PROPOSTA DI LEGGE N. 119

presentata dai Consiglieri regionali VASSALLO il 31 luglio 1995

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, concernente:
"Finanziamenti ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Pur apprezzando l'impegno e la celerità con cui l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha presentato in Consiglio il disegno di legge n. 115, e dallo stesso approvato nella seduta del 27 luglio 1995, si rileva che la mancanza di un sufficiente e adeguato approfondimento del testo citato ha portato il Consiglio a votare un provvedimento giusto negli auspici, ma errato rispetto ai risultati pratici che tale provvedimento comporta, oltre che risultare di difficile gestione ed elaborazione da parte dell'Assessorato in questione. Il mantenimento integrale dell'articolo 2 con la differenziazione dei livelli di categoria 1- 2 - 3 e dei relativi massimali determina una palese discriminazione rispetto all'obiettivo primo che rimane quello della piena occupazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, mobilità, eccetera. Infatti più il lavoro è qualificato più aumentano i costi del materiale, ma di converso diminuisce il tempo di esecuzione delle opere. Non può essere dimenticato che i comuni possono mantenere in forza i lavoratori per un massimo di dodici mesi, ma nel contempo non è previsto un tempo minimo di permanenza in forza. Questo elemento fa sì che i comuni che hanno attivato i progetti da subito per rispondere alla grave esigenza sociale dei rispettivi territori, siano palesemente penalizzati rispetto agli enti che provvedono successivamente a tale legge, attivando progetti limitati nel tempo e nella categoria 3 con un contributo del 60 per cento per un massimale di 50 milioni. Oltre a ciò non si capisce come potrebbe avvenire la gestione di un progetto singolo della durata di un anno, rispetto ai tempi di esecuzione, senza che vi sia una ulteriore possibilità, oltre quella di presentare per gli stessi lavoratori più progetti rispetto ai singoli, ma diversi interventi, in quanto non consta che vi possano essere costruzioni di piazze, eccetera (vedi elenco categoria 3) che possano durare un anno, in quanto trattasi di grandi opere al di fuori della portata dei lavori socialmente utili. A questo si aggiunga che tale indicazione legislativa pone problemi di rapporti con l'imprenditoria locale che si vede esclusa non solo dai possibili appalti di manutenzione ordinaria, cosa peraltro minima, in quanto dette gestioni sono prevalentemente operate in economia all'interno dell'ente, ma anche da questi interventi più qualificati.

Da qui la necessità di lasciare libero l'ente locale di programmarsi l'utilizzazione dei lavoratori nell'ambito delle proprie necessità e del tessuto sociale ed economico che lo circonda. Si rileva inoltre che l'occupazione dei lavoratori nell'ambito della categoria 1 rispetto agli interventi in tale categoria citati, se sviluppati nell'ambito di un anno necessitano comunque di una detrazione finanziaria notevole.

Per tali ragioni si chiede che il presente provvedimento sia considerato urgente dal Presidente della Commissione competente e come tale istruito, in modo che alla ripresa dell'attività del Consiglio possa essere recepito in legge. Si suggerisce che l'Assessorato, sulla base della presente indicazione legislativa, proceda alla elaborazione di una metodologia operativa al fine di dare esecuzione al provvedimento se questo recepito dal Consiglio. Nessun ritardo operativo si prevede comunque rispetto al testo licenziato dal Consiglio in quanto il primo presenta tempi operativi notevolmente più lunghi.

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, è così sostituito:

" Art. 2 -

1. Le disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del precedente articolo sono così ripartite:

a) una quota fissa di lire 300.000 valida per l'intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato.

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, determina la ripartizione del fondo per la gestione della parte non direttamente retributiva, contributiva e/o assicurativa dei progetti, quali l'acquisto di materiali e di attrezzature, noli in misura proporzionale al numero dei lavoratori avviati al lavoro attraverso i lavori socialmente utili e al tempo di utilizzazione dei lavoratori stessi, con un incremento della quota spettante pari al 20 per cento per i comuni che hanno avviato al lavoro un numero di persone pari o inferiore alle cinque unità.

2. Tutte le somme erogate per materiali, attrezzature e noli dovranno essere rendicontate su apposita modulistica elaborata dall'Assessorato competente e munita di relativa dichiarazione dell'ente beneficiario, attestante che tali attrezzature, materiali e noli siano state interamente utilizzate nell'espletamento dei relativi lavori socialmente utili.".