PROPOSTA DI LEGGE N. 83
presentata dai Consiglieri regionali AMADU - DEMONTIS - FERRARI - LORENZONI - MANUNZA - MONTIS il 5 aprile 1995
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nella scorsa legislatura la Quinta Commissione permanente aveva approvato, dopo un lungo ed approfondito esame, un testo unificato dei progetti di legge n. 3 (Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro-silvo-faunistico-turistico-venatorio) e n. 384 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), che non è stato esaminato dall'Assemblea a causa della fina della legislatura.
Il testo unificato licenziato dalla Commissione disciplina l'esercizio venatorio in modo tale che questo sia compatibile con le risorse faunistiche e con la tutela delle produzioni agricole. Il testo unificato prevede che l'esercizio venatorio sia esercitato attraverso un'articolata pianificazione del territorio basata sul piano faunistico-venatorio regionale. Il piano faunistico-venatorio regionale, che risulta dall'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali, suddivide il territorio regionale secondo la destinazione faunistica individuando, in particolare, le aree destinate all'esercizio dell'attività venatoria, alla tutela della fauna selvatica, al ripopolamento e alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. All'interno delle aree destinate all'esercizio dell'attività venatoria il piano faunistico-venatorio regionale individua gli ambiti territoriali di caccia, aventi l'obiettivo di controllare, predeterminandone il numero, la presenza dei cacciatori in tali ambiti prevedendo nel contempo un prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche.
Il testo unificato individua e disciplina gli organi amministrativi chiamati ad esercitare le funzioni di tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonché di gestione dell'attività venatoria. Questi sono l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, le Province, i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.
Il testo unificato, inoltre, definisce l'attività di caccia, e individua i mezzi consentiti per tali attività, e i requisiti soggettivi richiesti per il suo esercizio; vengono inoltre individuate le specie cacciabili e il periodo nel quale è consentita la caccia.
Il testo unificato, oltre a disciplinare l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie (nelle quali è consentita la caccia alla selvaggina naturale), delle aziende agri-turistico-venatorie (nelle quali è consentita la caccia a pagamento) e delle zone di allevamento, tutela e ripopolamento della fauna, contiene norme finalizzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.
Il testo unificato, inoltre, disciplina dettagliatamente il sistema dei divieti, della vigilanza e delle sanzione, nonché l'istituzione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio dell'attività venatoria e per l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie. Nel testo unificato sono contenute anche alcune disposizioni che mirano al potenziamento della ricerca scientifica e all'istituzione di programmi educativi (di sensibilizzazione faunistico-ambientale).
Al fine di non disperdere il notevole lavoro già eseguito e per permettere di arrivare in tempi brevi all'approvazione, non più rimandabile, della normativa regionale di recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", i proponenti hanno inteso ripresentare all'esame del Consiglio il testo unificato approvato nella passata legislatura dalla Quinta Commissione che può costituire un utile momento di confronto.
TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
Principi e disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione Autonoma della Sardegna, con la presente legge, adegua la propria legislazione in materia di protezione della fauna e sull'esercizio della caccia ai principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3, lett. i), del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e in virtù delle competenze trasferite dall'articolo 58 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
CAPO I
Tutela della fauna selvatica e degli ambientiArt. 2
Attuazione normativa nazionale e comunitaria1. Le Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.
Art. 3
Tutela della fauna selvatica1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale dell'attuale e futura comunità regionale, nazionale ed internazionale.
2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.
3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.
Art. 4
Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al precedente articolo 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.
2. Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1.
Art. 5
Specie tutelate1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
2. La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.
3. E' vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.
4. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.
5. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.
Art. 6
Cattura e abbattimento autorizzati1. L'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente può autorizzare, per fini di studio e di ricerca scientifica, sentito il Comitato regionale faunistico, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, per la cattura di esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione.
2. Per le stesse finalità di cui al precedente comma, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può accordare in ogni tempo e stabilendone le modalità, agli stessi soggetti di cui al comma 1, permessi di catturare o prendere uova, nidi o piccoli nati.
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può, altresì, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare la cattura con reti e altri mezzi vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, anche di specie proibite, a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione.
4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, può consentire la cattura a mezzo di reti o altri mezzi vietati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura. La selvaggina catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare.
6. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
7. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
8. Qualora si renda necessario, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente adotta appositi piani di abbattimento avvalendosi della collaborazione del personale addetto alla sorveglianza in materia di caccia, dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti, questi ultimi, di licenza e di autorizzazione regionale per l'esercizio venatorio.
9. Dell'utilizzo dei metodi ecologici e dell'adozione dei piani di abbattimento di cui al presente articolo è data notizia all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, il competente Servizio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità Europea, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409.
CAPO II
Organi preposti alla tutela, alla conservazione, al miglioramento del patrimonio faunistico e all'esercizio venatorioArt. 7
Organi di tutela1. Alla tutela, alla conservazione e al miglioramento del patrimonio faunistico e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:
a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) il Comitato regionale faunistico;
c) le Province;
d) i Comitati provinciali faunistici;
e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).Art. 8
Compiti dell'Assessorato dell'ambiente1. L'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico.
Art. 9
Comitato regionale faunistico - Composizione1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competenti in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;
d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, scelto fra esperti in servizio presso l'Istituto zooprofilattico e sperimentale della Sardegna;
e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale;
f) un rappresentante designato dall'Unione delle Province sarde;
g) un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali;
h) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
i) due rappresentanti delle Associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
l) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna.3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.
4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; restano in carica per tre anni.
5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Art. 10
Compiti del Comitato1. Il Comitato regionale faunistico delibera:
a) sulla formazione del calendario venatorio;
b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge;
e) sulla determinazione del numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente, dandone comunicazione alle Autorità competenti.2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:
a) sul Piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
b) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento e di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
c) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
d) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 25, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:
a) sulla vigilanza venatoria;
b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.
Art. 11
Compiti delle Province1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia.
2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.
3. Le Province, in particolare, provvedono:
a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;
c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti, di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;
f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche;
h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla selvaggina;
i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di selvaggina nel territorio di competenza;
l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;
m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;
o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge;
p) ad attuare tutti gli interventi disposti dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con apposite direttive.Art. 12
Comitati provinciali faunistici1. I Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 11assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria e alla tutela e allo sviluppo della selvaggina.
2. In particolare:
a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;
b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.Art. 13
Composizione del Comitato provinciale faunistico1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:
a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) da due rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;
c) da un rappresentante delle Associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, naggiormente rappresentantive, operanti nella provincia;
e) dal responsabile del Servizio veterinario della U.S.L. del Comune capoluogo della Provincia, o da un suo delegato;
f) da un rappresentante designato dall'Ente nazionale protezione animali;
g) da due esperti in materia di fauna selvatica.Art. 14
Istituzione del Comitato provinciale faunistico1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.
2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
4. I componenti il Comitato restano in carica per tre anni.
5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.
Art. 15
Compiti dei Comitati direttivi A.T.C.1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno di comprensori faunistici omogenei.
2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, integrati da iniziative di conservazione, rapportate alla prevedibile mortalità delle specie selvatiche di interesse gestionale derivante da attività antropiche e alla valutazione della capacità portante del territorio in ordine ai prelievi venatori da programmare.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.
Art. 16
Composizione natura giuridica ed istituzione dei Comitati direttivi A.T.C.1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. ha personalità giuridica di natura privata con compiti di interesse pubblico.
2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:
a) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
b) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
c) due rappresentanti delle Associazioni naturalistiche riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
d) due rappresentanti designati dalle Province competenti per territorio.3. Tenuto conto dell'estensione del territorio destinato all'attività venatoria, della discontinuità delle aree ricomprese nell'ambito, dell'eventuale dimensione intercomprensoriale dello stesso, nonché della complessità degli aspetti tecnico-gestionali, il piano faunistico-venatorio regionale può prevedere la composizione dei rappresentanti in seno al Comitato direttivo in numero doppio rispetto a quello indicato al comma 2.
4. Il Comitato è istituito dalla Provincia competente per territorio ed i suoi componenti sono scelti fra i cittadini residenti in un Comune del comprensorio faunistico omogeneo.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni.
6. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.
Art. 17
Funzionamento del Comitato1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.
CAPO III
Pianificazione faunistico-venatoriaArt. 18
Piano faunistico-venatorio regionale1. Nell'ambito degli obiettivi del Piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Art. 19
Adozione del piano faunistico1. La Regione provvede, entro il 1° giugno 1994, all'adozione del piano faunistico-venatorio regionale.
2. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria, elaborati dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.
4. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 3, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.
5. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 4, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.
6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte dalle Province, elabora, sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano faunistico venatorio.
7. Il piano regionale faunistico è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliale competente in materia.
Art. 20
ontenuto del piano faunistico1. La pianificazione faunistico-venatoria, articolata per piani provinciali, dovrà contenere, tra l'altro:
a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei, in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
b) l'individuazione, salve le esigenze di dimensionamento di cui all'articolo 22, comma 3, e tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la selvaggina stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:
1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento;
4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;
5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;
6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;
c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia, nonché delle presenze di cacciatori provenienti da altre regioni;
d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli A.T.C.;
e) la composizione degli organi direttivi degli A.T.C. in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16;
f) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 94, relativamente a:
1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;
g) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla precedente lettera f) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;
h) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi e ricerche, programmi e convegni, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.2. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica secondo quanto stabilito dal piano stesso.
Art. 21
Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione.
2. Ai fini della presente legge per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati Istat, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi, e le zone montane.
3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
Art. 22
Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradiamento naturale.
2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.
3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.
Art. 23
Zone temporanee di ripopolamento e di cattura1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.
2. Esse hanno durata da tre a sei anni e vengono riaperte alla caccia gradualmente, in tutto o per porzioni di territorio.
3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale.
Art. 24
Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui alla presente legge.
3. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.
4. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.
Art. 25
Opposizione1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.
Art. 26
Gestione delle oasi1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente, avvalendosi degli uffici periferici forestali per i terreni amministrati dagli stessi uffici, o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle Associazioni naturalistiche o dalle Associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.
2. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, ricadenti nei terreni dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, sono gestite, di norma, dalla stessa Azienda.
3. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 27
Ulteriori forme di gestione1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura espressamente indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale, o delegate dall'Amministrazione regionale, e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle Associazioni naturalistiche o dalle Associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.
Art. 28
Utilizzo terreni Azienda regionale delle foreste demaniali1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.
Art. 29
Centri privati di riproduzione1. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, sono autorizzati dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa domanda, per consentire l'allevamento, allo stato naturale oppure in cattività, di specie cacciabili a scopo di ripopolamento o alimentare e di specie esotiche a scopo amatoriale. Le autorizzazioni indicano le specie in allevamento, i controlli sanitari e la delimitazione dei confini nonché le forme di cattura; hanno durata decennale e possono essere rinnovate. Sono revocate quando la gestione ed il funzionamento non sono corrispondenti alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione oppure l'allevamento non è funzionante per almeno un anno.
2. La riproduzione di specie cacciabili esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa è considerata attività agricola a tutti gli effetti. Può essere svolta a seguito di comunicazione trasmessa dal titolare stesso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro la data di acquisizione dei riproduttori o dei giovani in crescita. Nei terreni dell'azienda destinati all'attività di riproduzione è vietato l'esercizio della caccia. E' consentito il prelievo selettivo di capi di ungulati delle specie cacciabili a norma dell'articolo 54.
3. L'abbattimento e la cattura, per esigenze tecniche, di specie selvatiche diverse, anche se cacciabili, devono essere autorizzati dalla Regione.
4. La detenzione e la produzione di specie di fauna selvatica di cui non è prevista o è vietata l'immissione a norma dell'articolo 68 sono consentite esclusivamente in cattività previa autorizzazione della Regione. Le vendite devono avvenire per finalità alimentari, amatoriali o per immissioni consentite in altre regioni.
5. La produzione di specie cacciabili di fauna selvatica a scopo alimentare è permessa esclusivamente in recinti o ambiti controllati. Gli esemplari allevati non possono essere liberati od immessi in campo aperto se non previa autorizzazione della Regione.
Art. 30
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza finalità di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 6 e 7.
2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende venatorie ha validità decennale.
3. L'autorizzazione all'istituzione di aziende venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere il consenso dei proprietari o dei conduttori, la Regione può disporne l'inclusione coattiva stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il 10 per cento della superficie dei fondi rustici aderenti.
5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.
6. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con apposite direttive, individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.
7. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.
Art. 31
Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa esclusivamente ad associazioni fra cacciatori che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.
3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati.
4. I soci delle associazioni fra cacciatori titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla fauna stanziale al di fuori della stessa azienda.
5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Tale vigilanza può essere effettuata mediante l'assunzione di una guardia giurata ogni 800 ettari, da destinare esclusivamente al controllo venatorio del territorio dell'azienda, o mediante l'affidamento della vigilanza alle compagnie barracellari in base alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25. La vigilanza può essere esercitata anche mediante l'utilizzo congiunto delle guardie giurate e delle compagnie barracellari.
Art. 32
Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.
Art. 33
Aziende agri-turistico-venatorie a carattere dimostrativo1. Per favorire la diffusione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione, con finalità dimostrative, di aziende agro-turistico-venatorie, ubicate su idonei terreni del Monte pascoli, dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e di altre terre pubbliche, in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.
2. La gestione delle aziende istituite sui terreni del Monte pascoli e sulle altre terre pubbliche è affidata alle cooperative o società giovanili assegnatarie dei terreni interessati.
3. La gestione delle aziende istituite su terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è affidata alla stessa Azienda regionale o data in concessione a cooperative o società giovanili.
Art. 34
Attività esercitabile nelle aziende agri-turistico-venatorie1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono, indicativamente, essere intraprese le seguenti attività:
a) allevamento faunistico;
b) attività venatoria, ivi comprese la guida e il controllo venatorio;
c) attività di guida turistica;
d) attività collegate al soggiorno e ristorazione degli addetti e dei visitatori;
e) apicoltura;
f) acquacoltura;
g) pesca sportiva;
h) turismo equestre;
i) attività forestali e di prevenzione incendi;
l) allevamento e addestramento cani;
m) attività artigianali collegate in particolare all'agricoltura e all'allevamento (insaccati, trofei, coltelli, oggetti artistici locali, erboristeria, ecc.);
n) turismo archeologico, naturalistico ed etnografico;
o) tiro al piattello.Art. 35
Allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito l'allevamento, per l'attività venatoria interna e per la produzione di carni alternative o di soggetti da ripopolamento, delle specie stanziali sarde nonché delle altre specie che possono trovare in esse un habitat idoneo. Alle aziende agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni contenute negli articoli 29 e 64.
Art. 36
Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è vietata la caccia, ma è consentita l'attività venatoria, controllata ed a pagamento, nell'intero arco dell'anno e senza limitazioni, se non quelle derivanti dal regolamento interno dell'azienda. Nel caso di esercizio di tale attività le aziende devono essere delimitate da idonee chiudende perimetrali, e segnalate con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "azienda agro-turistica-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati".
2. L'attività venatoria è esercitata esclusivamente sulle specie allevate o immesse, con esclusione della selvaggina naturale di passo, della quale è vietata la caccia.
3. In deroga alla disposizione contenuta nel comma 2, nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie i cacciatori muniti di autorizzazione regionale possono esercitare l'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.
4. La caccia alla volpe è consentita senza limitazione.
Art. 37
Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie1. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere ciascuna una superficie inferiore ai 300 ettari e non possono estendersi, complessivamente, su una superficie superiore al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
Art. 38
Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agro-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile anche per uso di caccia, secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento interno aziendale.
2. Per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito delle aziende agro-turistico-venatorie non è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale.
Art. 39
Vigilanza sanitaria1. L'allevamento faunistico, in quanto attività zootecnica, è sottoposto a vigilanza e assistenza veterinaria, a cura dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Le aziende agro-turistico-venatorie possono avvalersi dell'assistenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
3. I capi allevati, abbattuti o venduti, dovranno essere muniti di contrassegno prima che vengano portati fuori dall'azienda.
4. I capi destinati al ripopolamento dovranno essere muniti di certificato sanitario veterinario, analogamente a quelli destinati alla macellazione, che potranno essere abbattuti o commercializzati, secondo le norme vigenti.
Art. 40
Provvidenze a favore delle aziende agri-turistico-venatorie1. Per la realizzazione delle strutture aziendali e delle opere di trasformazione agraria e fondiaria connesse con le attività indicate alle lettere a), e), f) ed i) dell'articolo 34 possono essere concessi contributi in conto capitale e mutui integrativi nella misura prevista dall'ordinamento regionale per la realizzazione delle strutture aziendali agrarie e delle opere di trasformazione agraria e fondiaria.
2. Le iniziative di cui alle lettere b), c), d), g), h), l), m), n) ed o) del precedente articolo 34 godono delle provvidenze di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agri-turismo", fermo restando che i contributi in conto capitale, di cui all'articolo 7 della legge medesima, sono corrisposti nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie godono anche delle provvidenze previste dal vigente ordinamento regionale per il settore agricolo in materia di credito di conduzione e di acquisto di scorte vive e morte nonché di tutte le altre provvidenze concedibili nelle analoghe fattispecie.
4. Ai soggetti indicati dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione" e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le più favorevoli disposizioni in essa previste.
Art. 41
Tasse di concessione1. L'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono soggetti alle tasse di concessione regionale di cui agli articolo 86 e 94.
2. Non sono soggetti a tassa di concessione i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, funzionanti nell'ambito di aziende agricole.
Art. 42
Addestramento e allevamento cani1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.
2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allevamento dei cani è vietata la caccia.
3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.
Art. 43
Tabelle segnaletiche1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali portanti, rispettivamente la scritta: "OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA"; "ZONA TEMPORANEA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA"; "ZONA PUBBLICA O ZONA PRIVATA PER L'ALLEVAMENTO DELLA SELVAGGINA A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO - DIVIETO DI CACCIA"; "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA"; "CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA - DIVIETO DI CACCIA"; "ZONA ADDESTRAMENTO CANI"; "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA"; "AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA"; "CACCIA CONSENTITA AGLI AUTORIZZATI"; "FONDO CHIUSO - DIVIETO DI CACCIA".
2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.
4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al primo comma se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte ben visibili, agli ingressi.
5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.
6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
TITOLO II
Esercizio dell'attività venatoriaCAPO I
Esercizio della caccia - Mezzi - RequisitiArt. 44
Esercizio di caccia1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 45.
2. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.
Art. 45
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 con caricatore contenente non più di due cartucce oltre a quella in canna.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 51 della presente legge.
7. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani.
Art. 46
Uso del furetto1. Per la difesa delle colture e per la cattura a scopo di ripopolamento è consentito l'uso del furetto, previa espressa autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 47
Requisiti per l'esercizio della caccia1. L'attività venatorie in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 48, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 51 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose; inoltre sia munito di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 500 milioni per morte o invalidità permanente.
2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.
Art. 48
Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata, su delega del Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperto in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
e) norme di pronto soccorso.2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materia di cui alle precedenti lettere b) e c).
3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.
4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.
5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Provincia nel cui ambito territoriale il candidato risiede.
6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.
Art. 49
Nomina e durata della Commissione1. La Commissione di cui all'articolo 48 è presieduta dal Dirigente del Settore provinciale o dell'Ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.
3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.
4. La Commissione resta in carica per la durata di tre anni e svolge le proprie funzioni sino alla data del provvedimento di rinnovo.
5. Ai componenti la Commissione spetta, se dovuto, il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Art. 50
Licenza di porto di fucile1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è concessa, rinnovata e revocata a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Per il primo rilascio della licenza di cui al comma precedente nonché per la restituzione della stessa, l'interessato deve presentare anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dalla Provincia competente per territorio.
3. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto per la licenza di porto di fucile per uso di caccia.
4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.
Art. 51
Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una speciale autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 52.
2. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio della Regione non soggetto a divieti ai sensi della presente legge.
Art. 52
Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, all'uopo delegati.
2. Gli interessati debbono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.
3. Alla domanda in bollo debbono essere allegati:
a) una copia in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) copia autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
c) copia autenticata delle polizze assicurative;
d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 94.4. I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma precedente, dovranno allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.
5. Non è richiesto il possesso dell'autorizzazione regionale per i non residenti che esercitino la caccia esclusivamente nelle aziende agro-turistico-venatorie.
6. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia, scade con essa e la sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.
7. L'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia e la selvaggina a mano a mano che essa viene incarnierata. La data del giorno di caccia deve essere segnata al momento dell'inizio dell'attività venatoria.
8. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al precedente comma, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.
9. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.
Art. 53
Documenti del cacciatore1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della prescritta licenza, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
CAPO II
Specie cacciabili e periodi di attività venatoriaArt. 54
Specie di fauna selvatica cacciabile1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
MAMMIFERI
Lepre sarda (Lepus capensis)
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Volpe (Vulpes vulpes)
Cinghiale (Sus scrofa)UCCELLI
Stanziali
Pernice sarda (Alectoris barbara)
Migratori
Fischione (Anas penelope)
Canapiglia (Anas strepera)
Alzavola (Anas crecca)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Codone (Anas acuta)
Marzaiola (Anas querquedula)
Mestolone (Anas clypeata)
Moriglione (Aythya ferina)
Moretta (Aythya fuligula)
Quaglia (Coturnix coturnix)
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
Folaga (Fulica atra)
Pavoncella (Vanellus vanellus)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Colombaccio (Columba palumbus)
Tortora selvatica (Streptopeia turtur)
Allodola (Alauda arvensis)
Merlo (Turdus merula)
Cesena (Turdus pilaris)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tordo sassello (Turdus iliacus)
Passera sarda (Passer espanolensis)2. L'elenco sopra riportato può essere modificato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, in relazione al recepimento di nuove Direttive comunitarie o Convenzioni internazionali, o in relazione alle variazioni della consistenza delle singole specie nel territorio.
3. E' vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge.
4. L'abbattimento delle sottoelencate specie:
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Taccola (Corvus monedula)
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Storno (Sturnus vulgaris)
Passera mattugia (Passer montanus)è autorizzato dai Comitati provinciali faunistici ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409.
Art. 55
Periodo di caccia1. Ai fini dell'attività venatoria, nel territorio della Sardegna, è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui al precedente articolo 54, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:
a) Cinghiale (Sus scrofa)
dalla terza domenica di settembre fino alla seconda domenica di febbraio.
b) Volpe (Vulpes vulpes)
dall'ultima domenica di novembre fino all'ultima domenica di febbraio.
c) Pernice sarda (Alectoris barbara)
Lepre sarda (Lepus capensis)
dalla terza domenica di settembre, per un massimo di cinque giornate.
d) Colombaccio (Columba palumbus)
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Beccaccino (Gallinago gallinago)
Tordo sassello (Turdus iliacus)
Tordo bottaccio(turdus philomelos)
dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio.
e) Tortora selvatica (Streptopeia turtur)
dalla seconda domenica di agosto fino all'ultima domenica di agosto per un massimo di tre giornate.2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, a scelta del cacciatore con esclusione delle giornate del lunedì e venerdì nelle quali è sempre vietata la caccia.
3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
Art. 56
Calendario venatorio1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.
2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.
3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 55, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.Art. 57
Limitazioni e divieti1. Il Comitato regionale faunistico sentite le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.
2. Per le stesse motivazioni, il Comitato regionale faunistico, sentite le Province interessate, può disporre restrizioni in ordine al prelievo delle specie e ai periodi di esercizio dell'attività venatoria previsti all'articolo 55.
3. Il Comitato regionale faunistico, sentite le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
4. Le deliberazioni del Comitato regionale faunistico sono rese esecutive con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
CAPO III
Organizzazione gestionale della caccia programmataArt. 58
Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.)1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia, all'interno di ciascun comprensorio faunistico omogeneo, è istituito l'ambito territoriale di caccia programmata (A.T.C.), avuto riguardo alle consuetudini e alle tradizioni locali.
2. Nell'individuazione dell'A.T.C. all'interno di ciascun comprensorio faunistico omogeneo, il piano faunistico-venatorio regionale dovrà fare riferimento:
a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;
b) ai limiti dei comprensori faunistici omogenei;
c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.3. L'A.T.C. può essere individuato anche su aree discontinue, non confinanti tra loro.
4. Qualora particolari esigenze di omogeneità e funzionalità di gestione faunistico-venatoria lo richiedano, l'A.T.C. può avere dimensione intercomprensoriale. In tal caso deve essere assicurata, in seno al Comitato direttivo, una proporzionale rappresentanza in relazione alla superficie interessata.
Art. 59
Gestione dell'A.T.C.1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'articolo 16.
2. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:
a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.;
b) il sistema sanzionatorio da applicare nei confronti dei cacciatori per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione di cui alla lettera precedente e degli altri obblighi previsti nel presente capo;
c) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
d) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;
e) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dalle norme di cui al comma precedente si rinvia alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo III del Codice civile, ove applicabili.
4. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro 15 giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, propone gli eventuali correttivi all'esercizio della caccia, mediante:
a) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
b) la limitazione del numero delle giornate settimanali e degli orari;
c) la limitazione del carniere giornaliero e stagionale per specie;
d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunicazione delle proposte al Comitato regionale faunistico per la loro approvazione. Le limitazioni programmate divengono operanti se il Comitato nei 15 giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica o la legittimità. La decisione del Comitato è definitiva e viene resa esecutiva con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
5. Le attività di gestione faunistica dell'A.T.C. vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia corredata da una relazione sulle ragioni tecniche che ne hanno motivato l'adozione.
6. Il Comitato direttivo organizza gli interventi di gestione tecnica della fauna e l'esercizio venatorio per aree faunistiche di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei partecipanti, mediante la ripartizione e l'impiego volontario dei partecipanti in apposite unità operative.
7. La Provincia esercita il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica ed organizza periodiche riunioni dei dirigenti dei comitati o dei responsabili dei programmi faunistico-venatori dell'A.T.C..
Art. 60
Gestione finanziaria dell'A.T.C.1. Con il piano faunistico-venatorio regionale. la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.
2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.
3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:
a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.
5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i 30 giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i 30 giorni successivi.
6. Il Comitato direttivo è tenuto a trasmettere mensilmente alla Provincia copia dei verbali delle decisioni assunte.
Art. 61
Accesso all'A.T.C.1. Ogni cacciatore, previa domanda al Comune di residenza, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.
2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C. e in tutte le aziende faunistico-venatorie anche da parte di cacciatori che non siano soci delle stesse.
3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di residenza provvede a trasmettere immediatamente copia autenticata della domanda di opzione al Comitato Direttivo dell'A.T.C. prescelto e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
5. Il Comitato Direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo successivo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare le decisioni assunte, nei quindici giorni successivi, all'interessato, al Comune di residenza ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
6. Il Sindaco del Comune di residenza, non appena ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda di opzione da parte dell'A.T.C., provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.
7. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle Province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.
8. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
9. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.
Art. 62
Ammissione all'A.T.C.1. Il cacciatore partecipa di diritto all'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai cacciatori residenti, o che vi abbiano risieduto, negli altri Comuni dello stesso comprensorio faunistico omogeneo non ricompresi nell'A.T.C..
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia ove ha sede l'A.T.C.;
b) residenti nelle altre Province della Regione;
c) residenti in altre Regioni.5. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.
6. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.
Art. 63
Partecipazione all'A.T.C.1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'articolo 60. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.
3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:
a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.CAPO IV
Tutela delle produzioni agricole e zootecnicheArt. 64
Divieto di caccia nei fondi rustici1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e le Province si adoperano per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate su terreni agricoli.
2. A tal fine, i Comitati direttivi degli A.T.C. e le Province stabiliscono intese con le Associazioni professionali agricole e le Associazioni venatorie riconosciute per individuare le zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva e specializzata, in aderenza alle esigenze produttive. In detti terreni è consentito esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso scritto del proprietario o del conduttore.
3. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il trenta giugno di ogni anno.
4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.
5. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota massima globale del quindici per cento riservata a gestione privata.
6. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera r) dell'articolo 67, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.
7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.
8. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.
Art. 65
Risarcimento danni1. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare di quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.
2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.
3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.
4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.
TITOLO III
Divieti, vigilanza e sanzioniCAPO I
DivietiArt. 66
Divieto di uccellagione1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.
Art. 67
Divieti1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
l) cacciare con il fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore; cacciare da veivoli e da veicoli a trazione meccanica;
m) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
n) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
o) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
p) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e di uccelli catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
q) la caccia alla folaga, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della battuta;
r) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della selvaggina può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture; la selvaggina stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
s) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6 della presente legge;
t) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
u) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;
v) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
z) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
aa) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
bb) l'uso di armi munite di silenziatore;
cc) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
dd) l'uso del furetto, salvo le deroghe di cui all'articolo 46;
ee) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
ff) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
gg) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
Art. 68
Immissione di selvaggina estranea1. E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione degli organi competenti.
Art. 69
Divieto di detenzione di selvaggina viva1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie nonché nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza l'apposita autorizzazione concessa dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.
Art. 70
Divieto di commercio di selvaggina viva1. E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, e per le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.
Art. 71
Imbalsamazione e conciatura1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
2. E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione della Provincia.
3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
Art. 72
Commercio e importazione di selvaggina morta1. E' sempre vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o parti di essa. La selvaggina importata dall'estero deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.
Art. 73
Esportazione di selvaggina1. E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.
2. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di selvaggina pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.
3. La selvaggina deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.
4. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alla selvaggina abbattuta nelle aziende agro-turistiche-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agro-turistico-venatoria.
Art. 74
Cani vaganti1. I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia devono essere catturati dagli agenti di vigilanza. Nel periodo in cui è permesso l'uso del cane, la cattura deve avere luogo solo quando esso non sia a seguito di persone o sotto la loro sorveglianza. E' particolarmente sanzionato il vagare dei cani all'interno delle zone in cui è vietata la caccia ai sensi della presente legge.
2. I cani catturati a norma del presente articolo devono essere dai in custodia all'A.T.C. competente per territorio verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.
3. Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.
4. Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimarrà di proprietà dell'A.T.C..
5. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste per la mancata custodia di cani vaganti.
Art. 75
Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione1. E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.
2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschimento.
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.
4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.
Art. 76
Divieto di caccia in valle da pesca1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 43 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".
2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
Art. 77
Addestramento cani1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 42, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.
2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.
3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.
Art. 78
Ulteriori divieti1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento e nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, salve le eccezioni di cui all'articolo 29, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.
2. E' considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.
3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.
CAPO II
Attività di vigilanzaArt. 79
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate assunte dalle aziende faunistico-venatorie.
2. Agli ufficiali, agli agenti, alle guardie ed ai barracelli di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
Art. 80
Procedimenti per le sanzioni1. I procedimenti per le violazioni alle prescrizioni e ai divieti previsti dalla presente legge, sanzionati amministrativamente, sono definiti dal Comitato regionale faunistico.
Art. 81
Mancato pagamento sanzioni1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal Capo III del presente Titolo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.
Art. 82
Raddoppio sanzioni1. Le sanzioni amministrative di cui al Capo III del presente Titolo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 685, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.
CAPO III
SanzioniArt. 83
Sanzioni1. Per le violazioni delle disposizioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
1) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia da tre a cinque anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di daino (dama-dama), in violazione dell'articolo 5, comma 3;
2) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia da tre a cinque anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di uccelli in violazione all'articolo 5, comma 3, che non risultino inclusi tra le specie particolarmente protette o nei cui confronti non è consentita la caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
3) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e per chi abbatte, cattura o detiene rettili o anfibi compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 3;
4) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati omettendo di darne notizia all'Organo competente, in violazione all'articolo 6, comma 4;
5) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ciascun capo di fauna selvatica allevato senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 29, nonché il sequestro e la confisca dei capi stessi;
6) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 29 sull'allevamento e la riproduzione della fauna selvatica e delle specie esotiche, nonché la revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
7) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi abbatte o cattura nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'articolo 29, specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione;
8) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica, in violazione all'articolo 29, commi 2 e 3. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000;
9) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, e il sequestro dei capi di selvaggina, per la violazione dell'articolo 29, comma 2, relativa alla mancata comunicazione di riproduzione di specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola alla Regione;
10) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per la violazione dell'articolo 29, comma 4;
11) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per la violazione dell'articolo 45 , comma 3;
12) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per la violazione dell'articolo 47 , comma 2;
13) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e l'esclusione dalla concessione dell'autorizzazione regionale per un periodo da uno a tre anni, per chi esercita la caccia senza aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 51. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e l'esclusione definitiva dell'autorizzazione regionale;
14) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, per la violazione dell'articolo 52, comma 7, relativa alla mancata annotazione della selvaggina abbattuta;
15) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per la violazione dell'articolo 52, comma 7, relativa alla mancata annotazione della data di caccia;
16) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000, per la violazione dell'articolo 52, commi 8 e 9; per la violazione del comma 9 si applica inoltre il ritiro per un anno dell'autorizzazione regionale;
17) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per chi esercita la caccia in orari non consentiti, in violazione all'articolo 55, comma 3 e delle disposizioni contenute nel calendario venatorio;
18) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, per ciascun capo di selvaggina delle specie cacciabili prelevato in più rispetto al numero massimo giornaliero e stagionale stabilito dal calendario venatorio, in violazione all'articolo 56, comma 3;
19) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 57, comma 3;
20) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per l'esercizio di caccia in A.T.C. diverso da quello assegnato, in violazione all'articolo 61; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.
Le sanzioni previste dal presente punto sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
21) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera f);
22) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera g);
23) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera h);
24) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera l);
25) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera p);
26) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera q);
27) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera t);
28) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera u);
29) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera cc);
30) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera dd);
31) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e il sequestro e la confisca delle reti per la violazione dell'articolo 67, lettera ff);
32) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e il sequestro e la confisca delle trappole per la violazione dell'articolo 67, lettera gg);
33) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 67, lettera hh);
34) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo e il sequestro e la confisca della fauna selvatica, per le violazioni dell'articolo 68;
35) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 69, comma 1;
36) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 70;
37) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e il sequestro e la confisca della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare, a carico del proprietario della pelle o dell'animale e di chi esegue la conciatura o la imbalsamazione, per la violazione dell'articolo 71;
38) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 72;
39) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e la revoca dell'autorizzazione regionale alla caccia per l'esportazione o il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito, in violazione all'articolo 73, comma 2;
40) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 73, comma 3;
41) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 74, comma 1; si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 se i cani vengono trovati a vagare in zone in cui è vietata la caccia;
42) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 75, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
43) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 76, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
44) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 77, comma 1; se la violazione è commessa in luoghi vietati alla caccia si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000;
45) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 78, comma 3.2. La sospensione, la revoca o l'esclusione della concessione dell'autorizzazione regionale alla caccia in Sardegna, si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa.
3. Per le violazioni della presente legge per le quali non è prevista apposita sanzione amministrativa si applicano le corrispettive sanzioni penali e amministrative previste negli articolo 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per le restanti violazioni alle disposizioni della presente legge, non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
5. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano alle sanzioni amministrative le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni amministrative previste dal Capo III del presente Titolo si aggiungono alle sanzioni penali quando il fatto sia previsto dalla legge come reato.
Art. 84
Poteri degli addetti alla vigilanza1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. In caso di contestazione di una delle infrazioni alla presente legge punita con sanzione amministrativa, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, ove trattasi di violazioni punite ai sensi dell'articolo 83, nn. 1), 2), 3), 7), 8), 20), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 42), 43), 45), e dall'articolo 31, lettere b), d), e), f) e g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Procedono, altresì, al sequestro della fauna particolarmente protetta, di quella cacciabile e non cacciabile, in tutti i casi di contestazione di una delle violazioni punite ai sensi dell'articolo 83, nn. 1), 2), 3), 7), 8), 13), 14), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 39), 40), 42), 43), 45), e dell'articolo 31, lettere b), d), e), f) e g), della predetta legge n. 157.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'Ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a Musei.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.
Art. 85
Aggiornamento della misura delle sanzioni1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (media nazionale), verificatasi nei tre anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, seguendo i criteri di cui sopra, vengono fissati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, arrotondati alle diecimila lire inferiori all'importo risultante dal calcolo predetto, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
TITOLO IV
Tasse sulle concessioni regionali in materia di cacciaArt. 86
Atti soggetti a tassa di concessione regionale1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 87 e nelle misure indicate nell'articolo 94:
a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 48;
b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 52;
c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'articolo 30;
d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'articolo 30;
e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 29.2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:
a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.Art. 87
Tempi di corresponsione delle tasse1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.
2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni successivi al primo, deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.
Art. 88
Esenzione dalle tasse1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C., purché ne sia data comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Sindaco del Comune di residenza, all'A.T.C. di appartenenza e all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro il 31 maggio.
2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Art. 89
Modalità di versamento1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.
Art. 90
Riscossione coattiva delle tasse1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 91
Mancata corresponsione1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.
Art. 92
Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.
3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:
a) in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una sopratassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.
Art. 93
Accertamento delle violazioni1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 92 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.
3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.
4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.
5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 94
Importi tasse1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 86, sono così determinati:
a) abilitazione all'esercizio venatorio
- tassa di rilascio lire 100.000
b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio
- tassa annuale per tutti i tipi di fucile
lire 150.000
c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie
- tassa di istituzione lire 500.000
- tassa di esercizio annuale per ha lire 4.000
- tassa di rinnovo lire 500.000
d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie
- tassa di istituzione lire 300.000
- tassa di esercizio annuale per ha lire 2.000
- tassa di rinnovo lire 300.000
e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
- tassa di istituzione lire 1.000.000
- tassa di rinnovo lire 1.000.000.Art. 95
Aggiornamento importi tasse di concessione1. Gli importi delle tasse di cui all'articolo 94 sono aggiornati, ogni tre anni, in misura pari all'intera variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, vengono fissati i nuovi limiti delle tasse di concessione arrotondati alle diecimila lire inferiori all'importo risultante dal calcolo predetto, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 96
Delega1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale alla firma degli atti previsti dal presente titolo.
2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente titolo.
Art. 97
Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.
TITOLO V
Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge - Disposizioni per le associazioni venatorieArt. 98
Strumenti per la formazione del Piano1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, al fine della predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente si avvale, tramite convenzioni, degli stessi soggetti di cui al comma 1, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione della fauna selvatica e del suo habitat.
5. Per le stesse finalità di cui ai precedenti commi, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad erogare contributi ad Università, enti, istituti specializzati ed associazioni per la realizzazione di programmi e progetti di ricerca nonché per l'organizzazione di convegni. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.
6. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede ai compiti indicati nei precedenti commi utilizzando prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.
Art. 99
Programmi educativi1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.
Art. 100
Corsi e borse di studio1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e degli Organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento la frequenza, in Italia e all'estero, di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.
Art. 101
Riconoscimento associazioni venatorie1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.2. Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.
Art. 102
Contributi1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative praticate in Sardegna.
2. E' vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 103
Compiti del Corpo forestale1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione di operatori faunistici con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.
TITOLO VI
Disposizioni finali, transitorie e finanziarieArt. 104
Abrogazione1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, fatto salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
2. Per i procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.
Art. 105
Applicazione della legge n. 32 del 19781. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della stessa legge.
Art. 106
Limitazioni nelle zone autogestite1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla selvaggina stanziale unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.
2. I Presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.
3. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente procede alla definizione delle domande per la concessione di nuove zone per l'esercizio della caccia autogestita pervenute ai competenti uffici dell'Assessorato alla data del 31 dicembre 1992.
4. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale.
5. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale.
Art. 107
Sospensione nuove autorizzazioni1. Ferma restando la validità delle autorizzazioni già rilasciate, è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, sino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti nel piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.
Art. 108
Proroga dei Comitati provinciali della caccia1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici e delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.
2. Esauriti i compiti di cui al precedente comma, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, può essere assegnato, in posizione di distacco, alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.
3. Il distacco è disposto con provvedimento dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 109
Proroga Comitato regionale faunistico1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'insediamento del nuovo Comitato con le attribuzioni previste dalla presente legge.
Art. 110
Ufficio regionale della fauna selvatica1. Fino all'istituzione in Sardegna di una unità operativa tecnica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Ufficio regionale della fauna selvatica continua ad esercitare i propri compiti anche se attribuiti allo INFS dalla legge n. 11 del 1992.
2. L'Ufficio regionale della fauna selvatica costituisce un settore del servizio delle foreste, dei parchi, della caccia e della pesca dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 111
Riconoscimento ex art. 70 L.R. n. 32 del 19781. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le Associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978.
Art. 112
Autorizzazione provvisoria detenzione fauna selvatica1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.
Art. 113
Regolamento di attuazione1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:
a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.Art. 114
Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro 60 giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 78, punto 37.
Art. 115
Norma finanziaria1. Le nuove e maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 50.000.000 per l'anno 1995, in lire 15.140.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 12.860.000 per l'anno 1997 e successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 11604 - (Nuova Istituzione) - 1.1.6.
Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 86 della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 5.000.000.000
1997 lire 5.000.000.000Cap. 35009 - (Denominazione variata) -
Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11, comma 3, legge 1° marzo 1975, n. 47)
Cap. 35009/01 - (Denominazione variata) -
Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative e pecuniarie in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna
1995 lire ----
1996 lire 300.000.000
1997 lire 300.000.000Cap. 35009/02 - (Nuova Istituzione) - 3.5.0.
Proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata (art. 84, comma 3, della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000Cap. 35009/03 - (Nuova Istituzione) -
Trasferimenti statali per l'esercizio da parte dell'Ufficio regionale della fauna di funzioni di competenza dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.
In diminuzione
Cap. 35003 -
Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia di cui al Titolo 2, Capo I, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32
1995 lire ----
1996 lire 20.000.000
1997 lire 20.000.000SPESA
In diminuzione
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)
1995 lire 50.000.000
1996 lire 3.000.000.000
1997 lire 3.000.000.00005 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Cap. 05100 -
Contributi ai comitati provinciali della caccia (art. 75, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, e art. 18 della legge di bilancio)
1995 lire ----
1996 lire 500.000.000
1997 lire 530.000.000Cap. 05101 -
Spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi dell'Ufficio regionale della fauna (artt. 12 e 13, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 119, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 53, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)
1995 lire ----
1996 lire 3.000.000.000
1997 lire 3.100.000.000Cap. 05101/01 -
Spese per la realizzazione di opere e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature occorrenti per la sede ed i centri dell'Ufficio regionale della fauna (artt. 12 e 13, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 119, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 80, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 19, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, artt. 53 e 117, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 4, comma 2, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1)
1995 lire ----
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire ----Cap. 05104 -
Spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico e dei Comitati comprensoriali e comunali faunistici (L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 19 della legge di bilancio)
1995 lire ----
1996 lire 810.000.000
1997 lire 850.000.000In aumento
02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria)
1995 lire ----
1996 lire 105.000.000
1997 lire 105.000.000Cap. 02023 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
1995 lire ----
1996 lire 15.000.000
1997 lire 15.000.000Cap. 02093 -
Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39 L.R. 17 agosto 1978, n. 51); nonché da parte del personale del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)
1995 lire ----
1996 lire 100.000.000
1997 lire ----Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1995 lire ----
1996 lire 40.000.000
1997 lire 40.000.00005 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Cap. 05102 - (Denominazione variata) -
Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (art. 65 della presente legge)
Cap. 05105 - (Denominazione variata) -
Contributi alle associazioni venatorie riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative, educative praticate in Sardegna (art. 102 della presente legge)
Cap. 05107 - (Nuova Istituzione) -
2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)
Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi (art. 4 e 26 della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 1.800.000.000
1997 lire 1.800.000.000Cap. 05107/01 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.5.3.2.10.14 - (06.04)
Finanziamenti alle Province per lo svolgimento dei compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia; per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici e per il funzionamento delle commissioni per l'abilitazione venatoria (artt. 11, 14, 19 e 48 della presente legge)
1995 lire -------
1996 lire 3.700.000.000
1997 lire 2.200.000.000Cap. 05107/02 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.6.2.2.10.14 - (06-04)
Finanziamenti ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, per l'erogazione di contributi a proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio e per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (artt. 64, comma 7, e 65 della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 6.500.000.000
1997 lire6.500.000.000Cap. 05107/04 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.8.3.1.01.01 - (01.05)
Restituzione di somme riscosse per la vendita di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione (art. 84, comma 3, della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 50.000.000
1997 lire 60.000.000Cap. 05107/05 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.8.2.1.01.01 - (01.05)
Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle concessioni regionali in materia di caccia (artt. 88, comma 2, e 97 della presente legge) (spesa d'ordine)
1995 lire ----
1996 lire 30.000.000
1997 lire 40.000.000Cap. 05107/06 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.4.2.2.10.14 - (06.04)
Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica; per la promozione di conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione della fauna selvatica e del suo habitat (art. 98, commi 1, 3 e 4, della presente legge)
1995 lire -------
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000Cap. 05107/07 - (Nuova Istituzione) -
2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)
Spese per l'acquisto di materiale informatico e tecnico-scientifico al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 98, comma 2, della presente legge)
1995 lire 350.000.000
1996 lire 400.000.000
1997 lire 400.000.000Cap. 05107/08 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.6.2.2.10.14 (06.04)
Contributi per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti
(art. 98, comma 5, della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000Cap. 05107/09 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.4.1.2.10.14 - (06.04)
Spese per la realizzazione di programmi educativi sui problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale (art. 99 della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000Cap. 05107/10 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.6.1.2.10.14 - (06.04)
Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della fauna selvatica (art. 100, comma 2, della presente legge)
1995 lire ----
1996 lire 250.000.000
1997 lire 300.000.000.3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano, per quanto attiene alla concessione di provvidenze contributive e creditizie relative alla realizzazione di strutture aziendali e opere di trasformazione agraria e fondiaria connesse con le attività di cui alle lettere a), e), f) ed i) dell'articolo 34, sui capitoli 06026/02, 06060, 06200, 06265, 06266 dello stato di previsione delle spese dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno 1995 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.
4. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano, per quanto attiene alla concessione di provvidenze connesse con gli interventi di cui alle lettere b), c), d), g), h), l), m), n) ed o) dell'articolo 34 sul capitolo 06229/04 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura del bilancio della Regione per il 1995 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi, se si tratta di contributi in conto capitale; sul fondo di rotazione istituito dal secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 32 del 1986 se si tratta di mutui.
5. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano, per quanto attiene alle provvidenze indicate dal comma 3 dell'articolo 40 sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio regionale per l'anno 1995 e degli anni successivi.
6. Sui capitoli di spesa e sui fondi di rotazione indicati nei commi 3, 4 e 5 gravano anche le spese per l'attuazione della presente legge relative all'istituzione delle aziende agro-turistico-venatorie indicate nell'articolo 33.
7. I capitoli 05101 e 05107/05 sono iscritti nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1995/1997 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.