PROPOSTA DI LEGGE N. 129

presentata dai Consiglieri regionali LOCCI - CARLONI - CADONI il 20 settembre 1995

Sub delega in favore dei comuni per l'esercizio delle competenze paesistica e ambientale trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 480/75 e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 348/79


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Come è noto, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, l'Assessore della pubblica istruzione esercita le competenze attribuite in materia di tutela di bellezze naturali, nonché le competenze autorizzatorie di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

L'approvazione dei piani territoriali paesistici, nel sottoporre a vincolo di tutela larghi ambiti del territorio regionale, ha dilatato a dismisura non solo la funzione programmatoria e pianificatoria della Regione, ma anche, e soprattutto, quella attinente la complessa e delicata gestione del regime delle autorizzazioni.

La farraginosità strutturale della macchina burocratica regionale, aggravata dalla cronica carenza di organico, ha determinato e continua a determinare l'accumulo di gravi ritardi nella attività dell'Assessorato, che ormai hanno raggiunto il livello di guardia.

La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di alleggerire, rendendola più agile l'azione dell'Assessorato mediante il trasferimento ai Comuni delle competenze autorizzatorie di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431.

In tal modo l'Amministrazione regionale sarà in grado di svolgere più proficuamente la sua caratteristica funzione programmatoria, consentendo ai Comuni di effettuare una rapida definizione delle pratiche autorizzatorie, avvicinando i centri decisionali al cittadino.

Ai Comuni infine verrà fornito un adeguato supporto per l'esercizio delle funzioni delegate attraverso l'inserimento nelle Commissioni edilizie di esperti in materia paesistica.

L'esercizio dei poteri delegati in favore dei Comuni resta tuttavia soggetto all'inalterato potere di controllo da parte del Ministero dei beni culturali e dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, i quali nel rilevare uno scorretto esercizio della delega possono integrare con loro prescrizioni ovvero revocare i provvedimenti concessi.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art.1
Finalità

1. La presente legge, in applicazione dell'articolo 44 dello Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, disciplina la sub-delega delle funzioni amministrative regionali ai Comuni in materia di tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali.

   

Art. 2
Sub delega ai Comuni

1. Sono sub delegate ai Comuni territorialmente competenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a:
1) gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti nell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non comportino aumenti di volume superiori al 10 per cento del volume del fabbricato esistente - nei limiti ed in conformità del vigente strumento urbanistico comunale - riguardanti edifici privati non ricadenti nella zona A del medesimo strumento urbanistico;
2) gli interventi ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze, nonché di quelli riguardanti edifici ultimati prima del 1945, nonché ricadenti nelle zone C e D, purché dotate di piano attuativo approvato da parte dell'Ufficio Tutela Paesaggio competente, con esclusione delle zone C e D comprese totalmente o parzialmente entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai corsi d'acqua pubblici. Tale esclusione non si applica alle isole minori della Sardegna e precisamente: La Maddalena, S. Antioco e S.Pietro;
3) la posa in opera di cartelli ed altri mezzi di pubblicità, non ricadenti nella zona A del vigente strumento urbanistico comunale;
4) le linee elettriche a tensione non superiore a 15 KV e strutture relative agli impianti di telecomunicazioni, purché non interessino ambiti relativi ad areali sottoposti alla delimitazione di parco o riserva o ad ambito sottoposto a disciplina vincolante di Piano Territoriale Paesistico ascrivibile ai gradi di trasformabilità 1 e 2a;
5) le recinzioni, la cui tipologia sia prevista da piani attuativi di zona approvati da parte dell'Ufficio Tutela Paesaggio competente ovvero nei locali regolamenti edilizi;
6) la trivellazione di pozzi per l'utilizzazione di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali, fatte salve le competenze del Genio Civile in materia;
7) le operazioni silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzioni in genere del patrimonio arboreo, opere antincendio, incluse fasce tagliafuoco e lavori di difesa forestale, fatte salve le competenze degli organi forestali in materia.
Sono esclusi dalla sub-delega il taglio raso degli alberi di alto fusto ed il taglio raso di boschi cedui per superfici superiori a 10 Ha;
8) la realizzazione di opere pubbliche la cui competenza e approvazione appartenga agli Uffici tecnici comunali;
b) l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e delle ordinanze di demolizione di cui all'articolo 15 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

   

Art. 3
Esclusioni dal regime autorizzatorio ex Lege 1497/39

1. Non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria degli edifici, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, le preesistenti caratteristiche architettoniche degli edifici, si usino materiali tradizionali e i colori rientrino nella gamma cromatica delle terre;
b) gli interventi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) gli interventi completamente interrati, purché non alterino il preesistente stato dei luoghi;
d) le opere di carattere precario e stagionale;
e) la pulizia stagionale degli arenili che non comporti alterazioni morfologiche permanenti delle spiagge.

   

Art. 4
Pareri per le concessioni e autorizzazioni in sanatoria

1. La sub-delega ai Comuni della Sardegna per l'esercizio delle funzioni amministrative per la tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali si estende all'espressione del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

   

Art. 5
Sub delega ai Comuni per le opere pubbliche

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939 per gli interventi e le grandi opere pubbliche o di interesse pubblico, rientranti negli elenchi di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sono rilasciate dal Sindaco competente per territorio previa favorevole valutazione di impatto ambientale, così come prevista dall'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

2. Per le restanti opere pubbliche o di interesse pubblico capaci di apportare rilevanti modifiche sul preesistente assetto del territorio, l'autorizzazione di cui al precedente comma, è rilasciata dal Sindaco competente per territorio previa favorevole verifica di compatibilità paesistico-ambientale nei termini previsti dalle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei P.T.P..

3. Sono da considerarsi in ogni caso opere pubbliche o di interesse pubblico capaci di apportare rilevanti modifiche sul preesistente assetto del territorio:

a) opere stradali ed aeroportuali;
b) opere portuali e strutture funzionali al loro esercizio;
c) opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale;
d) i depuratori consortili;
e) rilevanti insediamenti turistici e rilevanti opere di bonifica agraria.

   

Art. 6
Adempimenti comunali e poteri cautelari statali

1. I Comuni nei cui territori esistono località incluse negli elenchi previsti dalla Legge n. 1497 del 1939, provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la propria commissione edilizia con un esperto in materia di tutela paesistico-ambientale, da individuare tra gli iscritti agli albi professionali.

2. L'Assessore della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai Comuni un contributo annuo pari alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'applicazione del comma 1.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 8 agosto 1985, n. 431, per la materia delegata saranno in capo all'Amministrazione comunale.

4. L'autorizzazione per gli interventi previsti dall'articolo 2 deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con l'osservanza delle norme contenute nelle Leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, sentito il parere della commissione edilizia.

5. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali e all'Assessorato regionale della pubblica istruzione delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione.

6. In conformità al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge n. 431 del 1985, decorso inutilmente il termine di cui sopra, gli interessati entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Lo stesso Ministero, può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione comunale entro sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

7. Il Sindaco nella concessione edilizia o nell'autorizzazione rilasciata avverte l'interessato che il Ministero per i beni culturali ed ambientali può annullare con provvedimento motivato il nulla-osta comunale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

   

Art. 7
Poteri cautelari regionali

1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei Comuni della sub-delega anche attraverso verifiche periodiche.

2. Fatta salva la possibilità di annullamento, da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali non siano coerenti con il corretto esercizio della tutela del paesaggio, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri motivati provvedimenti a salvaguardia dei beni paesistici, ambientali e culturali.

3. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può, in particolare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, integrare con proprie prescrizioni il provvedimento autorizzativo comunale o annullarlo con provvedimento motivato.

4. Il Sindaco nella concessione edilizia o nell'autorizzazione rilasciata avverte l'interessato che l'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione può integrare con proprie prescrizioni, ovvero annullare con provvedimento motivato, il provvedimento autorizzativo comunale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

   

Art. 8
Ricorsi avverso i provvedimenti di diniego

1. Contro i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939 emessi dal Sindaco è ammesso ricorso all'Ufficio della tutela del paesaggio competente per territorio.

2. I conseguenti provvedimenti sono adottati dall'Assessore della pubblica istruzione, sentita la Commissione provinciale per la tutela del paesaggio e dei beni ambientali di cui all'articolo 33 della Legge 22 dicembre 1989, n. 45.

3. Contro i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939 emessi dall'Assessore della pubblica istruzione è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

   

Art. 9
Intervento sostitutivo

1. Qualora il Sindaco ometta di emanare gli atti obbligatori inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate, la Regione -su istanza del soggetto interessato - interviene in via sostitutiva.

2. Il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta, il quale nei successivi trenta giorni dalla nomina provvede al compimento degli atti obbligatori.

   

Art. 10
Vigilanza e sanzioni

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente Legge ai sensi dell'articolo 2 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Le funzioni relative all'applicazione della sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall'articolo 15 della Legge n. 1497 del 1939 riguardanti gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge sub-delegate ai comuni.

   

Art. 11
Norme integrative e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella Legge n. 1497 del 1939 e nella Legge n. 431 del 1985.

2. Tutte le funzioni che le predette leggi attribuiscono al Ministro o al Ministero sono esercitate dall'Assessore o dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

3. Le funzioni attribuite al Governo sono esercitate dalla Giunta regionale.

   

Art. 12
Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è istituito il seguente capitolo:

SPESA

Cap. 11131/02 -

Finanziamento ai Comuni per le maggiori spese per la sub-delega delle funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

lire 1.000.000.000.