PROPOSTA DI LEGGE N. 138

presentata dal Consigliere regionale LORENZONI il 5 ottobre 1995

Disposizioni per l'esercizio e la disciplina dell'attività agrituristica in Sardegna.
Interventi di sostegno. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e successive modifiche.


RELAZIONE DEI PROPONENTI

1. Dopo alcuni anni di esercizio dell'attività agrituristica nel territorio della Sardegna, normato dalla legge regionale n. 32/86, si sente l'esigenza di una regolamentazione della materia che tenga conto delle nuove realtà del fenomeno e delle mutate esigenze dell'utenza, nonché del proliferare a pioggia di insediamenti agrituristici, non sempre in linea con lo spirito delle leggi vigenti.

Punto qualificante della presente proposta di legge è l'esigenza che l'attività agrituristica sia attività dell'azienda agraria e non, come nella maggioranza dei casi, solo ristorazione, magari ricorrendo a prodotti extra aziendali.

Il legame con l'azienda in rapporto di connessione produttiva è l'aspetto qualificante; non potranno essere autorizzate attività agrituristiche che non abbiano a monte una azienda produttiva che immetta sul mercato agrituristico propri prodotti o comunque successive trasformazioni degli stessi.

L'imprenditore agricolo può diventare imprenditore agrituristico solo se dimostrerà che le produzioni aziendali e le disponibilità di aree e locali sono, almeno in parte, sufficienti per l'esercizio dell'attività.

In conclusione con la presente proposta si vuole riportare l'attività agrituristica alla stretta connessione con l'attività agricola, togliendola da un rapporto di concorrenzialità con esercizi commerciali che hanno altra finalità.

 

TESTO DEL PROPONENTE 

   

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale, ambientale e archeologico del territorio regionale, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica integrandola con l'offerta turistica regionale.

2. In particolare, la legge è finalizzata a favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli, singoli e/o associati, attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone rurali;
b) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura, della zootecnica e della gastronomia tradizionale sarda;
c) il miglior utilizzo delle risorse naturali, ambientali e dei beni storici, archeologici, culturali, nonché delle tradizioni popolari legati alla civiltà rurale;
d) un rapporto integrato ed equilibrato tra città e campagna;
e) il miglior utilizzo del patrimonio rurale ed edilizio;
f) ed a sviluppare il turismo sociale e giovanile. 

   

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

Art. 2
Definizione dell'attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e all'allevamento del bestiame, che devono rimanere qualificanti così come specificato all'articolo 5.

2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:
a) dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti, ivi compresi quelli della famiglia coltivatrice;
b) dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali, destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;
c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda compresi gli alcolici e superacolici tipici dell'ambito regionale. Tali prodotti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale sardo;
d) organizzare attività ricreative, didattiche e culturali tipiche dell'azienda e dell'ambiente rurale, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;
e) vendere i prodotti della propria azienda, sia lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne;
f) trasformare i prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso agrituristico;
g) organizzare vacanze-lavoro per il tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico sportive. 

   

Art. 3
Denominazione delle attività agrituristiche

1. I termini "agriturismo", "agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge. 

   

Art. 4
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o ai familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge n. 233 del 1990.

2. Nell'esercizio di detta attività, l'imprenditore di cui al primo comma potrà avvalersi anche di personale esterno. 

   

Art. 5
Rapporto tra attività aziendale
ed attività agrituristica

1. Le attività di cui agli articoli precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività di conduzione del fondo e sono considerate a tutti gli effetti facenti parte del reddito aziendale. 

   


TITOLO II
DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE ED AMMINISTRATIVE

Art. 6
Disposizioni igienico sanitarie
ed amministrative

1.I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali di civile abitazione dai relativi regolamenti edilizi comunali. Nella valutazione di tali requisiti si dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici, salvaguardandone le particolari caratteristiche architettoniche.
In ogni caso le attività agrituristiche non sono parificabili agli esercizi commerciali di ristorazione, affittacamere e così via.

2. All'operatore agrituristico, in deroga alle vigenti disposizioni legislative, è consentita la macellazione a domicilio, limitatamente al fabbisogno dell'attività e relativamente alle seguenti specie animali: suini e cinghiali, ovini e caprini, volatili e animali di bassa corte. 

   

Art. 7
Albo degli operatori agrituristici

1. E' istituito l'Albo regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale Albo è suddiviso in sezioni provinciali tenute presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni provincia.

2. A tale Albo possono essere iscritti esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'articolo 4 della presente legge; gli interessati dovranno produrre istanza di iscrizione, indicando la qualifica professionale, la consistenza aziendale, l'eventuale disponibilità di bestiame, le attività agrituristiche che si intendono esercitare e precisando le caratteristiche degli edifici esistenti e di quelli da destinare all'attività agrituristica.

3. Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche solo i soggetti iscritti all'Albo.

4. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730. 

   

Art. 8
Disposizioni amministrative -
Autorizzazione comunale

1. I soggetti che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attività elencate nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
c) l'indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità che si intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di attività.

2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato di iscrizione all'Albo;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività. 

   

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9
Mutui pluriennali

1. La Regione autonoma della Sardegna interviene finanziariamente a sostegno dell'attività agrituristica, mediante la concessione di mutui di durata pluriennale con abbattimento parziale degli interessi di ammortamento. 

   

Art. 10
Abbattimento quota capitale

1. Ai coltivatori diretti singoli o associati che intendano intraprendere attività agrituristica è concesso, oltre al mutuo di cui al precedente articolo 9, un abbattimento della quota capitale pari al 20 per cento del finanziamento. 

   

Art. 11
Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'anno 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
- è istituito il seguente nuovo capitolo 06229/04 bis "concorso sugli interessi per la concessione di mutui per opere agrituristiche" con uno stanziamento di lire 250.000.000;
- lo stanziamento del capitolo 06229/04 "contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche" è incrementato di lire 900.000.000.

2. Le spese per l'anno 1996 faranno carico ai capitoli 06229/04 e 06229/04 bis dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.