e 69.

2. Non sono soggetti a tassa di concessione i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, funzionanti nell'ambito di aziende agricole.

   

Art. 41
Addestramento e allevamento cani

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allevamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allevamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani, previa autorizzazione del Comitato regionale faunistico di tutela ambientale.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agrituristico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

   

Art. 42
Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nonchè dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali portanti, rispettivamente la scritta: "OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA"; "ZONA TEMPORANEA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DIVIETO DI CACCIA"; "ZONA PUBBLICA O ZONA PRIVATA PER L'ALLEVAMENTO DELLA SELVAGGINA A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO DIVIETO DI CACCIA"; "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA"; "CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA -DIVIETO DI CACCIA"; "ZONA ADDESTRAMENTO CANI"; "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA"; "AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA"; "AZIENDA AGONISTICO-VENATORIA E TIRO"; "CACCIA CONSENTITA AGLI AUTORIZZATI"; "FONDO CHIUSO -DIVIETO DI CACCIA".

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza di tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al primo comma se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte ben visibili, agli ingressi; con cartello esplicativo riguardante la lunghezza ed il termine delle strade interessate.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, devono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

   

TITOLO II
Esercizio dell'attività venatoria

CAPO I
Esercizio della caccia-Mezzi-Requisiti

Art. 43
Esercizio di caccia e mezzi per l'attività venatoria

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 45.

2. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi leggittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

5. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 con caricatore contenente non più di due cartucce oltre a quella in canna.

6. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

7. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

8. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

9. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

10. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 47 della presente legge.

11. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani.

   

Art. 44
Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 45, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 47 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose; inoltre sia munito di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 500 milioni per morte o invalidità permanente.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

   

Art. 45
Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata, su delega del Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati più cinque supplenti, gli uni e gli altri designati dalle principali associazioni venatorie di interesse nazionale stabilmente, organizzativamente presenti in tutte le Province sarde, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperto in vertebrati omeotermi e altrettanti titolari e supplenti competenti in agraria, e nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Provincia nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. La Commissione di cui al presente articolo è presieduta dal componente della medesima che ottiene la maggioranza dei consensi dei Commissari.

8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Commissario che ottiene la maggioranza di consensi dei Commissari.

9. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

10. La Commissione resta in carica per la durata di tre anni e svolge le proprie funzioni sino alla data del provvedimento di rinnovo.

11. Ai componenti la Commissione spetta, se dovuto, il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

   

Art. 46
Licenza di porto di fucile

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è concessa, rinnovata e revocata a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Per il primo rilascio della licenza di cui al comma precedente nonchè per la restituzione della stessa, l'interessato deve presentare anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dalla Provincia competente per territorio.

3. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

   

Art. 47
Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una speciale autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo comma 3.

2. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio della Regione non soggetto a divieti ai sensi della presente legge.

3. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, all'uopo delegati.

4. Gli interessati debbono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

5. Alla domanda in bollo debbono essere allegati:

a) una copia in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) copia autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
c) copia autenticata delle polizze assicurative;
d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 70.

6. I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma precedente , dovranno allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

7. Il tesserino regionale per i non residenti può essere concesso per il tempo massimo di una annata venatoria, previa segnalazione di accettazione dell'A.T.C., ove si intende esercitare l'attività venatoria.

8. Non è richiesto il possesso dell'autorizzazione regionale per i non residenti che esercitino la caccia esclusivamente nelle aziende agrituristico-venatorie.

9. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia, "salvo i non residenti", scade con essa e la sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

10. L'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia e la selvaggina a mano a mano che essa viene incarnierata. La data del giorno di caccia deve essere segnata al momento dell'inizio dell'attività venatoria.

11. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al precedente comma, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

12. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

13. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della prescritta licenza, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

   

CAPO II
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Art. 48
Specie di fauna selvatica cacciabili

1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

MAMMIFERI

Lepre sarda (Lepus capensis)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Volpe (Vulpes vulpes)
Cinghiale (Sus scrofa)

UCCELLI

Stanziali

Pernice sarda (Alectoris barbara)

Migratori

Fischione (Anas penelope)
Canapiglia (Anas strepera)
Alzavola (Anas crecca)
Germano reale (Anas patyrhynchos)
Codone (Anas acuta)
Marzaiola (Anas querquedula)
Mestolone (Anas clypeata)
Moriglione (Aythya ferina)
Moretta (Aythya fuligula)
Quaglia (Coturnix coturnix)
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
Folaga (Fulica atra)
Pavoncella (Vanellus vanellus)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Colombaccio (Columba palumbus)
Tortora selvatica (Streptopeia turtur)
Allodola (Alauda arvensis)
Merlo (Turdus merula)
Cesena (Turdus pilaris)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tordo sassello (Turdus iliacus)
Passera sarda (Passer espanolensis)

2. L'elenco sopra riportato può essere modificato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, in relazione al recepimento di nuove direttive comunitarie o convenzioni internazionali, o in relazione alle variazioni della consistenza delle singole specie nel territorio.

3. E' vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, salvo successivi decreti dell'assessore alla difesa dell'ambiente, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'art. 5 della presente legge, salvo successive modifiche di cui al comma 2.

4. L'abbattimento delle sottoelencate specie:

Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Taccola (Corvus monedula)
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Storno (Sturnus vulgaris)
Passera mattugia (Passer montanus)

è autorizzato dai Comitati provinciali faunistici ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409.

   

Art. 49
Periodo di caccia e calendario venatorio

1. Ai fini dell'attività venatoria, nel territorio della Sardegna, è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui al precedente articolo 48, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 di gennaio con le seguenti eccezioni: cinghiale, volpe, storno, cornacchia grigia, turdidi, colombaccio, beccaccia, anatidi per tutto il mese di febbraio, e successive concessioni contemplate nelle modifiche in corso delle Direttive comunitarie e della Legge. n° 157/92.

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di tre giornate la settimana, a scelta del cacciatore con esclusione delle giornate del lunedì e venerdì nelle quali è sempre vietata la caccia.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

4. E' consentito recarsi presso il punto di caccia o il rientro presso l'auto, purchè col fucile scarico, in orario antecedente o successivo a quelli previsti nel comma 3.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

6. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati scientifici provinciali faunistici di tutela ambientale e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

7. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nel presente articolo, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

   

Art. 50
Limitazioni e divieti

1. Il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, sentite le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. Per le stesse motivazioni, il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, sentite le Province interessate, può disporre restrizioni in ordine al prelievo delle specie e ai periodi di esercizio dell'attività venatoria previsti all'articolo 49.

3. Le deliberazioni del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale sono rese esecutive con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

   

CAPO III
Organizzazione gestionale della caccia programmata

Art. 51
Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (A.T.C.), sua globale gestione e possibilità d'accesso, ammissione e partecipazione

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia, nelle esistenti Province vengono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata (A.T.C.), avuto riguardo alle consuetudini e alle tradizioni locali.

2. Negli A.T.C. provinciali il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale individua quegli eventuali sconfinamenti anche reciproci, provincia per provincia, per meglio completare l'omogeneità delle vocazioni venatorie onde non interrompere nelle prossimità dei confini provinciali, logiche consuetudini e tradizioni dei Comuni ricadenti nelle vicinanze dei confini citati.

3. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'articolo 16.

4. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnicoamministrativa degli A.T.C.;
b) il sistema sanzionatorio da applicare nei confronti dei cacciatori per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione di cui alla lettera precedente e degli altri obblighi previsti nel presente capo;
c) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
d) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;
e) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dalle norme di cui al comma precedente si rinvia alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo III del Codice civile, ove applicabili.

6. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, propone gli eventuali correttivi all'esercizio della caccia, mediante:

a) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
b) la limitazione del numero delle giornate settimanali e degli orari;
c) la limitazione del carniere giornaliero e stagionale per specie;
d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte al Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale per la loro approvazione. Le limitazioni programmate divengono operanti se il Comitato nei 15 giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica o la legittimità. La decisione del Comitato è definitiva e viene resa esecutiva con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

7. Le attività di gestione faunistica dell'A.T.C. vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia corredato da una relazione sulle ragioni tecniche che ne hanno motivato l'adozione.

8. Il Comitato direttivo organizza gli interventi di gestione tecnica della fauna e l'esercizio venatorio per aree faunistiche di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei partecipanti, mediante la ripartizione e l'impiego volontario dei partecipanti in apposite unità operative.

9. La Provincia esercita il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica ed organizza periodiche riunioni dei dirigenti del Comitato o dei responsabili dei programmi faunistico-venatori dell'A.T.C..

10. Con il piano faunistico-venatorio regionale, la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

11. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

12. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

13. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.

14. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i 30 giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnicofinanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i 30 giorni successivi.

15. Il Comitato direttivo è tenuto a trasmettere mensilmente alla Provincia copia dei verbali delle decisioni assunte.

16. Ogni cacciatore, previa domanda al Comune di residenza, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

17. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C. e in tutte le aziende faunistico-venatorie anche da parte di cacciatori che non siano soci delle stesse.

18. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

19. Per le finalità di cui al comma 16, il Sindaco del Comune di residenza provvede a trasmettere immediatamente copia autenticata della domanda di opzione al Comitato Direttivo dell'A.T.C. prescelto e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

20. Il Comitato Direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo successivo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare le decisioni assunte, nei quindici giorni successivi, all'interessato, al Comune di residenza ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

21. Il Sindaco del Comune di residenza, non appena ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda di opzione da parte dell'A.T.C., provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

22. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle Province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

23. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

24. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

25. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

26. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.

27. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

a) residenti nelle Provincia ove ha sede l'A.T.C.;
b) residenti nelle altre Province della regione;
c) i titolari di attività industriali, commerciali, agricole, amministrative e imprenditoriali in genere che intrattengono stabili rapporti in Sardegna.
d) residenti in altre Regioni.
e) comunque nell'ordine prioritario anzi descritto, va usato l'ordine cronologico della presentazione delle domande di appartenenza fino all'esaurimento dei posti disponibili.

28. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell' A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

29. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.

30. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.

   

CAPO IV
Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 52
Divieto di caccia nei fondi rustici

1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e le Province si adoperano per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate su terreni agricoli.

2. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

3. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

4. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare di quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

5. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.

6. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

   

TITOLO III
Divieti, vigilanza e sanzioni

CAPO I
Divieti

Art. 53
Divieti

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.

2. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, salvo quelle inerenti l'attività venatoria;
b) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonchè nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE DIVIETO DI CACCIA" "MONUMENTO.... DIVIETO DI CACCIA";
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da stade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
e) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
f) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
g) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
i) cacciare con il fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore; cacciare da velivoli e da veicoli a trazione meccanica;
l) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e di uccelli catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
p) la caccia alla folaga, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della battuta;
q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e larghezza di almeno tre metri; in detti fondi la cattura della selvaggina può essere effettuata solatanto ai fini della protezione delle colture; la selvaggina stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
r) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6 della presente legge;
s) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
t) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;
u) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
v) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
z) l'uso di armi munite di silenziatori;
aa) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
bb) l'uso del furetto;
cc) vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellagione;
dd) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
ee) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

3. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

   

Art. 54
Immissione e detenzione di selvaggina estranea

1. E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena.

2. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopi di studio e ripopolamento, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie nonchè nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza l'apposita autorizzazione concessa dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

4. E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva, fatta eccezionale per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, e per le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

   

Art. 55
Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonchè della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione della Provincia.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

   

Art. 56
Commercio, importazione ed esportazione di selvaggina morta

1. E' sempre vietato acquistare, vendere, detenere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o parti di essa. La selvaggina importata dall'estero deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sè un numero di capi di selvaggina pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La selvaggina deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alla selvaggina abbattuta nelle aziende agrituristico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agrituristico-venatoria.

   

Art. 57
Cani vaganti

1. I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia devono essere catturati dagli agenti di vigilanza. Nel periodo in cui è permesso l'uso del cane, la cattura deve avere luogo solo quando esso non sia a seguito di persone o sotto la loro sorveglianza. E' particolarmente sanzionato il vagare dei cani all'interno delle zone in cui è vietata la caccia ai sensi della presente legge.

2. I cani catturati a norma del presente articolo devono essere dati in custodia all'A.T.C. competente per territorio verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.

3. Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

4. Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimarrà di proprietà dell'A.T.C..

5. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste per la mancata custodia di cani vaganti.

   

Art. 58
Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione

1. E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina finoi al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschimento.

3. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

   

Art. 59
Addestramento cani

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 41, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.

   

CAPO II
Attività di vigilanza

Art. 60
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, al Corpo volontario di pronto intervento, prevenzione e vigilanza ambientale, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli, alle guardie giurate assunte dalle aziende faunistico-venatorie ed al volontariato delle associazioni venatorie riconosciute di interesse nazionale.

2. Agli ufficiali, agli agenti, alle guardie ed ai barracelli di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

   

Art. 61
Procedimenti per le sanzioni

1. I procedimenti per le violazioni alle prescrizioni e ai divieti previsti dalla presente legge, sanzionati amministrativamente, sono definiti dal Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale.

   

Art. 62
Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal Capo III del presente Titolo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

2. Le sanzioni amministrative di cui al Capo III del presente Titolo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal primo comma dell'articolo 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 685, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

   

CAPO III
Sanzioni

Art. 63
Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per chi abbatte, cattura o detiene una qualsiasi specie sempre protetta viene revocata definitivamente l'autorizzazione regionale alla caccia e comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 30.000.000;
b) per chi abbatte, cattura o detiene, in tempi e modi vietati, specie previste nel calendario venatorio, viene revocata l'autorizzazione regionale per anni tre se trattasi di migratorie, per anni cinque se trattasi di stanziali, con ammenda di lire 1.000.000 per selvaggina migratoria e di lire 5.000.000 per selvaggina stanziale;
c) per chi supera i limiti stabiliti di capi abbattibili di selvaggina migratoria ammenda di lire 100.000 a capo più sospensione per un mese dell'autorizzazione regionale; per la selvaggina stanziale l'ammenda è di lire 1.000.000 a capo e la sospensione è di mesi tre. Ogni recidiva nella medesima annata venatoria comporta la sospensione per anni tre della concessione regionale ed il triplicare delle ammende previste.

   

Art. 64
Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 28 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a Musei.

3. Della consegna o della liberazione di cui al comma 2, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

   

TITOLO IV
Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

Art. 65
Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 66 e nelle misure indicate nell'articolo 69:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 45;
b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 52;
c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'articolo 29;
d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agrituristico-venatorie, di cui all'articolo 29;
e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 28.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonchè per i piani di immissione.

   

Art. 66
Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

2. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

3. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C., purchè ne sia data comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Sindaco del Comune di residenza, all'A.T.C. di appartenenza e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro il 31 maggio.

4. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

5. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

   

Art. 67
Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

   

Art. 68
Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

   

Art. 69
Importi tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 65, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio
tassa di rilascio lire 100.000
b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio
tassa annuale per tutti i tipi di fucile lire 150.000
c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie
tassa di istituzione lire 1.000.000
tassa di esercizio annuale per ha lire 4.000
tassa di rinnovo lire 1.000.000
d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agrituristico-venatorie
tassa di istituzione lire 300.000
tassa di esercizio annuale per ha lire1.000
tassa di rinnovo lire 300.000
e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
tassa di istituzione lire 1.000.000
tassa di rinnovo lire 1.000.000

2. Gli importi delle tasse sono aggiornati, ogni tre anni, in misura pari all'intera variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, vengono fissati i nuovi limiti delle tasse di concessione arrotondati alle diecimila lire inferiori all'importo risultante dal calcolo predetto, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

   

TITOLO V
Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte della legge - Disposizioni per le associazioni venatorie

Art. 70
Strumenti per la formazione del Piano

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonchè con esperti qualificati, singoli o associati, al fine della predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazioni scientifiche.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente si avvale, tramite convenzioni, degli stessi soggetti di cui al comma 1, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione della fauna selvatica e del suo habitat.

5. Per le stesse finalità di cui ai precedenti commi, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad erogare contributi ad Università, enti, istituti specializzati ed associazioni venatorie primarie con comprovata esperienza e attività propedeutiche in corso, per la realizzazione di programmi e progetti di ricerca nonchè per l'organizzazione di convegni. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede ai compiti indicati nei precedenti commi utilizzando prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

   

Art. 71
Riconoscimento delle associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'effeciente, comprovata e stabile organizzazione a carattere regionale;
c) abbiano un numero di soci non inferiore a un decimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
d) siano dotate di un corpo efficiente di vigilanza volontaria faunistico ambientale su tutto il territorio regionale;
e) attuino comprovatamente e continuamente corsi di preparazione all'abilitazione dell'esercizio venatorio;
f) prevedano nei loro statuti la periodica democratica elezione degli organi direttivi.

 

2. Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

3. Il venire meno di quanto contemplato nei commi 1 e 2 determina la automatica decadenza dei rappresentanti dell'associazione inadempiente dagli organi contemplati nella presente legge, ove se ne riscontri l'avvenuto incarico.

   

Art. 72
Contributi

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative ed educative praticate in Sardegna, nonchè ripopolamento, protezione civile e attività agonistiche.

2. E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

   

Art. 73
Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione di operatori faunistici con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

   

TITOLO VI
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 74
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, fatto salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

2. Per i procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.

   

Art. 75
Applicazione della legge n. 32 del 1978

1. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della stessa legge.

   

Art. 76
Limitazioni nelle zone autogestite

1. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articoo 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale.

2. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale.

   

Art. 77
Sospensione nuove autorizzazioni

1. Ferma restando la validità delle autorizzazioni già rilasciate, è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, sino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti nel piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

2. Tutte le autorizzazioni in scadenza o con domanda di rinnovo si intendono automaticamente concesse in prorogatio fino alla entrata effettiva in vigore dei nuovi organismi contemplati nel presente testo di legge.

   

Art. 78
Proroga dei Comitati provinciali della caccia

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n.32 del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati scientifici provinciali faunistici di tutela ambientale e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.

2. Esauriti i compiti di cui al precedente comma, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, può essere assegnato, in posizione di distacco, alle rispettive Province nel cui territorio svolge le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Amministrazione regionale.

   

Art. 79
Proroga del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.

   

Art. 80
Ufficio regionale della fauna selvatica

1. L'Ufficio regionale della fauna selvatica costituisce un settore del servizio delle foreste, dei parchi, della caccia e della pesca dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

   

Art. 81
Riconoscimento ex art. 70 L.R. n. 32 del 1978

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, salvo verifica dei requisiti previsti nella presnte legge.

   

Art. 82
Autorizzazione provvisoria detenzione fauna selvatica

1. Nei confronti di associazioni venatorie che detengono fauna selvatica e di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, è concessa un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

   

Art. 83
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nelle stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

   

Art. 84
Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro 60 giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste.

   

Art. 85
Norma finanziaria

1. Le nuove e maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 200.000.000 per l'anno 1996, in lire 100.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 50.000.000 per l'anno 1998 e successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 11604 (Nuova Istituzione) 1.1.6.

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art.65 della presente legge)

1993 lire
1994 lire 5.000.000.000
1995 lire 5.000.000.000

Cap. 35009 (denominazione variata)

Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art.11, comma 3, legge 1° marzo 1975, n.47)

Cap.35009/01 (denominazione variata)

Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative e pecuniarie in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna

1993 lire
1994 lire 300.000.000
1995 lire 300.000.000

Cap. 35009/02 (Nuova Istituzione) 3.5.0.

Proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata (art. 64, comma 2, della presente legge)

1993 lire
1994 lire 100.000.000
1995 lire 100.000.000

Cap. 35009/03 (Nuova Istituzione)

Trasferimenti statali per l'esercizio da parte dell'Ufficio regionale della fauna di funzioni di competenza dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

In diminuzione

Cap. 35003

Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia di cui al Titolo 2, Capo I, della legge regionale 28 aprile 1978, n.32

1993 lire
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000

SPESA

In diminuzione

03 ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

1993 lire 50.000.000
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire 3.000.000.000

mediante riduzione della voce 17 della Tabella A allegata alla legge finanziaria

05 ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05100

Contributi ai comitati provinciali della caccia (art. 75, L.R. 28 aprile 1978, n.32, e art.18 della legge di bilancio)

1993 lire
1994 lire 500.000.000
1995 lire 530.000.000

Cap.05101

Spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi dell'Ufficio regionale della fauna (art. 12 e 13, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art.83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art.119, l.r. 27 giugno 1986, n.44, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 53, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)

1993 lire
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire 3.100.000.000

Cap. 05101/01

Spese per la realizzazione di opere e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature occorrenti per la sede ed i centri dell'Ufficio regionale della fauna (artt. 12 e 13, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 119, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 80, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 19, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, artt. 53 e 117, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 4, comma 2, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1)

1993 lire
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire

Cap. 05104

Spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato scientifico regionale faunistico di tutela ambientale e dei Comitati comprensoriali e comunali faunistici (L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 19 della legge di bilancio)

1993 lire
1994 lire 810.000.000
1995 lire 850.000.000

In aumento

02 ASSESSORATO AFFARI GENERALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria)

1993 lire
1994 lire 105.000.000
1995 lire 105.000.000

Cap. 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

1993 lire
1994 lire 15.000.000
1995 lire 15.000.000

Cap. 02093

Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); nonchè da parte del personale del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

1993 lire
1994 lire 100.000.000
1995 lire

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1993 lire
1994 lire 40.000.000
1995 lire 40.000.000

05 ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05102 (Denominazione variata)

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (art. 52 della presente legge)

Cap. 05105 (Denominazione variata)

Contributi alle associazioni venatorie riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative, educative praticate in Sardegna (art. 73 della presente legge)

Cap. 05107 (Nuova Istituzione)

2.1.2.1.0.3.10.14. (06.04)

Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, nonchè al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi (art. 4 e 26 della presente legge)

1993 lire
1994 lire 1.800.000.000
1995 lire 1.800.000.000

Cap. 05107/01 (Nuova Istituzione)

2.1.1.5.3.2.10.14 (06.04)

Finanziamenti alle Province per lo svolgimento dei compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia; per il funzionamento dei Comitati scientifici provinciali faunistici di tutela ambientale e per il funzionamento delle commissioni per l'abilitazione venatoria (artt. 11, 14, 19 e 45 della presente legge)

1993 lire
1994 lire 3.700.000.000
1995 lire 2.200.000.000

Cap. 05107/02 (Nuova Istituzione)

2.1.1.6.2.2.10.14. (06.04)

Finanziamenti ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, per l'erogazione di contributi a proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio e per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (artt. , comma , e della presente legge)

1993 lire
1994 lire 6.500.000.000
1995 lire 6.500.000.000

Cap. 05107/04 (Nuova Istituzione)

1.1.1.8.3.1.01.01. (01.05)

Restituzione delle somme riscosse per la vendita di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione (art. 64, comma 2, della presente legge)

1993 lire
1994 lire 50.000.000
1995 lire 60.000.000

Cap. 05107/05 (Nuova Istituzione)

1.1.1.8.2.1.01.01. (01.05)

Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle concessioni regionali in materia di caccia (artt. 66, comma 4, e della presente legge) (spesa d'ordine)

1993 lire
1994 lire 30.000.000
1995 lire 40.000.000

Cap. 05107/06 (Nuova Istituzione)

1.1.1.4.2.2.10.14. (06.04)

Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica; per la promozione di conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione della fauna selvatica e del suo habitat (art. 71, commi 1, 3 e 4 delle presente legge)

1993 lire
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000

Cap. 05107/07 (Nuova Istituzione)

2.1.2.1.0.3.10.14 (06.04)

Spese per l'acquisto di materiale informatico e tecnicoscientifico al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 71, comma 2, della presente legge)

1993 lire
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000

Cap. 05107/07 (Nuova Istituzione)

2.1.2.1.0.3.10.14 (06.04)

Spese per l'acquisto di materiale informatico e tecnicoscientifico al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 71, comma 2, della presente legge)

1993 lire 350.000.000
1994 lire 400.000.000
1995 lire 400.000.000

Cap. 05107/08 (Nuova Istituzione)

2.1.1.6.2.2.10.14 (06.04)

Contributi per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 71, comma 5, della presente legge)

1993 lire
1994 lire 200.000.000
1995 lire 200.000.000

Cap. 05107/09 (Nuova Istituzione)

2.1.1.4.1.2.10.14 (06.04)

Spese per la realizzazione di programmi educativi sui problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale (art. 99 della presente legge)

1993 lire
1994 lire 200.000.000
1995 lire 200.000.000

Cap. 05107/10 (Nuova Istituzione)

1.1.1.6.1.2.10.14 (06.04)

Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della fauna selvatica (art. 100, comma 2, della presente legge)

1993 lire
1994 lire 250.000.000
1995 lire 300.000.000

3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano, per quanto attiene alla concessione di provvidenze contributive e creditizie relative alla realizzazione di strutture aziendali e opere di trasformazione agraria e fondiaria connesse con le attività di cui alle lettere a), e), f) ed i) dell'articolo 33, sui capitoli 06026/02, 06060, 06200, 06265, 06266 dello stato di previsione delle spese dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.

4. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano, per quanto attiene alla concessione di provvidenze connesse con gli interventi di cui alle lettere b), c), d), g), h), l), m), n), ed o) dell'articolo 33 sul capitolo 06229/04 dell stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura del bilancio della Regione per il 1993 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi, se si tratta di contributi in conto capitale; sul fondo di rotazione istituito dal secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 32 del 1986 se si tratta di mutui.

5. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano, per quanto attiene alle provvidenze indicate dal comma 3 dell'articolo 39 sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale del bilancio regionale per l'anno 1993 e degli anni successivi.

6. Sui capitoli di spesa e sui fondi di rotazione indicati nei commi 3, 4 e 5 gravano anche le spese per l'attuazione della presente legge relative all'istituzione delle aziende agroturisticovenatorie indicate nell'articolo 32.

7. I capitoli 05101 e 05107/05 sono iscritti nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1993/1995 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

   

 

ALLEGATO

Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge

a) MAMMIFERI PRESENTI IN SARDEGNA E NELLE SUE ACQUE TERRITORIALI:

tutte le specie di cetacei (Cetacea)
tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera)
Ghiro (Glisglis)
Martora (Martesmartes)
Gatto selvatico (Felis ilvestris)
Foca monaca (Monachus monachus)
Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)
Daino (Dama dama)
Muflone (Ovis musimon)
Capra selvatica (Capra Sp)