PROPOSTA DI LEGGE N. 137
presentata dai Consiglieri regionali DIANA - FOIS Paolo - FOIS Pietro - DETTORI Bruno - LA ROSA - FERRARI - ARESU - OBINO - SASSU - CUGINI - VASSALLO il 5 ottobre 1995
Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende disciplinare la gestione del territorio di Porto Conte, Capo Caccia e Laguna del Calich, nel comune di Alghero, con lo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione di un'area universalmente riconosciuta di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico.
L'area interessata dalla proposta di Parco naturale regionale è situata a nord di Alghero ed insiste interamente nel territorio comunale di questa città. L'intervento interessa circa 70 Kmq. di superficie e 60 Km di costa circa.
La perimetrazione provvisoria contenuta nell'allegato A comprende le Riserve Naturali Regionali di Punta Giglio, Capo Caccia e della Laguna del Calich istituite con la legge regionale 31/89.
I valori naturalistici, ambientali, paesaggistici e storico culturali caratterizzano fortemente l'intero territorio e rappresentano, direttamente o indirettamente, una enorme potenzialità per la fruizione sociale, turistica, culturale e scientifica nonché la base per lo sviluppo delle attività economiche compatibili.
L'area è caratterizzata da un complesso di emergenze paesistico-ambientali di notevole valore fra cui un vasto sistema carsico comprendente i promontori di Punta Giglio, Capo Caccia e le colline intorno (Monte Doglia, Monte Murone, Monte Vaccargiu, Monte Siseri, Monte Palmavera ed altre) che racchiudono la rada di Porto Conte, considerata il più vasto porto naturale del Mediterraneo. Particolare importanza rivestono i fenomeni carsici i cui esempi più conosciuti sono la Grotta di Nettuno e la Grotta Verde.
Sono direttamente connessi a questo complesso i terreni a destinazione agricola della bonifica della Nurra di Alghero e la zona umida della Laguna del Calich.
La lunga e tortuosa linea di costa presenta molteplici aspetti passando dai lidi sabbiosi e dal sistema dunale di Maria Pia, alle coste rocciose intervallate da calette sabbiose e spiagge (Le Bombarde e Tramariglio), all'ampio arco di litorale basso di Porto Conte, alle possenti falesie calcaree di Punta Giglio, Capo Caccia, Punta della Pegna e Punta Cristallo con i suoi 326 metri a picco sul mare.
La vegetazione rispecchia la notevole diversità ambientale dell'area, infatti si possono rilevare formazioni vegetali a gariga costiera, dei sistemi sabbiosi e dunali, delle zone umide, a macchia mediterranea bassa, media e alta, boschi di leccio, ginepreti e pinete litorali. La flora è caratterizzata da numerose specie endemiche. Oltre alla più nota Centaurea horrida, si ritrovano Silene corsica, Anchusa crispa, Genista corsica, Genista sardoa, Limonium ninphaeum, Silene nodulosa, Brassica insularis, Allium parciflorum, Crocus minimus, Bellium bellidioides, Arum pictum.
La fauna è caratterizzata da numerose specie di importanza nazionale e internazionale. Tra gli Anfibi si riscontrano il Discoglosso, il Rospo smeraldino e la Raganella sarda. Tra i Rettili, il Tarantolino, l'Algiroide nano, la Lucertola tiliguerta, la Biscia dal collare, Testuggine comune e Testuggine marginata. Gli uccelli sono la classe dei vertebrati più rappresentata. Tra le specie nidificanti si ricordano l'Uccello delle tempeste, la Berta maggiore, il Marangone dal ciuffo, il Gabbiano corso, il Falco pellegrino, il Grifone, la Gallina prataiola, la Pernice sarda, Pollo sultano, Occhione, Succiacapre, Tottavilla, Calandro, Magnanina sarda, Magnanina, Sparviere, Canareccione, Sterpazzola di Sardegna, Gruccione, Sterpazzolina, Fiorrancino.
I mammiferi sono presenti con varie specie tra cui il Daino, il Muflone, la Martora e il Gatto selvatico, la Volpe, il Cinghiale, il Topo quercino e la Lepre.
Per l'importanza scientifica che quest'area riveste già dal 1975 ne veniva proposta l'istituzione di un Parco naturale regionale. Nel 1979 i lavori del Convegno "La Nurra e le sue coste" organizzato dall'Università e dall'Amministrazione Provinciale di Sassari in collaborazione con la Società Sarda di Scienze Naturali e del WWF terminava i suoi lavori con una dichiarazione finale dove si facevano auspici per l'istituzione del Parco Naturale di Porto Conte.
Inoltre il documento finale del 1° Simposio Internazionale sugli Uccelli marini del Mediterraneo tenutosi ad Alghero nel 1986 e la dichiarazione di Calvià (Baleari) del 1989 individuano quest'area come area di massima importanza mediterranea per la riproduzione degli uccelli marini.
Notevoli anche le valenze storiche e archeologiche dell'area che conserva importanti testimonianze di un popolamento umano che affonda le radici nel Neolitico antico (Grotta verde). Di notevole importanza per la storia sarda del periodo nuragico i due grossi villaggi di Palmavera e Sant'Imbenia notevoli anche per la loro vicinanza alla costa insieme con gli innumerevoli siti archeologici della stessa epoca disseminati nell'area in questione. Significative le tracce di contatti tra la civiltà nuragica e quella fenicia prima della colonizzazione (Sant'Imbenia e Flumenelongu) nonché i resti archeologici di consistenti insediamenti romani. In epoca spagnola il territorio parzialmente spopolatosi nell'alto Medioevo è interessato dalla realizzazione di un sistema di difesa basato su torri costiere.
TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
Istituzioni e finalità del parco1. La Regione Autonoma della Sardegna istituisce il Parco Naturale Regionale "Porto Conte".
2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art. 2
Delimitazione del Parco1. Il territorio del Parco di Porto Conte si estende nel Comune di Alghero, comprendendo il complesso carsico di Punta Giglio, Monte Doglia, Capo Caccia e la Laguna del Calich, secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A della presente legge.
2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi processi incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi le delimitazioni di cui al comma 1 potranno essere modificate in sede di approvazione dello Statuto di cui al successivo articolo 4.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL PARCOArt. 3
Consorzio del Parco1. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio appositamente istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 e dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il Consorzio è costituito dal Comune di Alghero, dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e dall'Amministrazione Provinciale di Sassari.
3. Gli organi del Consorzio sono decisionali e consultivi.
4. Sono organi decisionali:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori dei conti.5. Sono organi consultivi:
a) la Consulta del Parco.
6. Il Consorzio dispone di propri servizi amministrativi e tecnici, ai quali è preposto il Direttore del Parco.
Art. 4
Costituzione e Statuto1. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Il Consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai Consigli degli enti interessati, unitamente allo Statuto, a maggioranza assoluta.
3. Secondo le norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituiscono principi fondamentali, cui deve ispirarsi lo Statuto, la pubblicità degli atti degli organi e dei servizi del Parco, la garanzia del diritto di accesso dei cittadini ai medesimi atti e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.
4. Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del Consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.
5. Allo scopo di avviare la costituzione del Consorzio l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, invia alle amministrazioni partecipanti uno schema di convenzione e di Statuto, approvato dalla Giunta Regionale.
6. Qualora la Convenzione e lo Statuto non vengano deliberati da uno o più soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro tre mesi dall'invio dello schema, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario ad acta per l'approvazione dello Statuto e della convenzione.
7. Gli enti interessati subentrano nell'organismo consortile, obbligatoriamente, dalla data di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione dello Statuto e della convenzione.
8. Lo Statuto e la convenzione devono contenere un allegato grafico, che forma parte integrante del provvedimento, indicante la perimetrazione dell'area protetta. Tale perimetrazione sostituisce a tutti gli effetti quella provvisoria.
Art. 5
L'Assemblea del Parco e il Consiglio direttivo1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.
2. L'Assemblea del Parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I soggetti partecipanti al Consorzio designano i propri rappresentanti nell'Assemblea entro tre mesi dall'approvazione della convenzione e dello Statuto. Qualora tali designazioni non vengano deliberate entro il termine prescritto da uno o più soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario ad acta per la designazione dei rappresentanti in seno all'Assemblea.
Art. 6
Il Direttore del Parco1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea del parco su proposta del Consiglio direttivo a seguito di una motivata scelta comparativa tra i candidati iscritti, a domanda, in un apposito Albo regionale di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco.
2. L'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco è istituito e disciplinato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta medesima. Con lo stesso provvedimento sono definiti i titoli di laurea richiesti, nonché le specializzazioni, qualificazioni e precedenti esperienze professionali, che costituiscono oggetto di valutazione.
3. Il Direttore è organo tecnico del parco e, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51 della Legge 142/90 e dagli articoli 3 e 27 del D.Lgs. 29/93, ha l'esclusiva responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
c) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno che la legge e lo Statuto non riservano espressamente ad altri organi;
d) ogni altra funzione prevista dallo Statuto.Art. 7
Collegio dei revisori dei conti1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dei quali:
a) uno designato dal Presidente della Giunta regionale, con funzione di Presidente del Collegio;
b) due designati dall'Assemblea del parco.Art. 8
Durata degli organi. Incompatibilità1. La durata degli organi e l'incompatibilità saranno disciplinati dallo Statuto.
Art. 9
La Consulta1. Le modalità di nomina dei componenti ed il loro numero, nonché le norme di funzionamento della Consulta, sono indicate nello Statuto del Consorzio.
2. La Consulta è organo consultivo e propositivo del Consorzio del parco. In particolare esprime parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.
3. La Consulta può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 10
Servizi e personale del parco1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal Direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del parco.
4. E' istituito, presso la sede del parco, un ufficio unificato per la semplificazione e lo snellimento delle procedure autorizzate e delle certificazioni.
Art. 11
Sede del parco1. La sede legale del parco è stabilita dallo Statuto dell'organismo di gestione.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARCOArt. 12
Piano del parco: finalità e contenuti1. La conservazione delle risorse naturali ed ambientali, nonché dei valori storici e culturali del parco è perseguita attraverso un apposito piano, comprendente un elaborato grafico in scala 1:25.000, o di maggiore dettaglio, (Tavola di piano) e norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del parco recepisce le previsioni della legge istitutiva e quelle contenute nella convenzione e nello Statuto applicandone finalità e prescrizioni ivi rispettivamente contenuti.
3. Il Piano del parco disciplina specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso, secondo i criteri di massima specificati nel comma 3 del presente articolo;
b) i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico o privato;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi e i criteri per la gestione e gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
f) gli indirizzi e i criteri per la formazione di piani settoriali;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
f) l'esercizio della caccia nelle sole aree definite o assimilabili alle aree di cui agli articoli 12, comma 2, lett. c) e d), e 32, della Legge 394/91, purché tale esercizio sia conforme al regolamento di gestione del parco e sia compatibile con i principi e le norme contenute nella Legge-quadro sulla caccia 157/92 e nella legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, sulla caccia. L'esercizio della caccia è comunque consentito soltanto nelle forme della caccia controllata, ovvero attraverso prelievi faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, riservato ai soli residenti del comune di Alghero appositamente autorizzati e sotto la sorveglianza dell'organismo di gestione del parco. La caccia è sempre vietata all'interno delle aree naturali protette del parco definite o assimilabili alle definizioni di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a) e b), della Legge 394/91.4. Il Piano suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico, in armonia con la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 394/91, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree sono comprese le zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva CEE 43/92;
b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
c) aree di connessione: in armonia con la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 2, lett. c) e d), della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che identificano il restante territorio compreso nella perimetrazione del parco;
d) aree contigue di preparco, ove esistenti, in armonia con la definizione contenuta nell'articolo 32 della Legge 6/1991.5. Per tenere conto della dinamica evolutiva degli ecosistemi il Piano del parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 13
Piano del parco: procedure1. Il Consorzio del parco entro sei mesi dalla sua costituzione redige la proposta di Piano e la invia agli enti locali interessati e alla Provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.
2. Ai fini di quanto sopra, la Regione mette a disposizione del Consorzio gli studi, i progetti e gli elaborati tematici di cui dispone.
3. Il Consorzio, esaminati i pareri degli enti locali e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del parco; il Piano viene pubblicato presso le sedi del Consorzio, della Provincia e dei Comuni interessati per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.
5. I soggetti titolari di situazioni giuridicamente rilevati in modo differenziato, possono presentare eventualmente anche opposizioni entro lo stesso termine.
6. Decorso il termine di cui al comma 4, il Consorzio trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni e le eventuali opposizioni, entrambe con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
7. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni ed opposizioni, sentito il Comitato Tecnico Consultivo per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8 della legge regionale 31/89 e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.
8. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.
9. Qualora il Piano del parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal Consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.
10. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui al comma 9 il Piano non venga adottato dal Consorzio il Comitato rimette la questione alla Giunta regionale la quale decide in merito in via definitiva.
11. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art. 14
Piano del parco: efficacia giuridica1. Il Piano del parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 12 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della Legge 394/91. Per le altre aree definite "di connessione", di cui all'articolo 12, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il Piano del parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 15
Regolamento del parco1. Il Regolamento del parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, disciplina l'esercizio delle attività consentite.
2. Per quanto riguarda le attività consentite, in particolare il Regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e per gli studi di compatibilità paesistico-ambientale delle attività e delle opere che possono produrre modificazioni e trasformazioni degli ecosistemi o in parte degli stessi;
b) le caratteristiche e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e lo svolgimento delle attività ricreative, sportive educative e didattiche;
d) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di studio, nonché di quelle biosanitarie;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché di servizio, commerciali, artigianali ed industriali di trasformazione dei prodotti locali.3. Il Regolamento indica le attività che sono consentite previo ottenimento di nullaosta da parte del Consorzio del parco.
4. Tra le attività non consentite il Regolamento, in particolare, indica obbligatoriamente, i divieti di cui al successivo articolo 25 della presente legge.
5. Il Regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente, in particolare riguardo ai prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi della fauna selvatica in armonia con la normativa vigente in materia.
6. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia. Gli usi civici possono essere liquidati dal competente Commissario anche su istanza dell'organismo gestionale del parco.
7. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea del parco entro 3 mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti. Trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, entro i successivi tre mesi, provvede alla predisposizione e all'approvazione del Regolamento secondo la procedura indicata dall'articolo 14, secondo comma, della L.R. 7 giugno 1989, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 16
Programma pluriennale di sviluppo del parco1. In armonia con gli indirizzi della Programmazione Regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del parco, il Consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del parco.
2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco secondo quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della Legge 394/91.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
4. Il Piano pluriennale, adottato dal Consorzio del parco, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art. 17
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge 142/90, accordi di programma tra la Regione, Consorzi di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art. 18
Gestione del parco1. La gestione del parco è affidata al Consorzio di gestione istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. L'organismo di gestione del parco attua le previsioni del Piano attraverso il programma di sviluppo e predispone il regolamento di gestione previsto dall'articolo 15 della presente legge.
3. I terreni di proprietà dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna e quelli ad essa affidati per la gestione, ricadenti all'interno del parco, sono gestiti dalla stessa Azienda Foreste Demaniali secondo le finalità indicate all'articolo 1 del proprio Statuto, allegato alla legge regionale 6/56 e successive modificazioni e integrazioni, e coerentemente con gli indirizzi del Piano del parco.
4. L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna può fornire, su richiesta dell'Organismo di gestione, e nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del Piano del Parco, nonché per i relativi regolamenti, per i programmi di sviluppo e per la gestione.
5. Per la gestione dei servizi del parco, l'Organismo di gestione può stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, nonché con associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.
6. L'Organismo di gestione del parco può stipulare altresì convenzioni con organismi particolarmente qualificati su specifici aspetti relativi alla gestione di aree di riconosciuto valore scientifico-naturalistico.
Art. 19
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio del parco può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Consorzio del parco.
Art. 20
Nullaosta1. Nelle aree ricomprese nei perimetri del parco di cui all'allegato A della presente legge, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal Regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del Consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del parco secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
2. Per gli interventi, gli impianti e le opere per i quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione del Sindaco, il nullaosta può essere rilasciato anche in sede di Commissione edilizia qualora venga chiamato a partecipare alle sedute di questa il Direttore del parco o un suo delegato. Per avvalersi di tale possibilità l'interessato deve inoltrare la richiesta di nullaosta al Consorzio contemporaneamente alla richiesta di concessione o autorizzazione al Comune.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del Regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal Regolamento.
4. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del Consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora il Consorzio non provveda entro il termine stabilito.
Art. 21
Poteri di autotutela del Consorzio del parco1. Il Presidente del parco esercita i poteri di autotutela secondo le previsioni dell'articolo 29 della Legge 394/91, che sono integralmente recepite dalla presente legge.
Art. 22
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale1. L'Assessore regionale in materia di difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del parco e indica, ove lo ritenga necessario, gli adempimenti e le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, trascorso il quale rimette la questione alla Giunta regionale che provvede in via sostitutiva anche con la nomina di commissari ad acta.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIOArt. 23
Beni immobili1. Il Consorzio del parco può provvedere all'acquisizione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Il parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà di terreni ricompresi nell'allegato A; tale diritto deve essere esercitato entro sei mesi dalla notifica della proposta di alienazione.
3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.
Art. 24
Entrate del parco1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari delle Comunità Europee, dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria al Consorzio sono determinate dallo Statuto.
3. Le entrate del parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività, nonché dai proventi delle sanzioni.
4. L'Organismo di gestione del parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
TITOLO V
NORME DI TUTELA E SANZIONIArt. 25
Misure provvisorie di salvaguardia1. Nel territorio del parco fino all'approvazione del relativo Regolamento operano le norme disposte dall'articolo 6, comma 4, della Legge 394/91. Sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti e risorse naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è fatto divieto di:
a) introdurre nell'ambiente naturale specie estranee, animali e vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) creare nuovi impianti forestali con essenze non indigene della Sardegna;
c) trasformare i boschi, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, in altre qualità di colture;
d) utilizzare a fini produttivi i boschi di proprietà pubblica e il taglio dell'alto fusto in quella privata;
e) effettuare dicioccamenti e sradicamenti di formazioni vegetali arboree ed arbustive autoctone evolute, ed effettuare arature in terreni con pendenza superiore al 30 per cento;
f) aprire nuove strade carrabili senza l'autorizzazione del Consorzio del parco e dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
g) aprire nuove cave e riattivare quelle inattive o comunque estrarre materiale inerte;
h) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta. La raccolta per documentate attività di ricerca e di studio possono essere autorizzate dal Consorzio del parco nella misura minima strettamente necessaria;
i) effettuare nuovi interventi che modifichino le caratteristiche fisiche, chimiche, idrologiche delle acque;
l) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e dai programmi regionali;
m) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.Art. 26
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 394/91, si applicano le sanzioni previste dal Capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 31/89, nonché quelle previste dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 27
Disposizioni transitorie1. Il parco istituito con la presente legge è costituito all'atto dell'approvazione, da parte del competente organo regionale di controllo, della convenzione tra gli enti locali interessati, e dello Statuto del relativo Consorzio di gestione ai sensi dell'articolo 25 della Legge 142/90 e con l'insediamento dell'Assemblea consortile prevista dall'articolo 3 della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore del Piano del parco e del relativo Regolamento trovano applicazione le seguenti norme:
a) è consentita l'esecuzione delle opere pubbliche e di pubblica utilità rientranti fra le categorie inibite in tutto o in parte dalle norme di cui all'articolo 25 della presente legge a condizione che risultino coerenti con le finalità generali della presente legge e previa autorizzazione dell'Assessore della difesa dell'ambiente. La realizzazione delle predette opere è subordinata alla preventiva valutazione di impatto ambientale e alla contestuale attuazione di interventi specifici per l'attenuazione dell'impatto ambientale medesimo;
b) sono fatti salvi, oltre i diritti reali delle collettività locali, gli interventi forestali a fini naturalistici, nonché gli interventi di difesa del suolo e dagli incendi. E' altresì consentita la creazione di fasce frangivento a protezione delle attività agricole;
c) nei boschi sono ammessi i tagli colturali e di selezione, nonché le conversioni del ceduo in alto fusto e i tagli fitosanitari;
d) la funzione di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio tutelato ai sensi della presente legge è attribuita al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. A tal fine è istituita all'interno del parco la stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che ha competenza specifica sul territorio dell'area protetta.Art. 28
Gestione provvisoria del parco1. Fino alla costituzione degli organi del Consorzio, alla gestione del parco è preposto un Commissario straordinario dotato di specifica competenza professionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con gli enti componenti il Consorzio di gestione di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Il Commissario straordinario esercita provvisoriamente i poteri attribuiti agli organi del Consorzio e al Direttore dai precedenti articoli 5, 6 e 7 ai soli fini dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 della presente legge.
3. Successivamente alla costituzione degli organi del Consorzio e fino alla nomina del Direttore le funzioni di quest'ultimo possono essere esercitate da un funzionario dell'Amministrazione regionale, con qualifica direttiva o dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente d'intesa con gli enti componenti il Consorzio di gestione di cui all'articolo 3 della presente legge, il quale sarà equiparato a tutti gli effetti a coordinatore di servizio dell'Amministrazione regionale.
4. L'Amministrazione regionale provvede alla dotazione di un contingente provvisorio del personale amministrativo e di vigilanza alle dipendenze del Commissario straordinario.
5. Fino alla costituzione della struttura tecnico-amministrativo di cui all'articolo 10, l'Azienda Foreste Demaniali può assumere la gestione degli interventi nell'area protetta, orientando le proprie azioni alla realizzazione dei conseguenti obiettivi e programmi d'intesa con gli enti locali interessati.
Art. 29
Norma finanziaria1. Le spese derivanti dalla presente legge sono determinate in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1995, 1996 e 1997.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma è istituito il "Fondo di dotazione del parco di Porto Conte".
Art. 30
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.