PROPOSTA DI LEGGE N. 147
presentata dal Consigliere regionale MARRACINI il 31 ottobre 1995
Integrazioni e modifiche alla L.R. 18 maggio 1994, n. 21, recante:
"Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si rende necessaria in quanto completa la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21.
Alla luce dell'applicazione della legge regionale n. 21 del 1994, sono emerse delle lacune che si è ritenuto di poter colmare con la proposta in oggetto. A ciò si aggiunga una recrudescenza di alcune malattie trasmesse da cani e gatti le quali, negli ultimi due anni, hanno avuto una notevole incidenza nella mortalità degli animali soprattutto domestici e un aumento della morbosità di alcune zoonosi patogene per l'uomo in alcuni casi anche mortali.
Si è ritenuto di concentrare l'intervento legislativo nella prevenzione ai diversi livelli e nella sorveglianza dei fenomeni utili all'obiettivo della legge stessa.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 1 bis - Informazione e educazione zoofila.
1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale, avvalendosi della collaborazione delle Unità Sanitarie Locali e delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:
a) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
b) l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche;
c) l'indicazione dei soggetti attuatori degli interventi, ai sensi del successivo comma 3;
d) l'indicazione del costo, dei tempi e delle modalità di attuazione di ciascun intervento.3.Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Ciascuna convenzione deve comunque indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
c) la durata della convenzione.".Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione e alla ristrutturazione dei canili municipali.".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il programma contiene:
a) i risultati della monitorizzazione del territorio, la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;
b) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3 e 8 della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
c) l'ammontare del contributo concesso a ciascun Comune, salvo quanto disposto dal comma seguente.".Art. 3
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994, è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis -
1. La Regione, previa verifica delle reali necessità dei singoli territori, incentiva la costituzione di consorzi tra comuni per la dislocazione, la costruzione e la gestione di canili intercomunali mediante la concessione di un ulteriore contributo pari al 50 per cento del finanziamento spettante a ciascun comune consorziato ai sensi del comma 2, lett. c).".
Art. 4
1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2, ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2 bis;".
Art.5
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1994 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Tutte le strutture di ricovero pubbliche e private convenzionate e tutti i presidi veterinari devono essere dotati di apposito lettore per il riconoscimento dell'animale.".
Art. 6
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore e determinate in:
a) lire 50.000 per la cattura;
b) lire 10.000 al giorno per la custodia.".2. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario.".
Art. 7
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per l'attuazione delle previste campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi veterinari.
3 ter. Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Ciascuna convenzione deve comunque indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) il costo delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;
c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;
d) le modalità di controllo da parte dei servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale.".