PROPOSTA DI LEGGE N. 131

presentata dal Consigliere regionale LODDO il 22 settembre 1995

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32:
"Disciplina e incentivazione dell'agriturismo"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, che disciplina l'attività agrituristica, a distanza di nove anni dalla sua entrata in vigore, ha messo in evidenza un'ampia serie di carenze che rischiano di comprometterne l'efficacia e che richiedono, quindi, degli interventi legislativi capaci di entrare in sintonia con l'evoluzione della politica agricola e con lo sforzo ormai in atto da diversi anni da parte degli agricoltori di diversificare gli ambiti delle proprie attività.

Alcuni correttivi si rendono necessari, in particolare, per frenare il progressivo abbandono delle campagne e il conseguente degrado del patrimonio rurale dell'Isola.

Si ritiene necessario, pertanto, favorire - soprattutto nelle zone definite svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 - la predisposizione di un adeguato programma di ristrutturazione e riattamento di tale patrimonio in particolare insistendo sull'architettura rurale che, a causa della progressiva inutilizzazione, va irrimediabilmente deteriorandosi.

La presente proposta di legge intende favorire, in primo luogo, ma non solo, lo sviluppo dell'agriturismo in tali zone dell'Isola, solitamente trascurate negli itinerari turistici, anche perché sprovviste di essenziali strutture ricettive.

In secondo luogo, si intende intervenire su uno dei freni più rilevanti allo sviluppo dell'attività nel settore legato all'eccessiva burocratizzazione dell'istruttoria regionale: si rende perciò necessario provvedere a pensare una norma più snella, considerato il rilevante e crescente successo che questo tipo di turismo sta avendo e considerato anche che una sua incentivazione produrrebbe ricadute positive anche nei confronti dell'occupazione che, come è noto, presenta nelle zone interne dell'Isola particolari condizioni di sofferenza.

L'articolato della proposta si muove sostanzialmente su queste due direzioni:

a) valorizzare le zone interne svantaggiate, con la propria tradizione di cultura e di ospitalità;

b) incentivare e semplificare le procedure anche attraverso l'introduzione di nuove tipologie d'esercizio.

Gli articoli 1 e 2 precisano che la Regione promuove e favorisce lo sviluppo dell'agriturismo nelle zone interne dell'Isola e in particolare in quelle montane. Questo al fine di valorizzare l'interno dell'Isola e le sue produzioni, tipiche del mondo agro-pastorale.

S propone, inoltre, di istituire una Commissione tecnica consultiva presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che avrà il compito precipuo di compilare e tenere aggiornato l'albo degli operatori agrituristici a garanzia della serietà operativa nel settore oltre che quello di formulare proposte e promuovere iniziative finalizzate a migliorarne l'immagine.

Nell'articolo 3, per evitare lungaggini e pastoie burocratiche, si propone che l'autorizzazione rilasciata agli operatori sia onnicomprensiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

L'articolo 4 consente di innalzare la ricettività aziendale a dieci camere per un totale di 25 posti letto e a sette piazzuole e venti persone per la sosta dei campeggiatori. Consente, altresì, di eliminare la limitazione posta dall'attuale legge, ribadendo che devono essere somministrati pasti e bevande ottenuti prevalentemente nell'azienda, ma non escludendo che possano somministrarsi anche alimenti provenienti dall'esterno, purché pienamente rispettosi della gastronomia rurale sarda, facendo rientrare in tale ambito anche gli alcolici e i superalcolici tipici della tradizione regionale sarda (abbardente, liquori di mirto, ecc.).

Per favorire il consumo di prodotti aziendali, inoltre, nell'articolo 5 si propone di autorizzare la macellazione in azienda di un limitato numero di piccoli animali (quali agnelli, porchetti, conigli, polli, ecc.) che, in quanto paragonabili alla cacciagione, non necessitano di alcun controllo sanitario preventivo, purché la macellazione venga eseguita in locale idoneo.

Nell'articolo 6 si propone di portare al 35 per cento il sistema di incentivazione e al fine di dare attuazione alle agevolazioni da prevedere nelle zone parco e nelle riserve naturali si propone ulteriormente di elevare il contributo in conto capitale al 75 per cento. Tale incentivazione è altresì estesa all'acquisto di attrezzature legate all'uso del tempo libero, quali equitazione, turismo e pesca sportiva.

Gli articoli conclusivi della proposta, infine, mirano a normare il comportamento della promozione ai vari livelli (ivi compresa la scuola) e la pubblicizzazione dell'offerta agrituristica dell'intero ambito regionale.

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1986, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 -

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito della valorizzazione turistica delle zone interne dell'Isola e in particolare di quelle definite svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268, promuove le attività agrituristiche e ne favorisce lo sviluppo.

2. A tal fine istituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Albo regionale degli operatori turistici.

3. Nell'elenco sono iscritti gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 2.

4. La cancellazione dall'Albo avviene, su segnalazione dei Sindaci, nel caso di abbandono dell'attività o per gravi carenze o inadempienze legate alla tenuta dell'attività.

5. Gli operatori che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non ottengano risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione dalla domanda, vengono iscritti nell'Albo regionale degli operatori agrituristici.".

   

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1986, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis - (Commissione tecnica per l'agriturismo)

1. E' costituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la commissione tecnica per l'agriturismo.

2. Detta commissione, che ha funzioni consultive, è composta da:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che funge da Presidente, nominato dal medesimo Assessore;

b) da un funzionario nominato dall'ERSAT;

c) da un funzionario nominato dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio e da un esperto nominato dall'Assessore dell'agri-coltura e riforma agro-pastorale su una terna di nomi indicati dalle associazioni agrituristiche più rappresentative in campo regionale.

3. La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dura in carica due anni.

4. Compito della Commissione sarà quello di compilare e tenere aggiornato l'Albo degli operatori agrituristici, esprimere pareri sulle zone di interesse agrituristico, formulare proposte e promuovere iniziative atte a migliorare l'immagine dell'agriturismo isolano.".

   

Art. 3

1. Al comma 7 dell'articolo 2, della legge regionale n. 32 del 1986, sono aggiunte, infine, le parole: "; l'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo."

   

Art. 4

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1986, sono sostituite dalle seguenti:

"a) la concessione di ospitalità per soggiorno turistico, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, limitatamente ad un numero di dieci camere e venticinque persone per l'ospitalità in immobili ed un massimo di sette piazzuole e venti persone per la sosta dei campeggiatori;

b) la somministrazione di pasti e bevande, prevalentemente prodotti o lavorati nell'azienda agricola o all'esterno in osservanza della tradizionale gastronomia rurale. Rientrano, altresì, tra le bevande somministrabili anche gli alcolici e superalcolici purché tipici della tradizione regionale (abbardente, liquori di mirto, ecc.).".

   

Art. 5

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 32 del 1986, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - (Norme igienico-sanitarie)

1. Le norme igienico-sanitarie per la macellazione aziendale saranno stabilite nel programma pluriennale di cui all'articolo 14 bis.

2. E' tuttavia consentita la macellazione in azienda di capre, pecore, capretti, agnelli, maiali, polli, conigli, fino ad un massimo di due specie e di dieci capi al giorno, purché l'operazione sia eseguita in idoneo locale, all'uopo identificato in fase progettuale.

3. E' fatto altresì obbligo, per le operazioni di eviscerazione e di dissanguamento, di smaltirne e/o incenerirne i sottoprodotti nel rispetto delle norme di legge.

4. Gli animali così macellati in azienda possono essere conservati in congelatori forniti di appositi scomparti e con prodotti debitamente etichettati.".

   

Art. 6

1. L'alinea del primo comma, dell'articolo 7, della legge regionale n. 32 del 1986, è sostituito dal seguente:

3. "A favore degli imprenditori agricoli singoli o associati che intendano praticare l'attività agrituristica e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma secondo, lettere a) e b) dell'articolo 2, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura del 35 per cento della spesa ammessa. Il contributo viene elevato al 75 per cento per le aziende che ricadono in zona parco o nelle riserve naturali o per quelle aziende ubicate nelle zone definite svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 che prevedono il riattamento di vecchi fabbricati rurali. Il contributo in conto capitale può essere concesso per i seguenti scopi:";

2. Dopo la lettera e) del secondo comma, dell'articolo 7, della legge regionale n. 32 del 1986, è aggiunta la seguente:

"f) acquisto di attrezzature non inquinanti per il tempo libero quali biciclette, canne da pesca, canoe, selle, ecc.".

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1986 è sostituito dal seguente:

"La misura del contributo in conto capitale è elevata al 75 per cento della spesa ammessa in favore di imprenditori agricoli singoli, soci di cooperative agricole o società in genere, a condizione che i medesimi vivano stabilmente nelle abitazioni di cui si richiede il miglioramento ai fini agrituristici e le cui aziende siano ubicate in zone definite svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268.".

4. Il quarto comma, dell'articolo 7, della legge regionale n. 32 del 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Gli acquisti e le spese ammissibili a contributo non possono eccedere quanto occorrente per la realizzazione di venticinque posti letto in immobili e devono rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e le caratteristiche ambientali delle zone interessate. In deroga eventuale alle vigenti disposizioni di legge, è comunque consentito l'aumento delle volumetrie esistenti fino ad un massimo del 50 per cento.".

   

Art. 7

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1986 è abrogato.

   

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1986 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione sarda attraverso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale incentiva e coordina, in collaborazione con la Commissione tecnica per l'agriturismo, con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicizzazione, la formazione dell'offerta agrituristica regionale; sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone parco, le zone montane e per le aree prive di insediamenti industriali e turistico-ricettive; favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e la pubblicazione di materiale divulgativo.".

2. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1986 è abrogato.

   

Art. 9

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1986 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis - (Programma pluriennale di promozione dell'attività di agriturismo) -

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione tecnica per l'agriturismo e la competente Commissione consiliare, approva un programma pluriennale di promozione dell'agriturismo e di rivitalizzazione delle aree rurali, contenente le indicazioni delle iniziative da attuare o da incentivare e la ripartizione dei relativi stanziamenti.

2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le aree di prevalente interesse agrituristico e i comuni i cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche, usufruendo degli edifici destinati ad abitazione propria dell'imprenditore agricolo che sia privo di idonei locali nella propria azienda.

3. Il programma stabilisce anche la cubatura minima delle camere e degli edifici rurali o urbani ammessi ad usi agrituristici, nonché le possibili eccezioni alla cubatura degli edifici ammessi a tale uso il cui valore architettonico o tipologico suggerisca la tutela della loro integrità e quindi della loro immodificabilità.

4. Nelle more della predisposizione del programma, gli incentivi agli agricoltori che ne hanno i requisiti vengono concessi in tutta la Sardegna.".

   

Art. 10

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1986 è inserito il seguente:

"Art. 14 ter - (Classificazione ricettiva) -

1. La Giunta regionale attua la classificazione ricettiva delle aziende agrituristiche.

2. Allo scopo di garantire la pubblicità dell'offerta, la Regione pubblica annualmente l'Albo regionale degli operatori agrituristici, indicando nominalmente le aziende, il loro indirizzo, le loro caratteristiche e la classificazione loro attribuita, nonché le tariffe praticate nel periodo in corso.".

   

Art. 11

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1986 è abrogato.