PROPOSTA DI LEGGE N. 114/A
presentata dai Consiglieri regionali NIZZI, BIANCAREDDU, TUNIS MARCO FABRIZIO, LODDO, FLORIS, PITTALIS, BERTOLOTTI, BIGGIO, VASSALLO, MILIA, FEDERICO LORENZONI, BOERO, LOCCI il 20 luglio 1995
Istituzione e modificazione delle circoscrizioni provinciali.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Costituzione della Repubblica Italiana, in linea con la corrente di pensiero favorevole al decentramento, configura un sistema ispirato al principio pluralistico sotto ogni aspetto e ad ogni livello: pluralismo ideologico, sociale, istituzionale.
Tale pluralismo si fonda sui principi fondamentali dell'autonomia e del decentramento, ossia sulla sostituzione di un unico apparato posto al centro del sistema, con un numero cospicuo di centri decisionali.
La Costituzione Repubblicana ha restituito piena dignità e potere decisionale alle autonomie locali, non solo aumentandole di numero, ma anche attribuendo ad esse un effettivo e puntuale potere normativo.
Il riconoscimento e la promozione di tutte le autonomie locali, sancisce il principio del decentramento amministrativo nell'ambito dell'apparato statale, ed invita il legislatore ad adeguare " i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ", in linea, peraltro, con quanto stabilito dalla Carta Europea dell'autonomia locale, che definisce l'autonomia locale come il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare una parte importante di affari pubblici.
L'autonomia e il decentramento implicano, pertanto, una differenziazione verticale dei poteri con il correlativo allontanamento degli irrigidimenti connessi con la tradizionale divisione orizzontale, il cui essenziale punto di forza è stato individuato nell'accentramento decisionale normativo ed esecutivo.
Si deve osservare, peraltro, che solo la concentrazione dei poteri negli strati più bassi delle istituzioni ne consente la gestione democratica, sotto il vigile controllo della società stessa.
Ma è con l'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali (142/90) che gli enti locali, e in special modo la Provincia, assumono un ruolo di particolare rilievo ed importanza, nell'ambito degli enti territoriali, grazie alle nuove e qualificanti funzioni ad essa attribuite.
Il legislatore ha finalmente rivelato in maniera chiara l'atteggiamento che intende assumere nei confronti dell'ente Provincia.
L'ampiezza e la varietà delle funzioni conferite alla Provincia dalla legge di riforma delle autonomie locali sta ad indicare il completo superamento delle questioni e delle incertezze sul futuro di tale ente intermedio, il quale, anche se non può considerarsi un ente esponenziale della propria comunità, acquista tuttavia una precisa identità sul piano giuridico, politico e sociale.
Tale carattere contribuisce, notevolmente, a smorzare quella origine " artificiale " della Provincia che ha suscitato in passato numerose dispute.
A conferma di ciò è il fatto che la legge 142/90 prescriva, tra l'altro - per la revisione delle circoscrizioni provinciali, nonché per l'istituzione di nuove province - che ciascun territorio provinciale debba corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.
Un ulteriore intervento, in materia, si ha con la sentenza della Corte Costituzionale n ° 415/1994, che dando un ampia interpretazione alla modifica apportata all'art. 3 dello Statuto Speciale dalla Legge Costituzionale n°2 del 1993, attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamenti degli enti locali e delle relative circoscrizioni".
La Legge Costituzionale n°2/93 nasce dall'esigenza di garantire le specificità e peculiarità dell'assetto locale di ciascuna Regione prescindendo, quindi, anche dalla legge 142/90, la cui ratio, come già detto, mira ad un rafforzamento dell'istituzione provinciale.
Il ruolo, quindi, che la Regione acquisisce, nell'ambito del sistema istituzionale e amministrativo interno, diventa ancor più pregnante e deve esplicarsi, attraverso la predisposizione di un quadro normativo, nella costruzione di una rete più idonea e razionale di livelli di governi intermedi tra Regione e Comuni, tale da garantire l'autonomia e la volontà delle comunità locali interessate.
Per questo motivo, nella presente proposta di legge, si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di criteri che tenessero conto di parametri oggettivi di popolazione in considerazione sia della scarsa densità demografica di vaste zone della Sardegna, sia per la constatazione o comunque previsione di un seppur minimo aumento della popolazione nelle istituende Province tale però da far presupporre, nell'immediato futuro, una tangibile crescita economica, sociale e culturale della collettività locale.
La Regione ha il preminente interesse di realizzare, in forma rapida, il nuovo assetto delle circoscrizioni provinciali.
A tal proposito il procedimento proposto si ispira a criteri di celerità ed al rispetto delle volontà democraticamente espresse, con applicazione di forme di democrazia diretta (referendum) ogni qualvolta si abbia motivo di dubitare che la volontà espressa dai Consigli Comunali corrisponda all'effettiva volontà popolare.
Al processo di riassetto territoriale delle circoscrizioni Provinciali è logicamente interconnesso il problema della delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari.
Si è ritenuto, infatti, di fondamentale importanza che anche Cagliari e Comuni interessati, collegati fra loro da una stretta integrazione di ordine economico e sociale, a norma dell'articolo 17 Legge n. 142/90 - ordinamento delle autonomie locali -, si dotassero di un area per la gestione di servizi di competenza comunale, che per loro natura o dimensionamento economico e tecnico sarebbe necessario ed opportuno gestire in un ambito sovracomunale.
Considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova Provincia i criteri per la sua istituzione corrispondono integralmente a quelli previsti, dalla presente legge, per la costituzione delle circoscrizioni provinciali.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
pervenuta il 23 luglio 1996
La Prima Commissione Permanente nella seduta del 23 luglio 1996 ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del consigliere di A.N., il testo unificato sulla istituzione e modificazione delle circoscrizioni provinciali.
L'attribuzione di competenza primaria alla Regione, avvenuta con L.C. 2/1993, in materia di ordinamento degli enti locali, consente di creare un nuovo rapporto fra la Regione stessa e le espressioni istituzionali delle comunità locali.
E' pur vero che le potenzialità, che erano contenute nel testo dello Statuto non emendato, non sono state sfruttate, che il decentramento delle funzioni amministrative previsto come ipotesi normale ha avuto sporadiche e limitate applicazioni, che la Regione ha esercitato nei confronti dei Comuni e delle Province un potere centralistico degno del ministerialismo ottocentesco.
Ma è anche vero che questo è stato un grave limite dello stesso potere regionale immiseritosi nella ricerca di un rapporto diretto e clientelare col cittadino, a detrimento di quelle funzioni alte di legislazione, programmazione, indirizzo e controllo che devono caratterizzare la Regione.
Occorre applicare anche all'interno della Sardegna applicare rigorosamente quel principio di sussidiarietà per cui le decisioni devono essere prese al livello più alto possibile.
La legge in esame sarebbe sterile se non si inserisse in una riforma di tale natura. Non si devono costituire nuove province al fine di soddisfare ambizioni localistiche, ma per creare soggetti intermedi nuovi, capaci di intermediare fra le esigenze delle comunità comunali e la Regione, rappresentando e soddisfacendo esigenze di vasta area subregionale.
Questa caratteristica assume particolare valenza ove, per la presenza di sistemi urbani fortemente integrati o integrabili, anche funzioni normalmente attribuibili ai Comuni, debbano o possano essere cumulate con funzioni di competenza provinciale.
La presente legge non definisce compiutamente le soluzioni a tali problemi affidandole ad un complesso procedimento in cui Regione ed Enti locali, talvolta con la voce diretta delle popolazioni interessate, concorreranno a determinare il nuovo volto della realtà provinciale della Sardegna.
E' una tappa storica in quanto le province di Cagliari e Sassari, come quella di Nuoro, come anche, in pieno regime democratico, quella di Oristano, sono state calate d'imperio sulle popolazioni, come forme di decentramento dell'apparato statale.
Le nuove province invece dovranno essere essenzialmente strumento di autogoverno delle popolazioni, dotate di competenze proprie effettive ed incidenti sulla propria realtà
L'approvazione di questa legge quindi non chiude il discorso province, ma lo apre.
All'appuntamento della legge istitutiva delle nuove province dovremo trovarci dotati, quale Regione, di tutto l'apparato legislativo necessario ed in particolare degli strumenti necessari per rendere effettiva una nuova distribuzione dell'attività amministrativa fra Regione ed Enti locali, puntando sul modello dell'unicità dell'amministrazione per cui il cittadino deve potersi rivolgere ad un solo ufficio.
La semplificazione dell'amministrazione, sgravando l'economia da pesi inutili, ha un forte riflesso, nel regime liberistico europeo, sull'efficienza del sistema produttivo.
La Pubblica Amministrazione non deve essere di intralcio all'impresa, ma deve, con un razionale esercizio dei poteri di controllo ed indirizzo sull'economia, rappresentare un fattore di sviluppo impedendo l'irrazionale dispersione di risorse che può derivare da uno sfrenato affidarsi alle sole leggi di mercato.
In questa razionalizzazione enti intermedi quali dovrebbero essere le nuove province possono essere un importante fattore.
La Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio 1996 ha espresso il proprio parere di competenza sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente, on. Gianfranco Tunis
Nota: il testo della Commissione è identico a quello della Proposta di Legge n. 56/A e del Disegno di Legge n. 80/A.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE |