PROPOSTA DI LEGGE N. 149

presentata dal Consigliere regionale BERTOLOTTI il 6 novembre 1995

Riforma dell'ordinamento delle Comunità montane


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legislazione regionale in materia di Comunità montane è ferma, oramai, al lontano 1975 quando venne approvata l'unica legge con la quale, tra l'altro dopo numerosi anni dalla sua emanazione, veniva data attuazione alla Legge n. 1102 del 1971 detta comunemente "Legge sulla montagna".

Dopo oltre venti anni, sulla base delle esperienze nel frattempo maturate e sulla base della nuova produzione legislativa nazionale che interessa anche le Comunità montane o esplicitamente destinata ad esse, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle nostre Comunità montane per dare loro nuovo slancio ma, anche, maggiore aderenza alla realtà della montagna sarda ed al mutato quadro di riferimento.

Le prospettive di riordino delle autonomie provinciali in Sardegna, rendono peraltro necessario ripensare al ruolo che nell'ambito della programmazione regionale devono avere le Comunità montane.

Già con l'emanazione della Legge 8 giugno 1990, n.142, con la riforma degli enti locali che questa legge ha attuato, si inizia una nuova fase delle norme che regolano le Comunità montane.

Gli articoli 28 e 29 della Legge 142/90 sono stati, almeno fino ad oggi, e se si eccettua il tentativo effettuato nella scorsa legislatura a livello di proposta di Giunta, del tutto inattuati, nonostante siano passati, dalla sua emanazione, ben 6 anni.

Il problema dello sviluppo economico e sociale della montagna anche a livello nazionale ha comportato l'esigenza di una "rivisitazione" delle norme che regolavano la materia giungendo alla approvazione ed emanazione di una nuova normativa più attuale e moderna ed in linea con le più recenti indicazioni ed aspirazioni delle popolazioni che ancora vi sono presenti e ci vivono nonostante le difficoltà orografiche, di spopolamento, economiche che ne hanno lentamente spento la vitalità.

Le grandi alluvioni che anche recentemente hanno devastato larghe zone dell'Italia continentale, sopratutto nel Nord, sono uno dei risultati dell'abbandono e dell'incuria conseguente della montagna intesa come un organismo dagli equilibri naturali estremamente delicati che sono stati turbati nel corso degli anni.

La montagna "vissuta", ma vissuta con i suoi ritmi, le sue peculiarità, le sue esigenze può essere di valida difesa anche dai ricorrenti disastri che la penalizzano e la feriscono come eventi particolari di carattere meteorologico o gli incendi per indicare i due più importanti.

E' appunto da queste analisi che, a livello nazionale, è nata la nuova legge sulla montagna, la Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

A livello regionale qualche riflessione al proposito è stata fatta sul finire della scorsa legislatura; è una riflessione che, a parte il disegno di legge della Giunta regionale, ha dato solo come risultato l'inserimento nella legge regionale 22 luglio 1993, n. 31 (concernente "Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali") dell'articolo 3 con il quale si è iniziata a prendere in considerazione una opportunità: l'eliminazione dei comprensori che erano nati praticamente assieme e che avrebbero dovuto, almeno nelle intenzioni dei legislatori di allora, coprire l'intero territorio regionale, integrandosi con le Comunità montane, per quanto attiene l'individuazione di un nuovo, per allora, livello di programmazione diffusa sul territorio. Va da sé che questi enti non hanno lasciato rimpianti di sorta per la scarsissima prestazione di cui sono autori tranne, in alcuni casi, per gli amministratori che vi erano stati nominati.

Fu un primo passo dopo la quale sarebbe dovuta seguire, appunto, la riforma delle Comunità montane.

Nel 1995 il Consiglio regionale della Sardegna ha iniziato una riforma, quella degli enti strumentali, che ha ridotto considerevolmente il numero degli amministratori di detti enti, ritenendolo uno degli elementi di efficienza e moralizzazione.

E' anche su questa linea che la presente proposta di legge si muove. Si è ritenuto di attenersi anche a tale principio nell'affrontare il problema della riforma delle Comunità montane, riducendo consistentemente la composizione delle assemblee e delle giunte comunitarie.

E ancora è da notare che è giunto il momento di chiudere, una volta per tutte, anche quella forma di consociativismo obbligato perché contenuto in legge, affinché a governare le Comunità montane ci vadano le maggioranze espresse dal voto popolare e solo queste, lasciando alle minoranze elette il compito precipuo di stimolo e di controllo, anche severo se necessario, che si è rivelato la carenza politica più grave nel corso di questi anni nella gestione di questi enti arrivando, in qualche caso, anche a livelli di vero e proprio malcostume.

E' appunto per le considerazioni fatte che si è ritenuto di dover proporre la grande novità da introdurre nelle riforme delle Comunità montane: l'elezione diretta così come prevista dalle normative emanate con la Legge 25 marzo 1993, n. 81, per i Comuni, che vengono mutate ed introdotte nel nuovo ordinamento proposto con la presente.

Viene così superata integralmente la vecchia normativa, responsabilizzando direttamente il cittadino, almeno nella elezione degli organi di amministrazione della Comunità montana che, fino ad oggi, sono stati il frutto di trattative e di mercato tra delegazioni partitiche al chiuso delle stanze e dalle quali i cittadini sono stati sempre tenuti rigorosamente all'oscuro.

Passando all'esame del testo, all'articolo 1 vengono definite le finalità dell'intera proposta; con l'articolo 2 viene prevista una normativa, più restrittiva e aderente, per la classificazione dei territori montani, pur lasciando ancora, almeno in parte, la vecchia classificazione che risulta però possibile attraverso una preliminare rilevazione a cura dell'Assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con l'articolo 3 si procede alla definizione della costituzione degli enti. Con l'articolo 4 si dà attuazione alla normativa contenuta nella Legge 142/90, all'articolo 29. Onde consentire l'adeguamento dei confini territoriali della Comunità montana a seguito di modifiche dei confini dei Comuni che ne fanno parte, viene previsto il meccanismo di cui all'articolo 5. Con l'articolo 6 si procede ad individuare i meccanismi per la predisposizione dei piani socio - economici e dei relativi piani di attuazione. L'articolo 7 porta la previsione della adozione dello Statuto e dei suoi contenuti in linea di massima che viene approvato con le modalità del successivo articolo 8 cui segue l'articolo 9 con la previsione della emanazione di specifici regolamenti ordinanti la vita stessa dell'ente.

Dall'articolo 10 all'articolo 20 sono riprese le norme per la definizione degli organi della Comunità montana, per la loro elezione, la composizione, la sottoscrizione delle liste elettorali, la limitazione del numero dei mandati per il Presidente e dei componenti la Giunta oltre che i poteri e le competenze di questi due organi fino alla regolamentazione della mozione di sfiducia, della attività ispettiva, allo scioglimento del consiglio ed eventuale sospensione dei singoli consiglieri e delle incompatibilità. Sono tutte norme, come detto, mutuate dalla Legge n. 81 del 1993 e che riportano, integralmente, la Comunità montana entro l'unico filone della legislazione degli enti locali in genere.

Con gli articoli che vanno dal 21 al 24 compresi si riportano le norme relative alla predisposizione del piano di sviluppo e delle sue tranches di attuazione. Dall'articolo 25 all'articolo 30 compresi si evidenziano alcune procedure, anche queste facenti parte della legislazione relativa agli enti locali, che riguardano la riorganizzazione dei servizi dei Comuni che vengono a far parte della Comunità montana che si pone come ente coordinatore, oltre che di iniziativa in merito; nell'articolo 30 viene stabilita, come conseguenza logica di tutto l'impianto, l'applicazione delle norme della Legge 142/90 per quanto attiene i controlli degli atti statuendo definitivamente, anche se già in essere, il controllo del competente Comitato.

Dall'articolo 31 in poi si hanno le norme transitorie e finali nelle quali - articolo 33 - è prevista la riorganizzazione e la rielezione degli organi alla quale, in questa prima fase di attuazione delle norme della proposta, si provvede, fino alla iniziale data di naturale scadenza, con la vecchia norma di cui alla legge regionale n. 26 del 1975.

 TESTO DEL PROPONENTE

   

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere nella Regione Sardegna, in attuazione degli articoli 44 - ultimo comma - e 129 della Costituzione, anche attraverso l'ordinamento delle Comunità montane, la valorizzazione dei terreni montani, l'armonico utilizzo delle risorse naturali, culturali ed ambientali della montagna sarda, la tutela e l'equilibrato sviluppo delle relative comunità locali.

   

Art. 2
Delimitazione dei territori montani

1. Sono considerati montani i Comuni il cui territorio è situato, per almeno l'80 per cento, al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello fra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale, non è minore di 600 metri.

2. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica vengono depositati i risultati della rilevazione con l'individuazione dei territori montani come risultanti dall'applicazione della norma di cui al comma 1.

   

Art. 3
Costituzione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane sono enti locali, costituiti ai sensi della presente legge regionale, fra Comuni appartenenti alla stessa Provincia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della Legge 142/90, allo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

2. In base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 28 della citata Legge 142/90 sono costituite le Comunità montane della Sardegna a ciascuna delle quali appartengono solo Comuni contermini purché aventi tutte le caratteristiche di cui all'articolo 2.

   

Art. 4
Fasce territoriali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, saranno individuate fasce territoriali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della Legge 142/90, nell'ambito di quelle Comunità montane che ne avranno fatto proposta, per una più precisa indicazione delle omogeneità socio - economiche dei territori.

   

Art. 5
Variazioni territoriali della Comunità montana

1. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge regionale, istituiscono nuovi Comuni o modificano circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti, ai sensi della legislazione regionale vigente, dispongono altresì circa le eventuali conseguenti modifiche al territorio delle Comunità montane.

2. L'aggregazione, fusione o scissione di una o più Comunità montane, è normata con apposita legge regionale.

   

Art. 6
Finalità e funzioni della Comunità montana

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo integrato del proprio territorio, di perseguire l'armonico sviluppo delle popolazioni, anche garantendo, d'intesa con gli altri enti in essa operanti, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualità della vita, la Comunità montana adotta ed attiva il proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico nel quadro della programmazione provinciale, così come prevista ai sensi dell'articolo 15 della Legge 142/90, nonché di quella regionale.

2. La Comunità montana adotta, conseguentemente a quanto previsto al comma precedente, piani pluriennali di opere ed interventi ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, così come configurato nel piano pluriennale, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi in esecuzione del Piano.

3. La Comunità montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre: alla formazione del piano territoriale di coordinamento, nell'ambito della vigente legislazione; alla difesa del suolo ed ambientale; alla tutela ed alla valorizzazione della cultura locale favorendo la preparazione culturale e professionale delle popolazioni e svolge le funzioni ad essa attribuite dalla normativa in vigore, in particolare dalla Legge 142/90 - articolo 29 e 29 - e dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

   

Art. 7
Statuto

1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della Legge 142/90 .

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'ente ed, in particolare, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento dei propri uffici e servizi pubblici, le forme di collaborazione fra la Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e gli altri enti operanti sul territorio, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai procedimenti amministrativi.

3. Lo Statuto fissa, altresì, la sede e la denominazione dell'ente.

   

Art. 8
Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità montana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nella definizione del proprio Statuto la Comunità montana armonizza le sue norme con quelle degli Statuti dei Comuni che la compongono.

3. L'approvazione e la pubblicazione dello Statuto seguono le norme della Legge 142/90.

   

Art. 9
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità montana adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

   

TITOLO II
ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 10
Organi della Comunità montana

1. Sono Organi della Comunità montana:

a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.

   

Art. 11
Elezione degli organi della Comunità montana

1. Per l'elezione del consiglio, della giunta e del Presidente della Comunità montana, si applicano le norme per la elezione degli analoghi organi dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti previste nelle Legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le elezioni si tengono contemporaneamente a quelle per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali.

   

Art. 12
Composizione del Consiglio della Comunità montana

1. Il Consiglio della Comunità montana è composto dal Presidente e da venti membri, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 81/93 e ad esso si applicano tutte le norme previste in detto articolo per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

   

Art. 13
Durata del Mandato - Limitazione dei mandati e sottoscrizione delle liste elettorali per la elezione degli organi della Comunità montana

1. Per la durata del mandato del Consiglio, della giunta e del Presidente della Comunità montana e per la limitazione nel loro numero, valgono le norme contenute nell'articolo 2 della Legge 81/93.

2. Per la presentazione delle liste valgono le norme contenute nell'articolo 3, commi 1, lettera d), 3, 4 e 5 della Legge 81/93.

   

Art. 14
Presidente della Comunità montana Poteri e competenze

1. Il Presidente della Comunità montana è l'organo responsabile dell'amministrazione della stessa Comunità.

2. Per l'esercizio dei poteri e delle competenze, al Presidente della Comunità montana si applicano le norme contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 della Legge 81/93.

   

Art. 15
Composizione della Giunta della Comunità montana

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non superiore a cinque per le Comunità montane costituite da non più di otto Comuni, non superiore a sette per le Comunità montane costituite da oltre otto Comuni.

   

Art. 16
Competenze della Giunta

1. Per le competenze della Giunta della Comunità montana si applicano le norme contenute nell'articolo 17 della Legge 81/93.

   

Art. 17
Mozione di sfiducia

1. La presentazione, la discussione e la votazione della mozione di sfiducia sono regolamentate ai sensi dell'articolo 18 della Legge 81/93.

   

Art. 18
Attività ispettive e commissioni d'indagine

1. Le attività ispettive dei consiglieri e la costituzione ed il funzionamento delle commissioni d'indagine, sono regolamentati ai sensi dell'articolo 19 della Legge 81/93.

   

Art. 19
Scioglimento del Consiglio della Comunità montana - Sospensione dei Consiglieri

1. Il Consiglio della Comunità montana viene sciolto sulla base di quanto stabilito negli articoli 20 e 21 della Legge 81/93.

2. La surrogazione e la supplenza dei consiglieri della Comunità montana avviene sulla base delle norme contenute nell'articolo 22 della Legge 81/93.

   

Art. 20
Incompatibilità

1. Le incompatibilità dei componenti gli organi della Comunità montana sono regolate in base a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 45, della Legge 81/93.

   

TITOLO III
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO PIANI PLURIENNALI DI OPERE E INTERVENTI PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

Art. 21
Formazione adozione e approvazione del piano pluriennale di sviluppo

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità montana predispone ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico di cui all'articolo 29 della Legge 142/90 . Esso viene approvato dal Consiglio Comunitario con votazione qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Nel corso della sua validità al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti con le stesse modalità di cui al precedente comma.

3. La Giunta della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio - economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo recepisce nella propria programmazione con deliberazione consiliare.

5. La procedura di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

   

Art. 22
Piano pluriennale di opere ed interventi

1. Per la realizzazione del piano di sviluppo socio - economico la Comunità montana adotta i piani pluriennali che comprendono tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché dei quelle comunali da svolgere in forma associata.

2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma 1.

3. Al piano si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della Comunità Europea, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità montana, nell'ambito della sua validità temporale.

4. L'individuazione e la localizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4 dell'articolo 29 della Legge 142/90, le quali concorrono alla formazione del Piano urbanistico provinciale o del Piano urbanistico metropolitano.

   

Art. 23
Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di opere ed interventi viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione "previsionale e programmatica" allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione ed alla Provincia; la Provincia ne riscontra la compatibilità con il piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 142/90.

   

Art. 24
Progetti speciali integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare "progetti speciali integrati" presentati dalla Comunità montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, idonei a promuovere lo sviluppo economico - sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei "progetti speciali integrati" possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di "progetti speciali integrati", qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. L'ammissibilità dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento, la priorità e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:

a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici culturali ed ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'articolo 4 della presente legge.

   

TITOLO IV
RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI

Art. 25
Convenzioni

1. La Regione promuove e partecipa a rapporti convenzionali tra la Comunità montana ed il Comune che sia escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 28 della Legge 142/90, per la realizzazione, da parte della Comunità montana, di interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione Europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.

2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunità montana ed il Comune interessato.

   

Art. 26
Esercizio associato di funzioni

1. I Comuni componenti la Comunità montana organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.

2. La legge regionale indica le funzioni delegate ai Comuni che si intende debbano essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2, dell'articolo 29 della Legge 142/90, e ne definisce le procedure di attuazione.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, predisposto dalla Comunità montana, d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana medesima.

4. I Comuni di cui al comma 1, classificati parzialmente montani, possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della Legge 93/81 sono regolati da apposita convenzione.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale comunitario, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della Legge 142/90, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte della Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunità montana.

6. La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.

   

Art. 27
Comunità montana - Unione dei Comuni

1. In previsione della loro fusione, i Comuni della Comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, di cui all'articolo 26 della Legge 142/90.

2. Tale costituzione può avvenire su proposta del Consiglio della Comunità montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; l'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono gli organi della Comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 26 della Legge 142/90.

5. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più Comuni facenti parte di una Comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei Comuni interessati.

   

Art. 28
Aziende speciali - Istituzioni - Consorzi

1. La Comunità montana può costituire, per l'esercizio di servizi o per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 23 e 25 della Legge 142/90.

   

Art. 29
Revisore dei conti

1. Il Consiglio della Comunità montana elegge il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri. L'elezione avviene con voto limitato a due componenti.

2. I revisori dei conti possono essere scelti esclusivamente:

a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
c) tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri commercialisti.

3. Per la durata dell'incarico, la revoca, l'eleggibilità e quant'altro attiene alle funzioni del revisore si applica l'articolo 57 della Legge 142/90.

   

Art. 30
Controllo sugli organi e sugli atti della Comunità montana

1. Alla Comunità montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza relative ai Comuni e Province.

   

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31
Norma transitoria

1. Fino ad approvazione della legge regionale di modifica delle procedure della programmazione, per l'approvazione dei piani di sviluppo socio - economico, dei piani di opere ed interventi e dei programmi annuali, nonché per la ripartizione dei fondi per il loro finanziamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

   

Art. 32
Variazioni nella costituzione della Comunità montana

1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunità con l'inserimento e/o l'esclusione di uno o più comuni, il Consiglio della Comunità montana si ricostituisce con l'integrazione dei rappresentanti del o dei Comuni nuovi inseriti e con l'esclusione dei rappresentanti del o dei Comuni non più partecipanti rimanendo in carica sino all'espletamento delle prime elezioni effettuate ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunità montana è convocata dal Presidente uscente ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, dei Vice-Presidenti e della Giunta, secondo le procedure di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

   

Art. 33
Costituzione di nuove Comunità montane

1. Nel caso di costituzione di nuove Comunità montane che comportino la cessazione di Comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, nomina un commissario per ciascuna delle Comunità cessate il quale assume i poteri degli organi delle stesse. Il predetto Commissario rimane in carica sino all'elezione degli organi delle nuove Comunità.

2. L'elezione dei nuovi organi è regolata dall'articolo 11 della presente legge, è indetta dal Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento ed ha luogo entro sessanta giorni dalla data del medesimo.

   

Art. 34
Regolazione dei rapporti

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, regola i rapporti amministrativi e di trasferimento degli atti del patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane conseguente alla applicazione della presente legge.

2. Le procedure di cui al primo comma si applicano anche nel caso di variazioni territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.