PROPOSTA DI LEGGE N. 75/A

presentata dai Consiglieri regionali BONESU - SANNA Salvatore - BALLERO - MARTEDDU - CUGINI - BUSONERA il 9 marzo 1995

Deroga alle norme in materia di rotazione negli incarichi di coordinamento recate dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 41


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la legge regionale n. 41 del 1993 è stato stabilito che i coordinatori generali e di servizio dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione non possano esercitare per oltre sei anni le funzioni di coordinamento nella medesima struttura organizzativa.

Ferma restando la validità, in linea generale, del principio della rotazione negli incarichi di coordinamento, va d'altra parte considerato che, in determinate situazioni, la sua applicazione automatica dà luogo a rilevanti inconvenienti.

E' questo il caso degli enti strumentali di minori dimensioni, nei quali la ristrettezza dell'organico si accompagna all'elevata specializzazione delle funzioni che afferiscono all'ambito scientifico e culturale.

Può, in tali situazioni, rivelarsi di fatto impossibile sostituire i dirigenti, decorso il sessennio, con altri in possesso di pari, specifica professionalità nelle materie di competenza istituzionale degli enti, con intuibili conseguenze negative sull'operatività delle strutture.

Si è ritenuto pertanto necessario proporre, in casi limitati e tassativamente indicati, una deroga al principio della rotazione negli incarichi di coordinamento introdotto dalla legge regionale n. 41 del 1993.


 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

BALLERO, Presidente; TUNIS Marco, Vice Presidente; SANNA Salvatore, Segretario; MASALA, Segretario; CUGINI; BUSONERA; FLORIS; MARRAS; MANUNZA; MARTEDDU; MACCIOTTA; BONESU, relatore pervenuta il 23 marzo 1995

Nella proposta di legge, approvata dalla Prima Commissione permanente nella seduta del 15 marzo 1995, sono state introdotte le seguenti modifiche:

a) si è stabilito che la deroga ha un carattere transitorio;
b) è stato soppresso il comma 2 della novella, in quanto la carenza di dipendenti in possesso della specifica professionalità richiesta per gli enti minori costituisce il presupposto stesso della possibile deroga al principio dela rotazione degli incarichi di coordinamento;
c) è stata aggiunta la clausola dell'urgenza.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1

1. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento), dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis - Deroga per gli enti strumentali minori -

1. Le norme di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 3 non si applicano agli incarichi di coordinamento generale e di servizio dell'Istituto Incremento Ippico (III), dell'Istituto Regionale Etnografico (ISRE), dell'Istituto Zootecnico e Caseario (IZC) e della Stazione Sperimentale del Sughero (SSS).

2. La conferma nell'incarico oltre il sessennio deve essere motivata con riferimento all'indisponibilità di altri dipendenti di pari, specifica professionalità.".

 

Art. 1

1. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento), dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis - Deroga per gli enti strumentali minori

1. Le norme di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 3 non si applicano agli incarichi di coordinamento generale e di servizio dell'Istituto incremento ippico (III), dell'Istituto regionale etnografico (ISRE), dell'Istituto zootecnico e caseario (IZC) e della Stazione sperimentale del sughero (SSS).".

   

Art. 1 bis

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.