PROPOSTA DI LEGGE N. 66
presentata dai Consiglieri regionali VASSALLO - ARESU - MONTIS - CONCAS il 2 febbraio 1995
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nella considerazione che il settore della pesca costituisce per l'economia sarda una fonte di inestimabile valore economico ed ambientale, accertato che già nelle precedenti legislature si è lavorato sui progetti di legge nn-2-12-40-48-137-175-179-180-183-217-390-427 recanti "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico".
Considerato che un testo unificato costituisce un momento importante per l'organicità e della podestà legislativa primaria che la Regione Sarda si deve dare nell'ambito del presente settore, sia per le acque interne che in quelle marine.
Verificato che la proposta di legge quadro sulla pesca si pone come diritti primari:
- il superamento del centro regionale di biologia marina e delle acque interne, attivando un nuovo rapporto con le università sarde ed altri centri di ricerca presenti nel territorio;
- la modifica della composizione della commissione tecnica consultiva, onde rendere tale organismo più funzionale e meno pletorico;
- l'inserimento della norma sull'opposizione e/o iscrizione dell'attività da svolgere, pesca interna o marittima;
- la soppressione di quelle norme che limitavano l'esercizio della pesca sportiva;
- la razionalizzazione degli interventi contributivi e creditizi in favore del settore.Si ritiene che il testo unificato sia un valido strumento di lavoro per la Commissione agricoltura - forestazione produttiva - bonifica acquacoltura - acaccia e pesca - recupero ambientale e difesa del suolo, e che la stessa potrà ulteriormente migliorarlo onde portarlo alla approvazione del Consiglio regionale apportando le opportune modifiche ed integrazioni alla situazione di bilancio.
TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
Campo d'applicazione e finalità1. In attuazione degli art. 3 lettera 1) e 6 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, con il D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669, e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, concernenti la regolamentazione della pesca, la sorveglianza, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca nelle acque pubbliche, nel demanio marittimo e nel mare territoriale antistante il territorio dell'Isola sono disciplinate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge.
2. Ai fini dell'incremento della produzione ittica e per il progresso economico e sociale delle categorie interessate, i diritti di pesca in acque pubbliche, interne e lagunari della Sardegna, ed in quelle del demanio marittimo ancorché costituenti oggetto di opere di bonifica idraulica, di approvvigionamento idrico, di usi potabili e irrigui, di produzione di energia elettrica, sono esercitati dalla Regione conformemente alle disposizioni della L.R. 2 marzo 1956, n. 39, e della presente legge, previo parere favorevole degli enti gestori degli impianti sulla compatibilità con le utilizzazioni in atto.
3. Tutta la fauna esistente nelle sud dette acque il relativo habitat costituiscono bene am bientale della Regione Autonoma della Sardegna e come tale tutelato e protet to nell'interesse della Comunità regionale, nazionale ed internazionale.
4. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti si avvale oltreché degli enti locali territoriali della Regione, delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti.
Art. 2
Recepimento della normativa comunitaria1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86, recepisce e attua i regolamenti e le direttive comunitarie in materia di pesca nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e dalle successive disposizioni di adeguamento.
CAPO I
Art. 3
Definizione della attività di pesca1. Costituisce attività di pesca ogni azio ne diretta a catturare la fauna ittica nelle acque in cui essa vive.
2. La fauna ittica appartiene a chi, secon do la disciplina della presente legge, l'abbia catturata.
3. Il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere soggetto a turbativa da parte di terzi fino a quan do non abbia completato e inequivocabilmente abbandonato tale operazione.
4. La Regione Sardegna promuove, nel quadro della programmazione, l'attività di pesca, la conservazione e l'incremento degli organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico e dei relativi habitat, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura.
Art. 4
Tipi di pesca1. In relazione alle acque in cui viene esercitata l'attività di pesca si distingue in:
a) pesca marittima;
b) pesca in acque interne.2. Si definisce pesca marittima l'at tività di cattura di esemplari di specie il cui ambiente di vita sia costituito dalle acque del mare territoriale e del demanio marittimo all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali, ivi compresi le lagune e i bacini di acqua salsa o salmastra.
3. In relazione agli ambiti d'esercizio la pesca marittima si distingue in:
a) pesca costiera;
b) pesca mediterranea o d'altura.4. La presente legge disciplina l'at tività di pesca costiera esercitata, nell'ambito delle 12 miglia delle acque territoriali antistanti il territorio regionale.
5. L'esercizio della pesca marittima deve essere praticato con le imbarcazioni abilitate, in base alle vigenti disposizioni di legge, ai diversi tipi di pesca.
6. Si definisce pesca in acque interne la pesca esercitata nei corsi e nei bacini d'acqua dolce o salmastra e comunque all'interno della congiungente i punti più foranei delle acque indicate al precedente comma 2.
7. In relazione agli ambiti in cui viene esercitata la pesca nelle acque interne si distingue in:
a) pesca lagunare;
b) pesca nelle acque dolci.Art. 5
Classificazione delle attività di pesca1. In rapporto al fine perseguito l'at tività di pesca si distingue nelle seguenti classi o tipi di pesca:
a) pesca professionale;
b) pesca sportiva o dilettantistica;
c) acquacoltura;
d) pesca scientifica;
e) pesca a pagamento.Art. 6
Pesca professionale1. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di specie acquatiche comprendenti pesci, molluschi, cefalo podi, crostacei, anellidi e le alghe al fine della loro commercializzazione.
2. L'attività di pesca si considera prevalente quando il pescatore ricava da tale attività almeno i due terzi del proprio reddito e dedica alla stessa almeno i due terzi della propria attività lavorativa.
Art. 7
Pesca dilettantistica o sportiva1. La pesca sportiva o dilettantistica èl'attività esercitata nel tempo libero senza fini di lucro, tendente al prelievo di risorse ittiche in ac que marine o interne (stagnali, lagunari, fluviali, lacuali e ricomprese in ca nali e bacini anche arti ficiali).
Art. 8
Acquacoltura1. Si definisce acquacoltura qualsiasi at tività di allevamento esercitata in forma artificiale sia nelle acque pubbliche sia in bacini artificiali o in apposite strutture.
2. L'attività di acquacoltura si artico la principalmente in piscicoltura, molluschi coltura, crostaceicoltura e alghicoltura e, in base alle metodologie adottate, si distingue in:
a) estensiva, che comprende le forme di al leva mento sostenute da alimentazione natu rale e nella quale rientra anche la vallicoltura tradizionale;
b) intensiva, che comprende tutte le forme di pi scicoltura sostenute da alimentazioni artificiale;
c) semintensiva, che comprende le forme di alle vamento miste, in particolare quella de nominata vallicoltura integrata.Art. 9
Pesca scientifica1. Si definisce pesca scientifica il complesso delle attività di prelievo finalizzate a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, ivi compresi gli interventi di protezione ittica.
Art. 10
Prodotti della pesca1. I prodotti della pesca si distin guono in prodotti freschi, refrigerati, conge lati e trasfor mati.
2. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta, sono sottoposti, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
Art. 11
Attrezzi di pesca1. La pesca marittima può essere esercitata con strumenti ed apparecchide stinati alla cattura degli organismi indicati nell'articolo 3.
2. Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Art. 12
Pesche speciali1. Il regolamento di attuazione della presente legge individua le pesche speciali per il cui esercizio è richiesta apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali sono a titolo oneroso.
3. I relativi oneri sono determinati secondo le procedure di cui all'articolo 155.
CAPO II
Pianificazione regionaleArt. 13
Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura1. La Regione assume la tutela e la gestione delle risorse biologiche del mare e delle acque pubbliche interne come obiettivo primario della politica di salvaguardia delle risorse, beni naturali viventi e per tale finalità attua, nel qudro del Piano generale di sviluppo Regionale, conformemente ai prin cipi nazionali, internazionali e comunitari in materia, la pianificazione ottimale di tali risorse. Negli ambiti generali della pianificazione degli stessi la Regione attribuisce im portanza primaria alla disciplina dello sforzo di pesca volto ad assicurare una corretta, duratura gestione del patrimonio ittico in rapporto alla consistenza dello stesso ed ai possibili sfruttamenti.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il piano regionale della pesca marittima, lagunare e delle acque interne. La Regione avuto riguardo alla proudttività ittica accertata sulla base dela ricerca scientifica, allo sforzo di pesca in atto ed alle risorse finanziarie disponibili, definisce l'azione regionale del settore per periodi triennali.
3. Il piano è adottato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentite la commissione tecnica regionale della pesca, la competente Com missione consiliare nonché le organizzazioni sociali del settore della pesca e dell'acqua coltura e le associazioni naturalistiche più rappresentative. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
Contenuto del piano regionale della pesca1. Ai fini di uniformare la pianificazione regionale a quella nazionale, in aderenza al quadro di riferimento dettato dai regolamenti comunitari, avuto riguardo alla specificità delle condizioni e caratteristiche biologiche dell'ambiente e delle risorse delle acque marittime lagunari ed interne della Sardegna, il piano regionale della pesca, anche ai fini di quanto disposto all'art. 2, comma 5 della Legge 17 febbraio 1983, n. 41, è costituito dalle seguenti parti:
sezione prima: concerne l'individuazione delle potenzialità produttive delle acque marittime costiere e delle acque interne; la raccolta dei dati sulla consistenza delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, nonché sull'andamento del mercato dei prodotti ittici; le ricerche statistiche relative all'attività di pesca ed alle altre attività a questa connesse;
sezione seconda: riguarda la regolamentazione dell'esercizio dell'attività di pesca nelle acque marittime ed interne, ai fini del mantenimento dell'equilibrio ecologico più conveniente tra livello di utilizzo delle risorse e loro disponibilità;
sezione terza: riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e nelle acque interne, con particolare attenzione allo sviluppo della cooperazione tra pescatori, all'associazionismo tra armatori, alla elaborazione di programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca, nonché gli interventi strutturali di cui alla Legge n. 64 del 1978 e quelli relativi alle infrastrutture nei porti di pesca;
sezione quarta: costituisce il bilancio preventivo delle esigenze finanziarie necessarie allo sviluppo ed alla modernizzazione delle attività connesse alla pesca, in relazione alla ricerca scientifica e tecnologica applicata, alla predisposizione di un fondo per il credito peschereccio e per il finanziamento di ogni attività connessa all'utilizzazione delle risorse del mare e delle acque interne.
2. Nell'ambito del Piano regionale per la pesca la Regione conduce un censimento delle acque marittime costiere e delle acque interne al fine di accertarne le caratteristiche ecologiche e predispone altresì un catasto delle acque destinate all'attività di pesca, di acquacoltura e di maricoltura, e provvede alla classificazione delle stesse.
Art. 15
Licenza di pesca1. Al fine dell'esercizio e della gestione dell'attività di pesca nelle acque interne, lagunari e marittime della Sardegna ènecessario essere in possesso di apposita licenza da rilasciarsi secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Non è richiesta la licenza di pesca per l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica nelle acque marittime.
3. La licenza di pesca è l'apposito documento, rilasciato, salvo quanto disposto dai successivi articoli 50 e 80 dall'Assessorato della difesa dell'ambiente che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree con uno o più attrezzi o con le imbarcazioni da pesca. La proprietà o il possesso dell'imbarcazione non costituisce titolo sufficiente per ottenere il rilascio della licenza di pesca.
4. La gestione ed il controllo dello sforzo di pesca marittima, attuato attraverso il rilascio della licenza di pesca, avviene conformemente agli obiettivi nazionali e comunitari in materia.
5. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito, per ogni tipo di pesca, il registro delle licenze.
Art. 16
ontrollo degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse ittiche1. Per il raggiungimento degli obiettivi del piano mediante il controllo e la razionale gestione delle risorse ittiche e della verifica delle compatibilità ambientali e tecnico produttive con gli obiettivi generali e di settore definiti dalla presente legge, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale le iniziative, ancorché finanziate con aiuti nazionali e comunitari, relative alla costruzione, ristrutturazione ed ammodernamento della flotta peschereccia e alla realizzazione di strutture produttive di allevamento ricomprese nel demanio marittimo e nel mare territoriale ed anche al di fuori di tali ambiti.
CAPO III
OrganiArt. 17
Commissione tecnica consultiva regionale della pesca1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituita la commissione tecnica regionale della pesca.
2. La Commissione:
a) esprime il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge e ogni qual volta ne sia richiesta dall'Assessore della difesa dell'ambiente e da altri organi della Regione;
b) formula proposte dirette a potenziare la pesca in Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime, ovvero suggerisce provvedimenti riguardanti la tutela e l'incremento del patrimonio ittico isolano e l'ottimale gestione dei relativi habitat.3. La Commissione tecnica regionale èpresieduta dall'Assessore della difesa dell'ambiente o per delega dal responsabile del competente servizio dell'Assessorato ed è composta da:
1) il coordinatore del servizio competente in mateia di pesca dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
2) un funzionario del Servizio pesca dell'Assessprato della difesa dell'ambiente;
3) un rappresentante della direzione marittima della Sardegna, previo benestare del competente Ministero;
4) quattro docenti universitari designati dalle Università di Cagliari o Sassari, di cui due esperti in discipline scientitriche, uno in materie giuridiche ed uno in maerie economiche;
5) quattro rappresentanti del movimento cooperativo della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni operanti a livello regionale di cui due per la pesca marittima e due per la pesca nelle acque interne;
6) due rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne desigante da ciascuna delle Associazioni sindacali a base regionale;
7) due rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle categorie degli armatori della pesca;
8) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici scelto tra terne desigante dalle associazion dicategoria;
9) il direttore del mercato ittico della Sardegna avente il maggior volume di affari in rappresentanza della categoria;
10) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto tra funa ternadesignata dalle associazioni operanti a livello regionale;
11) un rappresentante della pesca sportiva deisgnato dalle associazioni della pesca sportiva;
12) un rappresentante dell'Unione province sarde.3. I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Funge da segretario della commissione un funzionario del servizio pesca dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con la qualifica non inferiore alla settima.
5. La commissione è convocata dal suo presidente o, per delega, dal vice presidente e quando venga ritenuto opportuno dietro richiesta degli organi della Regione ovvero da almeno un terzo dei componenti della commissione.
5. La commissione è convocata dal suo presidente o, per delega, dal vice presidente e quando venga ritenuto opportuno dietro richiesta degli organi della Regione ovvero da almeno un terzo dei componenti della commissione.
6. Per la validità delle deliberazioni della commissione in prima convocazione ènecessaria la presenza della metà più uno dei componenti e di almeno un terzo in seconda convocazione. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Su richiesta dell'Assessore della difesa dell'ambiente o di almeno dieci membri della commissione possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, altri esperti o rappresentanti di uffici regionali che abbiano specifica competenza sulle questioni da trattare, nonché di rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
8. Analogo invito può essere rivolto ai capi dei compartimenti marittimi della Sardegna per i problemi riguardanti la giurisdizione nel compartimento di competenza. Nel caso che gli argomenti da trattare riguardino rapporti con lo Stato o la Comunità Europea, possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato, rappresentanti dei rispettivi organi competenti in materia. L'Amministrazione regionale può avvalersi dell'opera dei componenti della commissione, autorizzando missioni per partecipare a congressi, convegni, commissioni e comitati in genere a carattere nazionale e internazionale che abbiano ad oggetto lo studio dei problemi riguardanti l'attività di pesca.
9. Ai componenti della commissione compete il trattamento economico di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I membri della commissione che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono dall'ufficio e sono sostituiti, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, per il periodo rimanente di durata in carica della commissione.
Art. 18
ostituzione di Comitati per la ricerca scientifica e per i finanziamenti1. Nell'ambito della commissione tecnica regionale della pesca sono costituiti i sottoelencati comitati:
a) Comitato per la ricerca scientifica;
b) Comitato per i finanziamenti.2. Il Comitato per la ricerca scientifica ha potere consultivo sui problemi relativi agli studi, alle ricerche, ai programmi d'indagine che abbiano particolare rilevanza scientifica, tecnica, economica e statistica per l'attività di pesca.
3. Il comitato è composto:
1) dal coordinatore del servizio competente inb maeria di pesca dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che lo presiede;
2) da un funzionario del servizio pesca dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
3) dai docenti universitari esperti in materie scientifiche.4. Il Comitato per la ricerca propone ed esprime parere sulle proposte di finanziamento dei progetti di ricerca presentate dalle Università o dai Centri di ricerca; formula l'elenco delle ricerche e degli studi da finanziarsi avuto riguardo prioritariamente, ai progetti di ricerca aventi ad oggetto la valutazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, dell'acquacoltura e delle acque interne.
5. Il Comitato per i finanziamenti, esprime parere sulle richieste di finanziamento presentate all'Amministrazione regionale in materia di pesca e acquacoltura ed è costituito fra i sottoelencati membri presenti della Commissione tecnica regionali:
1) dal Coordinatore generale o dal Coordinatore del servizio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che lo presiede;
2) da un funzionari del servizio pesca dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
3) dai docenti universitari esperti in matrie giuridiche ed economiche;
4) da un rappresentante delle associazioni cooperativistiche;
5) da un rappresentante dei datori di lavoro;
6) da un rappresentante dei lavoratori della pesca;
7) da un rappresentante degli acquacoltori.CAPO IV
Ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacolturaArt. 19
Aiuti alla ricerca scientifica1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano regionale della pesca marittima e lagunare al fine di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche riguardanti l'esercizio delle attività di pesca e la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente marino e lagunare e delle acque interne, l'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato, anche nell'ambito delle iniziative promosse dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato o da altri Organismi Nazionali ed Internazionali, a finanziare progetti e programmi pluriennali di studi e ricerche applicate nonché indagini sperimentali, conferenze e convegni.
2. Le attività di studio e di ricerca devono avere riguardo, preferibilmente:
a) all'individuazione e valutazione delle risorse pescabili ai fini della loro gestione;
b) alla protezione delle risorse biologiche del mare e delle lagune;
c) alla individuazione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche volte a migliorare l'attività di prelievo, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici;
d) all'approfondimento delle conoscenze della biologia marina e lagunare ai fini della pesca, acquacoltura e maricoltura.3. Per la realizzazione degli interventi di ricerca di cui ai precedenti commi, l'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, predispone annualmente programmi specifici d'intervento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
4. Al fine dell'esecuzione del programma o dei singoli progetti l'Assessorato della difesa dell'ambiente stipula apposite convenzioni con Università, Istituti di ricerca, enti di natura pubblica. Eventuali richieste proposte direttamente dagli stessi soggetti possono beneficiare di un contributo di ricerca sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
5. Per il coordinamento degli studi con le possibili iniziative di analogo contenuto assunto a livello statale l'Assessorato provvede a trasmettere il piano al Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero delle risorse agricole e forestali. Per le stesse finalità e per l'accesso agli aiuti previsti nei regolamenti comunitari nel settore i programmi e i progetti sono inviati alla Commissione della Comunità Economica Europea.
Art. 20
Autorizzazione per la pesca scientifica1. La pesca a fini scientifici èconsentita previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca.
2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti richiedenti, Università, Istituti o centri di ricerca, o ricercatori singoli devono presentare apposita istanza, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità e le modalità di svolgimento della ricerca (periodo, attrezzi, specie oggetto di cattura), nonché il curriculum del proponente e dei ricercatori.
3. Le limitazioni dell'attività di pesca previste nella presente legge non si applicano alle attività di ricerca scientifica.
4. Gli istituti riconosciuti per legge e che svolgono attività di ricerca nelle acque territoriali della Sardegna sono tenuti a comunicare all'Assessorato della difesa dell'ambiente i programmi di ricerca in fase di realizzazione.
CAPO V
Della formazione, qualificazione e dell'assistenza tecnicaArt. 21
Corsi di formazione e qualificazione professionale1. Al fine di valorizzare le risorse marine e di promuovere il razionale sviluppo delle attività di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari l'Amministrazione regionale incentiva lo svolgimento di programmi di formazione, qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli addetti al settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari; interviene, secondo le norme della legge regionale 15 giugno 1979, n. 47, a favore della preparazione per l'esercizio delle diverse forme di pesca, per il conseguimento di titoli professionali in materia, nonché per l'applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo.
2. L'Amministrazione regionale favorisce l'inserimento dei giovani che abbiano frequentato i corsi di formazione, nell'attività lavorativa presso le imprese di pesca mediante contratti di formazione e lavoro.
Art. 22
Disposizioni per l'attuazione della legge1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, al fine della predisposizione del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura e dei suoi aggiornamenti.
2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente si avvale, tramite convenzioni con gli stessi soggetti di cui al primo comma, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti le risorse ittiche, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie allevate, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale della pesca e l'approfondimento delle conoscenze sulle risorse biologiche oggetto della presente legge.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati l'Amministrazione regionale èautorizzata a promuovere conferenze e convegni nelle tematiche attinenti lo studio, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche e del loro habitat.
5. La Regione promuove conferenze regionali sulla pesca con frequenza triennale.
Art. 23
Educazione ambientale1. L'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione delle stesse risorse e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione e l'acquisto di materiale didattico.
Art. 24
Aggiornamento professionale1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione delle risorse biologiche, nonché per gli agenti volontari di vigilanza territoriale, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento la frequenza, in Italia e all'estero, di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche.
TITOLO II
Regolamentazione della pesca marittimaCAPO I
Della regolamentazione dello sforzo della pescaArt. 25
Distretti di pesca1. Allo scopo di consentire l'ottimale utilizzazione delle risorse di pesca in rapporto alla capacità della flotta sarda, l'Assessore della difesa dell'ambiente, con decreto da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla scorta delle risultanze dei dati della ricerca e del piano di cui al precedente articolo 13, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca, suddivide il litorale sardo in distretti di pesca.
Art. 26
Controllo e gestione dello sforzo di pesca1. Conformemente agli obiettivi comunitari e nazionali l'Amministrazione regionale promuove l'azione diretta alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca avuto riguardo all'esigenza di garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro razionale ed equilibrato sfruttamento, per periodi durevoli nonché a garantire le condizioni economiche e sociali appropriate per gli operatori.
2. Le misure di conservazione e di gestione necessarie per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, elaborate sulla base dei dati e dei pareri scientifici disponibili, sono adottate nell'ambito di ciascun distretto di pesca con provvedimento dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
3. Il decreto assessoriale, con riferimento alla portanza biologica delle risorse aleutiche, all'attività di pesca, o per la singola specie o gruppo di specie, determina:
a) l'istituzione di zone nelle quali la pesca è vietata o limitata, in determinati periodi, per taluni tipi di imbarcazioni o attrezzi di pesca nonché a talune utilizzazioni delle catture;
b) la determinazione delle dimensioni massime delle imbarcazioni in termini di stazza e potenza del motore per ciascun sistema di pesca;
c) la determinazione di norme specifiche per quanto riguarda i dispositivi di pesca;
d) la fissazione di una dimensione minima o di un peso minimo per specie;
e) il controllo dell'attività di pesca in particolare mediante la limitazione delle catture con la determinazione delle quantità massime pescabili annualmente da ciascuna nave per le specie maggiormente sfruttate o comunque da tenere sotto controllo.Art. 27
Diritti territoriali esclusivi di pesca1. A favore di cooperative, associazioni di produttori riconosciute, consorzi di cooperative o di altri operatori della pesca, mediante l'istituto delle concessioni di cui al titolo IV della presente legge, possono essere assentiti diritti territoriali esclusivi di pesca in determinate aree del litorale sardo, costituiti in distretti di pesca.
2. L'area oggetto della concessione èdeterminata con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
3. Lo stesso provvedimento individua le aree di tutela biologica e le aree in cui sono consentite le attività di allevamento.
Art. 28
Rilascio della licenza per le imprese esercenti la pesca con imbarcazioni da pesca1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla pesca ed alle navi esercitanti attività di pesca nelle acque del mare territoriale abilitate per le categorie di pesca di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. La licenza all'esercizio della pesca marittima in Sardegna è rilasciata alle imbarcazioni già iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna ed intestate ad imprenditori iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'art. 11 della legge 963 del 1965.
3. La licenza regionale è rilasciata:
a) ai titolari di licenza già assentita dallo Stato ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ed iscritti nei compartimenti marittimi della Sardegna;
b) ai soggetti che pur avendo presentato detta richiesta al Ministero della Marina Mercantile non ne siano ancora venuti in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.4. Ai fini del rilascio della licenza di pesca gli interessati debbono inoltrare alla Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato difesa ambiente - istanza in carta legale redatta secondo i modelli che saranno approvati con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, e con allegati i documenti indicati nel medesimo. Lo stesso decreto individua il termine per la presentazione della domanda. La licenza ha la durata di quattro anni e può essere rinnovata.
5. Hanno priorità nel rilascio delle nuove licenze di cui alla lett. b) i soggetti che hanno presentato domanda per l'ottenimento dei contributi regionali, statali o comunitari per la costituzione e l'ammodernamento delle imbarcazioni da pesca.
Art. 29
Richiesta di nuove licenze1. Coloro che intendono esercitare l'attività con imbarcazioni da costruire o da importare devono preventivamente chiedere, con apposita domanda, alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - se esistano limitazioni al rilascio delle licenze.
2. Tale disposizione si applica anche nel caso di acquisto di navi da pesca non munite di licenza.
3. Nel caso in cui non esistano limitazioni l'Assessorato della difesa dell'ambiente rilascia apposito nulla osta alla costruzione o all'importazione, non trasferibile stabilendone la validità.
Art. 30
Dterminazione del tonnellaggio della flotta1. Le nuove licenze di pesca, che comportano aumento o adeguamento di tonnellaggio sono rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'ambito delle quote alla stessa spettanti in base al Piano triennale della pesca 1991-1993 e successivi, tenuto conto del tonnellaggio che si renderà disponibile a seguito del ritiro definitivo dall'attività di pesca di imprese iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.
2. Le nuove loicenze sono rilasciate a pescatori già titlari di imprese di pesca o che siano in posseso o intendano costruire o acuistare imbarcazioni da pesca abilitate dalla competente autorità marittima statale allo svolgimento della pesca costiera ravvicinata, mediterranea o di altura.
3. Qualora tali quote non si esauriscano con l'assegnazione a imprese di pesca residenti in Sardegna, la Regione rilascia autorizzazioni temporanee per la pesca nelle acque territoriali, tenuto conto della capacità produttiva delle acque, a imprese di pesca iscritte in altri compartimenti.
3. Le caratteristiche della licenza di pesca regionale sono conformi, ai fini del rilevamento dei dati statistici, a quelle adottate dal competente Ministero.
4. Copia della licenza di pesca èinviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 31
Rilascio di autorizzazioni ad imbarcazioni non iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 34 comma 2, i titolari delle imbarcazioni non iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna dovranno presentare apposita istanza corredata dalla licenza di cui all'art. 4 della legge n. 41/1982 o, in mancanza di licenza, da idoneo titolo sostitutivo indicante il tipo di pesca.
2. Il numero delle autorizzazioni regionali da rilasciarsi alle imbarcazioni non iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna è fissato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca e sulla scorta delle informazioni della ricerca scientifica in ordine alla consistenza degli stock ed in generale allo sforzo di pesca sostenibile.
3. Con tale provvedimento viene fissato il numero delle autorizzazioni per ciascun compartimento marittimo, la durata, il tipo di pesca, il quantitativo di pescato giornaliero, ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per una corretta gestione delle risorse ittiche.
SEZIONE II
Pescatori professionaliArt. 32
Rilascio di licenza per i pescatori professionali1. La pesca professionale marittima, senza imbarco o negli impianti di pesca, èconsentita in forza di apposita licenza rilasciata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. Per l'ottenimento della licenza gli interessati iscritti nel registro dei pescatori, di cui all'art. 9 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, debbono inoltrare istanza all'Assessorato della difesa dell'ambiente - ufficio pesca, con indicato:
- nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;
- compartimento marittimo dove abitualmente viene esercitata la pesca;
- tipo di pesca praticata.3. Alla domanda deve essere allegato certificato rilasciato dalla competente Capitaneria attestante l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali.
4. La licenza regionale ha la durata di quattro anni e può essere rinnovata
SEZIONE III
Pescatori subacquei e sportiviArt. 33
Pesca subacquea1. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni 16.
2. Con il regolamento di attuazione della presente legge vengono stabilite le cautele e le modalità da osservarsi nell'esercizio della pesca subacquea, e nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.
Art. 34
Pesca subacquea1. Con il regolamento di attuazione della presente legge vengono stabilite le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca subacquea, e nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.
CAPO II
Misure di salvaguardia e valorizzazione delle risorse biologicheArt. 35
Zone di tutela biologica ai fini di salvaguardia e di ripopolamento delle risorse marine - Istituzione.1. Per consentire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine d'importanza economica nonché di ricostituzione di migliori condizioni ecologiche in aree impoverite dal troppo intenso sfruttamento, l'Amministrazione regionale attua un sistema di aree marine protette lungo la fascia costiera della Sardegna.
2. Oltreché ai fini del ripopolamento ittico, l'individuazione e l'istituzione di aree marine protette è volta, in attuazione all'art. 58, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, alla salvaguardia dei luoghi che presentano un elevato valore biologico ed ecologico, a proteggere la diversità genetica della fauna marina, a favorire il mantenimento di zone di riproduzione, i loro abitat ed i tipi rappresentativi di ecosistemi e di processi ecologici.
3. Le zone di tutela biologica sono istituite e regolamentate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sulla scorta dei dati della ricerca scientifica relativi all'importanza ecologico-riproduttiva delle stesse aree, sentito il parere del Comitato per la ricerca scientifica di cui al'articolo 18. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle imbarcazioni abilitate ad esercitarvi la pesca, i periodi, i quantitativi, le taglie e i sistemi di prelievo.
4. Il decreto di cui al precedente comma può prescrivere divieti temporanei e permanenti delle fruizioni dell'area, ivi comprese le attività turistico-ricreative.
5. Per l'acquisizione dei dati e la predisposizione dei programmi d'intervento l'Assessorato della difesa dell'ambiente può affidare, mediante convenzione, ad Università, istituti specializzati, enti, società, esperti singoli o associati incarichi e specifici studi.
6. Le zone di protezione biologica possono costituire oggetto di apposite azioni di ripopolamento.
7. Nell'ambito dell'istituzione delle zone di tutela biologica si dovrà tenere conto dell'attuale sistema di preclusioni di pesca derivanti dalle servitù militari lungo la fascia costiera della Sardegna o da altri divieti temporanei o permanenti.
8. Al fine di consentire un razionale utilizzo di tali aree compatibile con le pubbliche finalità la Regione concorderà con le pubbliche autorità dell'Amministrazione statale le modalità di pesca nelle acque temporaneamente interdette alla navigazione ed alla pesca.
Art. 36
Prima istituzione1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla prima istituzione di un primo elenco di zone di ripopolamento.
CAPO III
Interventi attivi nella fascia costiera a fini di ripopolamentoArt. 37
Piano regionale di ripopolamento ittico1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, approva con proprio decreto, sentita la Commissione tecnica regionale della pesca, il piano regionale di ripopolamento ittico nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Detto piano comprende ogni intervento finalizzato alla conservazione, all'incremento e alla gestione razionale delle risorse biologiche attraverso il fermo temporaneo delle navi da pesca di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, il ripopolamento ittico ed il potenziamento delle strutture che esercitano compiti di sorveglianza e di controllo, nonché gli interventi, collegati a tale azione, previsti nella presente legge.
Art. 39
Allevamenti e strutture artificiali1. L'Amministrazione regionale èautorizzata a concedere a favore di acquacoltori ed ostreicoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori, singoli o associati in cooperative e loro consorzi, nonché ad associazioni ed imprese del settore, che esercitano professionalmente, su concessione dell'Amministrazione regionale, allevamenti nelle acque marine e lagunari, contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione delle zone marittime costiere, anche mediante l'installazione entro l'isobata di 50 metri, di elementi fissi o mobili destinati a delimitare zone protette e a consentire lo sviluppo delle risorse aleutiche.
2. Agli stessi soggetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:
a) la costruzione, l'ammodernamento e la riparazione di imbarcazioni, con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 12 tonnellate, idonee alle attività di acquacoltura e specificatamente attrezzate per tale finalità;
b) la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di vivai di molluschi e crostacei, di impianti di acquacoltura, di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, di impianti per la conservazione, la commercializzazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, nonché di mezzi di trasporto dello stesso;
c) l'acquisto di seme o novellame, sia prelevato in natura che proveniente da impianti di produzione limitatamente, al primo anno di attività.3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere altresì concesse a favore dei Comuni purché gli impianti realizzati siano affidati in uso e gestione alle cooperative o consorzi di acquacoltori.
4. L'Amministrazione regionale èautorizzata ad assumere in proprio la realizzazione di tali impianti e a concedere la gestione ai soggetti di cui al comma 1.
5. La misura dei contributi nonché le modalità di concessione degli stessi sono disciplinate dai successivi articoli del titolo V.
Art. 40
Disciplina della pesca con reti trainate1. La pesca con reti trainate con esclusione della pesca denominata ad ombra, esercitata da battelli a propulsione meccanica, sia a coppia che isolatamente, è vietata nelle zone di mare di giurisdizione dei compartimenti marittimi della Sardegna entro le tre miglia marine dalla costa, salvo i casi in cui la batimetrica sia superiore ai 50 metri.
2. Le reti da traino non possono essere composte, in alcuna parte, da maglie di dimensioni inferiori a 40 millimetri.
3. E' vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a trecento metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.
4. Nella fascia di mare compresa tra le 3 e 6 miglia e, in ogni caso, su batimetriche fino a 100 metri, la pesca a strascico è vietata alle imbarcazioni aventi tonnellaggio di stazza lorda superiore a 50 tonnellate.
5. La pesca a strascico è comunque vietata su tutti gli erbarii di posidonia, dovunque ubicati, anche quando queste sono poste oltre il limite delle tre miglia dalla costa.
CAPO IV
Tutela dell'ambiente e attività di pescaArt. 41
Interventi prioritari per la salvaguardia della qualità delle acque di transizione1. Nell'ambito dell'azione di disinquinamento dei corpi idrici di cui al piano di risanamento regionale e nella realizzazione delle opere di bonifica idraulica, gli interventi sono rivolti prioritariamente, ad assicurare qualità ottimali d'ambiente idoneo alla vita dei pesci.
Art. 42
Valutazione dell'impatto delle opere e dei lavori sull'ambiente marino1. Con apposito decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, da adottarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, verrà approvato l'elenco delle opere la cui realizzazione comporta l'adozione di studi specifici volti a determinare l'impatto dei lavori sull'ambiente marino e sull'ittiofauna.
2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità di realizzazione delle opere e dei lavori aventi incidenza sulle risorse biologiche.
Art. 43
Disciplina degli scarichi1. In attuazione dei disposto dell'art. 11 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'art. 21, ultimo comma, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, la Regione emana entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una disciplina organica degli scarichi nelle acque pubbliche, nel mare territoriale e nel demanio marittimo volta ad evitare il degrado qualitativo delle stesse acque ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, delle utilizzazioni civili, commerciali, turistiche, nonché delle migliori condizioni di ambiente per l'ittiofauna.
2. In relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità da perseguirsi, la Regione fissa i limiti di accettabilità nelle acque pubbliche di cui al precedente comma.
3. Detti limiti verranno dedotti dalla specifica situazione di ogni corpo idrico in relazione alle proprietà idrologiche e morfologiche e verranno calibrati in relazione agli usi principali di dette acque.
Art. 44
Competenze regionali sanitarie in materia di pesca e acquacoltura1. Le direttive comunitarie e la normativa statale concernenti la qualità delle acque dolci particolarmente idonee ad ospitare la vita dei pesci, nonché la normativa sanitaria relativa alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della molluschicoltura sono attuate dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
2. Le funzioni amministrative, attualmente esercitate dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale relativamente al controllo degli impianti di allevamento di prodotti ittici (pesci, molluschi e crostacei) e zootecnici (selvaggina) la vigilanza sulla loro commercializzazione ed il controllo di qualità e dell'igiene dei prodotti ittici destinati all'alimentazione umana sono esercitate dal medesimo Assessorato della difesa dell'ambiente.
Art. 45
Danni all'ambiente marino e lagunare causati da incidenti1. Al fine della protezione dell'ambiente marino costiero e per tutela delle risorse biologiche, la Regione attua un sistema di controllo, d'intesa con le competenti autorità statali o regionali, nelle aree che per il tipo degli insediamenti e dei traffici marittimi presentino un elevato rischio di compromissione ambientale.
2. La Regione è, altresì, autorizzata a predisporre ed attuare appositi piani di intervento volti ad evitare, ridurre ed eliminare gli effetti causati nell'ambiente marino costiero ed alla attività di pesca da incidenti o calamità naturali.
3. Per gli interventi necessari a fronteggiare i danni causati ai pescatori dal verificarsi di tali incidenti si fa fronte con il fondo di solidarietà regionale a favore della pesca di cui al Titolo V della presente legge.
Art. 46
Interventi per la salvaguardia della fauna marina protetta1. La Regione istituisce apposite strutture e centri operativi per la sorveglianza, il soccorso, il recupero della fauna marina protetta, di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 38 ed alla presente legge.
2. Per lo svolgimento di tali compiti oltreché della organizzazione centrale e periferica la Regione si avvale delle associazioni di volontariato e di esperti e centri particolarmente qualificati in materia.
Art. 47
Della raccolta di vegetazione edaltri organismi marini1. La raccolta delle fanerogame marine, delle spugne e delle alghe è autorizzata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con le modalità che verranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 48
Divieti1. Per i fini di tutela delle risorse biologiche del mare territoriale e del demanio marittimo e per consentire un esercizio disciplinato delle attività di pesca è fatto assoluto divieto di:
a) pescare in zone e tempi vietati dalle leggi, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;
b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;
e) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati ai soggetti concessionari agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto.2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.
TITOLO III
Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina della pesca nelle acque interneCAPO I
Oggetto e sfera di applicazione della normativa disciplinante la pesca in acque interneArt. 49
Definizione di acque interne1. Il presente titolo disciplina l'attività di pesca nelle acque pubbliche della Regione e le attività connesse secondo criteri di tutela, conservazione e incremento delle risorse ittiche, nonché di razionale gestione degli ambienti acquatici, al fine di garantire lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura nonché la valorizzazione dei prodotti.
2. Sono pubbliche le acque che abbiano o acquistino attitudine a usi di interesse pubblico generale, come stabilito dall'art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Il presente titolo regola inoltre la pesca nei corsi di acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica e da altri enti, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno così come delimitato dall'art. 1, secondo comma del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche.
CAPO II
Esercizio delle funzioni: delega alle Province e ai ComuniArt. 50
Attribuzioni in materie di pesca e di protezione dell'ambiente ittico1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in materia di pesca nelle acque interne sono delegate, a termini dell'art. 44 dello Statuto e ai sensi dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province, fatto salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli.
2. La Giunta regionale esercita poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
3. In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto ed eventualmente promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.
4. E' trasferita al Comune la competenza relativa al rilascio della licenza di pesca sportiva in acque interne di cui al successivo art. 80.
Art. 51
Compiti della Provincia1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela e di rilevamento dei corpi idrici e di gestione delle risorse ittiche.
2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico consultivi, dei comitati tecnico provinciali della pesca.
3. Le Province in particolare provvedono:
a) ad elaborare le proposte da inserire nel piano regionale della pesca;
b) a predisporre ed attuare i piani per la gestione delle zone di ripopolamento ed a presentarli all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
c) a curare l'immissione di novellame;
d) a seguire l'andamento dei ripopolamenti effettuati;
e) a rilasciare i certificati di abilitazione all'attività di pesca.Art. 52
Comitato tecnico consultivo provinciale della pesca1. Presso ogni Provincia viene istituito un comitato consultivo provinciale della pesca in acque interne così composto:
1) il Presidente della Provincia a suo delegato che lo presiede;
2) il dirigente dell'ufficio pesca dell'Amministrazione Provinciale;
3) un esperto dell'ufficio pesca dell'Amministrazione provinciale;
4) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
5) due rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella Provincia designati dalle associazioni provinciali riconosciute dalle cooperative;
6) un rappresentante delle associazioni di pesca sortiva riconsciute operanati a livello regionale;
7) il coordinatore del servizio del corpo forestale o di vigilanza ambientale con sede nel capoluogo di Provincia;
8) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
9) un rappresentante dei produttori nel settore dell'acquacoltura.2. I Comitati provinciali della pesca formulano proposte e pareri su tutte le iniziative dell'Amministrazione provinciale volti a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti, la pescicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali:
- esprimono pareri sui provvedimenti riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei;
- propongono e coordinano gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private;
- formulano proposte di programmi annuali e pluriennali d'intervento nel settore.Art. 53
Commissione per l'abilitazione all'attività di pesca1. Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita un'apposita commissione per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne nominata, su delega del Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è composta da quattro membri, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperti in:
a) legislazione in materia di pesca in acque interne e norme comportamentali;
b) biologia applicata alla pesca, con prove pratiche di riconoscimento delle specie pescabili;
c) tecniche, attrezzi ed esche della pesca sportiva;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle risorse biologiche, con particolare riferimento agli ambienti di pesca e alle malattie più importanti.CAPO III
Sviluppo della pescosità nelle acque interne Censimenti - Carta ittica - Piano della pesca in acque interneArt. 54
Censimento delle acque pubbliche1. La Regione, di concerto con i competenti uffici ed enti regionali ed in collaborazione con le Province, e tenendo conto delle iniziative proposte dalle Comunità montane, comuni, centri operativi pubblici e privati, al fine di accertare le caratteristiche ecologiche e la pescosità delle acque di cui all'articolo 49 ne effettua il censimento generale.
2. Tale censimento deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque comprese le derivazioni.
4. Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura, piscicoltura e pesca sportiva devono comunicare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, pena la decadenza dalla concessione di derivazione, la quantità di acqua derivata, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione delle acque prelevate.
Art. 55
Classificazione delle acque1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate, a seconda dell'importanza, in acque principali e acque secondarie.
2. Si definiscono principali le acque nelle quali, per portata e vastità e per condizioni fisico-biologiche ed ittiogeniche, èconsentito l'uso di reti ed attrezzi anche a grande cattura proprie dell'esercizio della pesca professionale.
3. Sono classificate secondarie le acque destinate principalmente alla pesca dilettantistica e nelle quali è vietata la pesca con reti ed attrezzi a grande cattura.
4. La classificazione è disposta con la carta ittica di cui al successivo articolo 56
Art. 56
Carta delle vocazioni ittiche e piano della pesca1. Sulla scorta dei dati forniti dal censimento, la Regione adotta la carta ittica e delle vocazioni ittiche ed assume gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna nelle acque interne, da inserire nel piano regionale della pesca.
2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere:
a) l'individuazione dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza, portata d'acqua e loro classificazione ai sensi del precedente articolo;
b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle attività maggiormente responsabili dell'inquinamento;
c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali;
d) la classificazione delle zone umide secondo la loro importanza ambientale e produttiva con l'indicazione delle aree sensibili da assoggettare a specifica protezione, ai sensi della normativa comunitaria, statale o regionale.3. Gli indirizzi e le prescrizioni da inserire nel piano regionale della pesca devono comunque comprendere:
a) gli orientamenti generali, relativi alla gestione e al governo della pesca in acque interne;
b) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate, tenendo conto delle azioni di risanamento da attuarsi da parte degli uffici competenti in materia;
c) le prescrizioni relative ai ripopolamenti ittici;
d) i temi di attuazione del piano;
e) l'ammontare dei finanziamenti necessari per la gestione del piano e i criteri di ripartizione dei fondi su base provinciale;
f) l'indicazione degli strumenti normativi necessari per la gestione del piano, nonché l'individuazione degli enti statali, regionali e locali da coinvolgere nella gestione stessa.Art. 57
Bacino idrografico1. La Regione Sardegna nel quadro della gestione delle risorse concernenti l'attività di pesca, la conservazione e l'incremento degli organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico e dei relativi habitat, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura, assume il bacino idrografico a unità territoriale di base nella predisposizione delle carte delle vocazioni ittiche e per la programmazione regionale degli interventi in materia di pesca e di incremento della pescosità di corpi idrici.
2. La carta delle vocazioni ittiche elenca i corpi idrici ricadenti in ciascun bacino idrografico.
3. L'incremento della pescosità nelle acque interne viene promosso nei bacini idrografici comprendenti corsi d'acqua, loro affluenti, bacini e lagune mediante l'istituzione di ambienti protetti destinati alla riproduzione naturale ed all'ambientamento delle specie ittiche, di cui al successivo capo.
CAPO IV
Gestione e tutela delle acque e interventi per la tutela del patrimonio itticoArt. 58
Zone per la protezione e l'incremento del patrimonio ittico1. Le specie acquatiche viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio ittico indisponibile della Regione e come tali sono tutelate e protette.
2. L'incremento e la protezione del patrimonio ittico vengono promossi mediante l'istituzione di "zone di ripopolamento e frega" e di "zone di protezione".
3. In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo, salvo le disposizioni di cui al successivo art. 63.
Art. 59
Finalità delle zone di ripopolamento e frega.1. Le zone di ripopolamento e frega vengono istituite al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento dei corsi d'acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento.2. L'Amministrazione regionale, avvalendosi delle indicazioni degli enti locali territorialmente competenti e in collaborazione con gli istituti della ricerca scientifica effettua accertamenti sulla località di frega dei pesci.
Art. 64
Modalità per la costituzione delle zone di ripopolamento e frega1. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite dalla Regione anche su proposta delle Comunità Montane, delle province, dei Comuni territorialmente interessati, delle associazioni dei pescatori, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al precedente art. 17.
2. Lo sviluppo di ogni zona di ripopolamento e frega non deve essere di norma inferiore a km. 2, misurati sull'asse del corso d'acqua.
3. Il provvedimento di istituzione, che può essere a tempo indeterminato ha la validità minima di tre anni e può essere rinnovato per periodi anche di durata diversa.
4. Dell'istituzione delle località di frega dei pesci è data comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, legittimati al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia con indicate le misure da adottarsi per la salvaguardia della fauna ittica.
Art. 61
Procedure di modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega.1. Il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega avviene con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, secondo le modalità di cui al precedente art. 60.
Art. 62
Finalità e procedure per la istituzione delle zone di protezione1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnica regionale della pesca, ha la facoltà di istituire zone di protezione, vietando, con proprio decreto, la pesca di una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corso d'acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.
2. Il divieto è limitato al periodo necessario a superare le cause che l'hanno motivato e può interessare il divieto di pesca di una o più specie ittiche, limitazioni di tempo, di luogo e di attrezzi anche sotto forma delle caratteristiche di quantità e di misura, nonché l'uso di esche e di pasturazione.
3. Qualora l'equilibrio biologico risulti, invece, compromesso o turbato da un popolamento eccessivo di una o più specie, lo stesso Assessore provvede ad emanare norme finalizzate alla riduzione di detti popolamenti.
4. Specifici divieti potranno, altresì, essere imposti nei corsi d'acqua ed in bacini destinati alle sperimentazioni ittiche.
5. Con il regolamento di esecuzione della presente legge è stabilito lo sviluppo percentuale complessivo delle acque pubbliche regionali da assoggettare a protezione.
Art. 63
Catture di specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle zone protette1. L'Assessore della difesa dell'ambiente autorizza con proprio decreto la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento della acque pubbliche, o per scopi scientifici anche nelle zone protette.
2. Determina, altresì, i modi di prelievo e la destinazione del catturato, d'intesa con gli altri enti ed organismi territorialmente interessati al bacino idrografico.
Art. 64
Pubblicità della istituzione delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione1. I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di ripopolamento e frega e delle zone di protezione, vengono trasmessi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, nonchè ai Consorzi di bonifica territorialmente interessati e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 65
Tabellamento dei corsi d'acqua dove vige un divieto di pesca1. Le zone di cui ai precedenti articoli vengono delimitate a cura dell'Amministrazione regionale, con tabelle di colore bianco delle dimensioni di cm. 25 x 30, recanti in azzurro la scritta "Zona di ripopolamento e frega - Divieto di pesca" oppure "Divieto temporaneo di pesca" e l'indicazione degli articoli della presente legge in base ai quali sono state istituite.
2. Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue. Dette tabelle sono esenti da tasse regionali.
3. Le acque soggette agli altri divieti o limitazioni previste dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche e collocazione analoghe a quelle del precedente comma. Il tenore delle scritte viene stabilito con il provvedimento di divieto.
CAPO V
Dell'attività di ripopolamentoArt. 66
Immissioni a fini di ripopolamento1. Oltreché mediante l'istituzione delle zone di ripopolamento e frega di cui al capo IV l'Amministrazione regionale provvede all'azione di incremento ittico nei corsi d'acqua interni della Sardegna mediante programmi annuali di ripopolamento definiti nell'ambito del Piano regionale di cui all'art. 14.
2. In aggiunta alla realizzazione dei programmi pubblici di cui al precedente comma, i soggetti obbligati ad effettuare operazioni di ripopolamento in virtù di specifica disposizione dell'Amministrazione regionale nonché le associazioni e le organizzazioni di pescatori possono effettuare operazioni di ripopolamento nell'ambito del programma regionale.
3. Di ciascuna semina è data tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico regionale.
Art. 67
Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale1. La immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale può avvenire su autorizzazione dell'Assessorato alla difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnica regionale, esclusivamente per scopo di allevamento.
2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni di tali specie a scopo di ripopolamento possono essere autorizzate in forma sperimentale e controllata in bacini appositamente delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. L'Assessorato, valutati gli esiti degli esperimenti di cui al comma precedente, decide in merito all'immissione della specie ittica nelle acque interne ed alle modalità di pesca.
4. Il divieto di introduzione di specie estranee alla fauna indigena non si applica allorché si tratti di animali destinati a giardini zoologici e di specie tradizionalmente destinate a fini ornamentali o ambientali.
Art. 68
Controlli sanitari1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, quando non sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere soggetto a preventivo controllo da parte del veterinario dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, a cura di chi effettua il ripopolamento, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, od in stato fisico anormale, devono essere consegnati all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa all'Assessorato e alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
3. In caso di epizoozia, su proposta del veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio ittico.
4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immediata comunicazione agli uffici regionali interessati alle Province ed ai Comuni territorialmente competenti.
CAPO VI
NovellameArt. 69
Disposizioni sul novellame1. La Regione Sardegna, ai fini della tutela delle montate delle specie eurialine dal mare e per consentire la razionale raccolta del novellame per allevamento, in virtù delle competenze trasferite con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, istituisce un sistema di zone di rispetto estese alle foci dei fiumi, alla comunicazione degli stagni e delle lagune o canali in genere.
2. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm. 7 estesa a cm. 12 per Mugil spp. e Spp. e Sparus aurata e al di sotto di cm. 20 per i ragani di anguilla.
3. La pesca del pesce novello èconsentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.
4. Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno determinati le zone, i tempi, i tipi di pesca con le relative modalità di esercizio nonché le caratteristiche degli attrezzi, le specie e le dimensioni minime dei prodotti.
CAPO VII
Tutela della fauna ittica e del suo ambiente dalla presenza di ostacoli artificiali, a causa delle derivazioni d'acqua e durante le secche.Art. 70
Ostacoli al passaggio della fauna ittica1. E' vietato collocare nei fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi o bacini di acque interne, apparecchi fissi o mobili per la pesca che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato.
Art. 71
Divieto di pesca d'acqua in secca, oppure mediante secca o altri interventi diretti sul corso d'acqua1. E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque, a meno che ciò non risulti indispensabile per il recupero e la salvaguardia del patrimonio.
Art. 72
Secca dei corsi d'acqua e dei bacini1. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'Assessorato dei lavori pubblici.
2. L'Assessorato dei lavori pubblici, sentito l'Assessorato della difesa dell'ambiente concede il relativo permesso, indicando nello stesso le misure a salvaguardia del patrimonio ittico, nonché quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca da eseguirsi a spese del richiedente.
3. Nel tratto dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca - anche se incompleta - la pesca è proibita.
4. Il pesce eventualmente rimasto nel corso d'acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso, a spese di chi effettua il prosciugamento, in acque pubbliche e sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
5. Il pesce eventualmente recuperato nel corso d'acqua privato viene destinato dal proprietario ad operazioni di ripopolamento o allevamento sotto il controllo del personale di vigilanza o di pescatori incaricati.
6. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali, o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare della concessione, quando è costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini, deve darne immediata comunicazione all'Assessorato difesa ambiente e a quello dei lavori pubblici.
7. Le norme del presente articolo non si applicano nei bacini artificiali creati a scopo potabile, irriguo su corsi d'acqua naturali e nei sistemi di bonifica.
Art. 73
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, analoghi provvedimenti devono essere adottati quando ciò sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle sepcie ittiche presenti.
Art. 74
Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d'acqua1. E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di ripopolamento e frega istituite a norma degli articoli 64 e seguenti della presente legge.
2. Lo scarico nelle acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
Art. 75
Concessione di derivazioni di acque pubbliche - Norme a tutela della fauna ittica1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'Enel e dei Consorzi di irrigazione e bonifica.
3. Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare, sentito l'Assessorato della difesa dell'ambiente, norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario da imporre nell'atto di concessione.
4. Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa all'Assessorato della difesa dell'ambiente.
5. Lo stesso Assessorato, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.
Art. 76
Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento1. Gli uffici competenti a decidere sulla utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente l'elenco delle utenze di derivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme a tutela della fauna ittica.
CAPO VIII
Esercizio della pesca in acque interneArt. 77
Licenza di pesca1. Tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso della licenza a termini della presente legge hanno diritto ad esercitare la pesca nelle acque interne della Sardegna.
2. La licenza è valida per tutto il territorio regionale e deve essere richiesta secondo le procedure indicate all'art. 80 e seguenti.
3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorché agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
b) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura, di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato dall'Amministrazione regionale a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti.Art. 78
Licenza di pesca a minori1. Ai minori di anni 16 la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 79
Disposizioni per le cooperative di pesca ed i pescatori concessionari dell'esercizio della pesca nei compendi ittici della Sardegna -Incompatibilità1. La licenza di pesca di categoria A è necessaria anche per l'esercizio della pesca in concessione negli stagni, lagune ed in generale nei compendi ittici della Sardegna, ancorché appartenenti al demanio marittimo.
2. Il pescatore professionale non può essere contestualmente titolare delle licenze per l'esercizio della pesca marittima e della pesca nelle acque interne.
3. Prima dell'iscrizione nel registro dei pescatori professionali marittimi di cui all'articolo 9 della Legge n. 963 del 1965, le capitanerie di porto accerteranno presso l'Amministrazione Regionale l'inesistenza delle licenze rilasciate per l'esercizio delle attività di pesca in acque interne.
4. Le cooperative di pesca concessionarie dell'esercizio della pesca nei compendi ittici sono tenute a comunicare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione delle stesse con specificazione dei titoli professionali posseduti dai soci. Entro il termine di due anni le Cooperative sono tenute a comunicare le opzioni dei soci per il tipo di pesca prescelto.
5. Al contravventore delle presenti disposizioni si applica la sospensione della licenza di pesca per anni 2.
Art. 80
Rilascio della licenza1. Il rilascio della licenza di pesca èdelegato al Comune di residenza del richiedente.
2. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 166, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli approvati, con proprio decreto, dall'Assessore della difesa dell'ambiente e corrispondenti ai tipi A, B e C di cui all'articolo 86. La licenza di pesca del tipo B e C conterrà, come parte integrante, il libretto delle catture di cui al successivo articolo 87. Copia della predetta licenza deve essere inviata all'Assessorato della difesa dell'ambiente.
3. Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.
4. Le licenze di tipo A e B hanno durata di anni quattro a partire dalla data del rilascio.
5. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve presentare istanza all'ente locale autorizzato al rilascio.
Art. 81
Annotazioni delle violazioni1. Nei registri istituiti presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente ai sensi del precedente articolo 17 devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca.
2. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall'Amministrazione regionale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. Della revoca è fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, la sospensione per un anno della licenza di pesca rilasciata al trasgressore ed ordina il ritiro del documento. A tal fine invita la trasgressione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'Amministrazione comunale.
5. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza di pesca.
6. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro e data comunicazione dall'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
7. Non può essere rilasciata nuova licenza prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza revocata.
8. Per le infrazioni definitivamente accertate relative ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio atto dispone il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dell'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
Art. 82
Tipi di licenza di pesca nelle acque interne1. La licenza di pesca viene rilasciata per i tipi di pesca indicati alle lettere a) e b) all'articolo 5 e si distingue in:
a) licenza di tipo A (pesca professionale):
autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;
b) licenza di tipo B (pesca sportiva o dilettantistica:
autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso degli attrezzi previsti per tale tipo di pesca;
c) licenza di tipo C (pesca sportiva o dilettantistica per i non residenti):autorizza i cittadini italiani, residenti all'estero e i cittadini stranieri.
Art. 83
Tesserino regionale delle catture1. I pescatori non professionisti titolari di licenza di categoria B e C devono essere muniti anche di apposito tesserino regionale di pesca che ha validità annuale, rilasciato dal Comune unitamente alla licenza di pesca.
2. Nel tesserino dovrà essere preventivamente indicata la giornata d'uscita e successivamente il corso d'acqua, il numero delle catture e le specie.
3. Il tesserino è rilasciato previa esibizione della tassa di concessione di cui all'articolo 183
Art. 84
Pesca per i non residenti1. I cittadini residenti nelle altre Regioni d'Italia, ai fini dell'esercizio della pesca sportiva in Sardegna, oltre che di licenza valida rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di appartenenza, devono essere muniti anche di apposita autorizzazione di pesca da rilasciarsi dall'Assessorato della difesa dell'ambiente secondo le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. L'autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall'ente contenente le generalità del pescatore, gli estremi della licenza posseduta, nonché di apposito libretto delle catture per l'indicazione delle zone di pesca e delle catture effettuate.
3. L'autorizzazione può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera ed è subordinata al pagamento di una tassa di concessione distinta per autorizzazione, di cui al titolo VII.
Art. 85
Pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero1. Gli stranieri e gli italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle sopratasse stabilite al titolo VII.
2. Durante l'esercizio dell'attività di pesca detti soggetti devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido attestante la residenza in un paese estero.
3. L'attività di pesca è consentita per la durata di mesi tre dalla data del versamento.
Art. 86
Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva1. Per il rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 77, nonché per il suo rinnovo, in caso di revoca è necessario aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio di tale pesca in acque interne previo superamento di un esame da sostenersi presso le Commissioni di cui al precedente articolo 53.
2. All'esame sono ammessi coloro che abbiano superato il quattordicesimo anno di età.
3. Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca ai titolari di permessi.
4. L'esame di abilitazione consiste in una prova riguardante le seguenti materie:
a) normativa vigente in materia di pesca in acque interne;
b) ittiologia;
c) tutela dell'ambiente;
d) tecnica, attrezzi ed esche della pesca sportiva.Art. 87
Norme di comportamento per l'esercizio della pesca in acque interne1. La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.
2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva èconsentita senza limitazioni di orario. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.
3. La pesca dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.
4. La pesca delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.
5. Per altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare due chilogrammi per ciascun pescatore sportivo. E' fatta deroga a detta disposizione quando l'unico esemplare catturato superi di peso il limite predisposto.
6. Nessuna limitazione di cattura èposta per i pescatori professionisti, in ordine all'orario e alle quantità.
7. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.
8. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, è sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualità di coltura.
9. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro.
10. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del più grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance.
11. E' vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. L'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.
12. E' vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci.
13. E' vietato altresì gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi ed uccisi.
15. E' vietata, altresì, la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente tredicesimo comma.
16. La pesca con l'ausilio di energia elettrica è consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici.
17. E' vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando più di metà dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto.
18. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro. Tale divieto si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce.
19. E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto.
20. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.
21. E' fatto divieto di abbandonare esche o pesce, o rifiuti, a terra, lungo i corsi d'acqua e gli specchi acquei e nello loro adiacenze.
22. La pesca, la pasturazione con sangue ovvero con sostanze contenenti sangue o composti chimici adescanti o in altre forme, sono vietati durante tutto l'anno. E' vietato, altresì, utilizzare la larva carnaria o bigattino o esche similari.
23. E' vietata la pesca a strappo.
24. E' vietata la pesca con le mani.
Art. 88
Imbarcazioni per l'esercizio della pesca in acque interne1. La pesca professionale in acque interne può essere esercitata con imbarcazioni non appartenenti alle categorie di cui all'art. 8 del Regolamento della pesca marittima approvato con il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Resta ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione nelle pertinenti categorie per le navi e galleggianti destinati ad impianti da pesca ubicati nel demanio marittimo ai sensi del sopra richiamato art. 8, del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.
CAPO IX
Pesca professionale nelle acque interneArt. 93
Esercizio della pesca professionale1. La licenza di tipo "A" permette l'esercizio della pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti ed è riservata ai pescatori che esercitano la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto:
a) a dar prova della avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo1958, n. 250, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a prestare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che esercita la pesca come esclusiva o prevalente attività economica. Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione nei predetti elenchi i pescatori di professione pensionati. Chi in possesso di licenza di tipo A, pescatore di mestiere, avvii un'altra attività nel corso di validità della licenza stessa, è tenuto, entro trenta giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicarla all'amministrazione comunale competente ed alla commissione provinciale di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, perché si valuti se la nuova attività comporti modifica del carattere esclusivo o prevalente richiesto dall'art. 1 della legge sopraddetta.
b) a dar prova di aver adempiuto alle disposizioni di cui alla sopracitata legge 13 marzo 1958, n. 250, e di aver ottemperato alle formalità previste dalle vigenti disposizioni sulle attività professionali presso le sedi competenti.2. L'adempimento delle formalità di cui alla lettera b) del precedente comma non èrichiesto qualora il pescatore dimostri di essere socio di una cooperativa di pesca costituita per atto pubblico.
Art. 90
Esercizio della pesca in acque interne dei pescatori marittimi1. I pescatori di professione, iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi ed in possesso del permesso previsto dalla Legge 15 novembre 1975, n. 589, ovvero della licenza di pesca di cui all'art. 4 della Legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere per periodi di tempo limitati e per l'esercizio di determinate specie, la licenza di pesca di categoria "A" per esercitare la stessa nelle acque interne senza l'obbligo di iscrizione nel registro dei pescatori di professione nelle acque interne.
Art. 91
Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione1. Nelle acque interne il coniuge, in qualità di coadiuvante e i figli o altri componenti il nucleo familiare, in qualità di apprendisti, dal sedicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo, possono coadiuvare il pescatore titolare, purché siano assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. o presso altro istituto assicurativo e siano muniti della licenza di categoria "A".
2. L'Assessorato della difesa dell'ambiente rilascia la predetta licenza speciale senza l'obbligo dell'iscrizione nel registro dei pescatori di professione, su domanda del pescatore titolare vistata dall'ufficio di collocamento del Comune di residenza.
3. Ai minori di anni diciotto e maggiori di quattordici che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori, può essere rilasciata la licenza di tipo "A" sulla quale deve esser apposta la dizione "apprendista". Tale licenza autorizza la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione che abbia superato il diciottesimo anno di età. Essa verrà rilasciata previa dimostrazione di essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro.
CAPO X
Pesca sportiva e dilettantisticaArt. 92
Modalità di esercizio1. I pescatori dilettanti o sportivi possono esercitare la pesca esclusivamente con i mezzi previsti dalla licenza regionale di categoria "B", in conformità alle limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione della stessa.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza regionale di categoria "B", esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto dalla levata del sole al tramonto.
Art. 93
Pesca a pagamento1. La pesca a pagamento è la pesca esercitata dietro corrispettivo in corsi d'acqua o bacini artificiali privati o che utilizzano, per derivazione, acque pubbliche.
Art. 94
Manifestazioni e gare di pesca sportiva, pesca nei laghetti sportivi all'interno di proprietà private1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il comitato regionale della pesca, determina entro il 31 dicembre di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua e dei bacini artificiali, non soggetti a diritto di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportive, dettando le prescrizioni cui debbano attenersi gli organizzatori ed i partecipanti alle gare stesse.
2. Nei corsi d'acqua e nei bacini affidati in concessione il rilascio del permesso è subordinato al consenso del concessionario.
3. Gli organizzatori, associazioni ed altri soggetti, che intendono far svolgere le manifestazioni e gare di pesca sportiva nei corsi d'acqua come individui al comma 1 sono tenuti a presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, almeno 30 giorni prima della data della gara o manifestazione, relativa domanda.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente rilascia apposita autorizzazione, indicando gli obblighi che gli organizzatori debbono osservare ed il tempo di chiusura del corpo idrico interessato, all'attività di libera pesca. Tale periodo non può essere superiore a giorni tre.
5. L'autorizzazione indicherà altresì il giorno, il campo di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili e le prescrizioni ittiografiche che gli organizzatori sono tenuti ad osservare.
6. Gli organizzatori sono tenuti ad identificare il campo di gara con apposite tabelle ed a provvedere alla pulizia del campo stesso e delle immediate adiacenze.
7. Gli organizzatori sono responsabili dei danni arrecati altresì durante le manifestazioni e le gare.
8. L'Amministrazione regionale, su richiesta delle associazioni di pesca sportive e d'intesa con l'ente gestore dei bacini artificiali e delle opere di bonifica, può indicare tratti di detti corpi idrici o di canali quali campi di gara permanenti.
9. In dette acque è esclusa la pesca con l'uso della bilancia e lo svolgimento delle gare di pesca avviene secondo le modalità di cui al presente articolo.
10. I concorrenti ammessi alle gare regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime nei tratti di cui al precedente comma anche se sono privi della licenza regionale di pesca. Le gare autorizzate vengono sospese qualora gli organizzatori non adempiano le prescrizioni indicate nel regolamento regionale.
11. Sui corsi e specchi d'acqua così individuati viene apposta idonea tabella indicante la scritta "Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato della difesa dell'ambiente. Acque di bonifica: campo di gara permanente".
Art. 95
Pescva sportiva all'interno di proprietà private1. L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, ubicati all'interno di aree di proprietà privata, le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, non è soggetto alle norme della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al successivo comma.
2. Nell'attività di pesca di cui al precedente comma:
a) il posto di pesca compete al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca;
b) è vietato l'esercizio della pesca con natanti provvisti di motore: l'uso del motore è consentito per recarsi alla postazione di pesca;
c) è vietato immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse e a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
d) è vietato l'uso della dinamite o di altri materiali esplodenti e l'uso della corrente elettrica come sistema diretto o indiretto di uccisione e di stordimento dei pesci;
e) è vietato il commercio degli animali così storditi o uccisi;
f) il pesce offerto alla cattura dal titolare dell'impianto di pesca a pagamento, non deve essere di misura inferiore a quella stabilita dal Regolamento di attuazione della presente legge.3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene rilasciata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente il quale predispone e cura la tenuta di un apposito elenco degli impianti stessi.
4. Per l'iscrizione all'elenco l'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il comitato tecnico consultivo regionale della pesca, può imporre prescrizioni volte ad impedire la possibilità di passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle pescicolture.
5. Il trasporto e il commercio dei prodotti della pesca proveniente dagli impianti di cui al presente articolo è consentito, anche nei periodi di divieto stabiliti dalla presente legge nonché dal regolamento di esecuzione della stessa, previa certificazione attestante la provenienza dei prodotti, rilasciata dal titolare dalla ditta delle acque di che trattasi.
CAPO XI
Pesca nelle acque di bonifica e negli altri bacini artificialiArt. 96
Generalità1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nei bacini artificiali e nelle acque dei consorzi di bonifica, come previsto dall'art. 53 della presente legge, è esercitata dalla Regione d'intesa con gli enti gestori di tali acque.
2. Nella carta delle vocazioni ittiche di cui all'articolo 56 sono riportati gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno all'impianto e di conseguenza risulta contrastante con la destinazione primaria delle strutture di bonifica. Tali elenchi sono definiti tra l'Amministrazione regionale e gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi di produzione di energia elettrica, a sistemi irrigui, di scolo di espansione e comunque di bonifica.
3. Nelle acque comprese in tali elenchi la pesca è vietata. Nelle stesse acque possono essere catturate, d'intesa con gli enti gestori competenti, le risorse ittiche presenti, per scopi di allevamento o riproduzione nell'ambito dei programmi di ripopolamento di cui al Capo IV del presente titolo.
Art. 97
Acque di bonifica riservate alla pesca professionale1. Nei Comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, può essere riservata parte delle acque non comprese negli elenchi di cui al precedente articolo, tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosità naturale.
CAPO XII
Attività di acquacolturaArt. 98
Definizione1. L'acquacoltura secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 101, è costituito dall'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.
2. L'utilizzazione, a fine di acquacoltura, di specie estranee alla fauna o flora acquatica della Regione è subordinata al parere della commissione tecnica consultiva regionale, la quale può prescrivere l'adozione di eventuali accorgimenti idonei a impedirne diffusioni incontrollate.
Art. 99
Sperimentazione in acquacoltura1. La Regione promuove la sperimentazione in acquacoltura nell'ambito del proprio territorio. A tal fine l'Assessorato della difesa dell'ambiente esplica apposite attività propulsive.
2. Nell'ambito del piano regionale della pesca, sono considerate le tematiche di ricerca nel settore dell'acquacoltura e delle risorse idriche al fine di aumentarne la produttività.
Art. 100
Interventi finanziari per l'acquacoltura1. Per lo sviluppo dell'attività di acquacoltura sono specificamente destinate, secondo quanto disposto al titolo V della presente legge, risorse finanziarie per la realizzazione di impianti, per la captazione delle acque, l'acquisto di macchine, la trasformazione e conservazione dei prodotti, la dotazione e l'adeguamento di strutture e di infrastrutture di servizio e di progetti di specalizzazione produttiva.
Art. 101
Disposizioni per gli impianti di acquacoltura1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni della presente legge relativamente alle dimensioni del prodotto e ai periodi di cattura.
Art. 102
Impianti di acquacoltura e disciplina urbanistica1. Con il regolamento di attuazione della presente legge saranno dettate norme relative alla tipologia costruttiva degli impianti di acquacoltura, la regolamentazione dell'acquacoltura nelle aree protette o sottoposte a disciplina paesaggistica.
Art.103
Associazioni di pesca1. La Regione riconosce le associazione di pescatori costituite in Sardegna ed aventi lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) collaborare con gli enti pubblici interessati alla materia per la realizzazione degli obiettivi della programmazione nel settore.2. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori professionisti e sportivi, costituite per atto pubblico che perseguono finalità relative alle attività dei pescatori delle acque interne e marine del territorio regionale.
3. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 36.
4. Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di una associazione riconosciuta.
TITOLO IV
Della concessione di acque pubbliche, del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini di pesca e acquacolturaCAPO I
Della pianificazione della fascia marino costieraArt. 104
Finalità1. L'Amministrazione regionale ai fini dell'individuazione, della protezione e della corretta gestione delle risorse territoriali presenti nel mare e nel demanio pubblico marittimo e terrestre ed in special modo delle coste, attua, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, la pianificazione ottimale di tali risorse in relazione alla molteplicità degli interessi collegati alla loro utilizzazione.
2. L'azione amministrativa sul demanio pubblico marittimo terrestre perseguirà i seguenti obiettivi:
a) individuazione dell'area demaniale al fine di assicurare la sua integrità e un'adeguata conservazione, adottando se del caso, le misure di protezione o restauro ambientale se necessarie;
b) garantire l'uso pubblico del mare, delle sue coste e del resto del demanio pubblico, marittimo e terrestre, senza alcuna eccezione se non quelle derivanti da ragioni di pubblico interesse debitamente giustificate;
c) regolamentare l'utilizzazione razionale di questi beni, conservandone lo stato di naturale integrità, le sue vocazioni compatibilmente sia al paesaggio che all'ambiente naturale e al patrimonio storico e architettonico;
d) conseguire e mantenere un adeguato livello qualitativo di purezza delle acque e della fascia costiera.Art. 105
Programma straordinario per la predisposizione di un catasto del demanio marittimo e creazione di apposita banca dati1. Per favorire e razionalizzare l'uso del demanio marittimo ai fini di pesca l'Amministrazione regionale promuove, l'intesa con l'autorità marittima statale, l'accertamento e la classificazione dei beni demaniali che presentino tale vocazione.
2. L'Amministrazione definisce e attua un programma di aggiornamento e ammodernamento dei beni stessi mediante la costituzione di una banca dati.
3. La definizione delle operazioni attuative del programma è concordata, per finalità di coordinamento con il sistema di rilevazione dei beni regionali, con il competente Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.
CAPO II
Della concessioneArt. 106
Concessione a fini di pesca1. Le concessioni di acque pubbliche ai fini di pesca, aventi la finalità di tutelare l'interesse pubblico connesso all'utilizzazione delle acque, hanno ad oggetto il rilascio dell'esercizio della pesca riservata:
a) nelle acque interne;
b) nelle acque di transizione comprendenti le lagune e le acque salmastre;
c) nel mare territoriale.2. Le finalità precipue fissate dall'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, devono essere concretamente rivolte al miglioramento delle condizioni di reddito dei lavoratori ed al miglioramento della base occupativa nei Comuni interessati, al rispetto delle condizioni ecologiche delle zone umide costiere.
Art. 107
Tipi di concessioni1. Le concessioni di pesca si classificano in:
a) concessione per l'esercizio della pesca professionale e per l'acquacoltura;
b) concessioni per l'esercizio della pesca sportiva;
c) concessioni ai fini della ricerca scientifica.Art. 108
Criteri per l'assegnazione della concessione per la pesca professionale1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in relazione ai requisiti per il rilascio delle concessioni amministrative a fini di pesca su beni del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, per il rilascio della concessione per l'utilizzo del bene demaniale, i soggetti richiedenti devono presentare, unitamente alla richiesta di concessione, apposito programma contenente:
a) descrizione della situazione attuale delle acque richieste in concessione;
b) piano d'opera di bonifica e di miglioramento della produzione, gli effetti sull'occupazione e sul reddito;
c) impatto e gestione dell'ambiente naturale.2. L'Amministrazione regionale predispone apposita graduatoria dei soggetti richiedenti le concessioni, aggiornandola annualmente.
3. Nel rilascio delle concessioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 39 del 1956, in caso di domande presentate da diverse cooperative o consorzi di cooperative, sarà data ulteriore preferenza alle cooperative costituite esclusivamente da pescatori professionali di acque interne e che annoverino nel proprio interno pescatori professionali marittimi nella misura non superiore del 5% del totale dei soci. Nell'ambito dell'assegnazione della concessione costituisce, altresì, titolo preferenziale la maggiore garanzia, per la sollecita realizzazione delle opere di piscicoltura e dalla gestione delle attività, avuto riguardo all'organizzazione tecnica dell'azienda nonché ai mezzi finanziari.
4. Nel caso le condizioni produttive lo consentano e le peculiarità delle situazioni locali lo rendano opportuno, l'atto di concessione individua una cooperativa o consorzi di cooperative cui affidare la concessione e determina le condizioni di accesso alla pesca degli altri soggetti interessati, fermo restando l'obbligo di osservare lo specifico regolamento di disciplina nell'uso del bene in concessione.
5. Nell'ambito della pianificazione della fascia marino costiera a fini di pesca saranno individuate le aree destinate all'intrapresa di nuove occupazioni per i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni nonché le zone riservate alla sperimentazione ed all'applicazione di nuove tecnologie di produzione.
Art. 109
Condizioni particolari Contenuto del provvedimento di concessione1. Nell'atto di concessione, ai fini della generale azione di salvaguardia e gestione del patrimonio ittico, dovranno, tra le altre prescrizioni, essere indicati:
a) l'uso degli impianti al fine di consentire la libera fuoriuscita in mare dei riproduttori;
b) la regolamentazione degli attrezzi, il tipo ed il periodo di utilizzazione degli stessi;
c) l'uso dei lavorieri, sbarramenti o altri impianti di cattura fissi e mobili da sistemare all'interno della concessione;
d) l'individuazione, se del caso, di zona di pesca riservata;
e) le condizioni, tenuto conto della specificità delle situazioni locali, per aumentare le possibili fruizioni dell'area concessa (pescatori liberi, sportivi);
f) l'obbligo del conferimento al soggetto concessionario;
g) l'obbligo della vigilanza;
h) l'obbligo della rilevazione statistica del prodotto pescato.Art. 110
Accordo di programma1. L'interesse pubblico perseguito attraverso la concessione del demanio marittimo e del mare territoriale e delle acque pubbliche per l'esercizio della pesca può essere realizzato dall'Amministrazione regionale attraverso appositi accordi di programma.
2. Per tale finalità la Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, sentite le organizzazioni professionali, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 39, del 2 marzo 1956, può stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma per la stagione dei compendi ittici.
3. L'accordo di programma, definito previo esame della proposta e delle proposte presentate dai soggetti interessati da parte della Giunta regionale, deve essere rivolto all'obiettivo primario della crescita economica e dell'occupazione diretta e indiretta delle categorie interessate e della base lavorativa dei Comuni dove i compendi ittici insistono. Tale obiettivo è perseguito anche mediante la realizzazione di interventi ed opere non solo nel settore della pesca e della valorizzazione e delle risorse naturali degli ambienti interessati ma altresì nei settori industriali, commerciali, artigiani, turistico e dei servizi in genere.
4. Qualora l'accordo di programma interessi territori di diversi Comuni le competenti amministrazioni adottano apposite deliberazioni di Consiglio comunale.
Art. 111
Domanda di concessione1. Le domande per la concessione delle acque o aree di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) la zona dell'acqua, del demanio marittimo o del mare territoriale, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione;
b) lo scopo per il quale si chiede la concessione;
c) la durata che non potrà essere superiore ad anni nove;
d) il programma tecnico finanziario delle opere ittiogeniche e degli interventi di acquacoltura;
e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti e all'osservanza delle prescrizioni che saranno dettate dall'Amministrazione;
f) la descrizione dell'organizzazione tecnico-aziendale della ditta con allegato l'elenco soci, le qualifiche possedute o le esperienze maturate per la gestione dei compendi ittici.3. La domanda di concessione delle acque pubbliche deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dei tipi e delle strutture grafiche;
b) di tanti estratti della domanda quanti sono i Comuni interessati ai fini della pubblicazione ad opponendum;
c) di ogni altro documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonché a dimostrare la possibilità di conseguire gli scopi.Art. 112
Atto di concessione1. La concessione dell'area e dell'acqua pubblica del demanio marittimo o del mare territoriale è rilasciata con apposita convenzione stipulata dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il comitato tecnico regionale della pesca ed il soggetto interessato, ed ha vigore dalla data di pubblicazione del decreto di concessione nel B.U.R.A.S..
2. L'atto di concessione deve contenere:
a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini del bene oggetto della concessione;
b) la descrizione dei beni mobili e immobili costituenti pertinenze del bene concesso;
c) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione;
d) tipo, forme e dimensioni, strutture delle eventuali opere da eseguire e termini assegnati per l'esecuzione;
e) modalità di esercizio della concessione (regolamentazione delle attività di pesca);
f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, all'esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi pubblici e agli interessi di terzi e ai permessi consentibili per le gare di pesca;
g) l'ammontare del canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti nonché il numero delle rate del canone la cui insolvenza comporta la decadenza dalla concessione;
h) la cauzione;
i) gli obblighi del concessionario per la gestione dei beni concessi;
l) il cognome, nome e ragione sociale del richiedente la concessione;
m) l'organizzazione della ditta nel settore della pesca;
n) il codice fiscale e la partita IVA;
o) eventuali autorizzazioni ad intraprendere iniziative collaterali all'attività di pesca.Art. 113
Anticipata occupazione di zona demaniale1. Qualora ne riconosca l'urgenza, su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione regionale, sentita la competente autorità marittima statale, può consentire dietro rilascio di cauzione, l'immediata occupazione e utilizzazione dei beni del demanio regionale marittimo, del mare territoriale ai fini di pesca, nonché l'esecuzione dei lavori relativi all'attività di pesca e acquacoltura.
2. L'atto è rilasciato a rischio del richiedente ed è redatto in forma pubblica e dovrà contenere l'impegno del richiedente ad osservare le condizioni che saranno apposte nell'atto di concessione, ivi compreso l'obbligo di demolire a proprie spese le opere realizzate e a rimettere i beni nello stato precedente, qualora la concessione non fosse assentita.
Art. 114
Revoca della concessione
Effetti della revoca1. La concessione s'intende revocata ove l'Amministrazione concedente verifichi il venir meno di uno dei requisiti stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Comporta l'immediata decadenza della concessione:
a) il mancato utilizzo per un anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;
b) il mancato pagamento del canone, anche per una sola annualità;
c) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di concessione;
d) l'inosservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.3. In caso di revoca della concessione, l'utilizzo del bene è riservato previa verifica dei requisiti previsti dalla presente legge, al soggetto collocato al primo posto della graduatoria di cui all'articoolo 108, comma 2 della presente legge.
4. La revoca è disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
Art. 115
Limiti al subingresso
Divieto di affitto di azienda1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 46 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, i concessionari non possono alienare né cedere in locazione i beni formanti oggetto dell'esercizio dell'attività di pesca regolata dalla presente legge.
Art. 116
Concessione provvisoria1. Con atto di concessione provvisoria, non soggetto a registrazione e rilasciato secondo le formalità di cui all'art. 9 del Regolamento del Codice della Navigazione, èin facoltà dell'Amministrazione procedere alla regolamentazione della concessione per il periodo compreso tra la scadenza del precedente atto e la sua rinnovazione.
Art. 117
Determinazione del canone.
Valutazione della potenzialità produttiva delle acque1. Ai fini della determinazione dei canoni previsti all'art. 7 della legge regionale n. 39 del 1956, e di quelli indicati nella presente legge riferiti al mare territoriale ed alle acque pubbliche interne, l'Amministrazione regionale provvede a determinare, nell'ambito della predisposizione della carta delle vocazioni ittiche di cui all'articolo 56, la potenzialità produttiva delle acque.
2. In base a tale determinazione l'Amministrazione regionale determina l'ammontare del canone da corrispondere.
Art. 118
Riduzione misura dei canoni1. Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte sino alla metà qualora eventi calamitosi di eccezionale gravità comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.
2. Nel caso di esecuzione di opere di miglioramento da parte dei soggetti concessionari si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1956.
Art. 119
Destinazione dei canoni1. I proventi dei canoni derivanti dalle concessioni di pesca nelle acque interne o lagunari ancorché di pertinenza del demanio marittimo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 39 del 1956, nonché quelli derivanti dalle concessioni del mare territoriale in virtù delle funzioni trasferite dal D.P.R. n. 1627 del 1965, affluiscono al fondo di solidarietà di cui al successivo articolo 140.
2. I proventi dei canoni derivanti dalle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva sono destinati all'attività di ripopolamento dei corsi d'acqua pubblici.
Art. 120
Controllo della gestione1. Nello statuto dei Consorzi e delle cooperative concessionarie oltre alla partecipazione delle Organizzazioni sindacali dell'associazione delle cooperative di pescatori deve essere contenuta altresì la previsione che al consiglio di amministrazione degli stessi, partecipino un rappresentante dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e uno del comune o dei comuni della provincia territorialmente competente.
2. L'attività di controllo dell'Amministrazione regionale si estende anche alla conoscenza e verifica delle scritture contabili dei soggetti concessionari.
Art. 121
Nucleo di assistenza tecnica per la gestione1. Al fine di coadiuvare i soggetti concessionari nella gestione delle acque pubbliche destinate all'attività di pesca e per la verifica della gestione stessa da parte dell'Amministrazione concedente, l'Amministrazione regonale promuove la costituzione di apposito nucleo di assistenza tecnica per l'attività di pesca e di acquacoltura.
2. La tecnostruttura di cui al comma 1 può essere costituita mediante la predisposizione di appositi contratti di formazione e lavoro e per il personale già in possesso di qualificazione adeguata, mediante rapporti convenzionali.
3. Il personale del nucleo di assistenza tecnica sarà prescelto dai concessionari, sentita la regione, tra giovani laureati e tecnici che abbiano frequentato corsi di specializzazione promossi dall'Amministrazione regionale o siano stati assegnatari di borse di studio nelle materie attinenti, promossi dall'Amministrazione regionale.
4. I componenti del nucleo di assistenza tecnica possono essere chiamati a svolgere compiti di direttore tecnico nei compendi ittici o presso gli impianti di allevamento.
5. Gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte dei soggetti concessionari, per la durata di due anni, sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 122
Obbligo dell'apertura ai nuovi soci1. Il numero dei soci delle cooperative concessionarie dovrà essere strettamente rapportato alla capacità produttiva del compendio.
2. In rapporto all'andamento dell'attività produttiva dello stesso ed al variare del rapporto produzione-occupazione e reddito è fatto obbligo alle cooperative di adeguare la composizione della cooperativa mediante l'inserimento di nuovi soci rapportato agli incrementi di produzione.
3. Per tale finalità le cooperative apporranno nei rispettivi statuti apposita clausola con l'indicazione delle priorità per l'ammissione dei nuovi soci.
4. Le priorità per l'ammissione dei nuovi soci sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.
CAPO III
Concessioni di pesca in acque dolci a fini sportivi e produttiviArt. 123
Concessioni in acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistica1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistica, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione tecnico consultiva della pesca per un periodo massimo di 5 anni, salvo rinnovo.
2. Tali concessioni possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. Esse sono rilasciate a enti pubblici e ad associazioni di pescatori sportivi e dilettanti che operano a livello regionale e provinciale, legalmente costituite e non aventi fini di lucro.
3. La concessione può essere assentita direttamente ai Comuni che per l'esercizio della stessa possono avvalersi di associazioni o società di pescatori sportivi locali.
TITOLO V
Sistema delle provvidenzeCAPO I
Norme comuniArt. 124
Interventi da finanziare1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed in coerenza con le indicazioni del Piano regionale della pesca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato, le seguenti iniziative:
a) costruzione di navi per la pesca e il trasporto del pescato, per la lavorazione e trasformazione del prodotto;
b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;
c) acquisto di natanti nuovi idonei , per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca; la costruzione, l'ammodernamento e la ristrutturazione, ivi comprese sostituzioni di apparati motori e apparecchiature di bordo, nonché per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca; la sostituzione del natante attraverso la costruzione o acquisto ed armamento di altro mezzo; la revisione dello scafo; la sostituzione di attrezzature da pesca e di apparecchiature di bordo;
d) acquisto ed installazione del motore;
e) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti immessi sul mercato;
f) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;
g) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato, di spacci per la vendita diretta e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca: di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
h) costruzione dei manufatti a terra occorrente per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sia nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;
i) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici, acquisto di impianti esistenti al netto dei contributi ottenuti; le iniziative rivestenti particolare interesse sociale dirette a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonché ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana, gli acquisti di mezzi di lavoro e automezzi anche isotermici, per il trasporto del prodotto ai mercati o ai punti di vendita e di lavorazione, esclusi gli ordinari mezzi di trasporto; l'acquisto, per una sola volta e nel primo triennio di inizio dell'attività, di novellame per gli allevamenti di acquacoltura; i sistemi per la individuazione e la registrazione delle attività di pesca installati su navi, i sistemi di registrazione dei dati relativi alla cattura e alle altre informazioni attinenti, nonché le apparecchiature tecniche, sistemi meccanografici e gli strumenti connessi alla fase di lavorazione e commercializzazione del prodotto;
l) costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;
m) acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade o accumulatori coi relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;
n) impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
o) provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;
p) campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
q) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
r) operazioni effettuate da imbarcazioni specificamente autorizzate che provvedono al ritiro degli scarti o sottoprodotti della pesca, esercitata dalla flotta mediterranea;
s) gli interventi di ripopolamento attivo della fascia costiera promossi da cooperative o consorzi di cooperative o altri operatori del settore nell'ambito delle concessioni di zone di mare assentite per la gestione delle risorse biologiche ivi presenti;
t) piani di ristrutturazioneaziendale finalizzati al risanamento delle passività aziendali delle Cooperative o consorzi di cooperative operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresa la molluschicoltura.2. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di navi da pesca esistenti di almeno 80 tonnellate di stazza lorda.
Art. 125
Soggetti beneficiari dei mutui e dei contributi1. Possono concorrere all'erogazione delle agevolazioni di cui al precedente articolo gli armatori, i pescatori e le società di pescatori, le cooperative di pescatori purchè i richiedenti, in base alle dichiarazioni rilasciate dall'autorità competente siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza da almeno tre anni e gli impianti. Per le cooperative, la qualifica di pescatore dei richiedenti deve intendersi riferita ai gruppi di cinque soci. Sono beneficiari della presente legge gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento in acque marine, salmastre o dolci, iscritti nei registri di cui agli artt. 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio delle attività per le quali si chiedono le provvidenze oppure di attività connesse. Negli altri casi è prescritto:
a) che si tratti di cittadini o di società di cittadini italiani;
b) che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocati stabilmente in Sardegna;
c) che i natanti siano iscritti negli uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.2. Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.
CAPO II
MutuiArt. 126
Fondo di rotazione1. Per l'erogazione di mutui previsti dal presentedall'articolo 124 e dal presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutive del Fondo di rotazione destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca.
2. Al suddetto fondo affluiscono gli stanziamenti che saranno erogati dal finanziamento del piano regionale della pesca, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal fondo, gli interessi e le penalità di cui al successivo articolo 130, i rientri derivanti da estinzioni anticipate, totali o parziali dei mutui medesimi.
3. L'istruttoria da parte del Credito Industriale Sardo, così come disciplinata dalla convenzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, deve essere terminata nel termine nel termine di 60 giorni dall'invio della documentazione da parte dell'Assessorato.
Art. 127
Concessione e condizioni per i mutui1. La concessione dei mutui è disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione del comitato dei finanziamenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.
2. I mutui sono accordati per le iniziative di cui al precedente articolo 128 ed a favore dei soggetti di cui all'articolo 129 sulla base di preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrati in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.
3. Esse non potranno eccedere:
a) la misura del 60% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile per i pescatori singoli;
b) la misura del 70% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile per le cooperative di pescatori o consorzi regolarmente costituiti.Art. 128
Ammontare degli interessi1. I mutui e i prestiti concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 129
Garanzie per mutui1. I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti:
a) da ipoteca di primo grado sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
b) da privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
c) da fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
d) da polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982.2. Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti di cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dell'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.
3. Gli istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.
Art. 130
Vincoli1. Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.
2. Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.
3. La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, rimane ferma le competenza del Comitato di cui al precedente articolo 127. In ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento.
4. La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dei benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data delle dichiarazione di decadenza.
5. L'Assessore della difesa dell'ambiente riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo di rotazione, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.
6. I vincoli e la relativa scadenza, indicati nelcomma 2 e 3 del presente articolo, sono annotati:
a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;
b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.7. Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano all'Assessorato della difesa dell'ambiente le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.
Art. 131
Modalità per la concessione dei mutui1. Le domande di mutuo devono essere presentate all'Assessorato della difesa dell'ambiente e per conoscenza al Credito Industriale Sardo prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.
Art. 132
Ammortamento dei mutui1. La restituzione dei mutui dovrà effetuarsi:
a) in non più di 20 rate annuali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, nei casi in cui le anticipazioni stesse siano destinate alle finalità di cui alle lettere e), f), g), h), i) del precedente articolo 124;
b) in non più di diciotto rate semestrali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, per le iniziative di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 124;
c) in non più di dieci rate semestrali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni per tutti gli altri casi.2. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.
3. Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente articolo 127.
Art. 133
Controlli degli Istituti1. Spetta all'Istituto il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità od inadempienza da parte del mutuatario nell'esatto impiego delle somme concesse o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'Istituto proporrà all'Assessore della difesa dell'ambiente l'emanazione dei provvedimenti necessari al recupero delle somme erogate.
2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore della difesa dell'ambiente. Il Presidente del Credito Industriale Sardo potrà tuttavia adottare direttamente, o richiudere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore della difesa dell'ambiente.
Art. 134
Prestiti d'esercizio1. A valere sul fondo di rotazione di cui al precedente articolo 130, possono essere concessi prestiti di esercizio ai pescatori, singoli od associati nonché alle Cooperative o loro consorzi e società di pescatori, iscritti presso i compartimenti marittimi della Sardegna.
2. I prestiti di cui al precedente comma, sono concessi, all'importo di lire 5.000.000 per ogni imbarcazione posseduta o comunque utilizzata, aumentato di lire 1.000.000 per ogni tonnellata di stazza lorda del medesimo naviglio, per la durata ed ai tassi stabiliti per le analoghe provvidenze dall'articolo 11 della Legge 17 febbraio 1982, n. 41.
3. I finanziamenti per prestiti di esercizio non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre, di cui uno di preammortamento, ed entreranno in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa erogazione.
Art. 135
Credito di esercizio per le attività di acquacoltura1. A valere sul fondo di rotazione di cui al precedente articolo 126 possono essere concessi prestiti di esercizio anche ai titolari di concessioni di pesca nei compendi ittici ed ai gestori degli impianti di acquacoltura e maricoltura e di trasformazione e conservazone dei prodotti ittici organizzati:
a) in impresa singola o associata che esercitano l'acquacoltura nelle acque dolci, marine e salmastre e che siano iscritte al registro delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
b) in cooperative di pescatori e loro consorzi nel registro prefettizio.2. I prestiti d'esercizio previsti dal presente articolo sono concessi per operazioni riguardanti:
a) la gestione delle aziende di cui al precedente comma;
b) la manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura o allevamenti di pesci, molluschi e crostacei;
d) la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
e) le anticipazioni delle cooperative o consorzi di cooperative ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione.3. Durante il periodo di finanziamento i beni oggetto dei prestiti previsti nel presente articolo non possono essere distolti dalle loro destinazioni nè possono essere alineati, se non dietro parere favorevole dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
4. I prestiti sono concessi, previa verifica tecnico economica delle operazioni, nei limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nelle domande e non possono avere durata superiore a mesi diciotto.
CAPO II
ContributiArt. 136
Contributi a fondo perduto1. I contributi concessi a favore delle iniziative di cui al precedente articolo 124, non potranno superare il limite massimo previsto dalla normativa comunitaria per le iniziative analoghe e non sono cumulabili con i contributi statali o regionali se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto. In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommata all'ammontare del finanziamento, non si venga a superare l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono altresì cumulabili con analoghi benefici previsti dalle disposizioni della Comunità economica europea, aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale stabilito dalle stesse disposizioni comunitarie.
3. Può essere accordato un solo contributo per ogni richiedente e, per le cooperative, un contributo per ogni cinque soci.
4. Sono esclusi dalla concessione dei contributi suddetti i congiunti del beneficiario, con lui conviventi, fino la terzo grado.
Art. 137
Concessione dei contributi a fondo perduto1. I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dello stesso Assessore, sentito il parere del Comitato per i finanziamenti di cui al precedente articolo 17.
Art. 138
Modalità per l'erogazione dei contributi1. I contributi che attengono a realizzazione di lavori ad esecuzione differita nel tempo, sono liquidabili nella misura del 70 per cento del contributo accordato, a stati di avanzamento dei lavori, ed il restante trenta per cento al collaudo delle opere stesse.
Art. 139
Anticipazioni dei contributi1. L'Amministrazione regionale, previa domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare Anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 124.
2. La liquidazione dell'anticipazione può essere effettuata sino alla misura massima del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura e sino alla misura massima dell'80 per cento a favore delle Cooperative agricole o loro consorzi.
Art. 140
Riduzione dei contributi1. L'ammontare del contributo per le iniziative riferite ad imbarcazioni al di sotto di dieci tonnellate di stazza lorda, è ridotto al 25 per cento, nel caso la licenza di pesca preveda lo strascico tra gli attrezzi consentiti.
2. Per i pescatori singoli, le cooperative ed i consorzi di cooperative che operino la cancellazione del sistema di pesca a strascico tra gli strumenti previsti dalla licenza di pesca, l'ammontare del contributo è fissato al 60 per cento dalla spesa ammissibile per i pescatori singoli al 75 per cento per le cooperative ed i consorzi di cooperative.
Art. 141
Progetti di riconversione della flotta peschereccia1. Le limitazioni di cui all'articolo 136 non si applicano alle iniziative promosse da cooperative di pescatori che attuino progetti di riconversione della flotta peschereccia del sistema di pesca a strascico verso sistemi alternativi di pesca con reti da posta e che si impegni ad aumentare il numero dei soci necessari a gestire le nuove unità da pesca.
Art. 142
Inalienabilità delle imbarcazioni delle attrezzature ed impianti ammessi a benefici1. Le imbarcazioni, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici della presente legge, per la durata di cinque anni, non possono essere venduti o comunque alienati, né possono essere destinati ad utilizzazioni diverse da quelle per cui sono stati realizzati, fatti salvi casi eccezionali, previa autorizzazione rilasciata con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su parere della Commissione tecnico Consultivo di cui all'art. 17
2. L'Amministrazione regionale può disporre in qualunque momento controlli, verifiche ed ispezioni presso i soggetti beneficiari delle provvidenze, i quali sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni e a fornire ogni informazione richiesta.
3. L'inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio concesso, da adottarsi con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 143
Interventi diretti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per l'esecuzione dei lavori d'interesse collettivo1. Ove ne ravvisi la necessità, all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente legge e di altri interventi collegati all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea in materia di pesca marittima e nelle acque interne potrà provvedere l'Amministrazione regionale, direttamente o affidandone l'incarico ad enti od associazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
2. L'Amministrazione regionale èaltresì autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore dell'ambiente, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca, anche con l'esecuzione diretta ovvero in concessione delle opere di miglioramento dal punto di vista ittico delle acque di cui all'art. 1 della presente Legge, ai sensi delle norme di cui al R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, convertito nella Legge 18 gennaio 1937, n. 314, nonché della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.
3. Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al comma precedente e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.
4. A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al 50 per cento l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra
Art. 144
Altre iniziative finanziabili1. I contributi di cui all'articolo 128 della presente legge possono essere concessi altresì per le seguenti iniziative:
a) per favorire la costituzione di Società di capitali o di armamento costituiti tra operatori sardi e cittadini e enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali dei medesimi Stati o comunque soggetti alle loro giurisdizioni, ovvero per agevolare le iniziative previste dalla Comunità Economica Europea di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque territoriali;
b) per gli interventi delle associazioni regionali delle Cooperative di pesca, associazioni di armatori o loro consorzi, riconosciute in base alla vigente legislazione per:
1) lo svolgimento di corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle Cooperative di pesca, associazioni di armatori o loro consorzi;
2) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra pescatori, i consorzi tra le cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima.2. Con il decreto dell'Assessore Regionale della difesa dell'ambiente, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione di finanziamenti e dei contributi previsti nella presente legge.
CAPO IV
Istituzione del fondo regionale di garanzia e solidarietà per la pesca e l'acquacolturaArt. 145
Costituzione del fondo regionale di garanzia per la pesca e l'acquacoltura1. I mutui e i prestiti concessi dagli Istituti di credito ai sensi della vigente legislazione in materia, compresi quelli erogati con fondi pubblici senza concorso pubblico negli interessi, possono godere della garanzia fidejussoria regionale, a condizione che il beneficiario del credito non sia in condizioni di prestare, in tutto o in parte, idonee garanzie.
2. Per la copertura dei rischi derivanti dall'applicazione del comma precedente èistituito il "Fondo regionale di garanzia per la pesca e l'acquacoltura".
3. La garanzia fidejussoria regionale, riguardo alla misura, è totale: essa viene concessa con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
4. In caso di insolvenza l'Istituto di credito è tenuto a escutere, prioritariamente, il debitore principale.
Art. 146
Fusione dei precedenti fondi di garanzia1. La dotazione iniziale del fondo di cui al precedente articolo è costituita dalle disponibilità del "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili", di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni per la quota riguadante il settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Sul fondo affluiranno, inoltre, le trattenute che gli istituti di credito dovranno operare sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo.
3. Il fondo è costituito presso gli Istituti abilitati all'esercizio del credito peschereccio, con il quale l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente dovrà stipulare apposita convenzione.
Art. 147
Fondo di Solidarietà1. A favore dei pescatori e di imprese di pesca che operino nel campo della pesca marittima, della pesca in acque salmastre e in acque dolci o che esercitino attività di allevamento e che abbiano subito, a causa di eccezionali calamità naturali, la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito, a detti mezzi e relative attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l'allevamento di peschi e di altre specie acquatiche, danni di rilevanza superiore al 30 per cento del loro complesso funzionale, l'Amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite nella presente legge, è autorizzata a concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi previsti dalla stessa. Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperativistiche esclusivamente per danni causati dai sopracitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l'allevamento di pesci e di altri animali acquatici.
2. Analoghi contributi possono essere concessi agli stessi soggetti in caso di eccezionali calamità naturali o meteomarine ovvero turbative ambientali le cui conseguenze abbiano compromesso le produzioni dei pescatori e delle imprese di pesca, i bilanci economici delle stesse a parziale copertura del danno subito alle produzioni. I contributi, di cui ai precedenti commi sono concessi, a titolo preferenziale a pescatori e alle cooperative di pescatori.
3. I criteri e le modalità d'intervento sono disposti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sulla base di apposito accertamento effettuato dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, da istituti universitari ed enti che abbiano a riferimento parametri diretti di ordine biologico, ambientale ed economico.
TITOLO VI
Interventi nel settore della commercializzazioneCAPO I
Della produzione, dell'organizzazione dei produttori, della qualità, della valorizzazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacolturaArt. 148
Finalità: marchi collettivi1. La Regione promuove la produzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, freschi o trasformati, ottenuti con particolari tecniche che favoriscono la salute dei consumatori nel rispetto dell'ambiente di produzione.
2. La Regione è autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti della pesca ottenuti nella Regione, mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 149
Concessione dell'uso del marchio1. L'uso del marchio collettivo è concesso, su domanda dei produttori ittici, a loro associazioni o consorzi. Di tali consorzi possono far parte imprese di trasformazione o di intermediazione nella circolazione dei prodotti ittici.
2. L'uso del marchio collettivo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Il marchio è concesso a condizione che i soggetti richiedenti si impegnino a rispettare gli specifici disciplinari di produzione di cui all'articolo 151 e a consentire, i controlli previsti dall'articolo 153.
Art. 150
Uso del marchio1. Il decreto di cui al precedente articolo 153, determina:
a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche nonché, nell'ambito del disciplinare di cui all'articolo 151 i prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere e le modalità di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;
b) le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative;
c) le modalità di controllo sui prodotti, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;
d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovrà essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo;
e) i casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravità, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 150.Art. 151
Disciplinari di produzione1. I disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, differenziati per tipi di prodotto, indicano le tecniche produttive necessarie per ottimizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti o per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione per prodotti ottenuti nell'ambito di programmi regionali di assistenza tecnica promossi dalla Regione Sardegna, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 149.
3. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di produzione la Regione si avvale, sulla base di apposita convenzione, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, di istituti sperimentali, di centri del consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di supporto tecnico-scientifico.
4. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta regionale.
5. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati.
Art. 152
Richiamo, sospensione dall'uso del marchio e decadenza1. In caso di violazione delle regole stabilite dalle presenti norme e dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 152, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 151 la Giunta regionale pronuncia, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione.
2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati dal responsabile del servizio regionale competente, assegnando ad essi un termine, non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per formulare le loro osservazioni.
3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia in caso di violazioni di particolari gravità previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, può essere comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione.
4. Costituisce comunque violazione di particolare gravità impedire o rendere artificiosamente difficoltoso, lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 153.
5. La Giunta regionale può delegare al responsabile del servizio competente la comminazione del semplice richiamo.
6. Nel caso di decadenza il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 153
Controlli1. La Regione verifica il rispetto delle regole stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di concessione di cui all'articoli 152 nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 151, mediante i seguenti controlli:
a) verifiche della documentazione fornita;
b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
c) analisi di campioni prelevati.2. Per tali controlli la Regione può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di strutture ed enti operanti nel settore specifico. Nelle convenzioni dovrà comunque essere stabilito l'obbligo di non comunicare l'esito dei controlli a soggetti diversi dai competenti servizi ed organi regionali.
3. Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno disciplinate le modalità di concessione e l'uso del marchio nonché l'individuazione dei settori di applicazione.
Art. 154
Interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti ittici1. Al fine di costituire un'efficiente organizzazione commerciale per la vendita dei prodotti contraddistinti da marchi regionali o comunque provenienti dall'attività di pesca e di allevamento esercitate nelle acque di cui al Titolo I della presente legge, l'Amministrazione regionale promuove le collaborazioni necessarie per fornire agli organismi cooperativi ed agli imprenditori idonea assistenza per definire programmi di produzione e commercializzazione meglio rispondenti alle richieste e alle esigenze del mercato.
Art. 155
Contributi per le iniziative volte alla valorizzazione e diffusione del pescato sardo1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sino al 50 per cento della pesca prevista a favore di cooperative e consorzi di cooperative per l'organizzazione delle vendite, la distribuzione, ivi compresa la realizzazione dei punti vendita, campagne pubblicitarie, programma di sperimentazione di produzione ed ogni altra attività utile a favorire, nelle migliori condizioni per i produttori, il collocamento dei prodotti sul mercato.
Art. 156
Propaganda del consumo dei prodotti della pesca1. Oltreché all'erogazione di contributi a favore dei produttori o di associazioni di produttori per la propaganda del consumo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare campagne ed iniziative promozionali anche in collaborazione con le associazioni stesse e le Cooperative di pesca o loro Consorzi nonché con le organizzazioni regionali delle cooperative operanti in Sardegna.
Art. 157
Contributi per gli operatori del Commercio1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori del commercio dei prodotti ittici iscritti negli elenchi della Camera di Commercio industria agricoltura e artigianato delle Provincie della Sardegna, contributi sugli interessi relativi ai prestiti per capitale d'esercizio, finalizzati alla diffusione dei prodotti della pesca sarda ed alla sua valorizzazione in misura tale che il tasso a carico dell'operatore non superi il 6 per cento, comprensivo di tasse e accessori.
2. L'ammontare del prestito, che non può avere durata superiore ai tre anni, va commisurato al 30 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno precedente presso natanti sardi.
CAPO II
Disposizioni in materia di mercati itticiArt. 158
Piano dei mercati ittici - Direttive per la predisposizione dei disciplinari di mercato1. Al fine di consentire un corretto raccordo tra produzione, distribuzione e consumo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di commercio, definisce il piano per la realizzazione dei mercati alla produzione e all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo quanto previsto al titolo V della presente legge.
2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, l'Assessorato della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessorato competente in materia di commercio, adotta apposita disciplina dei mercati, volta a dettare per gli enti gestori degli stessi criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 43 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
3. Detti criteri generali, cui dovranno conformarsi gli appositi regolamenti di mercato, avranno riguardo in particolare:
a) alla disciplina dell'accesso dei consumatori per gli acquisti al dettaglio presso i produttori;
b) possibilità, per gli stessi produttori, forniti della licenza prevista dalle vigenti disposizioni, di attendere alla vendita diretta di consumatori anche per i prodotti invenduti, fuori dal mercato stesso in luoghi stabiliti dal Comune.Art. 160
Scopo e requisiti delle associazioni1. Le associazioni di produttori, per superare le deficienze strutturali nel settore dell'offerta e della commercializzazione dei prodotti della pesca, si propongono gli scopi fissati dal regolamento CEE 3796/81 ed in particolare l'adozione di misure tendenti a promuovere l'attuazione di piani di cattura, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi.
2. Per il raggiungimento di tali finalità i produttori aderenti all'associazione hanno l'obbligo:
a) di vendere, per il tramite dell'organizzazione, tutta la produzione del prodotto e dei prodotti per il quale o i quali hanno aderito; l'organizzazione di produttori può decidere che l'obbligo anzidetto non si applica qualora lo smercio sia effettuato secondo norme comuni preventivamente definite;
b) di applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione di produttori, per migliorare in particolare la qualità di prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.3. Possono far parte delle associazioni i produttori singoli titolari d'impresa di pesca iscritta nei registri dei compartimenti marittimi della sardegna, nonché le cooperative di pesca e le altre organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti ittici delle quali facciano parte solo i produttori ittici.
TITOLO VII
Tasse di concessione in materia di pescaCAPO I
Disciplina delle tasse e sopratasse regionali per concessioni in materia di pescaArt. 161
Oggetto della tassa1. Gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni della presente legge ed indicati nell'annessa tabella sono soggetti alla tassa in essa prevista.
2. Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti di cui al comma 1 non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa.
Art. 162
Obbligo di pagamento1. La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre il momento di consegna al richiedente. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio dell'attività.
2. In caso di rinnovo dell'autorizzazione la tassa va corrisposta allorchè gli atti, venuti a scadenza, vengono rinnovati per un'ulteriore periodo di tempo.
3. Le autorizzazioni con efficacia pluriennale sono soggette ad un'ulteriore tassa annuale da corrispondersi entro e non oltre la data di scadenza dell'anno per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Art. 163
Misura della tassa1. Per il triennio 1994/96 l'ammontare della tassa per atti rilasciati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente è determinata secondo la sottoindicata tabella:
I Tabella delle tasse di concessione per gli atti rilasciati per l'esercizio della pesca marittima
Descrizione degli atti
a) Licenza per l'esercizio della pesca professionale con imbarcazione
Tassa di rilascio lire 600.000
Tassa annuale -b) Licenza per l'esercizio della pesca professionale subacquee
Tassa di rilascio lire 200.000
Tassa annuale lire 200.000c) Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acquacoltura (rilascio di area o acque appartenenti al demanio marittimo o al mare territoriale a fini di acquacoltura)
Tassa di rilascio lire 50.000
Tassa annuale lire 50.000e) Autorizzazione per le pesche speciali da determinare secondo le modalità di cui all'articolo 12.
II - Tabella delle tasse di concessione per gli atti rilasciati per l'esercizio della pesca in acque interne
Descrizione degli atti
a) Licenza per la pesca in acque interne:
TIPO A: Licenza per la pesca professionale
Tassa di rilascio lire 100.000
Tassa comunale lire 100.000TIPO B: Licenza per la pesca sportiva o dilettantistica
Tassa di rilascio lire 50.000
Tassa comunale lire 50.000TIPO C: Licenza di pesca per non residenti
Tassa di rilascio lire 50.000
Tassa comunale lire 50.000b) Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca a pagamento
Tassa di rilascio lire 100.000
Tassa comunale lire 100.000c) Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acquacoltura (rilascio di corsi d'acqua pubbliche, bacini artificiali appartenenti al demanio regionale a fini di acquacoltura)
Tassa di rilascio lire 100.000
Tassa comunale lire 100.000d) Licenza per l'esercizio delle pesche speciali (novellame)
Tassa di rilascio lire 500.000
Tassa comunale lire 500.000e) Autorizzazione per l'esercizio di impianti di riproduzione di specie ittiche
Tassa di rilascio lire 100.000
Tassa comunale lire 100.000Art. 164
Aggiornamento degli importi delle tasse1. Gli importi delle tasse di cui al precedente articolo saranno modificati ogni triennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istituto di statistica.
2. I nuovi limiti delle tasse di concessione sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
Art. 165
Destinazione delle tasse1. L'importo delle tasse derivanti dal rilascio di atti attinenti alla pesca professionale è destinato ad incrementare il fondo di cui al Capo IV del Titolo V - Fondo di solidarietà e garanzia.,
2. L'introito delle tasse e delle sopratasse della pesca sportiva viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico-amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e piscatoria delle popolazioni e dei pescatori, nonché alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero
Art. 166
Modalità di pagamento1. La tassa sulle concessioni regionali di cui alla presente legge viene corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione -Tesoriere regionale.
Art. 167
Riscossione coattiva1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910 disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 168
Sanzioni1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto alla sanzione pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.
3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:
a) in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una sopratassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.Art. 169
Autorità preposte al controllo1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo precedente sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo I del titolo VIII della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.
3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.
4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.
5. Il provvedimento è definito ed ènotificato al trasgressore.
6. Avverso tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 170
Riscossione1. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dal precedente articolo 170 sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento èripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.
Art. 171
Delega1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale alla firma degli atti previsti dal presente Titolo.
2. Può altresì delegare i responsabili del competente servizio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente Titolo.
Art. 172
Decadenza1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.
TITOLO VIII
Vigilanza e sanzioni in materia di pescaCAPO I
VigilanzaArt. 173
Personale incaricato della sorveglianza1. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricato dei compiti di sorveglianza e di accertamento per l'applicazione della presente legge.
2. Conformemente al disposto dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, gli organi statali addetti alla sorveglianza della pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.
3. Possono concorrere all'applicazione della legge gli agenti giurati di cui all'art. 31 del T.U. delle leggi sulla pesca in acque interne e dall'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, gli agenti volontari e di vigilanza ambientale nominati ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente provvede ad indicare con proprio decreto i dipendenti civili dell'Amministrazione regionale incaricati dei compiti di sorveglianza ed accertamento di cui al comma 1.
5. Lo svolgimento di tali compiti èsubordinato all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
6. L'Amministrazione regionale èautorizzata ad istituire appositi corsi di formazione professionale in materia di pesca marittima per il personale di cui ai commi 3 e 4 comma del presente articolo.
Art. 174
Nomina degli agenti giurati1. L'Amministrazione regionale, le Provincie, i Comuni e chiunque abbia interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla vigilanza sulle attività di pesca esercitata sia sulle acque pubbliche, ivi comprese quelle del demanio marittimo e dal mare territoriale che in quelle private.
Art. 175
Nomina degli agenti volontari1. Le associazioni dei pescatori riconosciute hanno facoltà di nominare agenti volontari di vigilanza in materia di pesca quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente i servizi di vigilanza nelle materie di cui alla presente legge.
2. Gli agenti volontari devono essere muniti di apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o per delega dall'Assessore della difesa dell'ambiente e devono essere, altresì, muniti di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.
3. Tale nomina deve essere sottoposta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'approvazione delle competenti autorità.
4. Non possono essere nominati agenti volontari coloro che hanno commesso infrazioni alle leggi sulla pesca.
5. Gli agenti volontari di cui al primo comma sono obbligati a conseguire un giudizio di idoneità, rilasciato da apposita commissione, nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e costituita presso ciascuna Amministrazione provinciale e composta:
a) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale che la presiede o per delega o dall'Assessore provinciale competente;
b) da un Funzionario dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente;
c) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale che esplica, altresì, le funzioni di Segretario;
d) da un esperto in materia di pesca designato dall'Assessore della difesa dell'ambiente;
e) da un esperto in legislazione in materia di pesca designato dall'Assessore della difesa dell'ambiente.6. Ai componenti le Commissioni competono i gettoni e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Art. 176
Ufficio regionale competente in materia di contenzioso1. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo alle violazioni accertate è presentato al competente ufficio del contenzioso in materia di pesca dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. Presso lo stesso ufficio è istituita l'anagrafe dei trasgressori delle disposizioni della presente legge suddiviso per la pesca marittima e per la pesca nelle acque interne.
Art. 177
Accertamento e notifica della violazione. Pagamento1. Delle violazioni accertate deve essere redatto apposito verbale il cui originale è trasmesso del verbalizzante all'Ufficio regionale di cui al precedente articolo.
2. Una copia del verbale deve essere consegnata immediatamente al trasgressore.
3. Nel caso ciò non fosse possibile o il verbalizzato vi opponesse rifiuto, l'autorità accertante trasmetterà il verbale al competente Ufficio regionale, nonché la copia destinata all'interessato, che verrà spedita a cura dello stesso ufficio entro 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assieme alla comunicazione dell'ammontare della sanzione determinata a cura dell'Ufficio regionale.
4. La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento del verbale, mediante versamento al tesoriere regionale della somma indicata nella comunicazione.
Art. 178
Ingiunzione di pagamento1. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, l'ufficio del contenzioso se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove quasi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta maggiorata della metà.
2. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Art. 179
Impiego delle somme1. I proventi delle sanzioni delle presente legge spettano alla Regione autonoma della Sardegna.
2. L'Amministrazione regionale ètenuta ad impiegare le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
3. Le somme dovute a norma del presente capo dovranno essere versate su apposito conto corrente intestato alla Regione autonoma della Sardegna - Sanzioni amministrative pesca, con riferimento al capitolo della parte entrate del bilancio regionale.
4. Le specie ittiche e gli animali acquatici catturati in violazione alle norme di cui alla presente legge sono oggetto di immediata confisca amministrativa.
5. Gli stessi, se possibile, devono essere rimessi in acqua o devoluti ad enti, organismi di assistenza e beneficienza, ovvero se del caso distrutti.
Art. 180
Ispezioni1. Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza i pescatori sono tenuti, al fine di poter consentire i necessari controlli, a far ispezionare le navi, i contenitori e gli eventuali mezzi di trasporto.
Art. 181
Ruolo delle imbarcazioni regionali adibite alla sorveglianza ed al controllo dell'ambiente marino1. La Regione istituisce presso il competente ufficio economato il ruolo nel naviglio delle imbarcazioni destinate alla sorveglianza dell'attività di pesca e alla tutela delle risorse biologiche del mare, ove sono iscritti i mezzi nautici di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, in dotazione al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale o cedute per l'impiego ad altre amministrazioni.
2. L'assegnazione alle varie sedi del corpo è effettuato in funzione delle esigenze locali di controllo delle attività di pesca, tenuto conto delle finalità della presente legge.
3. I mezzi di cui al comma 1, appositamente attrezzati, sono destinati in linea principale allo svolgimento dei seguenti servizi e compiti:
a) vigilanza e controllo sull'attività di pesca;
b) controllo dell'ambiente marino costiero dagli inquinamenti;
c) ricerca e assistenza in caso di incidente o pericolo in mare;
d) vigilanza sulle attività che si svolgono nelle zone di mare soggette a particolare tutela biologica ed ecologica;
e) controllo sui referti archeologici subacquei;
f) quant'altro previsto sulle attribuzioni del corpo Forestale e di vigilanza ambientale.4. Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno disciplinate le modalità di iscrizione e di tenuta del ruolo di cui al comma 3.
CAPO II
SanzioniArt. 182
Sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla pesca marittima1. Per le violazioni di cui al titolo II della presente legge, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie il trasgressore èsoggetto alle sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata al presente articolo.
TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 182
Pesca professionale marittima
Infrazione:
1) Turbativa All'esercizio dell'attività di pesca (art. 3)
Sanzione amministrativa
da L. 5.000.000 a L.20.000.0002) Pesca senza e/o l'autorizzazione regionale (articoli 17 e 32)
Sanzione amministrativa
da L. 5.000.000 a L. 20.000.0003) Pesca in zone e tempi vietati (art. 30, 39, 44)
Sanzione amministrativa
da L. 5.000.000 a L. 20.000.000
4) Pesca con navi galleggianti e attrezzi vietati (art. 30)
Sanzione amministrativa
da L. 5.000.000 a L. 20.000.0005) Impedimento all'ispezione delle imbarcazioni da pesca, contenitori e mezzi di trasporto (art. 183)
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 6.000.0006) Violazioni alle altre disposizioni in materia
TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 182
Pesca sportiva marittima
Infrazione:
1) Commercio di prodotti della pesca (art. 7)
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 3.000.0002) Pesca senza licenza (art. 17 e 38)
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 3.000.0003) Pesca in zone e tempi vietati (art. 30)
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 3.000.0004) Pesca con attrezzi vietati (art. 30)
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 3.000.0005) Cessione di fucile subacqueo o affidamento a minore (art. 37)
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 3.000.0006) Violazione alle altre disposizioni sulla pesca sportiva
Sanzione amministrativa
da L. 1.000.000 a L. 3.000.0002. Il trasgressore alle disposizioni del Titolo II soggiace, altresì, alle sottospecificate sanzioni amministrative accessorie:
a) confisca del pescato, salvo che lo stesso sia richiesto agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 52 lett. e;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le imbarcazioni;
c) la sospensione della validità della licenza per un periodo sino ad un aumentabile sino a 6 mesi in caso di recidiva;
d) la revoca dell'autorizzazione regionale o l'esclusione definitiva della stessa;
f) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.3. In caso di confisca del pescato gli agenti provvedono a seminare in luoghi adatti i prodotti vivi e a vendere i prodotti morti. Della consegna o della liberazione di cui al presente comma, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono decritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.
4. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona a cui è stata contestata l'infrazione, ove successivamente venga accertato che l'illecito non sussiste.
5. L'importo deve essere incamerato all'erario regionale nel caso di accertamento definitivo dell'illecito. Tali somme devono essere impiegate per operazioni di protezione e ripopolamento della fauna ittica.
6. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave e del galleggiante e dei relativi attrezzi, con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica, in egual misura, per entrambi.
7. La sospensione, la revoca o l'esclusione del rilascio della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca in Sardegna, si applica anche delle ipotesi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa.
Art. 183
Sanzioni per la violazione alle disposizioni in materia di pesca in acque interne1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie previste dalla vigente legge chiunque violi le disposizioni di cui al titolo V (pesca acque interne) è soggetto alle seguenti sanzioni.
TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 186
Pesca Professionale
Infrazione:
1) Esercizio di turbative al pescatore
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0002) Pesca senza licenza oppure con licenza scaduta (artt. 17 e 81)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0003) Pesca in zone vietate (art. 62)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0004) Pesca di novellame e/o in epoca di divieto (art. 73)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0005) Collocare reti o altri apparati di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 74)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0006) Esercitare la pesca prosciugando i corsi e i bacini d'acqua, o divergendoli occupandoli con opere fisse di qualsiasi natura, sommuovendo il fondo (art. 75)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0007) Pesca in epoca di asciutta (art. 76)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0008) Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 78)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.0009) Violazione di ogni altra disposizione
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.000Pesca sportiva
Infrazione:
1) Esercizio di turbativa al pescatore (art. 3)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0002) Pesca senza licenza oppure con licenza scaduta (artt. 17 e 81)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0003) Commercio dei prodotti della pesca (art. 8)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0004) Pesca in zone vietate (art. 62)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L.300.0005) Pesca di novellame e/o in epoca di divieto (art. 73)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0006) Collocare attrezzi da pesca occupanti più della metà dello specchio acqueo (art. 74)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0007) Esercitare la pesca prosciugando i corsi e i bacini d'acqua o divergendoli, occupandoli con opere fisse di qualsiasi natura sommuovendo il fondo (art. 75)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0008) Pesca in epoca di asciutta (art. 76)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.0009) Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 78)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.00010) Pesca sprovvista di tesserino regionale (art. 87)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.00011) Pesca in periodo di divieto (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.00012) Pesca in quantità superiore a quella consentita (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.00013) Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 300.00014) Inosservanza delle norme sulle distanze tra pescatori (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00015) Collocare apparecchi di pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00016) Esercizio della pesca sportiva effettuata con natanti trainati da motori (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00017) Pesca con dinamite o altre materie esplodenti e con l'uso di corrente elettrica (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00018) Gettare o immettere nelle acque sostanze atte a intorbidare le acque ed a stordire o uccidere i pesci (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00019) Raccolta e commercio dei pesci storditi o uccisi con i metodi sopra richiamati (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00020) Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00021) Collocare attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00022) Pasturazione, uso di larva di mosca carnaia o bigattino o esche similari (art. 90)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00023) Pesca a strappo (art. 91)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00024) Pesca con le mani (art. 91)
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.00025) Pesca subacquea con auto-respiratori (art. 97) 2° comma
Sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 1.500.000.Art. 184
Sanzioni amministrative in materia di pesca in acque interne1. Il trasgressore delle disposizioni della pesca in acque interne soggiace altresì alle sottospecificate sanzioni amministrative accessori:
a) confisca del pescato;
b) confisca degli strumenti e degli attrezzi di pesca;
c) sospensione della validità della licenza di pesca da 1 mese a 6 mesi;
d) revoca della licenza.2. In caso di confisca del pescato gli agenti provvedono a seminare in luoghi adatti i prodotti vivi e a vendere i prodotti morti. Della consegna o della liberazione di cui sopra, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.
3. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona a cui è stata contestata l'infrazione, ove successivamente venga accertato che l'illecito non sussiste.
4. L'importo deve essere incamerato all'erario regionale nel caso di accertamento definitivo dell'illecito. Tali somme devono essere impiegate per operazioni di protezione e ripopolamento della fauna ittica.
5. La sospensione della licenza di pesca è disposta nei casi previsti dall'articolo 89, comma 4.
6. Si procede alla revoca della licenza nei casi in cui di cui ai commi 3, 5 e 8 dell'articolo 89.
7. La sospensione, la revoca e l'esclusione dal rilascio della licenza di pesca o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca in Sardegna, si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa.
Art. 185
Ammontare delle sanzioni1. L'ammontare della somma dovuta per le violazioni di cui alla presente legge èdeterminata secondo la gravità dell'illecito commesso, l'entità del danno arrecato alle risorse ittiche e all'ambiente, l'età del trasgressore nonché l'eventuale recidiva.
2. L'ammontare della pena pecuniaria non può mai essere inferiore, in tutti i casi in cui il contravventore sia stato trovato in possesso del prodotto ittico, al sestuplo del valore commerciale dello stesso prodotto, rilevato dai listini dei prezzi della Camera di commercio, industria e artigianato competente per Provincia vigenti alla data di contestazione dell'infrazione.
3. Fatte salve le infrazioni di cui all'articolo 99, i trasgressori che abbiano violato le altre disposizioni della presente legge e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla consegna del processo verbale di accertamento, al pagamento della somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista.
4. Il pagamento ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
Art. 186
Mancato pagamento1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal Capo II del presente Titolo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale di pesca fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.
Art. 187
Trasmissione processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria1. Indipendente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 347 del Codice di procedura penale, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente trasmette alla competente autorità giudiziaria il processo verbale di accertamento della trasgressione, per il procedimento di competenza, quando nell'infrazione si ravvisino gli estremi di reato e il verbale stesso non risulti trasmesso dagli agenti all'autorità giudiziaria.
Art. 188
Aumento sanzioni1. Le sanzioni amministrative di cui al Capo II del presente Titolo sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza in materia di pesca.
2. Le sanzioni amministrative previste dal Capo II del presente Titolo si aggiungono alle sanzioni penali quando il fatto sia previsto dalla legge come reato.
Art. 189
Adeguamento sanzioni1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (media nazionale), vericatasi nei tre anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, seguendo i criteri di cui sopra, vengono fissati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, arrotondati alle diecimila lire inferiori all'importo risultante dal calcolo predetto, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 190
Norma di rinvio1. Per le violazioni della presente legge per le quali non è prevista apposita sanzione amministrativa si applicano le corrispettive sanzioni penali e amministrative previste nelle leggi.
2. Per le restanti violazioni alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
Art. 191
Risarcimento del danno1. Per le infrazioni alle presenti costituenti reato, la Regione, in persona dell'Assessore protempore della difesa dell'ambiente può costituirsi parte civile.
TITOLO IX
Norme finali e transitorieCAPO I
Abrogazione e rinvioArt. 192
Norme abrogate1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Le disposizioni emanate dalle competenti autorità ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati a sensi della presente legge.
Art. 193
Rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge ed in quanto compatibili con le disposizioni recate dalle stesse trovano applicazione le norme di cui:
a) al Testo Unico delle leggi sulla pesca in acque interne approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modifiche ed integrazioni;
b) alla legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina sulla pesca marittima e successive modifiche ed integrazioni;
c) al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;
d) al codice della navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.CAPO III
Norma finanziariaArt. 194
Norma finanziaria