PROPOSTA DI LEGGE N. 57

presentata dai Consiglieri regionali SECCI - MARTEDDU - LORENZONI - FADDA - SERRENTI - FALCONI - MARROCU - SANNA Salvatore - MANUNZA il 13 gennaio 1995

Integrazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12
"Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge introduce una modifica alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, relativa alla disciplina degli usi civici prevedendo la possibilità che i terreni già gravati da uso civico, ma che per effetto di utilizzazione impropria abbiano irreversibilmente assunto altre utilizzazioni incompatibili con il tradizionale uso civico, possano venire sclassificati dal regime demaniale civico.

La proposta di legge prevede che la sclassificazione, richiesta dal comune interessato in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sia disposta con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

La sclassificazione dei terreni prevista dalla proposta di legge permetterà anche la risoluzione di una complessa questione che coinvolge numerose amministrazioni locali. Infatti numerosi comuni hanno, in passato, alienato a terzi terreni gravati da uso civico nella inconsapevole convinzione che detti terreni facessero parte del patrimonio disponibile del comune e quindi potessero essere liberamente commercializzati.

Gran parte di questi terreni hanno successivamente perduto irreversibilmente la loro attitudine ad essere gravati da uso civico. Questa situazione, che ha portato anche all'apertura di procedimenti penali nei confronti di amministratori locali, di assessori regionali e di funzionari, espone gli enti locali a richieste di risarcimento danni in base all'articolo 1338 del Codice civile, di entità tale da non poter essere assolutamente sostenute, con le negative conseguenze a ciò inerenti.

La sclassificazione dei terreni prevista dalla proposta di legge ha una efficacia dichiarativa, ossia prende atto di una situazione già esistente, e comporta pertanto la sanatoria degli atti di disposizione posti in essere dai comuni senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Un analogo provvedimento legislativo è stato adottato dalla Regione Abruzzo con legge 3 marzo 1988, n. 25 (art. 10), modificata dalla legge regionale 8 settembre 1988, n. 77, e la Corte costituzionale, con sentenza del 30 dicembre 1991, n. 511, ha dichiarato legittima tale norma affermando inoltre che questa corrisponde a un principio generale della legislazione statale.

Data l'urgente necessità di risolvere il problema sopra evidenziato i proponenti auspicano un rapido esame della proposta di legge dal parte del Consiglio regionale.

 

 TESTO DEL PROPONENTE

   

Art. 1

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis - Sclassificazione di terreni civici.

1. Nei casi in cui terreni soggetti a uso civico, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate degli stessi o delle più ampie aree di cui fanno parte, abbiano da tempo irreversibilmente assunto altre utilizzazioni perdendo la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi, possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico.

2. La sclassificazione, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, presentata con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17, è disposta con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento dell'intervenuta modifica delle condizioni indicate nel comma 1.

3. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19 della presente legge e, avendo efficacia dichiarativa, comporta anche la sanatoria degli atti di disposizione relativi a tali terreni nel frattempo posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dai comuni o dai loro successivi aventi causa, nonché la sanatoria dei provvedimenti a essi riferiti adottati dalle diverse amministrazioni pubbliche sull'erroneo presupposto dell'inesistenza dell'uso civico.".