PROPOSTA DI LEGGE N. 104

presentata dai Consiglieri regionali DIANA - SCANO - CUGINI - GHIRRA - BERRIA - BUSONERA - CHERCHI - CUCCA DETTORI Ivana - FALCONI - FOIS Paolo - LA ROSA - MARROCU - OBINO - SANNA Salvatore - SASSU - USAI Pietro - ZUCCA il 9 giugno 1995

Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline-Poetto"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende disciplinare la gestione del complesso di ecosistemi sito al centro della conurbazione cagliaritana, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione di un compendio che da decenni è oggetto di studi e di proposte di tutela a livello nazionale ed internazionale. L'area di Molentargius, in quanto rilevante biotopo caratterizzato dalla presenza di numerose specie di uccelli acquatici, è ricompresa, a partire dal 1976, tra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; nel 1979 è stata sottoposta a vincolo dal primo (e per lungo tempo unico) piano paesistico operante in Sardegna; nel 1988 la legge finanziaria dello Stato ha destinato al risanamento del compendio (minacciato dall'inquinamento, dall'abusivismo edilizio, dall'erosione della sabbia del Poetto) la somma di 120 miliardi di lire; nell'estate dell'anno in corso lo straordinario e inedito fenomeno della nidificazione di una colonia di oltre diecimila fenicotteri non solo ha richiamato l'interesse di migliaia di cittadini cagliaritani e di turisti, ma si è imposto all'attenzione della comunità scientifica internazionale.

Gli eccezionali valori ambientali, paesistici, storico-culturali che fanno dell'area umida uno dei più caratteristici elementi d'identità del territorio cagliaritano, rappresentano nel contempo un'enorme potenzialità di fruizione sociale, di attrattiva turistica nonchè di sviluppo di attività economiche eco-compatibili. Potenzialità che per non essere vanificate dal progressivo degrado e per essere pienamente valorizzate richiedono con urgenza l'istituzione di un adeguato organismo unitario di gestione.

La legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 ha inserito il sistema umido di Molentargius e delle Saline retrostanti la spiaggia del Poetto tra le aree protette di rilevanza regionale, prevedendo l'istituzione di una apposita riserva naturale. La presente proposta di legge, sulla scorta delle risultanze di studi scientifici compiuti anche su impulso della Comunità Europea, prevede una delimitazione del compendio che tiene conto delle interrelazioni tra l'area umida (nelle sue diverse componenti: stagni di Molentargius, di Bellarosa Minore, di Perdalonga, Saline), la spiaggia del Poetto, il tratto di mare immediatamente antistante, la zona interna di Is Arenas, il colle di Monte Urpinu, e, al fine di assicurare la gestione unitaria di un sistema di tale particolare complessità, intende configurarne più propriamente il modello organizzativo secondo i caratteri non della riserva, ma del Parco, in base alla definizione che dei parchi è contenuta nella stessa legge regionale 31/89 e più recentemente nella legge-quadro nazionale n. 394 del 6 dicembre 1991.

Un Parco evidentemente del tutto particolare, in quanto collocato nel cuore della più densa area urbana della Sardegna, in quanto connotato dalla presenza di un'antica attività produttiva, quella del sale, in quanto, come sottolineato in precedenza, oggetto di interesse scientifico e naturalistico di livello nazionale ed internazionale. E' sembrato pertanto opportuno configurarne la disciplina organizzativa secondo un modulo parzialmente modificato rispetto a quanto previsto dalla legge regionale 31/89. Intanto, appunto, superando la classificazione in riserva (inadeguata a rispecchiare i differenti gradi di tutela necessari per una gestione organica e per una corretta fruizione dei diversi e complessi ecosistemi di cui è composta l'area umida); in secondo luogo prevedendo la diretta partecipazione all'organismo di gestione, insieme agli enti locali (Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, Provincia di Cagliari o, qualora costituita, Città metropolitana), della Regione e, sulla base di apposite intese, del Ministero dell'ambiente e del soggetto titolare delle Saline; infine prevedendo procedure di pianificazione capaci di superare i limiti emersi nelle recenti esperienze in materia di pianificazione paesistica regionale anche al fine di garantire una partecipazione ed un controllo effettivi da parte di tutti i soggetti interessati.

La presente proposta di legge si articola in sei Titoli.

Il Titolo I, 'Disposizioni generali', definisce le finalità cui si ispira l'istituzione del Parco e stabilisce la relativa delimitazione territoriale (più estesa di quella prevista dall'attuale piano paesistico: si propone di ricomprendervi la stessa spiaggia del Poetto, tanto intrinsecamente connessa alla zona umida ed alle sue dinamiche da richiedere, secondo le risultanze dell'apposito studio della CEE, il ripristino della continuità artificialmente interrotta dall'attuale strada litoranea); sono inoltre richiamate le norme applicabili, precisando in quali casi esse sono direttamente modificative della citata LR. 31/89 e in quali, invece, esse sono derogatorie e prevalenti solo in quanto norme speciali; infine sono definiti gli ambiti di recepimento dei principi e delle norme di cui alla citata legge-quadro nazionalele sulle aree protette.

Il Titolo II, 'Organizzazione del Parco', individua il soggetto titolare della gestione e ne disciplina gli organi, il funzionamento, la struttura amministrativa. Il soggetto gestore è un Consorzio costituito dalla Regione autonoma della Sardegna, dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, dalla Provincia di Cagliari (cui è previsto che subentri, quando costituita, la nuova autorità metropolitana) nonché, sulla base delle apposite intese, dal Ministero dell'ambiente e dal soggetto titolare della gestione delle saline. La soluzione del consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, prevista dalla stessa legge regionale 31/89, è parsa essere ancora la più conforme al peculiare carattere associativo cui deve ispirarsi la gestione del Parco: le ulteriori possibilità indicate dalla legge-quadro nazionale (che a sua volta rinvia alla Legge 8 giugno 1990, n. 142), tra cui il ricorso ad apposite società per azioni, non sembrano confacenti alle caratteristiche di un Parco naturale, nella cui gestione sono preminenti funzioni di tipo pianificatorio ed autorizzatorio aventi natura pubblicistica. I requisiti di managerialità comunque richiesti per le strutture operative sono tuttavia oggetto di specifiche previsioni normative (ad esempio il regime giuridico del personale, a partire dal direttore, è di tipo privatistico) . Si tratta peraltro, nella previsione della proposta di legge, di un ente consortile regionale e non di un consorzio costituito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 142/1990, tra soli enti locali: ciò appunto in considerazione della diretta partecipazione della Regione (nonché di altri soggetti pubblici o privati) e della limitazione che allo strumento consortile tra enti locali pone il comma 6 dell'art. 25 della citata Legge 142/90 (non più di un consorzio tra gli stessi comuni e province). Le norme organizzatorie sono pertanto quelle stabilite in base alla potestà legislativa regionale e non quelle di cui alla legge 142. Nella composizione degli organi del Consorzio, in ogni caso, si è inteso assicurare alle amministrazioni comunali una partecipazione maggioritaria.

Nella configurazione degli organi del Consorzio si è ritenuto opportuno colmare una lacuna presente non solo nella legge regionale 31/89, ma anche nella citata Legge 394/1991, prevedendo, accanto al Consiglio del Parco, al Presidente ed al Collegio dei revisori dei conti, anche il Comitato scientifico, quale organo di consulenza generale tecnico-scientifica.

Una ulteriore lacuna è stata colmata con la disciplina delle funzioni del direttore (e dei servizi operativi, da lui esclusivamente dipendenti), ispirata al criterio della separazione tra funzioni di carattere prettamente politico, attribuite agli organi del Consorzio, e competenze gestionali, attribuite al solo direttore.

Il Titolo III disciplina gli strumenti e le procedure di programmazione e di gestione delle attività del Parco. Piano del Parco, regolamento e programma di gestione sono disciplinati aggiornando le previsioni della legge regionale 31/89 in base ai principi della legge quadro nazionale, sia per quanto concerne i contenuti, sia per quanto riguarda le modalità di adozione: in relazione a queste ultime, differentemente dalla previsione della legge regionale n.31, un ruolo autonomo (di proposta alla Regione per il piano, di approvazione diretta per il regolamento e per il programma di gestione) è attribuito al Consorzio. Una particolare procedura di coinvolgimento delle amministrazioni locali (comuni e provincia) è prevista per l'approvazione del piano del Parco, sia per rispettare le competenze attribuite a ciascun livello dalla legge 142, sia per non ripercorrere le incongruenze ed i difetti di partecipazione riscontrati nella esperienza dei piani paesistici.

Norme particolari disciplinano la gestione del compendio di Monte Urpinu e della spiaggia del Poetto, per assicurarne una fruizione adeguata alle tradizionali esigenze ricreative e balneari; una tutela speciale è prevista, compatibilmente con le competenze regionali, alla fascia di mare antistante il Poetto.

Il Titolo IV contiene norme in materia di patrimonio del Parco, secondo i principi consueti dell'amministrazione e della contabilità delle strutture consortili.

Il Titolo V reca disposizioni in materia di divieti e di sorveglianza (attribuita ad apposito servizio dipendente dal direttore, che può altresì richiedere la collaborazione dei corpi di polizie e di vigilanza municipali e regionale); per quanto riguarda le sanzioni si richiamano le apposite norme regionali, contenute nella citata legge 31/89, e statali, dettate dalla citata Legge 394.

Il Titolo VI contiene disposizioni in materia di misure provvisorie di salvaguardia (prevedendo l'applicazione del vigente piano paesistico e, per quanto da esso non previsto, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 26 della citata legge regionale n. 31), nonché disposizioni in materia di gestione provvisoria del Parco. Con la previsione della gestione provvisoria si è inteso assicurare alla legge istitutiva una immediata operatività nelle more della costituzione degli organismi consortili.

Per quanto concerne la dotazione finanziaria, si ritiene congrua una dotazione di 5 miliardi di lire annui per il primo triennio: si tratta di una dotazione a carico del bilancio regionale, cui dovrebbero aggiungersi le quote di finanziamento conferite dagli altri soggetti partecipanti al Consorzio.

 TESTO DEL PROPONENTE

   

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione e finalità del Parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco Naturale Regionale "Molentargius-Saline-Poetto".

2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e storiche, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale.

   

Art. 2
Delimitazione

1. Il territorio del Parco si estende nei Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, comprendendo il sistema umido di Molentargius, la zona denominata Is Arenas, il sistema delle Saline di Stato, la spiaggia del Poetto, Monte Urpinu lato est, secondo la delimitazione individuata nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce l'allegato A della presente legge.

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema la delimitazione di cui al precedente comma potrà essere modificata in sede di approvazione del piano del Parco di cui al successivo articolo 14.

   

Art. 3
Norme applicabili; modifiche, integrazioni e deroghe alla legge regionale n. 31 del 1989

1. Il Parco è istituito nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 n. 448, con il quale è data piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat per gli uccelli acquatici.

2. Il Parco è disciplinato secondo le norme della legge regionale n. 31 del 1989 per quanto non modificate, derogate o integrate dalla presente legge.

3. La tabella A allegata alla legge regionale n. 31 del 1989 è modificata includendo il territorio delimitato dalla tabella A allegata alla presente legge nell'elenco dei parchi naturali regionali.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1989, e a seguito di apposite intese promosse dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, possono partecipare al Consorzio di gestione del Parco, insieme alle amministrazioni locali interessate e alla Regione autonoma della Sardegna, il Ministero dell'ambiente ed il soggetto pubblico o privato titolare della gestione delle Saline.

5. Le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si applicano in quanto espressamente richiamate nella presente legge.

   

TITOLO II
Organizzazione del Parco

Art. 4
Consorzio regionale del Parco

1. Alla gestione e all'amministrazione del Parco è preposto il Consorzio del Parco regionale "Molentargius-Saline-Poetto", costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Cagliari, dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, nonché, qualora vi aderiscano, dagli altri soggetti indicati nell'articolo 3, comma 4.

2. La città metropolitana di Cagliari, qualora istituita ai sensi degli articoli 17 e seguenti della Legge 8 giugno 1990 n.142 , subentra in tutte le attribuzioni della Provincia di Cagliari previste dalla presente legge.

3. Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti;
d) il Comitato scientifico.

4. Il Consorzio dispone di propri servizi tecnici-scientifici e amministrativi, ai quali è preposto il Direttore del Parco.

   

Art. 5
Costituzione e Statuto del Consoorzio

1. Il Consorzio ha personalità di diritto pubblico ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne approva contestualmente lo Statuto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n.31 del 1989.

2. Per la costituzione del comitato di cui al comma 2 del citato articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1989 sono convocati tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Il comitato opera esclusivamente ai fini della predisposizione della proposta di Statuto del Consorzio.

4. Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni, poteri e funzionamento degli organi del Consorzio, nonchè di organizzazione dei servizi del Parco.

5. Costituiscono principi fondamentali cui deve ispirarsi lo Statuto la pubblicità degli atti degli organi e dei servizi del Parco, la garanzia del diritto di accesso dei cittadini ai medesimi atti e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi secondo le norme di cui alle leggi regionali 15 luglio 1986, n. 47 e 22 agosto 1990, n. 40.

   

Art. 6
Il Consiglio del Parco

1. Il Consiglio del Parco è composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui:

a) uno designato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
b) uno designato dal Consiglio provinciale di Cagliari;
c) tre designati dal Consiglio comunale di Cagliari;
d) tre designati dal Consiglio comunale di Quartu S. Elena;
e) uno designato dal Consiglio comunale di Quartucciu;
f) uno designato dal Consiglio comunale di Selargius.

Gli altri soggetti aderenti al Consorzio designano ciascuno un proprio rappresentante in seno al Consiglio.

2. Il Consiglio:

a) predispone il piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del Parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;
h) nomina il Direttore del Parco;
i) delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione del Consorzio in giudizio;
l) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio che provvede a convocarlo, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario designato dal Direttore del Parco.

   

Art.7
Il Presidente del Parco

1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza del Consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo Statuto, propone al Consiglio l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza degli organi del Consorzio sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, stipula le convenzioni e i contratti deliberati dal Consiglio, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

   

Art.8
Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da esperti aventi comprovate competenze scientifiche o professionali nelle discipline naturalistiche, ambientali, idrauliche, paesaggistiche, urbanistiche, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dei quali:

- quattro designati dal Consiglio del Parco;
- due designati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- uno designato dall'Assessore regionale competente in materia di paesaggio e beni culturali;
- uno designato dall'Associazione per il Parco "Molentargius-Saline-Poetto";
- uno designato d'intesa tra le altre associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; qualora non venga raggiunta nessuna intesa la designazione è effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente tra coloro che siano stati indicati da ciascuna associazione.

2. Qualora al Consorzio del Parco partecipi il Ministero dell'ambiente un esperto è designato dal Ministro.

3. Almeno quattro degli esperti debbono appartenere al corpo docente delle Università della Sardegna.

4. Prima che vengano effettuate le designazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente promuove le opportune intese affinché nella composizione del Comitato siano assicurati il rispetto della disposizione di cui al precedente comma 3 nonchè la presenza della più ampia articolazione di competenze disciplinari.

5. Il Comitato è organo di consulenza generale tecnico-scientifica del Consorzio; esso deve esprimere i pareri richiestigli dal Consiglio e dal Presidente e può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni ai suddetti organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

6. Il parere del Comitato deve essere obbligatoriamente acquisito, prima dell'adozione, sulla proposta di piano del Parco e sulle eventuali successive proposte di modifica del piano approvato, nonché, prima dell'approvazione, sul regolamento del Parco e sul programma di gestione e sulle eventuali rispettive modifiche; il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante su ogni decisione che comporti trasformazioni dell'assetto naturalistico e territoriale.

7. Il Comitato predispone e approva annualmente un rapporto sullo stato degli ecosistemi del Parco.

8. Ciascun componente del Comitato può accedere ai servizi del Parco per avere dai servizi stessi gli atti e i documenti di cui faccia richiesta.

9. Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore che lo presiede e lo convoca.

10. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario designato dal Direttore del Parco.

   

Art.9
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dei quali:

- uno designato dal Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente del Collegio;
- due designati dal Consiglio del Parco.

2. Il Collegio esercita il controllo contabile sugli atti del Consorzio, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio del Parco.

   

Art. 10
Durata degli organi.
Incompatibilità

1. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni ed i loro componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. L'incarico di componente di organi del Consorzio è incompatibile con l'assunzione di incarichi professionali retribuiti, privati o pubblici, per studi, progetti o consulenze aventi per oggetto la realizzazione di opere o di attività relative al Parco.

3. Ulteriori casi di incompatibilità potranno essere disciplinati dallo Statuto.

   

Art. 11
Il Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Consiglio a seguito di una motivata scelta comparativa tra i candidati iscritti, a domanda, in un apposito albo regionale; i titoli di laurea richiesti, nonché le specializzazioni, qualificazioni e precedenti esperienze professionali, che costituiranno oggetto di valutazione, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il Direttore impartisce ai servizi , che da lui dipendono, le proprie direttive ed è responsabile del loro funzionamento; adotta i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio; istruisce e propone al Presidente ed al Consiglio gli atti di loro competenza; adotta gli atti e i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal regolamento dei servizi approvato dal Consiglio; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio; interviene senza diritto di voto, qualora lo ritenga opportuno o qualora ne venga richiesto dal coordinatore, alle sedute del Comitato scientifico.

3. Il parere del Direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del Consorzio che comportano impegni di spesa o che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

4. Il regolamento dei servizi stabilisce gli ambiti di attività e i limiti d'importo entro i quali il Direttore può direttamente assumere i provvedimenti necessari per la gestione delle strutture del Parco e disporre le spese relative.

5. Il Direttore è assunto con contratto di diritto privato ed ha un trattamento giuridico ed economico conforme alla qualifica dirigenziale.

   

Art. 12
Servizi e personale del Parco

1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale di una propria struttura tecnico-scientifica e amministrativa articolata in servizi, dipendente dal Direttore.

2. Il personale può essere assunto negli organici del Parco con contratto di diritto privato a tempo determinato o indeterminato, ovvero comandato da enti pubblici.

3.Il Parco può avvalersi di consulenti esterni per la risoluzione di problemi specifici.

4 .Per quanto non disposto dalla presente legge lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dal regolamento organico del personale, approvato dal Consiglio del Parco.

   

Art. 13
Sede del Parco

1. La sede legale del Parco è stabilita dallo Statuto. Gli organi del Consorzio ed i servizi del Parco svolgono le loro funzioni in locali messi a disposizione dall'Amministrazione regionale ovvero dalle altre amministrazioni aderenti al Consorzio.

   

TITOLO III
Programmazione e gestione delle attività del Parco.

Art. 14
Piano del Parco: finalità e contenuti

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici e culturali del Parco è perseguita attraverso un apposito piano, costituito da un elaborato grafico in scala 1:10.000 (Tavola di piano) e da Norme tecniche di attuazione.

2. Il piano del Parco deve disciplinare specificamente:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso, secondo i criteri di massima specificati nel successivo comma 3 del presente articolo;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;
f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.

3. Il piano suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) aree di riserva integrale, nelle quali l'ambiente è tutelato nella sua integrità;
b) aree di riserva generale, nelle quali è vietato eseguire nuove opere di trasformazione del territorio o modificare quelle esistenti: sono tuttavia consentite, compatibilmente con la tutela dell'equilibrio complessivo dell'ecosistema, le utilizzazioni produttive agricole e quelle legate alla produzione del sale, la realizzazione delle infrastrutture necessarie e gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dei servizi del Parco, nonché gli interventi di manutenzione, recupero e restauro conservativo;
c) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;
d) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.

4. Gli stagni di Bellarosa Minore, di Perdalonga e di Molentargius sono destinati a riserva e il piano provvede a classificarne le aree nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b); la spiaggia del Poetto è classificata come area di fruizione sociale; la classificazione delle restanti aree è disciplinata dal piano.

5. Il contenuto del piano del Parco deve altresì corrispondere alle prescrizioni di cui all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il piano e le relative norme tecniche di attuazione si sostituiscono al vigente piano territoriale paesistico del Molentargius nonché, per il territorio di cui all'allegato A della presente legge, agli strumenti urbanistici comunali.

7. Entro un anno dall'approvazione del piano i Comuni sono tenuti a conformare alle sue previsioni i propri strumenti urbanistici.

   

Art. 15
Piano del Parco: procedure.

1. Il Consiglio del Parco predispone la proposta di piano del Parco entro un anno dal proprio insediamento e la trasmette all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente; trascorso inutilmente il termine sopra indicato, la proposta di piano è predisposta secondo quanto stabilito dall'articolo 12, primo e secondo comma, della legge regionale n. 31 del 1989.

2. La proposta di piano del Parco è trasmessa dall'Assessore della difesa dell'Ambiente:

- al Consiglio provinciale, che ne ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale di competenza della Provincia, formulando in merito, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta, le opportune osservazioni e trasmettendole alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali interessati, che formulano, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta ed entro i successivi quindici giorni, le valutazioni e le osservazioni di loro competenza, trasmettendole alla Giunta regionale.

3. I Comuni provvedono altresì a pubblicare la proposta di piano sui rispettivi albi pretori per i quarantacinque giorni successivi alla data di ricezione della stessa: fino a tale scadenza chiunque può presentare ai Comuni le proprie osservazioni, che i Comuni stessi trasmettono alla Giunta regionale, dopo aver espresso anche in relazione ad esse, qualora lo ritengano opportuno, entro il termine di cui al precedente comma, il proprio parere.

4. L'Assessore della difesa dell'ambiente formula la proposta definitiva di Piano e, sentito il Consiglio del Parco, la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Il Piano è successivamente approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'Ambiente previo parere del Comitato consultivo regionale sulle aree protette.

   

Art. 16
Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

a) le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni dell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) l'uso ed il regime delle acque;
f) la gestione della fauna e della vegetazione;
g) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla-osta .

2. Il regolamento disciplina organicamente e specificamente l'uso della spiaggia del Poetto garantendone la massima fruizione sociale compatibile con la conservazione del compendio sabbioso e dell'equilibrio complessivo dell'ecosistema.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio del Parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine provvede alla predisposizione e all'approvazione l'Assessore regionale della difesa dall'ambiente secondo la procedura indicata dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 31 del 1989.

   

Art. 17
Programma di gestione

1. Il programma di gestione prevede le iniziative dirette ad attuare la gestione delle risorse ambientali nel territorio del Parco e a favorirne la fruizione secondo le prescrizioni contenute nel piano e nel regolamento del Parco.

2. Il programma indica gli interventi da realizzare secondo una scala di priorità coerente con le risorse finanziarie disponibili, su un arco di tempo triennale.

3. Il programma è approvato dal Consiglio su proposta del Presidente.

   

Art. 18
Validità del Piano del parco e dei regolamenti

1. Il Piano del Parco e i regolamenti sono soggetti ad aggiornamento almeno ogni cinque anni.

   

Art. 19
Disposizioni speciali per la gestione di Monte Urpinu, della spiaggia del Poetto e per la tutela della fascia di mare antistante la spiaggia

1. Mediante apposita convenzione il Consorzio del Parco e il Comune di Cagliari individuano strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria dell'intero compendio di Monte Urpinu, attribuendo prevalenza alle finalità di fruizione del medesimo compendio quale Parco urbano.

2. I Comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena concorrono col Consorzio del Parco nella gestione della spiaggia del Poetto: i rispettivi compiti sono disciplinati con apposita convenzione.

3. Mediante apposito protocollo d'intesa il Consorzio del Parco e l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente individuano, secondo gli indirizzi contenuti nel piano del Parco, le misure idonee a garantire nella fascia di mare antistante la spiaggia del Poetto, per la profondità di un miglio marittimo, usi ed interventi compatibili con la tutela del Parco. L'amministrazione regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adotta in conseguenza i provvedimenti di propria competenza e promuove le opportune intese con le autorità dello Stato e con le altre pubbliche amministrazioni per gli interventi di competenza delle medesime.

   

Art. 20
Nulla - osta

1. Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nell'allegato A della presente legge è subordinato al preventivo rilascio del nulla-osta da parte del Consiglio del Parco; qualunque atto rilasciato in difetto del prescritto nulla-osta è nullo.

2. Il nulla-osta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

3. La concessione del nulla-osta è comunicata al richiedente entro trenta giorni dalla data di richiesta: decorso tale termine senza che sia intervenuta la comunicazione il nulla-osta si intende rifiutato.

4. Della avvenuta concessione del nulla-osta è data pubblicità mediante affissione ad apposito albo esposto nella sede del Parco.

   

Art. 21
Poteri di autotutela del Consorzio del Parco

1. Il Presidente del Parco esercita i poteri di autotutela secondo le previsioni dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che sono integralmente recepite dalla presente legge.

   

Art. 22
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del piano del Parco e indica, ove lo ritenga necessario, gli adempimenti e le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, trascorso il quale rimette la questione alla Giunta regionale che provvede in via sostitutiva anche con la nomina di commissari ad acta.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

   

Art. 23
Procedure di coordinamento

1. Le amministrazioni regionali e locali sono tenute a richiedere il parere del Consorzio prima dell'adozione di strumenti urbanistici o di programmi di opere pubbliche ricadenti in una fascia di 100 metri dai confini del Parco o che possano determinare effetti sull'assetto ambientale del Parco anche qualora non riguardino direttamente il territorio delimitato dalla presente legge. Il Consiglio si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del Parco.

   

TITOLO IV
Disposizioni in materia di patrimonio.

Art. 24
Beni immobili

1. Il Consorzio del Parco può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Il Parco ha diritto assoluto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà di terreni ricompresi nell'allegato A; tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione.

3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

   

Art 25
Entrate del Parco

1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

2. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria al Consorzio sono determinate dallo Statuto.

3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.

4. Il Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

   

TITOLO V
Norme di tutela e sanzioni.

Art. 26
Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici; la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
c) l'apertura di discariche;
d) l'asportazione della sabbia;
e) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
f) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
g) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.

   

Art. 27
Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal personale del Parco. A tal fine è costituito un apposito servizio del Parco alle dipendenze del Direttore.

2. Il Corpo regionale di vigilanza ambientale e i corpi di polizia municipale dei Comuni aderenti al Consorzio prestano la loro collaborazione nelle attività di sorveglianza su espressa richiesta del Direttore del Parco.

   

Art. 28
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, artt. 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

   

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali.

Art. 29
Misure provvisorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 25 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico "Molentargius-Monte Urpinu" di cui al decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7, nonché, in quanto compatibili con il predetto piano paesistico e per quanto da esso non previsto, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 26 della legge regionale n.31 del 1989.

   

Art. 30
Gestione provvisoria del Parco

1. Fino alla costituzione degli organi del Consorzio, alla gestione del Parco è preposto un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il Commissario straordinario esercita i poteri attribuiti agli organi del Consorzio e al Direttore dagli articoli 6, 7, 11, 20, 21, 23 e 27 ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 26, 28 e 29 della presente legge.

3. Successivamente alla costituzione degli organi del Consorzio e fino alla nomina del Direttore le funzioni di quest'ultimo sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale nominato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'Amministrazione regionale provvede alla dotazione di un contingente provvisorio di personale amministrativo e di vigilanza alle dipendenze del Commissario straordinario.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede con propri decreti, a carico del Fondo di cui all'articolo 31, alla dotazione finanziaria a disposizione dell'organo di gestione provvisoria.

   

Art. 31
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e in lire 5.000.000.000 per ciascuno dei successivi anni finanziari 1995 e 1996.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma è istituito il "Fondo di dotazione del Parco "Molentargius-Saline-Poetto".

   

Art. 32
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.