PROPOSTA DI LEGGE N. 112
presentata dai Consiglieri regionali LORENZONI - TUNIS Gianfranco - PIRAS - LADU il 19 luglio 1995
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1994, n.21
"Norme per la protezione degli animali e l'istituzione dell'anagrafe canina".
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si rende necessaria in quanto completa la legge regionale n. 21 del 1994, inserendo la struttura privata convenzionata quale strumento utile e necessario a dare attuazione alla norma legislativa.
L'osservazione della legge, a più di un anno dalla sua promulgazione, ci consente di affermare che la norma a tutt'oggi è inapplicata in quanto manca, nel settore, il servizio pubblico.
Di contro le strutture private operanti, se convenzionate, potrebbero nell'immediato a rendere operative le disposizioni normate da questa legge regionale.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 24 concernente "Norme per la protezione degli animali e l'istituzione dell'anagrafe canina", è sostituita dalla seguente:
"c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti, le associazioni protezionistiche e le strutture private convenzionate promuovendo o partecipando a iniziative d'informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono".
2. La lettera d) del comma 1 della legge regionale n. 21 del 1994, è sostituita dalla seguente:
"d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite ed interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e delle strutture private convenzionate".
Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 1994, è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche e le strutture private convenzioni aventi per oggetto:
- l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica o delle strutture private convenzionate;
- la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica o delle strutture private convenzionate".
Art. 3
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 1994 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione può concedere contributi economici sia ai Comuni che alle strutture private convenzionate".
Art. 4
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali su richiesta dei proprietari, dei detentori, delle Associazioni protezionistiche o delle strutture private convenzionate, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite delle popolazioni canine e feline servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati".
Art. 5
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 1994 è sostituito dal seguente:
"3. Enti, associazioni e strutture private convenzionate, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, possono avere in gestione le colone di felini che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza".