PROPOSTA DI LEGGE N. 99

presentata dal Consigliere regionale AMADU il 31 maggio 1995

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e interventi di promozione.
Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna ha disciplinato l'attività agrituristica, ossia l'attività turistica che viene svolta nell'ambito delle aziende agricole, sin dal 1986 con l'approvazione della legge regionale n. 32 "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo". L'attuazione pratica della legge regionale n. 32 del 1986 ha fatto emergere l'esigenza di apportare alla stessa alcune modifiche, sia per renderla più efficace nell'azione di sviluppo di questa attività, che può costituire un interessante integrazione di reddito per le aziende agricole, sia al fine di eliminare delle difficoltà pratiche di applicazione della stessa che hanno comportato una obiettiva situazione di disagio alle aziende che hanno inteso attuare una attività agrituristica. Brevemente possono essere qui ricordati i problemi derivanti dall'applicazione all'attività agrituristica di norme quali quelle relative all'igiene degli alimenti e ai requisiti igienici e urbanistici delle abitazioni utilizzate nell'agriturismo che sono dettate per fattispecie ben diverse, difficilmente assimilabili all'esercizio dell'attività agrituristica.

Al fine di superare le difficoltà incontrate dagli operatori agrituristici in conseguenza delle norme relative all'igiene degli alimenti e ai requisiti delle abitazioni sopra richiamate, la proposta di legge individua i requisiti minimi che devono essere posseduti dalle abitazioni nelle quali si svolge l'attività agrituristica e vengono precisate quali norme della legislazione in materia di igiene e preparazione degli alimenti devono essere applicate nell'ambito dell'attività agrituristica ed è inoltre previsto che un successivo regolamento preciserà l'ambito di tali norme sulla considerazione che l'attività di somministrazione di cibi o bevande nell'ambito dell'attività agrituristica non è paragonabile alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione o somministrazione di elementi a scopo commerciale. Nella proposta di legge vengono inoltre stabilite delle deroghe alla vigente normativa in materia di macellazione per permettere la macellazione di limitati quantitativi di animali da cortile da destinare al consumo nell'ambito dell'attività agrituristica.

La proposta di legge disciplina inoltre la procedura e i requisiti richiesti per l'iscrizione degli operatori agrituristici nell'elenco regionale e per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale che sostituisce ogni eventuale altra autorizzazione o licenza richiesta dalla normativa vigente per l'esplicazione di attività che rientrano nell'ambito dell'agriturismo. Si è ritenuto anche di prevedere l'istituzione presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura di un comitato di gestione e controllo sull'attività agrituristica il quale deve verificare la sussistenza in capo agli operatori agrituristici dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività agrituristica.

La proposta di legge inoltre contiene una serie di provvidenze, contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature da utilizzare nell'ambito dell'attività agrituristica.

Il proponente ritiene che l'approvazione della proposta di legge possa essere un concreto contributo allo sviluppo dell'agriturismo in sardegna e pertanto lo sottopone all'attenzione del Consiglio regionale con l'auspicio di una rapida approvazione.

 

PROPOSTA DI LEGGE 

   

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna promuove lo sviluppo dell'agriturismo al fine di incentivare l'occupazione e ridurre la sottoccupazione in agricoltura, rivitalizzare il patrimonio economico, socioculturale e ambientale del proprio territorio, le produzioni e i prodotti tipici e instaurare un più equilibrato rapporto tra ambiente agricolo e rurale. 

   

Art. 2
Definizione di attività agrituristica

1. L'agriturismo è da considerarsi attività agricola a tutti gli effetti. L'esercizio dell'attività agrituristica è limitato ai soggetti di cui all'articolo 4.

2. Sono da ritenersi attività agrituristiche:
a) l'ospitalità in locali appartenenti all'azienda agricola e in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) la somministrazione di pasti (di normale preparazione e consumo nella vita familiare) e bevande ivi comprese quelle a contenuto alcoolico e superalcolico, tipici della Sardegna;
c) la vendita agli ospiti e al pubblico di generi agricoli alimentari o artigianali, prodotti o lavorati in azienda, oppure ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne di materie prime che sono frutto dell'attività aziendale;
d) l'organizzazione di attività ricreative nell'ambito dell'azienda ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;
e) l'organizzazione di vacanze-studio e lavoro per tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turisticosportive. 

   

Art. 3
Connessioni e complementarità
dell'attività agrituristica

1. Le attività di cui all'articolo 2 devono essere svolte in rapporto di connessione e complementarità rispetto alla conduzione dell'azienda agricola e, comunque, sono da considerarsi integratrici del reddito aziendale.

2. Nell'esercizio dell'attività agrituristica il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito, per la maggior parte, da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della regione. In particolare gli esercizi agrituristici che svolgono attività di somministrazione di pasti nel numero di coperti saranno proporzionati all'ordinamento produttivo aziendale e al numero di componenti il nucleo familiare dell'operatore. In ogni caso il numero di pasti non può eccedere mediamente i sessanta coperti giornalieri. 

   

Art. 4
Operatori agrituristici

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, i quali possono avvalersi di familiari collaboratori, di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, e di propri dipendenti; la titolarità dell'attività agrituristica può essere tenuta anche da familiare, di cui al succitato articolo 230 bis, che più degli altri si rende responsabile dell'ospitalità. 

   

Art. 5
Caratteri e specifiche degli immobili destinati ad uso agrituristico

1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo e gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, in borghi o centri abitati, o comunque censiti come fabbricati rurali e in uso all'operatore agricolo.

2. I locali adibiti ad uso agrituristico non possono superare le sei camere da letto e i dieci posti letto complessivi. Essi devono avere i requisiti strutturali e igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti e da ristrutturare sono ammesse deroghe ai limiti di altezza, ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe saranno concesse e motivate nel rispetto delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale degli edifici. L'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di cinque piazzole elevabili ad otto in zone turistiche.

3. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non deve costituire distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici che, utilizzati a fini agrituristici, restano censiti nel catasto rurale. 

   

Art. 6
Norme igienicosanitarie

1. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienicosanitari, di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone, compresi gli appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

2. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati, l'autorizzazione al campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In quest'ultimo caso vi deve essere la garanzia che il rapporto tra persone e servizi igienicosanitari sia quello indicato dal comma 1.

3. I locali agrituristici dovranno essere dotati di acqua corrente potabile che, se non proveniente da acquedotto, dovrà essere certificata da un Istituto pubblico o privato a ciò abilitato.

4. Per ciò che concerne la preparazione e somministrazione di spuntini, pasti e bevande la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge 283 del 1962 e nel D.P.R. n. 327 del 1980, pur con le dovute precisazioni da doversi fare sulla scorta del regolamento d'attuazione della presente legge regionale. In ogni caso è stabilito il principio per il quale le attività di cui all'articolo 2, punto b), della presente legge non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione, somministrazione di alimenti a scopo commerciale.

5. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i seguenti limiti settimanali:
a) volatili: 50 capi;
b) conigli: 25 capi;
c) suini: 4 capi;
d) porcetti: 10 capi;
e) ovicaprini: 10 capi.

   

Art. 7
Elenco regionale degli operatori agrituristici

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'elenco degli operatori agrituristici.

2. All'elenco sono iscritti, secondo le modalità previste dall'articolo 8, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché i loro familiari, di cui rispettivamente agli articolo 2135 e 230 bis del Codice civile, che abbiano conseguito il rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Nell'elenco saranno annotati, per ogni imprenditore iscritto, gli estremi dell'autorizzazione comunale, la data di inizio dell'attività, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile. 

   

Art. 8
Autorizzazione comunale

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che intendono svolgere attività agrituristica, devono presentare al Sindaco del Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione contenente:
a) la descrizione delle attività agrituristiche che si intendono esercitare;
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, con la relativa capacità ricettiva;
c) le tariffe che si intendono praticare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di attività.

2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato che dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell'autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel caso siano previsti interventi di ristrutturazione e riadattamento preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso, il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di usabilità che sarà rilasciata successivamente e trasmessa al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività.

3. La domanda è presentata al Sindaco che accerta, in applicazione dell'articolo 688 del Codice di Procedura Penale e l'articolo 10 della Legge n. 15 del 1968, il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59.

4. Il Sindaco decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione concessa.

5. Il Sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda, o alla scadenza senza pronuncia del termine previsto dal comma 4, rilascia un certificato di operatore agrituristico indicante l'oggetto dell'attività praticabile dall'operatore e i limiti e i modi di esercizio della stessa.

6. All'atto del rilascio del certificato di operatore agrituristico il Sindaco deve automaticamente trasmetterne copia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, il quale provvede ad iscrivere l'operatore autorizzato, nell'Albo regionale degli operatori agrituristici.

7. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 

   

Art. 9
Obblighi dell'operatore agrituristico

1. L'operatore agrituristico ha l'obbligo:
a) di esporre al pubblico il certificato di cui al quinto comma dell'articolo 8;
b) di esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati dal certificato stesso;
c) di dichiarare al Comune, entro il 1° gennaio di ogni anno, in quale periodo dell'anno, comunque non inferiore ai novanta giorni, si impegna a praticare l'offerta agrituristica e quali tariffe intende applicare nell'anno in corso. Il Comune trasmette copia della dichiarazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale. 

   

Art. 10
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 8, ovvero abbia perduto i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 3, dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. Del provvedimento è data immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, che dispone la cancellazione dell'operatore interessato dall'Albo regionale degli operatori agrituristici. 

   

Art. 11
Comitato di gestione e controllo
per l'agriturismo

1. E' costituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, il Comitato per la gestione e controllo dell'agriturismo.

2. Il Comitato accerta, tramite verifiche periodiche, la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'insussistenza delle condizioni previste all'articolo 6 della medesima legge.

3. Qualora verifichi la sussistenza di validi motivi che pregiudichino la pratica dell'agriturismo il Comitato segnala al Sindaco del comune interessato le inadempienze rilevate per i provvedimenti relativi da adottare entro il termine massimo di trenta giorni.

4. Detto Comitato è nominato con provvedimento dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale ed è composto:
a) da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da un rappresentante dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio;
c) da un rappresentante dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
d) da un funzionario nominato dall'ERSAT;
e) da un esperto nominato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, su una terna di nomi indicati dalle associazioni agrituristiche più rappresentative in campo regionale;
f) da tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ai componenti designati di cui alle lettere c) e d) è corrisposta una indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti leggi regionali. 

   

Art. 12
Incentivi per l'attività agrituristica

1. A favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa per i seguenti scopi:
a) restauro, risanamento e ristrutturazione dei locali da destinare all'attività agrituristica e realizzazione di posti di ristoro e di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
b) realizzazione, limitatamente agli edifici esistenti, di servizi igienici e di opere relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque luride, all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, ai collegamenti telefonici, alle strade poderali di accesso, agli immobili da destinare all'attività agrituristica;
c) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
d) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
e) allestimento di aree e servizi per piazzole di sosta nei limiti di cui all'articolo 3.

2. La misura del contributo in conto capitale è elevata al 70 per cento della spesa ammessa in favore dei soci di cooperative agricole, a condizione che vivano stabilmente nelle abitazioni di cui si chiede il miglioramento ai fini agrituristici.

3. Gli acquisti e le spese ammissibili a contributo non possono eccedere quanto occorrente per la realizzazione di dieci postiletto e devono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e le caratteristiche ambientali delle zone interessate. 

   

Art. 13
Procedure per la concessione

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 12 si applicano le norme vigenti in materia di contributi per le opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle concernenti la concessione delle anticipazioni e l'accreditamento dei fondi agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. 

   

Art. 14
Mutui agrituristici

1. Ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 12 sono concessi altresì mutui a tasso agevolato per la parte della spesa ammessa non coperta dal contributo.

2. E' costituito, ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, il fondo di rotazione per mutui agrituristici con la dotazione di lire 400.000.000.

3. A tal fine l'Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione da stipularsi con gli istituti di credito i rapporti derivanti dalla gestione del fondo.

4. I mutui, che potranno avere la durata massima di dodici anni, saranno concessi al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario e disciplinati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario. 

   

Art. 15
Vincolo di destinazione
e restituzione dei contributi

1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge, non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data di erogazione dell'ultima rata di contributo.

2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la restituzione dei contributi percepiti dal beneficiario.

3. L'imprenditore agricolo che ha ottenuto le provvidenze previste dalla legge è tenuto alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo entro un anno dalla concessione delle provvidenze.

4. La mancata presentazione della domanda comporta l'obbligo di restituzione delle provvidenze percepite.

5. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, comporta ugualmente l'obbligo di restituzione dei contributi percepiti ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro erogazione.

6. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con gli altri contributi, afferenti agli immobili ad uso agrituristico, concessi dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. 

   

Art. 16
Attività di studio e di ricerca
e formazione professionale

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni e organizzazioni agrituristiche, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e personale delle organizzazioni e associazioni preposte alla promozione e sviluppo dell'agriturismo. 

   

Art. 17
Promozione dell'agriturismo

1. La Regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni, le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale; sostiene la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive di insediamenti industriali; favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate le iniziative agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonché le tariffe praticate nel periodo in corso.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma pluriennale di promozione dell'agriturismo, contenente l'indicazione delle iniziative da attuare o da incentivare e la ripartizione del relativo stanziamento. 

   

Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 per l'attuazione della legge regionale n. 32 del 1986.