PROPOSTA DI LEGGE N. 127/A
presentata dai Consiglieri regionali
BUSONERA - ZUCCA - DETTORI Ivana il 20 settembre 1995Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La nostra Regione è l'unica realtà su tutto il territorio nazionale che non ospita in ogni capoluogo di provincia un Conservatorio di musica o analoga struttura legalmente riconosciuta e parificata a termini di legge. Esistono Conservatori di musica a Cagliari e a Sassari; Nuoro ha istituito, nei primi anni '80, una Scuola Civica; Oristano, pur essendo un importante centro culturale con una prestigiosa società di concerti, nata nel 1974, non possiede una struttura qualificata per l'insegnamento della musica.
La situazione è ancora più grave in grosse realtà decentrate rispetto ai comuni capoluogo, come l'Ogliastra, la Gallura, il Sulcis-Iglesiente, Quartu S. Elena. A fronte di tale situazione non possiamo ignorare il valore della cultura musicale, ai fini della crescita intellettuale della società. E' noto infatti che fra tutte le esperienze umane quella uditiva è certamente tra le più importanti nella strutturazione della intelligenza, come non possiamo ignorare che la musica reca impressi i caratteri della società dalla quale è espressa e ne tramanda la cultura e i valori.
Nell'ambito di una società come quella sarda, fortemente caratterizzata sotto il profilo culturale, le attività musicali hanno sempre rivestito un ruolo di grande interesse.
Purtroppo le esigenze del mercato musicale che influenzano sempre più le nuove generazioni perseguono finalità ed obiettivi non sempre educativi, con un condizionamento culturale che orienta il consumo verso i canali di profitto più produttivi e trova le condizioni della propria riuscita nel basso livello di educazione musicale di base.
E' pertanto indispensabile creare strutture che avvicinino i giovani, come anche tutti i cittadini che lo vogliono, alla conoscenza della musica, considerando che spesso tale conoscenza è ostacolata dalla difficoltà di raggiungere i luoghi dove tali strutture esistono. Questa necessità è ancora più urgente considerata la totale latitanza di questo e dei precedenti Governi nazionali ad attuare e a realizzare i corsi sperimentali di musica, previsti dal DM 3 agosto1978 (Prot. n. 3402/2A) presso gli istituti di istruzione media di primo grado.
La presente proposta di legge ha lo scopo di recuperare questa grave carenza culturale proponendo l'istituzione di scuole civiche di musica nei comuni di Olbia, Tortolì, Iglesias, Oristano e Quartu S. Elena.
Considerata la possibilità dei suddetti Comuni di usufruire di locali idonei ed in parte già attrezzati, della collaborazione di associazioni ed enti operanti da diversi anni nel campo della cultura musicale, di un bacino di utenti considerevole, di una rete di collegamenti che facilita l'afflusso anche nelle zone più disagiate, si ritiene importante ed urgente l'approvazione della presente proposta di legge.
Si sottolinea che nella proposta di bilancio della Regione sarda il Capitolo 11102/03 è passato da una dotazione di lire 8.200.000.000 per l'anno 1994 a lire 9.200.000.000 per il 1995, pertanto uno stanziamento di lire 700.000.000 che potrebbe servire per la copertura finanziaria della presente legge e non comporterebbe alcun aggravio di spesa a fronte della capacità di costruire una iniziativa di grande portata culturale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
PETRINI, Presidente - FRAU, Vice Presidente - CONCAS, Segretario - FEDERICI, Segretario - BIANCAREDDU - DETTORI Ivana - LOMBARDO - SASSU - SECCI - TUNIS Gianfranco - ZUCCA, relatore: BUSONERA, pervenuta il 10 giugno 1997L'Ottava Commissione permanente, nella seduta antimeridiana di mercoledì 14 maggio 1997, ha esitato, all'unanimità dei presenti, la proposta di legge n. 127.
Rispetto al testo del proponente la Commissione ha inteso estendere la possibilità di beneficiare dei finanziamenti regionali per l'istituzione e la gestione di scuole civiche di musica a tutti i Comuni, singoli o associati, della Sardegna, possibilità inizialmente limitata ai soli Comuni di Oristano, Iglesias, Tortolì, Olbia e Quartu S. Elena.
La Commissione ha inoltre riformulato gli articoli relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione dei finanziamenti in senso più razionale e sistematico e ha altresì fissato alcuni criteri di valutazione per l'assegnazione dei benefici in argomento.
E' stata infine prevista l'istituzione di un fondo speciale destinato ai comuni ospitanti scuole civiche di musica, finalizzato alla concessione di borse di studio a favore degli allievi più meritevoli.
La Commissione finanze, nella seduta del 7 maggio 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio regionale dell'istituzione musicale - quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani - l'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di un contributo di lire 700.000.000 - suddiviso in eguale misura - ai Comuni di Oristano, Iglesias, Tortolì, Olbia e Quartu S. Elena, per la creazione di Civiche Scuole di musica.
Art. 1
Oggetto1. Al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio regionale dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, l'Amministrazione regionale provvede alla istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento dei Comuni, singoli o associati, che:
a) intendono costituire scuole civiche di musica;
b) hanno già provveduto a costituire scuole civiche di musica od abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;
c) presentano un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.Art. 2
1. I contributi sono concessi nella misura del 90 per cento per l'anno scolastico 1995/96 e nella misura dell'80 per cento per i due successivi.
Art. 2
Modalità d'assegnazione dei finanziamenti1. I finanziamenti sono concessi nella misura del 90 per cento per il primo anno scolastico e dell'80 per cento per gli anni scolastici successivi, delle spese effettivamente sostenute dai Comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui all'articolo 1.
2. Sul finanziamento concesso è assegnata un'anticipazione dell'80 per cento; il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento, del consuntivo finanziario comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese.
3. I finanziamenti sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Art. 3
1. Tali somme sono erogate con decreto del-l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
Destinazione dei finanziamenti1. I finanziamenti sono destinati a sostenere le seguenti spese:
a) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattica, fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 per cento per gli anni scolastici successivi;
b) funzionamento e gestione dei corsi;
c) manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;
d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.Art. 4
1. I contributi sono destinati a far fronte alle seguenti spese:
acquisto dell'arredamento e della attrezzatura tecnico-didattica fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per l'anno 1995/96 e fino ad un massimo del 10 per cento per gli anni scolastici successivi;
funzionamento e gestione dei corsi;
manifestazioni collaterali ed integrative fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;
altre spese di gestione ordinaria e straordinaria fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.
Art. 4
Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti1. I Comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge devono presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento, apposita domanda di contributo a sostegno delle attività che intendono realizzare, corredata dalla documentazione dimostrativa delle spese programmate e, ove costituite o in via di costituzione, dallo statuto e dal regolamento attuativo della civica scuola di musica.
2. Alla domanda deve essere altresì allegata la delibera della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.3. In sede di prima applicazione, la domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1. Sul contributo è assegnata un'anticipazione dell'80 per cento; il saldo sarà liquidato a conclusione dell'anno scolastico previa analisi del consuntivo finanziario che deve essere predisposto dai Comuni e presentato all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro 30 giorni dalla data fissata come termine delle attività didattiche dell'anno scolastico.
Art. 5
Criteri di valutazione per l'assegnazione
dei finanziamenti1. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono i seguenti:
a) numero degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le attività didattiche musicali;
b) numero delle classi;
c) numero delle licenze, dei componimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.2. In sede di prima applicazione della presente legge, i finanziamenti sono assegnati prioritariamente ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali, anche collegate ad altre istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.
Art. 6
1. I Comuni, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport:
regolamento attuativo e statuto della Civica Scuola di musica approvato con delibera del Consiglio comunale;
delibera di Giunta attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune e determinato nella misura minima del 10 per cento per l'anno scolastico 1995/96 e del 20 per cento per i due successivi.
Art. 6
Fondo speciale per borse di studio1. E' istituito un fondo speciale di lire dieci milioni, destinato a ciascun Comune o associazione di Comuni ospitante una Scuola Civica di Musica, finalizzato alla concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli.
2. Le borse di studio sono assegnate dal Comune o dalla associazione di Comuni a seguito di graduatoria elaborata, previa audizione, da una commissione di tre membri nominata e presieduta dal direttore della scuola civica di musica, secondo le seguenti priorità:
a) provenienza da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media inferiore;
b) fascia di reddito
c) sede disagiata.Art. 7
1. Le spese relative all'applicazione della pre-sente legge, quantificate in lire 700.000.000 annui, gravano sul capitolo di spesa 11102/03 del bilancio della Regione 1995 e sui corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni successivi.
Art. 7
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997; alla determinazione delle stesse spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAM-MAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIOIn diminuzione:
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)1997 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
In aumento:
Cap. 11104/01 - (N.I.) 1.1.1.5.2.2.06.06 (05.02) Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge)
1997 lire 900.000.000Cap. 11104/02 - (N.I.) 1.1.1.5.2.06.06 (05.02) Fondo speciale per la concessione di borse di studio a favore degli allievi meritevoli delle scuole civiche di musica (art. 6 della presente legge)
1997 lire 100.000.0003. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano su sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997 - 1998 - 1999 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.