PROPOSTA DI LEGGE N. 98/A

presentata dai Consiglieri regionali BERTOLOTTI - FLORIS - BONESU - LADU - FOIS Pietro - RANDACCIO - TUNIS Gianfranco - OPPIA - TUNIS Marco Fabrizio - PITTALIS - LIPPI il 30 maggio 1995

Disciplina, promozione e sviluppo della cooperazione sociale


RELAZIONE DEI PROPONENTI

1. La Legge 8 novembre 1991, n. 381 disciplina il settore della cooperazione sociale. Si tratta di un tipo particolare di cooperazione che a norma dell'articolo I della stessa legge comprende "le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

Da questa affermazione si evince che la cooperativa sociale non persegue in alcun modo l'interesse privato, sia di un singolo che di un gruppo, bensì "l'interesse generale". La cooperativa sociale è dunque un soggetto privato che produce beni e servizi non già in forza della realizzazione di un proprio interesse, quanto piuttosto in vista di uno scopo affatto generale rappresentato da un interesse diffuso nella comunità.

Pertanto a differenza della cooperazione ordinaria in cui le persone si associano per ottenere un vantaggio economico superiore a quello che riuscirebbero ad ottenere da sole, la cooperazione sociale persegue appunto "l'interesse generale della comunità". La cooperazione sociale si connota allora come un particolare tipo di cooperazione rivolta alla solidarietà: le cooperative sociali sono, anche e soprattutto, cooperative di solidarietà sociale.

La legge n. 381 del 1991 rimanda in alcuni punti al legislatore regionale il compito di emanare norme che ne rendono operativa la propria attuazione. L'articolo di riferimento per tutti gli articoli compresi nella presente proposta di legge regionale è l'articolo 9 della suddetta legge; tale articolo, intitolato "Normativa regionale", prescrive che le regioni emanino le norme di attuazione alla medesima legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

Sono passati ormai più di tre anni dall'entrata vigore della legge n. 381 del 1991, e questa proposta di legge intende dare attuazione alla stessa, regolamentando e disciplinando il settore della cooperazione sociale, contribuendo anche a organizzare meglio l'intero sistema regionale dei servizi socio-sanitari, educativi, formativi e di sviluppo dell'occupazione.

2. La presente proposta intende realizzare i seguenti istituti:

- istituire l'albo regionale delle cooperative sociali;
- determinare le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- adottare convenzioni tipo per il rapporto tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione;
- emanare norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale;
- assumere gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte ponendoli a carico delle proprie ordinarie disponibilità.

3. Il primo gruppo di norme, contenute nel Titolo I, riguarda l'istituzione, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo regionale. Sono state previste tre sezioni nell'albo regionale che dovrà esser coordinato con quello già esistente previsto dalla L.R. n. 4 del 1988: la prima raggruppa le cooperative operanti nei servizi sociosanitari; la seconda comprende invece le cosiddette cooperative integrate, ossia quelle che comprendono al loro interno una percentuale di soci "svantaggiati", la terza, invece, è costituita dai consorzi di cui all'articolo 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'iscrizione all'albo regionale è condizione per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente proposta di legge.

4. Il Titolo II contiene le modalità di raccordo con l'attività dei servizi sociosanitari, educativi, di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. In primo luogo le cooperative sociali partecipanti alle attività concernenti il settore dei servizi socio assistenziali sono inquadrate all'interno dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni. Allo stesso modo gli articoli 8 e 9 di questa proposta intendono raccordare la cooperazione sociale con le attività di formazione professionale e con le politiche attive del lavoro.

In merito a tale raccordo si vogliono perseguire particolarmente tre obiettivi:

- la realizzazione, d'intesa con le cooperative, della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori anche attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- lo sviluppo attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;
- la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione professionale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti.

5. Il Titolo III, a sua volta, prevede e disciplina le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici. Gli schemi di convenzione adottati dalla Regione concernono sia la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, sia la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991,. n.381.

L'adozione degli schemi di convenzione serviranno a superare i problemi che, ancora oggi, incontrano le cooperative che gestiscono servizi sociali e sanitari per conto delle amministrazioni pubbliche: in particolare l'articolo 12 individua i criteri a cui si deve fare riferimento per la determinazione dei corrispettivi, mentre l'articolo 14, nel porre i criteri di valutazione per la scelta del contraente, precisa che devono essere presi a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso, quale elemento prevalente di scelta del contraente.

6. Il Titolo IV contiene misure di incentivazione e contributi per l'avviamento ed il consolidamento delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali. A tale proposito l'articolo 23 chiarisce che spetta alla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale emanare le direttive di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.

La gestione degli interventi è attribuita all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

7. Il Titolo V prevede l'istituzione di un organo regionale finalizzato a favorire la crescita generale della cooperazione sociale. La Commissione regionale della cooperazione sociale vuole essere uno strumento atto a costruire meglio quella partnership tra settore pubblico (la Regione) e cooperazione sociale che sicuramente è uno degli obiettivi che animano la legge n. 381 del 1991.

Tra i compiti della Commissione, che peraltro ha la possibilità di esprimere solo pareri consultivi, ricordiamo in primo luogo quelli di tenuta dell'albo previsto nel Titolo II (iscrizioni e cancellazioni) ed in secondo luogo la verifica del rispetto degli schemi di convenzione tipo di cui all'articolo 10. Essa ha anche il compito di esprimere pareri sui criteri di concessione degli incentivi di cui al Titolo IV e di formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA, MINIERE, CAVE E TORBIERE, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, CACCIA E PESCA, PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA, ALIMENTAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, FORESTAZIONE AMBIENTALE, RECUPERO AMBIENTALE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri

FOIS Pietro, Presidente; OPPIA, Vicepresidente; BALLETTO, Segretario, DEGORTES, Segretario; BERTOLOTTI, relatore, FALCONI; GIAGU; LA ROSA; LOCCI; MARROCU; OBINO; TUNIS Gianfranco; USAI Edoardo pervenuta il 16 dicembre 1996

La Sesta Commissione permanente ha approvato all'unanimità la presente proposta di legge nella seduta del 23 luglio 1996.

La proposta di legge intende dare attuazione alla Legge 8.11.1991, n. 381, anche in Sardegna dopo un notevole ritardo.

Le modifiche introdotte dalla Commissione al testo dei proponenti riguardano, oltre a brevi precisazioni di carattere procedurale, una maggiore precisazione dei termini di ricorsi riguardanti i provvedimenti di rigetto delle domande di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale, la previsione di durata pluriennale delle convenzioni tipo, una migliore individuazione degli elementi oggettivi a base dei criteri di valutazione per la scelta dei contenuti, una diversa previsione degli oneri derivanti dalla applicazione della legge, stante le nuove previsioni di possibile entrata in visione della stessa.

La approvazione della presente proposta di legge consentirebbe alla Regione Sarda di colmare un vuoto normativo che impediva l'affermarsi di un nuovo concetto di intendere l'integrazione sociale di una vasta categoria di cittadini oggi fuori dal mercato del lavoro, riaffermando quelle elementari condizioni di pari opportunità sancite dalla nostra Costituzione.

Nota: il testo della Commissione è identico a quello del Disegno di Legge n. 254/A.

 TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali):

istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;
determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi sociosanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi;
istituisce la "Commissione regionale per la cooperazione sociale";
definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali):

a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi sociosanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi;
d) istituisce la "Commissione regionale per la cooperazione sociale";
e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

TITOLO I
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 2
Istituzione dell'Albo

1. E' istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

sezione A, nelle quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione per l'accesso alle convenzioni e per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

TITOLO I
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 2
Istituzione dell'Albo

1. E' istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nelle quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione per l'accesso alle convenzioni e per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:

certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
autocertificazione sulla composizione della compagine sociale;
relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa;
relazione sull'attività svolta;
copia dell'ultimo bilancio;
per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio;
dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;
atto costitutivo e statuto;
relazione sull'attività svolta;
copia dell'ultimo bilancio;
autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data comunicazione per iscritto ai soggetti interessati entro il termine di 30 giorni.

8. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

 

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritte nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:

a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale;
e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa;
f) relazione sull'attività svolta;
g) copia dell'ultimo bilancio;
h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio;
i) dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio;
b) atto costitutivo e statuto;
c) relazione sull'attività svolta;
d) copia dell'ultimo bilancio;
e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data comunicazione per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soggetti interessati entro il termine di 30 giorni.

8. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

Art. 4
Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

entro dieci giorni l'avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio;
entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio;
entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti configurati al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991;
annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori.

2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h) dell'articolo 3.

3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 1, lettere d), deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

4. Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.

 

Art. 4
Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

a) entro trenta giorni l'avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio;
b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio;
c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti configurati al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991;
d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori.

2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h) dell'articolo 3.

3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla lettera d) del comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

Art. 5
Cancellazione

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di 12 mesi o cancellati dal registro prefettizio anche al seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché qualora non siano in grado di continuare ad esercitare la loro attività ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 381 del 1991.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, comunicato anche alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

 

Art. 5
Cancellazione

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prefettizio anche al seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 381 del 1991.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

Art. 6
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione dall'Albo, è dato ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni alla data di ricevimento della relativa comunicazione.

 

Art. 6
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione dall'Albo, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni alla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale decide entro 30 giorni dalla data di ricevimeno del ricorso.

4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva.

TITOLO II
RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIOSANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 7
Raccordo con i servizi sociosanitari ed educativi

1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 9 della Legge 25 giugno 1984, n. 31 ed all'articolo 33 della Legge 16 settembre 1987, n. 35, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo I della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione-tipo di cui al successivo Titolo III.

 

TITOLO II
RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIOSANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 7
Raccordo con i servizi sociosanitari ed educativi

1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 9 della Legge 25 giugno 1984, n. 31 ed all'articolo 33 della Legge 16 settembre 1987, n. 35, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo I della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione-tipo di cui al successivo Titolo III.

Art. 8
Raccordo con le attività di formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 9 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1547 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.

2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei Piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.

 

Art. 8
Raccordo con le attività di formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 9 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1547 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.

2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei Piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.

Art. 9
Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro secondo le norme di cui alla Legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge.

 

Art. 9
Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro secondo le norme di cui alla Legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge.

TITOLO III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 10
Convenzioni

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti:

la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991.

 

TITOLO III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 10
Convenzioni

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti:

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991.

Art. 11
Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere:

l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle sue modalità di svolgimento;
la durata della convenzione;
i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge n. 381 del 1991;
gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro;
la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

2. Per quanto concerne le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi sociosanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito della normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991:

deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 2.

5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

 

Art. 11
Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere:

a) l'indicazione delle attività oggetto della convenzione e delle loro modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione, di norma pluriennale;
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge n. 381 del 1991;
e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro;
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

2. Per quanto concerne le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi sociosanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991:

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 2.

5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 12
Determinazione del corrispettivo

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

per i servizi socio-sanitari ed educativi:

nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;
nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
in entrambi i casi, nella formulazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio;

per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

 

Art. 12
Determinazione del corrispettivo

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

per i servizi socio-sanitari ed educativi:
nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;
nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
in entrambi i casi, nella formulazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio;
per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

Art. 13
Durata della convenzione

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale.

2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti.

 

Art. 13
Durata della convenzione

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale.

2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti.

Art. 14
Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso, quale elemento prevalente di scelta del contraente.

2. Per i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, elementi oggettivi sono:

possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
rispetto delle norme contrattuali di settore;
la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
la qualificazione professionale degli operatori;
la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

2. La Giunta regionale può emettere apposita direttiva attraverso la quale indica la documentazione che deve essere richiesta nel bando.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381 del 1991, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare:

il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento;
presenza di piani individualizzati, contenenti obbiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

 

Art. 14
Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi:

a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
b) rispetto delle norme contrattuali di settore;
c) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
d) la qualificazione professionale degli operatori;
e) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del contraente è il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare:

a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento;
b) presenza di piani individualizzati, contenenti obbiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Art. 15
Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti.

 

Art. 15
Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti.

TITOLO IV
MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 16
Disposizioni generali

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

TITOLO IV
MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 16
Disposizioni generali

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 17
Contributi per l'avviamento ed il consolidamento

1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'articolo 18;
brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;
spese per prestazioni di servizi ricevuti;
interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera a) della Legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b) della medesima legge.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all'articolo 20 ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni: è cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.

 

Art. 17
Contributi per l'avviamento ed il consolidamento

1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'articolo 18;
b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;
c) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
d) interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera a) della Legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b) della medesima legge.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all'articolo 20 ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni: è cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purché il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.

Art. 18
Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro

1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.

2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.

 

Art. 18
Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro

1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.

2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.

Art. 19
Contributi in conto occupazione e per particolari servizi

1. Alle cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991.

2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

 

Art. 19
Contributi in conto occupazione e per particolari servizi

1. Alle cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991.

2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

Art. 20
Convenzioni di innovazione e sviluppo

1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

 

Art. 20
Convenzioni di innovazione e sviluppo

1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

Art. 21
Contributi ai consorzi di cooperative sociali

1. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per:

attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali;
servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.

3. Alle cooperative sociali che intendano consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.

 

Art. 21
Contributi ai consorzi di cooperative sociali

1. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per:

a) attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali;
b) servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.

3. Alle cooperative sociali che intendano consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.

Art. 22
Contributi a favore di enti pubblici

1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, è concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.

 

Art. 22
Contributi a favore di enti pubblici

1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, è concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.

Art. 23
Disposizioni e competenze attuative

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della Commissione per la cooperazione sociale di cui al titolo V, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.

2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

 

Art. 23
Disposizioni e competenze attuative

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della Commissione per la cooperazione sociale di cui al titolo V, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.

2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 24

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 concernente "Politica attiva del lavoro", è sostituito dal seguente:

"2. Rientrano tra le fasce indicate al comma precedente, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991:

invalidi fisici, psichici e sensoriali;
ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;
detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate".

 

Art. 24

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 concernente "Politica attiva del lavoro", è sostituito dal seguente:

"2. Rientrano tra le fasce indicate al comma precedente, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991:

a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;
d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate".

TITOLO V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 25
Costituzione

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è istituita presso l'Assessorato del lavoro la Commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta:

dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede, o un suo delegato;
da un funzionario dirigente di servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
da un funzionario dirigente di servizio dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario;
dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato;
dal direttore dell'Agenzia regionale del lavoro o un suo delegato;
da un rappresentante effettivo e da un supplente con comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I componenti durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere riconfermati.

3. La Commissione è convocata dal Presidente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.

 

TITOLO V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 25
Costituzione

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è istituita presso l'Assessorato del lavoro la Commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta:

a) dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede, o un suo delegato;
b) da un funzionario dirigente di servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
c) da un funzionario dirigente di servizio dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario;
d) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato;
e) dal direttore dell'Agenzia regionale del lavoro o un suo delegato;
f) da un rappresentante effettivo e da un supplente con comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I componenti durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere riconfermati.

3. La Commissione è convocata dal Presidente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.

Art. 26
Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime parere:

sulle domande di iscrizione nell'Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge, che tali documenti siano regolari e che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea sia sotto il profilo patrimoniale che sotto l'aspetto professionale ad operare efficacemente;
sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV;
sugli schemi di convenzione tipo di cui all'articolo 10 della presente legge.

2. La Commissione formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.

 

Art. 26
Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione nell'Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge, che tali documenti siano regolari e che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea sia sotto il profilo patrimoniale che sotto l'aspetto professionale ad operare efficacemente;
b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV;
d) sugli schemi di convenzione tipo di cui all'articolo 10 della presente legge.

2. La Commissione formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 27
Rinvio a norme nazionali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 381 del 1991.

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 27
Rinvio a norme nazionali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 381 del 1991.

Art. 28
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997.

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995-1997 sono inserite le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 3, L.R. 5 maggio 1993, n. 11 e art. 3 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

1995 lire 10.000.000.000
1996 lire 10.000.000.000
1997 lire 10.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla tabella allegata alla legge finanziaria

In aumento

02 ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02102 -

Medaglie fisse di pressenza, indennità di trasferta, etc. (art. 25 della presente legge)

1995 lire 10.000.000
1996 lire 10.000.000
1997 lire 10.000.000

10 ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10131-01 -

(N.I.) - Contributi alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni e che presentino progetti finalizzati (art. 17 della presente legge)

1995 lire 3.000.000.000
1996 lire 3.000.000.000
1997 lire 3.000.000.000

Capitolo 10131-02 -

(N.I.) - Contributi alle cooperative sociali per l'acquisto e la realizzazione di particolari attrezzature (art. 18 della presente legge)

1995 lire 1.500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000

Capitolo 10131-03 -

(N.I.) - Contributi in conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 19 della presente legge)

1995 lire 1.800.000.000
1996 lire 1.800.000.000
1997 lire 1.800.000.000

Capitolo 10131-03-

(N.I.) - Contributi alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale (art. 20 della presente legge)

1995 lire 1.500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000

Capitolo 10131-04 -

(N.I.) - Contributi ai consorzi di cooperative sociali per attività di consulenza e per l'erogazione di servizi alle cooperative sociali (art. 21 della presente legge)

1995 lire 1.690.000.000
1996 lire 1.690.000.000
1997 lire 1.690.000.000

Capitolo 10131-05 -

(N.I.) - Contributi agli enti pubblici che sottoscrivono quote di capitale delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000

3. Agli interventi previsti dall'articolo 8 si provvede con le risorse regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio pluriennale per gli ani 1995-1996-1997.

 

Art. 28
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 802.000.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi e fanno carico ai sottoelencati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

2. All'onere di lire 802.000.000 per l'anno 1996 si fa fronte mediante il versamento di una pari somma alle entrate del bilancio della Regione proveniente dalla contabilità speciale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 (Gestione dei piani straordinari per cantieri-scuola e di lavoro, finanziati ai sensi degli articoli 12, 13, 14, e 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28).

3. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

10 ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10136 - Finanziamenti ai Comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione.......

1996 lire ----
1997 lire 10.000.000.000
1998 lire 10.000.000.000

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 36201 - Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio

1996 lire 802.000.000.000
1997 lire -----
1998 lire -----

 02 ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, .... (art. 25 della presente legge)

1996 lire 2.000.000
1997 lire 10.000.000
1998 lire 10.000.000

10 ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10131 - (N.I.) - Contributi alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni e che presentino progetti finalizzati (art. 17 della presente legge)

1996 lire ----
1997 lire 3.000.000.000
1998 lire 3.000.000.000

Capitolo 10131-01 - (N.I.) - Contributi alle cooperative sociali per l'acquisto e la realizzazione di particolari attrezzature (art. 18 della presente legge)

1996 lire ----
1997 lire 1.500.000.000
1998 lire 1.500.000.000

Capitolo 10131-02 - (N.I.) - Contributi in conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 19 della presente legge)

1996 lire 1.800.000.000
1997 lire 1.800.000.000
1998 lire 1.800.000.000

Capitolo 10131-03 - (N.I.) - Contributi alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale (art. 20 della presente legge)

1996 lire ----
1997 lire 1.500.000.000
1998 lire 1.500.000.000

Capitolo 10131-04 - (N.I.) - Contributi ai consorzi di cooperative sociali per attività di consulenza e per l'erogazione di servizi alle cooperative sociali (art. 21 della presente legge)

1996 lire 200.000.000
1997 lire 1.690.000.000
1998 lire 1.690.000.000

Capitolo 10131-05 - (N.I.) - Contributi agli enti pubblici che sottoscrivono quote di capitale delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Art. 22 della presente legge)

1996 lire 150.000.000
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000

3. Agli interventi previsti dall'articolo 8 si provvede con le risorse regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge di bilancio.

5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, così come rideterminate dall'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono ulteriormente rideterminate in lire 70.000.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 90.000.000.000 per l'anno 1998.