PROPOSTA DI LEGGE N. 138
presentata dal Consigliere regionale LORENZONI il 5 ottobre 1995
Disposizioni per l'esercizio e la disciplina dell'attività agrituristica in Sardegna.
Interventi di sostegno. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e successive modifiche.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
1. Dopo alcuni anni di esercizio dell'attività agrituristica nel territorio della Sardegna, normato dalla legge regionale n. 32/86, si sente l'esigenza di una regolamentazione della materia che tenga conto delle nuove realtà del fenomeno e delle mutate esigenze dell'utenza, nonché del proliferare a pioggia di insediamenti agrituristici, non sempre in linea con lo spirito delle leggi vigenti.
Punto qualificante della presente proposta di legge è l'esigenza che l'attività agrituristica sia attività dell'azienda agraria e non, come nella maggioranza dei casi, solo ristorazione, magari ricorrendo a prodotti extra aziendali.
Il legame con l'azienda in rapporto di connessione produttiva è l'aspetto qualificante; non potranno essere autorizzate attività agrituristiche che non abbiano a monte una azienda produttiva che immetta sul mercato agrituristico propri prodotti o comunque successive trasformazioni degli stessi.
L'imprenditore agricolo può diventare imprenditore agrituristico solo se dimostrerà che le produzioni aziendali e le disponibilità di aree e locali sono, almeno in parte, sufficienti per l'esercizio dell'attività.
In conclusione con la presente proposta si vuole riportare l'attività agrituristica alla stretta connessione con l'attività agricola, togliendola da un rapporto di concorrenzialità con esercizi commerciali che hanno altra finalità.
TESTO DEL PROPONENTE |
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Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale, ambientale e archeologico del territorio regionale, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica integrandola con l'offerta turistica regionale. 2. In particolare, la legge è finalizzata a favorire: |
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TITOLO I Art. 2 1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e all'allevamento del bestiame, che devono rimanere qualificanti così come specificato all'articolo 5. 2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica: |
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Art. 3 1. I termini "agriturismo", "agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge. |
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Art. 4 1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o ai familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge n. 233 del 1990. 2. Nell'esercizio di detta attività, l'imprenditore di cui al primo comma potrà avvalersi anche di personale esterno. |
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Art. 5 1. Le attività di cui agli articoli precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività di conduzione del fondo e sono considerate a tutti gli effetti facenti parte del reddito aziendale. |
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Art. 6 1.I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i
requisiti igienico-sanitari previsti per i locali di civile
abitazione dai relativi regolamenti edilizi comunali. Nella
valutazione di tali requisiti si dovrà tenere conto delle
particolari caratteristiche di ruralità degli edifici,
salvaguardandone le particolari caratteristiche
architettoniche. 2. All'operatore agrituristico, in deroga alle vigenti disposizioni legislative, è consentita la macellazione a domicilio, limitatamente al fabbisogno dell'attività e relativamente alle seguenti specie animali: suini e cinghiali, ovini e caprini, volatili e animali di bassa corte. |
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Art. 7 1. E' istituito l'Albo regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale Albo è suddiviso in sezioni provinciali tenute presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni provincia. 2. A tale Albo possono essere iscritti esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'articolo 4 della presente legge; gli interessati dovranno produrre istanza di iscrizione, indicando la qualifica professionale, la consistenza aziendale, l'eventuale disponibilità di bestiame, le attività agrituristiche che si intendono esercitare e precisando le caratteristiche degli edifici esistenti e di quelli da destinare all'attività agrituristica. 3. Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche solo i soggetti iscritti all'Albo. 4. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730. |
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Art. 8 1. I soggetti che intendono svolgere attività agrituristica
devono presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata
l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente: 2. La domanda deve essere corredata da: |
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TITOLO III Art. 9 1. La Regione autonoma della Sardegna interviene finanziariamente a sostegno dell'attività agrituristica, mediante la concessione di mutui di durata pluriennale con abbattimento parziale degli interessi di ammortamento. |
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Art. 10 1. Ai coltivatori diretti singoli o associati che intendano intraprendere attività agrituristica è concesso, oltre al mutuo di cui al precedente articolo 9, un abbattimento della quota capitale pari al 20 per cento del finanziamento. |
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Art. 11 1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'anno 1996 sono
apportate le seguenti modifiche: 2. Le spese per l'anno 1996 faranno carico ai capitoli 06229/04 e 06229/04 bis dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. |