PROPOSTA DI LEGGE N. 116
presentata dai Consiglieri regionali TUNIS Marco Fabrizio - FLORIS - BIANCAREDDU - MARRACINI - NIZZI il 28 luglio 1995
Integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardanti le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'art.17 della L.R. n.39 del 24.12.91 prevede la possibilità di autorizzare, a favore dei soggetti aventi diritto, forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario nazionale, con possibilità per molte categorie di cittadini di poter accedere a tali agevolazioni secondo specifiche regionali.
Inoltre lo stesso articolo prevede anche la possibilità per le Unità Sanitarie Locali di erogare gratuitamente materiali di medicazione a cittadini affetti da particolari forme morbose.
Da questa normativa è esclusa la possibilità di erogare gratuitamente "prodotti dietetici", a cittadini affetti da patologie non previste dalla legislazione nazionale (D.M. Sanità del 01.07.82 pubblicato nella G.U. del 09.08.82 n.217, serie generale). A titolo esemplificativo sono escluse alcune patologie come la Dermatite Atopica, quella Erpetiforme, Morbo di Chron, intolleranza plurime alimentare, ecc..
Si propone pertanto l'integrazione dell'art. 17, comma 2 della legge regionale citata, estendendo la possibilità di erogare gratuitamente agli aventi diritto altresì "prodotti dietetici", nel caso di patologie non previste dal sopracitato Decreto Ministeriale.
E' inoltre necessario, per far fronte alla maggiore spesa, integrare i fondi previsti dal comma 3 dell'art.17 della legge regionale 39/91 con un ulteriore stanziamento di lire 700.000.000.
Si rende necessario e improrogabile che la legge regionale venga integrata con la massima urgenza, tenuto conto di diverse categorie di cittadini che necessitano di tali prestazioni, in relazione alle loro particolari condizioni economiche svantaggiose.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente:
"2 bis.
Parimenti e secondo le stesse modalità e le stesse specifiche direttive regionali le Unità Sanitarie Locali possono erogare gratuitamente prodotti dietetici ai cittadini affetti da patologie non previste dal Decreto Ministeriale Sanità del 1° luglio 1982, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 1982, n. 217, e non previsti in eventuali normative nazionali integrative o modificative dello stesso".
Art. 2
1. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1996-1997 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Stato di Previsione dell'Assessorato Programmazione Bilancio e Assetto del Territorio
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della Legge Finanziaria e art. 38 della Legge di Bilancio):
1995 lire 700.000.000
1996 lire 700.000.000
1997 lire 700.000.000è ridotta di pari importo la riserva presunta alla tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
12 - Stato di previsione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità.
Cap. 12133 -
Somme da attribuire alle Aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (artt. 15, 16 e 17 della L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 19, 1° comma, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 11, 8° comma, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5 e art. 53, commi 1 e 2, della legge finanziaria).
1995 lire 700.000.000
1996 lire 700.000.000
1997 lire 700.000.0002. Le spese per l'attuazione della presente Legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Regione e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 3
1. La presente legge è urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.